In una situazione di documentazione attestante l’irregolarità contributiva, l’Amministrazione ha l’obbligo di prendere atto di tale situazione senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze

Lazzini Sonia 31/03/11
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Legittima escussione della cauzione provvisoria dell’aggiudicataria: in una situazione di documentazione attestante l’irregolarità contributiva, l’Amministrazione ha l’obbligo di prendere atto di tale situazione senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze

L’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, stante la natura endoprocedimentale di tale atto, poiché atto conclusivo del procedimento è il provvedimento di aggiudicazione definitiva

La regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti alla gara per l’aggiudicazione di appalti con la p.a. deve essere presen-te al momento dell’offerta e deve essere assicurata pure in momenti successivi alla presentazione della domanda e dell’offerta e, quindi, certamente fino al momento dell’aggiudicazione, essendo palese l’esigenza per la stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa.

A seguito dell’entrata in vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dagli articoli 2, d.l. 25 settembre 2002, n. 210, come modificato dalla l. conv. 22 novembre 2002 n. 266, e 86 comma 10, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è deman-data agli istituti di previdenza, le cui certificazioni s’impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.

In materia di gare per l’aggiudicazione di lavori pubblici, dalla disciplina istitutiva del D.U.R.C. (documento unico di regolarità con-tributiva, rilasciato in base a convenzioni tra Inps e Inail ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.l. 25 settembre 2002, n. 210), l’impresa che si rende aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrat-tuale. Ne consegue che l’eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all’impresa pur dichia-rata aggiudicataria dell’appalto, prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, l’impossibilità per l’ammini-strazione appaltante di stipulare il contratto con l’impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso; sempre in forza di ciò, è del tutto irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione con-tributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad effica-cia, al momento della scadenza del termine di pagamento.

Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione, dopo avere ef-fettuato l’aggiudicazione provvisoria alle appellanti, ha acquisito una certificazione dalla quale risultava la mancanza della regolarità contri-butiva del che la stessa Amministrazione non poteva che prendere at-to.

Per completezza, va soggiunto che, come emerge dalla circola-re Inps 51/2008, trattandosi della pendenza di un contenzioso relativo all’impugnazione di un credito iscritto a ruolo, le appellanti avrebbero potuto lamentarsi del mancato rilascio del D.U.R.C. (sempre nei con-fronti degli enti previdenziali competenti) solo ed esclusivamente nel caso in cui, a seguito del ricorso amministrativo, l’impresa interessata avesse ottenuto la sospensione della cartella di pagamento, cosa che nella specie non è accaduto.

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 45 del 19 gennaio 2011 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

 

N. 45/11 Reg.Dec.

N. 1260 Reg.Ric.

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

d e c i s i o n e

sul ricorso in appello n. 1260/2009, proposto da***

c o n t r o***

e nei confronti***

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. III) – n. 898 dell’8 maggio 2009.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di S. Agata Militello;

Viste le memorie prodotte dalla parte appellata a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, alla pubblica udienza del 17 marzo 2010, il Consigliere ************;

Udito, altresì, l’avv. ************, su delega dell’avv. **********, per il comune appellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

1) – Nel 2008, il Comune di S. Agata ********* esperiva trattativa privata per l’affidamento del servizio di Segretariato e Informazione sociale per un importo di € 96.600,00.

Alla gara partecipavano l’ATI RICORRENTE – Cooperativa ricorrente e la Soc. Coop. Sociale “Ricorrente 2” a r.l., nonché altre tre ditte.

Nella seduta del 14 maggio 2008, la summenzionata A.T.I. non era ammessa in quanto “la ditta capogruppo non presenta la dichiarazione richiesta al punto c) della lettera di invito in conformità all’art. 6 del D.A. del 1° febbraio 2008 e l’associata presenta il D.U.R.C. privo del CIP come dettato dal citato D.A. del 1° febbraio 2008”.

L’A.T.I. impugnava la mancata ammissione innanzi al T.A.R. di Catania.

In seguito all’accoglimento dell’istanza cautelare, le operazioni di gara proseguivano e il servizio era provvisoriamente aggiudicato alle ricorrenti.

Con provvedimento dell’11 dicembre 2008, veniva, tuttavia, disposta “la revoca dell’aggiudicazione” alle cooperative ricorrenti e l’assegnazione del servizio alla “seconda aggiudicataria”, con la motivazione che “la posizione Inps della citata Coop. Ricorrente 2 non risulta in regola alla data del 28 luglio 2008”.

Avverso il provvedimento di revoca l’A.T.I. proponeva motivi aggiunti di censura.

2) – Con sentenza n. 898 dell’8 maggio 2009, il giudice adito dichiarava improcedibile il ricorso principale e rigettava i motivi aggiunti.

Respingeva, in primo luogo, il primo motivo con il quale l’ATI ricorrente aveva contestato legittimità della revoca sul presupposto di avere tempestivamente prodotto agli atti di gara adeguata documentazione dalla quale si evinceva il contenzioso pendente presso il Tribunale di Patti (Me), relativo alla contestazione della cartella esattoriale in materia di regolarità contributiva.

Ad avviso del T.A.R., l’esistenza di detto ricorso non comportava l’illegittimità del provvedimento impugnato, posto che il ricorso stesso si fondava su asserzioni generiche circa la probabile inesattezza del quantum del debito e sulla prescrizione dello stesso.

Il T.A.R. respingeva, altresì, il secondo mezzo di gravame relativo alla violazione delle garanzie partecipative.

A suo avviso, la comunicazione dell’avvio del procedimento non è richiesta ove si versi nell’ipotesi di aggiudicazione provvisoria.

Né ad avviso del T.A.R. aveva maggiore valenza il terzo motivo di gravame con il quale si contestava la violazione dell’obbligo, da parte della stazione appaltante, di verificare se anche una soltanto delle Cooperative che formano l’A.T.I. era in condizione di effettuare i servizi richiesti.

3) – Entrambe le Cooperative hanno proposto appello contro la summenzionata sentenza.

Resiste al gravame il Comune appellato.

4) – Con il primo motivo di censura, le appellanti lamentano che:

a) – la cartella esattoriale in questione non riguarderebbe la posizione debitoria contributiva della Coop. Ricorrente 2, ma quella della signora **********;

b) – anche in presenza di irregolarità contributiva dell’impresa, la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare la pendenza di un ricorso amministrativo almeno sino alla decisione dello stesso;

c) – la sola irregolarità del D.U.R.C. non potrebbe comportare la revoca dell’aggiudicazione.

Le suesposte doglianze sono infondate.

Premesso che non vi sono ragioni per dubitare che l’irregolarità contributiva si riferisca effettivamente all’impresa, vanno richiamati i principi giurisprudenziali con i quali si è sostenuto che, in una situazione di documentazione attestante l’irregolarità contributiva, l’Am-ministrazione ha l’obbligo di prendere atto di tale situazione senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze (cfr. C.d.S., sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458 e sez. V, 23 gennaio 2008, n. 147).

La regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti alla gara per l’aggiudicazione di appalti con la p.a. deve essere presente al momento dell’offerta e deve essere assicurata pure in momenti successivi alla presentazione della domanda e dell’offerta e, quindi, certamente fino al momento dell’aggiudicazione, essendo palese l’esigenza per la stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa.

A seguito dell’entrata in vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dagli articoli 2, d.l. 25 settembre 2002, n. 210, come modificato dalla l. conv. 22 novembre 2002 n. 266, e 86 comma 10, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni s’impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.

In materia di gare per l’aggiudicazione di lavori pubblici, dalla disciplina istitutiva del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in base a convenzioni tra Inps e Inail ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.l. 25 settembre 2002, n. 210), l’impresa che si rende aggiudicataria di un appalto deve non solo essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale. Ne consegue che l’eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all’impresa pur dichiarata aggiudicataria dell’appalto, prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, l’impossibilità per l’ammini-strazione appaltante di stipulare il contratto con l’impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso; sempre in forza di ciò, è del tutto irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento.

Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione, dopo avere effettuato l’aggiudicazione provvisoria alle appellanti, ha acquisito una certificazione dalla quale risultava la mancanza della regolarità contributiva del che la stessa Amministrazione non poteva che prendere atto.

Per completezza, va soggiunto che, come emerge dalla circolare Inps 51/2008, trattandosi della pendenza di un contenzioso relativo all’impugnazione di un credito iscritto a ruolo, le appellanti avrebbero potuto lamentarsi del mancato rilascio del D.U.R.C. (sempre nei confronti degli enti previdenziali competenti) solo ed esclusivamente nel caso in cui, a seguito del ricorso amministrativo, l’impresa interessata avesse ottenuto la sospensione della cartella di pagamento, cosa che nella specie non è accaduto.

5) – Con il secondo motivo di censura, le appellanti lamentano che la revoca dell’aggiudicazione doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

La doglianza è infondata.

L’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, stante la natura endoprocedimentale di tale atto, poiché atto conclusivo del procedimento è il provvedimento di aggiudicazione definitiva (così, C.d.S., sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1885).

6) – Con il terzo motivo di censura, le appellanti lamentano la violazione dell’obbligo, da parte dell’Amministrazione appaltante di verificare se anche una delle Cooperative facenti parti dell’ATI poteva essere in condizione di espletare i servizi relativi all’appalto.

La doglianza è infondata.

Come rettamente osservato dal primo giudice, non esiste nell’ordinamento positivo un obbligo del genere, né esso emerge dai principi generali della normativa di settore.

Del resto, un obbligo del genere dovrebbe essere esplicitamente previsto dal legislatore, trattandosi di introdurre una deroga al principio di aggiudicazione congiunta della gara alle imprese riunite in ATI.

7) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza appellata.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli onorari del giudizio sono posti a carico delle appellanti e sono liquidati a favore dell’Amministrazione appellata nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Condanna le società appellanti al pagamento a favore del Comune di Sant’*************** delle spese, competenze e onorari del giudizio che liquida complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 17 marzo 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: *****************, Presidente, *****************************, ************, estensore, **************, ************, componenti.

F.to *****************, Presidente

F.to ************, Estensore

Depositata in Segreteria

il 19 gennaio 2011

Lazzini Sonia

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