In un licitazione privata, articolata in più procedimenti, è logico che solo le imprese che hanno superato la prima fase di prequalificazione, possono successivamente, nella gara vera e propria, concorrere tra loro con la presentazione delle offerte.

Lazzini Sonia 04/05/06
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Il Consiglio di Stato, con la decisione numero 880 del 28 febbraio 2006 merita di essere segnalata per il seguente importante principio in essa contenuto:
 
<La fase di prequalificazione, invero, assolve, nella licitazione privata, alla funzione di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e specifici, di carattere tecnico ed economico dei concorrenti, con la conseguente selezione delle imprese da invitare, al fine di circoscrivere il numero dei concorrenti da invitare alle sole imprese ritenute idonee. Tale fase, peraltro, si inserisce in un’unica procedura concorsuale, che si sviluppa successivamente nella gara vera e propria, nella quale le imprese che hanno superato la prima fase concorrono tra loro con la presentazione delle offerte.
 
L’unicità del procedimento di gara, ancorché articolato su due subprocedimenti selettivi, comporta necessariamente che alla seconda fase non possa partecipare un soggetto che non abbia già preso parte anche alla prima>
 
Ed inoltre è importante sapere che:
 
< E’ ormai affermato, invece, il principio secondo cui le clausole del bando di gara che prescrivono requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non ne sia in possesso dei requisiti richiesti della partecipazione alla gara, e sono cioè “escludenti”, manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza l’onere di una loro tempestiva impugnazione senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione>
 
 
A cura di *************
 
 
            REPUBBLICA ITALIANA    N. 880/06 REG.DEC.
 
         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    N. 2170 REG.RIC.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione           ANNO 2005
 
ha pronunciato la seguente
 
decisione
 
sul ricorso in appello n. 2170/2005, proposto dalla Impresa CO.GE.RO., s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., *******************, quale rappresentante dell’A.T.I. con la *********************, s.r.l., e da quest’ultima in proprio, rappresentate e difese dall’Avv. *************** e dall’**********************, con i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2, presso lo studio dell’Avv. ***************,
 
CONTRO
 
Il Comune di Cesenatico, in persona del Sindaco p.t., non costituito,
 
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del T.A.R. dell’Emilia Romagna, II Sezione, del 17.11.2004, n. 3748;
 
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
 
Visti gli atti tutti di causa;
 
Relatore, alla pubblica udienza del 21.6.2005, il Consigliere ********************;
 
Udito l’avv. ******** per delega dell’avv. *******, come da verbale d’udienza;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
La Impresa CO.GE.RO., s.r.l., ha impugnato in primo grado la deliberazione della Giunta Municipale del 15.12.2000, n. 514, con la quale il Comune di Cesenatico ha disposto la esclusione dell’offerta e del progetto presentati dall’A.T.I. costituita tra la impresa ricorrente e la Impresa ************* s.r.l., nella gara per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione con riqualificazione ambientale e recupero a darsena della vena *********.
 
Il Comune di Cesenatico si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del T.A.R. dell’Emilia Romagna, II Sezione, con la sentenza del 17.11.2004, n. 3748, ha respinto il ricorso.
 
La Impresa CO.GE.RO., s.r.l per conto dell’A.T.I. e la ********************* in proprio appellano la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
 
Il Comune di Cesenatico non si è costituito in appello.
 
All’udienza del 21.6.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
 
DIRITTO
 
La Impresa CO.GE.RO., s.r.l., appella la sentenza del 17.11.2004, n. 3748, con la quale la II Sezione del T.A.R. dell’Emilia Romagna ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della deliberazione della Giunta Municipale del 15.12.2000, n. 514, con la quale il Comune di Cesenatico ha disposto la esclusione dell’offerta e del progetto presentati dall’A.T.I. costituita tra la impresa ricorrente e la Impresa *************, s.r.l., dalla licitazione privata per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione con riqualificazione ambientale e recupero a darsena della vena *********.
 
L’appello è infondato.
 
Correttamente il T.A.R. ha ritenuto irricevibile l’impugnativa della lettera d’invito.
 
Deve premettersi in fatto che il Comune di Cesenatico, dopo la pubblicazione, in data 10.2.2000, del bando relativo alla predetta gara e dopo la fase di prequalificazione delle imprese, che avevano chiesto di parteciparvi, ha inviato in data 1.6.2000 alle imprese qualificate, tra cui la Impresa *************, s.r.l., la lettera d’invito con la quale ha richiesto come requisiti per la partecipazione alla gara quelli contemplati dall’art. 17, del D.P.R. 25.1.2000, n. 34, e ha indicato come categoria prevalente dell’appalto la Categoria OG7 (Opere marittime e lavori di dragaggio).
 
L’appellante, con il ricorso di primo grado, ha dedotto la illegittimità della lettera d’invito, sul rilievo che la stessa avrebbe introdotto nuovi requisiti di partecipazione alla gara. Ma la lettera d’invito, ricevuta dalla impresa appellante certamente prima dell’11.7.2000, data della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, è stata impugnata con ricorso notificato solo il 9.3.2001 e, quindi, tardivamente.
 
E’ ormai affermato, invece, il principio secondo cui le clausole del bando di gara che prescrivono requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non ne sia in possesso dei requisiti richiesti della partecipazione alla gara, e sono cioè “escludenti”, manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza l’onere di una loro tempestiva impugnazione senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione (Cons. ******. Pl. 29.1.2003, n. 1; V Sez. 27.6.2001, n. 3507).
 
La gara in contestazione, pertanto, per quanto concerne la presente controversia, deve ritenersi regolata, per quanto concerne i requisiti di partecipazione, dalle disposizioni contenute nella lettera d’invito.
 
La Impresa *************, non essendo in possesso della categoria OG7 richiesta dalla lettera d’invito, avrebbe dovuto rinunciare a partecipare alla gara ovvero collegarsi in associazione con altra impresa che aveva superato la fase di prequalificazione.
 
La fase di prequalificazione, invero, assolve, nella licitazione privata, alla funzione di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e specifici, di carattere tecnico ed economico dei concorrenti, con la conseguente selezione delle imprese da invitare, al fine di circoscrivere il numero dei concorrenti da invitare alle sole imprese ritenute idonee. Tale fase, peraltro, si inserisce in un’unica procedura concorsuale, che si sviluppa successivamente nella gara vera e propria, nella quale le imprese che hanno superato la prima fase concorrono tra loro con la presentazione delle offerte.
 
L’unicità del procedimento di gara, ancorché articolato su due subprocedimenti selettivi, comporta necessariamente che alla seconda fase non possa partecipare un soggetto che non abbia già preso parte anche alla prima (Cons. St., V Sez. 18.9.2003, n. 5309).
 
La Impresa *************, pertanto, non poteva associarsi con la Impresa CO.GE.RO., che non aveva partecipato alla prima fase della gara e che, oltretutto, senza prequalificazione, avrebbe dovuto presentare le offerte dell’associazione, in veste di mandataria dell’A.T.I.
 
Ne consegue la correttezza della sentenza appellata che, ritenendo legittima la deliberazione della Giunta Municipale del 15.12.2000, n. 514, ha disposto l’esclusione dalla gara in contestazione dell’A.T.I. costituita dalla Impresa CO.GE.RO. e dalla *********************.
 
L’appello proposto dalla Impresa CO.GE.RO., in conclusione, va respinto.
 
Nulla è da disporre in ordine alle spese del secondo grado del giudizio non essendosi costituito il Comune di Cesenatico.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello.
 
Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 21.6.2005, con l’intervento dei signori:
 
*****************               Presidente
 
***************                Consigliere
 
******************            Consigliere
 
********************        Consigliere est.
 
***************                 Consigliere
 
 
 
    L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
 
    ********************      *****************
 
 
    IL SEGRETARIO
 
    ***************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 28 febbraio 2006
cdp
 

Lazzini Sonia

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