In tema di uno specifico metodo di giudizio per l’aggiudicazione di appalti pubblici: il confronto a coppie che si sostanzia in una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre “…al fine di pervenire ad una valutazio

Lazzini Sonia 19/02/09
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Il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale.? Deve essere  certamente soddisfatto il requisito della predeterminazione, da parte della e della Commissione di gara, di puntuali criteri di valutazione da utilizzarsi in sede di confronto a coppie.?
 
I criteri di massima relativi alla scelta del contraente devono essere previamente stabiliti anche nel caso in cui si utilizzi il metodo di valutazione del , al fine di salvaguardare adeguatamente i principi di imparzialità, trasparenza e correttezza nello svolgimento delle procedure selettive e consentire la verifica dell’operato dell’amministrazione da parte del privato, nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo_- ne consegue che, laddove il bando non disponga adeguatamente al riguardo, la commissione aggiudicatrice può attribuire i punteggi numerici solo dopo aver fissato e reso noti i criteri di giudizio;_- viceversa, il punteggio può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ipotesi in cui la di gara abbia espressamente definito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione.
 
Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 15 del 14 gennaio 2009, emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna
 
In ordine alla vera e propria (difetto motivazionale oppure o no della valutazione operata dai Commissari), il Collegio osserva che essa va necessariamente rapportata allo specifico metodo di giudizio (confronto a coppie), previsto dalla e utilizzato dalla Commissione.
 
A proposito di detto metodo, la giurisprudenza è pervenuta a veri e propri punti fermi, da ultimo riassunti da T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 30 giugno 2008, n. 6460 (ed in parte da T.A.R. Palermo, sez. I, 10 dicembre 2007, n. 3358), nei termini che seguono:
 
– i criteri di massima relativi alla scelta del contraente devono essere previamente stabiliti anche nel caso in cui si utilizzi il citato metodo di valutazione, al fine di salvaguardare adeguatamente i principi di imparzialità, trasparenza e correttezza nello svolgimento delle procedure selettive e consentire la verifica dell’operato dell’amministrazione da parte del privato, nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 6 maggio 2003 n. 2379; 28 maggio 2004 n. 3471; 30 giugno 2005 n. 4423; 31 agosto 2007 n. 4543; Sezione VI, 9 settembre 2005 n. 4685);
 
– ne consegue che, laddove il bando non disponga adeguatamente al riguardo, la commissione aggiudicatrice può attribuire i punteggi numerici solo dopo aver fissato e reso noti i criteri di giudizio;
 
– viceversa, il punteggio può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ipotesi in cui la di gara abbia espressamente definito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione.
 
2.2. In particolare, l’ultimo enunciato in punto di motivazione (che qui viene in prioritario rilievo), trova la sua articolata argomentazione in una serie di decisioni 2007 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, quali:
 
i) 5 luglio 2007, n. 3814, secondo cui il confronto a coppie si sostanzia in una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre "…al fine di pervenire ad una valutazione complessiva dell’offerta medesima, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate e che dovrà, da ultimo, essere confrontata con le sommatorie finali delle valutazioni di tutte le altre offerte concorrenti" (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 4 luglio 2002, n. 3261); e per conseguenza "…la valutazione di ciascun progetto e di ciascuna offerta è data dal totale dei punteggi attribuiti per ogni elemento posto in comparazione…" (cfr. Cons. St., sez. V, 28 giugno 2002, n. 3566);
 
ii) 5 febbraio 2007, n. 458, per la quale – una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie, o quando essa non sia revocata in dubbio, non essendone dimostrato un uso distorto o irrazionale – è escluso ogni sindacato del giudice amministrativo "…nel merito (de)i singoli apprezzamenti effettuati…(ed in particolare) (su)i punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il ‘grado di preferenza’ che la commissione ha accordato ad una certa soluzione tecnica" (cfr. T.A.R. Veneto, 21 ottobre 1997, n. 1480). E’, infatti, del tutto evidente che la "motivazione" delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati nel raffronto tra ciascuno dei progetti con gli altri, secondo un metodo che abilita e legittima un’indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati indici e non richiede alcuna estrinsecazione logico-argomentativa della preferenza, poiché il giudizio valutativo è insito nell’assegnazione delle preferenze, dei coefficienti e in quella consequenziale del punteggio;
 
iii) in definitiva (4 giugno 2007, n. 2943 e 31 agosto 2007, n. 4543), il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale.>
 
 
a cura di *************
 
 
N. 00015/2009 REG.SEN.
N. 00813/2008 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ALFA Information Services Bv, rappresentata e difesa dagli avv. *****************, *************, ***************, con domicilio eletto presso la prima in Bologna, p.zza ********** 3;
 
contro
 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata e difesa dagli avv. *************** e *****************, con domicilio eletto presso l’avv. **************** in Bologna, via Ciamician 2;
 
 
nei confronti di
 
BETA Italia S.r.l., BETA International Inc., rappresentati e difesi dagli avv. ******************** e **************, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bologna, via Santo Stefano 30;
 
 
per l’annullamento
 
previa sospensione dell’efficacia,
 
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura di riviste edite da case editrici straniere e servizi gestionali connessi – F5807, lotto 1, disposta con decreto direttoriale n. 13/2008 del 9.6.2008, comunicato con nota del 7.7.2008, prot. n. 15780;
 
– del verbale pubblico adottato in data 11.3.2008 e 19.5.2008 dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, avente ad oggetto l’aggiudicazione provvisoria del Lotto n. 1;
 
– del verbale tecnico unico rep. n. 18/2008/UAG adottato in data 8, 9 e 19.5.2008, di apertura e valutazione delle offerte tecniche e delle schede del confronto a coppie relative al lotto n. 1;
 
– del contratto eventualmente stipulato;
 
e per il risarcimento del danno;
 
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di BETA Italia S.r.l. ed BETA International Inc.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18/12/2008 il dott. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
 
I. Con l’atto introduttivo del giudizio, ALFA information services Bv (d’ora in poi, anche solo: ALFA), espone di avere partecipato alla procedura aperta (essendo il gestore del relativo servizio sino al 31.12.2008), indetta dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per la fornitura di riviste edite da case editrici straniere e servizi gestionali connessi, presentando offerta per il lotto 1 (fornitura di periodici pubblicati da editori esteri per le U.O. di area scientifica-tecnico biomedica: valore stimato € 4.303.388,00).
 
Il disciplinare di gara indicava, quale metodo di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così parametrato:
 
– offerta economica, punti massimi 80;
– offerta tecnica, punti massimi 20, da attribuirsi col metodo aggregativo compensatore e previo confronto a coppie;
– articolazione della medesima offerta tecnica in una serie di sub elementi, a loro volta sotto-articolati il tutto come da allegato N al disciplinare.
 
All’esito del procedimento di valutazione delle offerte, la ricorrente è risultata seconda con punti complessivi 98,559 (78,775 per l’offerta economica e 19,784 per l’offerta tecnica), mentre prima si è classificata la controinteressata BETA, con complessivi punti 98,736 (78,736 per l’offerta economica e 20 per l’offerta tecnica); in particolare, sarebbe stato decisivo il sub-elemento “periodici elettronici”, per il quale BETA ha ottenuto 4 punti a fronte di punti 3,78 assegnati alla ricorrente.
 
Ritenendo di aver presentato un’offerta tecnica maggiormente concorrenziale e di ravvisare, dai verbali di gara cui ha avuto accesso (ad esclusione delle schede relative alla valutazione del confronto a coppie), alcune illegittimità formali e procedurali, la ricorrente passa a dedurre le seguenti censure, con salvezza di presentazione di motivi aggiunti:
 
1) assoluta carenza di motivazione della valutazione – esclusivamente numerica – delle offerte tecniche presentate, anche con riferimento al metodo del confronto a coppie e tenuto conto, in particolare, del ridotto divario di punteggio (punti 0, 216), intercorrente tra le due offerte;
 
2) difetto assoluto di motivazione, sotto il distinto profilo della (dis)applicazione degli stessi criteri motivazionali che la Commissione si era data, prima di aprire le buste tecniche, nella seduta dell’8 maggio 2008;
 
3) in via subordinata, violazione art. 97 Cost. e violazione dei principi in materia di custodia e segretezza delle offerte, in quanto i verbali delle sedute pubblica dell’11 marzo 2008 e riservate dell’8-9 maggio 2008 non danno atto dell’adozione di cautele per la custodia delle offerte tecniche.
 
II. Con decreto Presidenziale n. 544, reso il 19 agosto 2008, veniva disposta la sospensione provvisoria degli impugnati provvedimenti di cui in epigrafe.
 
III. Successivamente, si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso:
 
– la controinteressata BETA (lo stesso 19 agosto 2008), la quale evidenziava, in particolare, che prima della notifica del ricorso il contratto era già stato stipulato;
 
– l’Università intimata, il 22 agosto 2008.
 
IV. Alla Camera di Consiglio del 28 agosto 2008 (in vista della quale, in particolare l’Università dimetteva ampia documentazione e memoria con cui eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla domanda di annullamento del contratto già stipulato), la trattazione collegiale dell’incidente cautelare veniva “riunita al merito”.
 
V. Dopodiché, in data 20 ottobre 2008, la ricorrente produceva ulteriori motivi aggiunti, originati dalla presa visione della documentazione versata in giudizio dalle controparti (ed in particolare, degli allegati relativi al confronto a coppie) e a mezzo dei quali deduceva, avverso gli atti già impugnati, le ulteriori censure di eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto, relative al suddetto confronto e così articolate:
 
– quattro componenti della Commissione hanno ritenuto equivalenti le offerte di ALFA ed BETA e solo un commissario (dott. ssa *********) ha assegnato all’offerta BETA un punteggio superiore;
 
– pur in assenza di qualsivoglia motivazione circa l’attribuzione dei punteggi, nella memoria depositata dall’Università il 26 agosto 2008 si legge che la dott. ssa ********* avrebbe reputato discriminante tra le due offerte il fatto che nel caso di ALFA i collegamenti dichiarati a periodici on line sono circa 11000, mentre per BETA sono 17.658;
 
– tale valutazione sarebbe erronea, in quanto i titoli con collegamento diretto e le riviste accessibili non sarebbero la stessa cosa, poiché i titoli accessibili non necessariamente consentono l’accesso al testo integrale dell’articolo, ma potrebbero limitarsi a fornire informazioni bibliografiche sullo stesso (autore, abstract, ecc.), cosicché le oltre 17.000 riviste indicate da BETA conterrebbero collegamenti diretti “in numero certamente inferiore a quello indicato” e tale offerta non sarebbe migliore di quella ALFA;
 
– di conseguenza, sarebbe illegittimo l’operato dell’intera Commissione, poiché anche l’offerta ALFA avrebbe dovuto ottenere il medesimo punteggio (p. 4) di BETA per il parametro in questione, sì da conseguire il risultato complessivo di 98,775, superiore a quello finale di BETA stessa (98, 736).
 
ALFA conclude l’atto di motivi aggiunti, chiedendo il rifacimento della procedura e, in subordine, il risarcimento per equivalente dei danni subiti.
 
V. Infine, la trattazione della causa nel merito è stata fissata per l’odierna Udienza pubblica, in vista della quale tutte le parti costituite hanno dimesso memorie conclusive; in particolare, l’Università (che ha depositato anche ulteriore documentazione) eccepisce l’inammissibilità dei motivi aggiunti, che sarebbero consentiti solo in presenza di specifiche sopravvenienze, nella specie non ravvisabili, giacché la valutazione del Commissario Mazzucchi era nota alla ricorrente sin dall’accesso agli atti avvenuto prima della proposizione del ricorso.
 
Indi, previa discussione orale dei difensori delle stesse parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
 
DIRITTO
 
1. Preliminarmente, il Collegio osserva che – per effetto della produzione documentale effettuata dall’Università in prossimità della discussione della domanda cautelare e dei conseguenti motivi aggiunti depositati da parte ricorrente – il della controversia si è concentrato, anche nel corso della discussione orale svoltasi all’odierna pubblica udienza, su:
 
– l’equivalenza o meno delle due offerte tecniche di ALFA ed BETA, in punto di numero di riviste on line integralmente accessibili;
 
– la sufficienza o meno della valutazione numerica effettuata dai Commissari.
 
Al riguardo del quale ultimo profilo, non può più assumersi ad utile punto di riferimento la prima valutazione (circa la ravvisabilità di vizi di ordine motivazionale), effettuata in punto di diritto all’atto dell’adozione del ricordato decreto cautelare provvisorio, reso non solo, come detto, , ma – altresì ed espressamente – “sulla scorta degli atti di gara attualmente versati in giudizio”; cosicché, la medesima valutazione risulta giuridicamente e temporalmente cristallizzata a quella iniziale fase processuale e non più in linea con i successivi sviluppi del giudizio e dello stesso contraddittorio scritto ed orale tra le parti.
 
Ciò detto, si passa, ora, ad esaminare le due sopra indicate questioni, che caratterizzano la controversia al momento del suo passaggio in decisione.
 
2.1. In ordine alla vera e propria (difetto motivazionale oppure o no della valutazione operata dai Commissari), il Collegio osserva che essa va necessariamente rapportata allo specifico metodo di giudizio (confronto a coppie), previsto dalla e utilizzato dalla Commissione.
 
A proposito di detto metodo, la giurisprudenza è pervenuta a veri e propri punti fermi, da ultimo riassunti da T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 30 giugno 2008, n. 6460 (ed in parte da T.A.R. Palermo, sez. I, 10 dicembre 2007, n. 3358), nei termini che seguono:
 
– i criteri di massima relativi alla scelta del contraente devono essere previamente stabiliti anche nel caso in cui si utilizzi il citato metodo di valutazione, al fine di salvaguardare adeguatamente i principi di imparzialità, trasparenza e correttezza nello svolgimento delle procedure selettive e consentire la verifica dell’operato dell’amministrazione da parte del privato, nonché l’effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 6 maggio 2003 n. 2379; 28 maggio 2004 n. 3471; 30 giugno 2005 n. 4423; 31 agosto 2007 n. 4543; Sezione VI, 9 settembre 2005 n. 4685);
 
– ne consegue che, laddove il bando non disponga adeguatamente al riguardo, la commissione aggiudicatrice può attribuire i punteggi numerici solo dopo aver fissato e reso noti i criteri di giudizio;
 
– viceversa, il punteggio può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ipotesi in cui la di gara abbia espressamente definito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione.
 
2.2. In particolare, l’ultimo enunciato in punto di motivazione (che qui viene in prioritario rilievo), trova la sua articolata argomentazione in una serie di decisioni 2007 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, quali:
 
i) 5 luglio 2007, n. 3814, secondo cui il confronto a coppie si sostanzia in una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre "…al fine di pervenire ad una valutazione complessiva dell’offerta medesima, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate e che dovrà, da ultimo, essere confrontata con le sommatorie finali delle valutazioni di tutte le altre offerte concorrenti" (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 4 luglio 2002, n. 3261); e per conseguenza "…la valutazione di ciascun progetto e di ciascuna offerta è data dal totale dei punteggi attribuiti per ogni elemento posto in comparazione…" (cfr. Cons. St., sez. V, 28 giugno 2002, n. 3566);
 
ii) 5 febbraio 2007, n. 458, per la quale – una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie, o quando essa non sia revocata in dubbio, non essendone dimostrato un uso distorto o irrazionale – è escluso ogni sindacato del giudice amministrativo "…nel merito (de)i singoli apprezzamenti effettuati…(ed in particolare) (su)i punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il ‘grado di preferenza’ che la commissione ha accordato ad una certa soluzione tecnica" (cfr. T.A.R. Veneto, 21 ottobre 1997, n. 1480). E’, infatti, del tutto evidente che la "motivazione" delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati nel raffronto tra ciascuno dei progetti con gli altri, secondo un metodo che abilita e legittima un’indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati indici e non richiede alcuna estrinsecazione logico-argomentativa della preferenza, poiché il giudizio valutativo è insito nell’assegnazione delle preferenze, dei coefficienti e in quella consequenziale del punteggio;
 
iii) in definitiva (4 giugno 2007, n. 2943 e 31 agosto 2007, n. 4543), il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale.
 
2.3. Facendo applicazione degli anzidetti principi al caso di specie, il Collegio osserva che, nella procedura controversa, risulta certamente soddisfatto il requisito della predeterminazione, da parte della e della Commissione di gara, di puntuali criteri di valutazione da utilizzarsi in sede di confronto a coppie.
 
Invero, come risulta dagli atti del giudizio e come neppure è controverso in causa:
 
* l’allegato N al disciplinare di gara si intitola espressamente “criteri di valutazione” e contiene una analitica scomposizione del monte complessivo di p. 20 per l’offerta tecnica in ben 10 voci, ciascuna “pesata” da un minimo di p.1 a un massimo di p. 4, mentre alcune risultano ulteriormente articolate in sotto criteri di valutazione (in particolare, l’articolazione più dettagliata risulta quella relativa alla voce “accesso on-line alla base dati amministrativa della Ditta” – punti 4, su cui si incentra il fulcro del contendere tra le parti);
 
* prima di procedere all’apertura delle offerte tecniche, la Commissione ha, altresì, “fissato” (seduta dell’8 maggio 2008 – ore 9, 30) specifici criteri motivazionali concernenti i servizi offerti e le proposte pervenute.
 
Ne consegue l’evidente esistenza della previsione – “a monte” – di dettagliati parametri di giudizio, cui attenersi, da parte del seggio di gara, all’atto dell’attribuzione dei punteggi numerici nel confronto a coppie, in relazione ai vari elementi in cui si sviluppa l’offerta tecnica: per cui, alla luce dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che il punteggio numerico, formulato dalla Commissione, può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2.4. Ne consegue, altresì, l’infondatezza dei due primi motivi del ricorso introduttivo, con cui si deducono, viceversa, pretesi motivazionali dei provvedimenti impugnati, tra cui, , quello di aggiudicazione.
 
3.1. La seconda questione, enunciata la capo 1 che precede e formante oggetto dei motivi aggiunti depositati da ALFA il 20 ottobre 2008, è, invece, essenzialmente di fatto, siccome attinente all’asserita erroneità della valutazione effettuata dalla Commissione “in merito al numero diretto dei collegamenti dichiarati dai concorrenti”: essa, dunque, come tutte le questione di fatto, necessita di adeguata dimostrazione in causa, tanto più nel caso, come quello di specie, in cui l’Amministrazione esercita un “potere fortemente discrezionale” (cfr. lett. “iii” del precedente capo 2.2.).
 
Tale onere probatorio non è stato, tuttavia, soddisfatto da ALFA, che pure si era espressamente riservata, nel ricorso introduttivo, “di documentare attraverso apposita perizia resa da soggetto indipendente, di avere presentato un’offerta tecnica maggiormente concorrenziale”, perizia che non è stata, invece, in seguito prodotta in causa.
 
Quindi, senza neppure un simile supporto e principio probatorio, il Collegio non può minimamente entrare nel merito (il sindacato di merito del G.A. sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie è stato espressamente escluso alla lett. “ii” del medesimo capo 2.2. che precede) della questione se una offerta sia migliore dell’altra e di quale sia il numero effettivo di riviste integralmente accessibili, tramite i rispettivi servizi offerti da BETA e ALFA, questione su cui le stesse hanno sì dibattuto in sede di difese conclusive scritte ed orali, ma unicamente affidandosi a semplici affermazioni e deduzioni logiche, non sorrette da adeguati riscontri probatori sotto il profilo tecnico-fattuale.
 
3.2. Peraltro, anche le stesse prospettazioni difensive di ALFA sono formulate in via meramente possibilistica (“i titoli accessibili non necessariamente consentono il collegamento diretto al testo integrale dell’articolo, ma possono limitarsi a fornire informazioni bibliografiche sugli articoli”: cfr. memoria conclusiva) e, al fondo, generica, in quanto non indicano neppure con esattezza il numero (anche approssimativo) dei collegamenti integrali e diretti assicurati da BETA, non andando oltre la semplice affermazione che detti collegamenti sono “in numero certamente inferiore a quello indicato”.
 
3.3. Così come, con ogni evidenza, il Collegio non può neppure minimante addentrarsi – in mancanza di qualsiasi principio di prova – nella questione (oggetto della memoria conclusiva di BETA e dalla sua difesa ripresa in sede di discussione orale) di quanti click (uno o due) occorrano per accedere al testo integrale direttamente attraverso il portale EJS (messo a disposizione da BETA stessa) e di quante siano, invece, le riviste integralmente accessibili “raggiungendo l’editore attraverso il sito BETA EJS)”.
 
3.4. In conclusione, anche i motivi aggiunti devono essere disattesi, potendosi, così prescindere, dall’eccezione di (parziale) inammissibilità degli stessi, sollevata da BETA.
 
4. L’ultima questione da esaminare (e tuttavia non più riproposta da ALFA in sede di memoria conclusiva) riguarda la pretesa violazione dell’obbligo di custodia dei plichi, dedotta con il terzo motivo del ricorso introduttivo: essa, come condivisibilmente replicato da entrambe le parti resistenti, è infondata in punto di fatto, poiché i verbali pubblici delle sedute della Commissione in data 11 marzo 2008 e 19 maggio 2008 contengono:
 
– il primo, l’espressa menzione della custodia dei plichi sigillati, contenenti l’offerta economica, nella cassaforte ubicata presso la Direzione legale affari istituzionali e generali dell’Università;
 
– il secondo, la dichiarazione, altrettanto espressa, che le buste contenenti l’offerta tecnica sono state adeguatamente custodite presso la suddetta Direzione.
 
5. In conclusione, l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione definitiva a BETA va respinta; conseguentemente, cade anche ogni domanda di parte ricorrente relativa alla intervenuta stipulazione del contratto tra Università ed BETA (per cui l’Università aveva eccepito, correttamente, il difetto di giurisdizione di questo Giudice); nonché ogni domanda risarcitoria, proposta da ALFA.
 
Stante la progressiva definizione, in corso di causa, delle questioni giuridiche e dei riscontri documentali caratterizzanti la controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite.
 
P.Q.M.
 
RESPINGE le domande annullatorie e risarcitoria, proposte con il ricorso in premessa.
 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18/12/2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
*******************, Presidente
*****************, ***********, Estensore
****************, Consigliere
 
 
L’ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 14/01/2009
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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