In tema di rispetto dei canoni di trasparenza e proporzionalità (Cons. di Stato N. 06696/2011 )

Lazzini Sonia 06/02/12
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Legittimi criteri di aggiudicazione_è obbligatorio mettere le imprese nelle condizioni di calibrare l’offerta nella piena consapevolezza degli effetti derivanti dall’applicazione della formula matematica prescelta

l’Amministrazione aggiudicatrice è titolare di un ampio potere discrezionale in sede di scelta degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di fissazione dei criteri di attribuzione dei punteggi , nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione(cfr., ex plurimis, Consiglio Stato , sez. VI, 23 febbraio 2011 , n. 1136; sez. V, 17 gennaio 2011 , n. 207).

Ne deriva che non è illegittima la valutazione dell’elemento prezzo con criterio matematico, a patto che esso sia reso trasparente ed intellegibile, che consenta l’utilizzo potenzialmente integrale del punteggio assegnato a detta componente dell’offerta complessiva e che sia consone al canone di proporzionalità.

Nella specie il rispetto dei canoni della trasparenza e dell’intellegibilità è assicurato dall’inequivoca formulazione del disciplinare di gara che metteva le imprese nelle condizioni di calibrare l’offerta nella piena consapevolezza degli effetti derivanti dall’applicazione della formula matematica prescelta.

La Sezione reputa, altresì, che il criterio in parola superi indenne il controllo di ragionevolezza, posto che la decisione di calibrare il punteggio per l’offerta economica in funzione del ribasso offerto, attribuendo il punteggio apicale al ribasso massimo e riconoscendo un punteggio proporzionalmente inferiore, nei sensi prima rammentati, ai ribassi meno consistenti, mira allo scopo di utilizzare integralmente il tetto dei quaranta punti spettante per il profilo economico e di incentivare i ribassi con un meccanismo di carattere premiale.

La decisione di differenziare i punteggi rapportando i ribassi e non i prezzi in senso assoluto risulta, quindi, espressione non irragionevole della lata discrezionalità che compete, in assenza di vincoli normativi, alla stazione appaltante.

Si deve soggiungere che detta discrezionalità non è, nella presente sede, contestabile neanche sotto il profilo della contraddittorietà (pur astrattamente sostenibile) rispetto alla scelta di attribuire prevalenza (sessanta punti su cento) alla componente qualitativa dell’offerta, atteso che nessuna censura è stata mossa nei confronti della formulazione e dell’applicazione delle regole poste dalla disciplina di gara per l’attribuzione dei punti relativi alla componente qualitativa e che detta preponderanza non incide sulla possibile introduzione di meccanismi volti alla valorizzazione del restante e rilevante punteggio spettante per l’offerta economica con il rammentato apprezzamento proporzionale dei ribassi.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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