In tema di presunta irragionevolezza del requisito di capacità economica richiesto dal bando di gara con riferimento al fatturato conseguito nell’ultimo triennio.

Lazzini Sonia 10/07/08
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In particolare, a fronte di un valore dell’appalto stimato in € 15.000.000,00 per l’intero periodo di servizio (3 + 2 anni), era richiesto ai concorrenti, nel triennio antecedente, un fatturato complessivo di almeno € 30.000.000,00, nonché un fatturato per “servizi corrispondenti” di almeno € 21.000.000,00. _
Tale prescrizione, contrariamente a quanto affermato primo grado, non può ritenersi violativa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità per il solo fatto che il requisito richiesto fosse di importo pari al doppio del valore stimato dell’*********** riguardo, va richiamata la consolidata giurisprudenza secondo cui l’adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando va valutata con riguardo non al mero importo dell’appalto, ma all’oggetto in concreto di esso ed alle sue specifiche peculiarità ; in applicazione di tale principio, si è affermato che la richiesta di un determinato fatturato pregresso per servizi anche identici a quello oggetto di gara (e non solo “corrispondenti”, come nel caso che occupa) va commisurata al concreto interesse della stazione appaltante a una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 1860 del 28 aprile 2008 dalla quale impariamo che:
 
<Nel caso di specie, come evidenziato dall’odierna appellante, l’oggettiva complessità dei servizi oggetto di gara, comprendenti attività di trasporto, consegna e ritiro di materiali presso tutte le ricevitorie d’Italia (e, quindi, tali da esigere un’organizzazione particolarmente solida, articolata e rodata), rende del tutto giustificata la volontà della stazione appaltante di individuare interlocutori in possesso di un’esperienza specifica particolarmente profonda, e quindi tali da garantire anche sul piano economico una speciale affidabilità; ne consegue che non può condividersi il giudizio di illogicità del requisito de quo, espresso dalla sentenza impugnata nei termini che si sono sopra richiamati>
 
Ma è altresì importante sapere che:
 
< La censura è palesemente infondata, essendo evidente che la previsione del bando testé richiamata fa riferimento al requisito di cui all’art. 42, comma I, lett. a), del d.lgs. 12 aprile 2006, nr. 163, disposizione che anzi riproduce in modo fedele, con l’esatta individuazione del triennio di riferimento.
 
Quanto, poi, alla circostanza che la lex specialis indicasse quello relativo ai servizi prestati quale unico requisito di capacità tecnica, essa non ha alcunché di illegittimo, tenuto conto che il citato art. 42 rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la individuazione nel bando di gara di “uno o più” dei modi di dimostrazione della capacità tecnica, fra quelli elencati dalla medesima norma, e che nella specie la scelta di uno solo di essi non appare in alcun modo irragionevole, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto e alle sue peculiarità>
 
Si legga anche:
 
Necessaria proporzionalità fra entità dei requisiti richiesti e caratteristiche dell’appalto
 
Il principio direttamente ricavabile dal regime giuridico dei contratti della Pubblica amministrazione è quello della necessaria proporzionalità tra i requisiti richiesti e l’oggetto dell’affidamento
 
Il Consiglio di Stato, con la decisione numero 7081 del 13 dicembre 2005 ci fornisce un importante panoramica giuridica in tema di rapporti fra requisiti richiesti per partecipare ad una gara ad evidenza pubblica e l’oggetto del contratto da affidare.
 
Nell’emarginata decisione si legge infatti che:
 
< il principio della proporzionalità tra i requisiti richiesti e l’oggetto dell’affidamento si evince senza dubbio dagli articoli 13 del D. Lvo n.157 del 17 marzo1995 in materia di aggiudicazione di servizi e dall’articolo 13 del DPR 24 luglio 1992 n. 258 (richiamato espressamente dall’articolo 22, primo comma, lettera b), del D.Lvo n. 158 del 17 marzo 1995 per disciplinare anche gli affidamenti nei settori esclusi) per l’affidamento di contratti di fornitura, disposizioni che richiedono espressamente che l’importo relativo ai servizi e forniture effettuati negli ultimi tre esercizi da documentare per l’ammissione alla gara debba essere riferito a servizi e forniture identici al servizio o fornitura oggetto della gara.
 
Significativo è poi l’articolo 20 del D. Lvo n. 406 del 19 dicembre 1991 in materia di appalti pubblici che subordina la facoltà delle Amministrazioni aggiudicatici di richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti a livello normativo ed indicati nello stesso articolo alla “natura ed importo dei lavori”. In questa formulazione, di diretta derivazione dalle direttive comunitarie che disciplinano la materia, è la previsione normativa della necessaria proporzionalità tra il requisito ulteriore eventualmente richiesto e la tipologia e consistenza quantitativa dell’oggetto dell’affidamento>
 
Ed anche.
 
Art. 42 del d.lgs n. 163/2006: deve esistere una necessaria coerenza fra i requisiti richiesti e l’oggetto dell’affidamento altrimenti si genera una irragionevole limitazione della platea di possibili partecipanti alla gara e un’irragionevole discriminazione tra possibili concorrenti: il bando va immediatamente contestato, senza dover partecipare!
 
Le clausole del bando che debbono essere immediatamente impugnate sono quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alle gare per l’aggiudicazione, dal momento che la loro asserita lesività non si manifesta e non opera per la prima volta con l’aggiudicazione, bensì nel momento anteriore nel quale tali requisiti sono stati assunti come regole per l’amministrazione: va affermato l’onere di immediata e autonoma impugnazione del bando con riferimento a clausole che impongano, ai fini della partecipazione, “oneri manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara” tali da comportare “l’impossibilità, per l’interessato, di accedere alla procedura ed il conseguente arresto procedimentale”.
 
Il Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 7259 del 2 agosto 2007 ci offre alcuni importanti insegnamenti in tema di ammissibilità di un ricorso avverso le clausole di un bando, considerate limitative alla partecipazione e sproporzionate rispetto al valore dell’appalto da affidare, senza la necessaria partecipazione:
 
<l’unico percorso praticabile dalla ricorrente per rimuovere l’ostacolo alla propria partecipazione alla gara (costituita dal mancato possesso del precitato requisito numerico) era costituito dal rimedio giurisdizionale da rivolgersi tempestivamente nei riguardi del bando di gara e segnatamente della clausola che ne impediva la partecipazione alla procedura concorsuale: l’iniziativa giurisdizionale della società ricorrente è certamente assistita da un interesse qualificato e quindi giuridicamente apprezzabile.>
 
ma non solo
 
< principi desumibili dalle norme comunitarie (come anche interpretati dalla Corte di giustizia) sono nel senso che l’interesse degli operatori economici a partecipare alle pubbliche gare ha rilievo talmente incisivo da doversene ammettere la tutela anticipata, contro il bando di gara, anche senza la presentazione dell’offerta, allorché le clausole siano talmente chiare nel prevedere l’esclusione dell’aspirante, sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti, da rendere inutile ed antieconomico esigere la previa qualificazione mediante la presentazione dell’offerta, spesso fortemente onerosa>
 
merita inoltre di segnalare il seguente passaggio relativamente alla portata del cd principio di proporzionalità:
 
<Oltre che ammissibile il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione del principio di proporzionalità che implica un rapporto di adeguatezza tra il valore dell’appalto ovvero l’oggetto dell’affidamento e i requisiti richiesti per partecipare alla relativa gara.
 
Occorre puntualizzare che il principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria (esso è stato introdotto con il Trattato di Maastricht nell’art. 5 del Trattato della Comunità europea), è principio generale dell’ordinamento (cfr. sul punto, e da ultimo la decisione della Terza Sezione di questo Tribunale n. 563 in data 25 gennaio 2007); in ragione di tale sua valenza, il principio deve sempre sostenere l’azione amministrativa e postula, in via generale, che la p.a., nel perseguimento delle finalità istituzionali, debba adottare la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti.
 
Come è stato osservato ,del principio di proporzionalità si fa applicazione maggiormente in materia di limitazione del diritto di proprietà, di attività di autotutela, di ordinanze di necessità e di urgenza, di irrogazioni di sanzioni e di diritto ambientale.
 
In materia contrattuale della p.a. il principio, come si evidenzia in ricorso, ha trovato a ben vedere positiva formalizzazione a partire dalla l. 8 agosto 1977, n. 584 (“Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea”) laddove, in sede di enumerazione degli elementi comprovanti la capacità tecnica dell’imprenditore, si precisava che “Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all’importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate” (art. 14, comma 2).>
 
Anche l’attuale normativa, ne fa riferimento
 
<Un’eco del suddetto principio sembra poi potersi rinvenire, proprio nella specifica materia degli appalti di servizi, nell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (norma ora trasfusa nel d.lgs. 163/2006) che, in ordine alla capacità tecnica dei concorrenti negli appalti in questione, imponeva che “ Le informazioni di cui all’art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l’oggetto dell’appalto”.
 
Con riferimento alla fonte legislativa da ultimo menzionata, la giurisprudenza, secondo la puntuale ricognizione offerta dalla ricorrente, ha affermato che negli appalti in questione l’integrazione delle previsioni specificatamente previste dalla norme di riferimento (artt. 13 e 14 d.lgs. 157/1995), “con requisiti ulteriori e più stringenti nella lex specialis di gara, presuppone comunque il rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità” (Tar Lombardia, Milano, III, 24 febbraio 1999, n. 628); che “il principio direttamente ricavabile dal regime giuridico dei contratti della Pubblica amministrazione…è quello della necessaria proporzione tra i requisiti richiesti e l’oggetto dell’affidamento” (CdS, V, 13 dicembre 2005, n. 7081); che “la determinazione da parte della Stazione appaltante dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 157 del 1995 incontra il solo limite della loro ragionevolezza che va valutata con specifico riferimento all’oggetto dell’appalto e alle sue caratteristiche particolari, nel rispetto dei principi, di derivazione comunitaria ed immanenti nell’ordinamento nazionale, di ragionevolezza e proporzionalità, in relazione alle finalità di assicurare la libera concorrenza” (Tar Toscana, I, 20 ottobre 2004, n. 5000).>
 
 
 
Si legga anche Consiglio di Stato sez.V 14/4/2006 n. 2087
<A quest’ultimo riguardo, va osservato che il principio di proporzionalità, di cui si fa applicazione, maggiormente, in materia di limitazione al diritto di proprietà, di attività di autotutela, di ordinanze di necessità ed urgenza, di irrogazione di sanzioni e, appunto, di tutela ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1195), è principio generale dell’ordinamento ed implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti. Esso si risolve, in sostanza, nell’affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l’autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all’obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2000, n. 1885).>:
 
Interessante appare anche il seguente passaggio tratto da C.d.S., sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348. :
 
< Deve essere presa in esame, a questo punto, la censura con la quale l’appellante si duole del bando di gara nella parte in cui è stato richiesto alle ditte partecipanti – quale requisito di ammissione alla procedura – un fatturato globale, nell’ultimo triennio, pari ad almeno 50.000.000 di euro (pari al doppio, circa, del prezzo a base d’asta) relativamente a servizi identici a quello oggetto di gara.
Detta censura, la quale presuppone il dato della titolarità, in capo alla stazione appaltante, del potere di integrare, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica ovvero di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge – pone il problema dei limiti ravvisabili in capo a tale potere.
Detto potere discrezionale, invero, lungi dall’essere espressione di mero arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice, costituisce in realtà precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, e si sostanzia nel potere – dovere assegnato all’amministrazione di apprestare (proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare. L’esercizio di detto potere, tuttavia, non deve tradursi in un’indebita limitazione dell’accesso delle imprese interessate presenti sul mercato, a garanzia a presidio di un accesso ragionevolmente ampio alla procedura concorsuale.
Orbene, le scelte che costituiscono espressione di tale potere sono ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che si rivelino ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie, sproporzionate, illogiche e contraddittorie (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 giugno 2001, n. 2973; Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9305; Cons. Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442, nonché Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2000, n. 801). Trattasi, infatti, di limiti “esterni” alla discrezionalità amministrativa il cui accertamento rifiuta, in linea di principio, un sindacato giurisdizionale penetrante (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6972).>
 
Per quanto concerne i riferimenti giurisprudenziali meno recenti, si legga
 
Consiglio di Stato, V, 31 dicembre 2003, n. 9305
CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE
Scelta del contraente – requisiti idoneativi aggiuntivi rispetto a quelli di legge – possibilità – condizioni
La decisione ribadisce la consolidata giurisprudenza che ammette la facoltà delle stazioni appaltanti di introdurre requisiti idoneativi aggiuntivi per le imprese partecipanti, nel rispetto dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità (Cons. St., sez. VI, 30 aprile 2002, n.2320, sez.V, 1 giugno 2001, n.2973, sez.VI, 9 maggio 2000, n.2682).
Nel caso in esame l’impresa ricorrente aveva impugnato le previsioni del bando per l’appalto del servizio di pulizia in una struttura ospedaliera che imponevano requisiti aggiuntivi (fatturato conseguito – in esecuzione di servizi di pulizia di strutture ospedaliere dotate di più di 500 posti letto – nei tre anni precedenti non inferiore a Euro 1.900.000 di cui Euro 620.000 riferiti al solo anno 2001) rispetto all’iscrizione nel registro delle imprese, secondo il sistema di classificazione descritto dall’art.3 d.m. n.274/97. Il Consiglio di Stato rileva che la documentazione riassunta in tale sistema di classificazione attiene alla verifica del possesso dei requisiti minimi e non implica l’automatica qualificazione alla gara dell’impresa iscritta per la classifica di riferimento. Conclusione avvalorata nel caso degli appalti del servizio di pulizia dal fatto che l’elenco di cui al d.m. n.274/97 omette di distinguere il tipo di servizi svolti dall’impresa iscritta e si limita a trattare l’attività di pulizia unitariamente ed indistintamente. Più in particolare, il Consiglio afferma che non è irragionevole la prescrizione che riferisce il fatturato realizzato nel triennio a servizi di pulizia resi in ambiti sanitari, poiché mira alla verifica di un’esperienza specifica maturata nel settore della pulizia sanitaria, conformemente al dettato dell’art.13, comma 1, lett.c), d. lgs. n.157/95, che, laddove riferisce il fatturato necessario a comprovare la capacità economica dell’impresa “ai servizi identici a quello oggetto della gara”, intende affermare la necessità di attestare l’esperienza maturata nell’esercizio delle stesse prestazioni che dovranno essere rese in esecuzione del contratto alla cui stipulazione è preordinata la gara (l’identità dei servizi non può essere intesa con esclusivo riferimento all’oggetto indefinito dell’attività – e cioè, nel caso di specie, ai servizi di pulizia – ma va anche riferita alla tipologia delle strutture destinatarie delle prestazioni). Del pari non irragionevole sarebbe, a secondo il giudice d’appello (che su tale punto ha dissentito dalla pronuncia appellata del Tar Liguria: Sezione II n.20/2003) la clausola del bando che riferisce il fatturato a servizi di pulizia di strutture ospedaliere dotate di più di 500 posti letto.
 
A cura di *************
 
N. 1860/2008
Reg. Dec.
N. 1948 Reg. Ric.
Anno 2008 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
in forma semplificata, ex art. 9 legge nr. 205 del 2000
sul ricorso in appello n. 1948 del 2008, proposto da ALFA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  dagli avv.ti ***** d’****** e *********************, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma alla via della Vite nr. 7,
contro
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
– l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore,
entrambi rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi nr. 12;
– BETA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso la stessa in Roma alla via A. Gramsci nr. 14;
per l’annullamento,
previa adozione delle opportune misure cautelari,
della sentenza  27 febbraio 2008, nr. 1824, con la quale la Sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dalla BETA S.r.l., ha annullato tutti gli atti della gara bandita da ALFA per l’affidamento dei servizi di trasporto, consegna e ritiro dei materiali per le ricevitorie del gioco del lotto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dell’appellata BETA S.r.l.;
Visto il decreto presidenziale nr. 1424 del 13 marzo 2008, col quale è stata accolta la richiesta di misura cautelare provvisoria formulata dalla appellante;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza camerale del 1 aprile 2008, il Consigliere **************;
Uditi l’avv. d’****** per l’appellante e l’avv. ****** per l’appellata;
Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2005, nr. 205, che consente al Collegio di decidere la causa in forma semplificata;
Ritenuto e considerato quanto segue:
F A T T O
La ALFA S.p.a. ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da BETA S.r.l., sono stati annullati tutti gli atti della gara pubblica mediante procedura aperta indetta da essa ALFA S.p.a., con bando pubblicato il 27 dicembre 2007, per l’affidamento dei servizi di trasporto, consegna e ritiro dei materiali per le ricevitorie del gioco del lotto per una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.
A sostegno dell’impugnazione ha dedotto:
1) violazione dell’art. 26, commi IV e V, della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034; violazione dell’art. 111 Cost.; difetto assoluto di motivazione (in relazione alla immotivata affermazione secondo cui il requisito del fatturato pregresso richiesto dal bando era illogico e sproporzionato);
2) inammissibilità del ricorso di primo grado: violazione delle norme e dei principi in tema di interesse a ricorrere, violazione dell’art. 42, comma I, lett. a), del d.lgs. 12 aprile 2006, nr. 163; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (con riferimento alla reiezione della preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non avendo BETA S.r.l. presentato domanda di partecipazione alla gara in questione);
3) violazione, per errata applicazione, dell’art. 41 d.lgs. nr. 163 del 2006; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione (essendo in realtà il requisito del fatturato pregresso, oggetto di contestazione da parte ricorrente, del tutto ragionevole e proporzionato rispetto all’oggetto dell’appalto).
Con decreto presidenziale nr. 1424 del 13 marzo 2008, è stata accolta l’istanza di sospensione provvisoria della sentenza impugnata, e contestualmente si è provveduto a fissare l’udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare.
L’appellata BETA S.r.l., nel costituirsi, ha chiesto la reiezione dell’appello siccome infondato, e comunque ha riproposto l’ulteriore censura, ritenuta assorbita dal giudice di prime cure, in ordine alla carenza di previsione nel bando di gara sui requisiti di capacità tecnica.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli si sono costituiti, invece, con atto formale.
Alla camera di consiglio del 1 aprile 2008, fissata per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di una definizione del giudizio con sentenza semplificata.
D I R I T T O
1. L’appello è manifestamente fondato sotto l’assorbente profilo del terzo motivo di impugnazione.
Ed invero, l’accoglimento del ricorso in primo grado è stato determinato dall’avere il T.A.R. del Lazio condiviso – ancorché con motivazione alquanto sintetica – la censura di irragionevolezza del requisito di capacità economica richiesto dal bando di gara con riferimento al fatturato conseguito nell’ultimo triennio.
In particolare, a fronte di un valore dell’appalto stimato in € 15.000.000,00 per l’intero periodo di servizio (3 + 2 anni), era richiesto ai concorrenti, nel triennio antecedente, un fatturato complessivo di almeno € 30.000.000,00, nonché un fatturato per “servizi corrispondenti” di almeno € 21.000.000,00.
Tale prescrizione, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non può ritenersi violativa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità per il solo fatto che il requisito richiesto fosse di importo pari al doppio del valore stimato dell’appalto.
Al riguardo, va richiamata la consolidata giurisprudenza secondo cui l’adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando va valutata con riguardo non al mero importo dell’appalto, ma all’oggetto in concreto di esso ed alle sue specifiche peculiarità (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2006, nr. 206; Id. 30 aprile 2002, nr. 2294); in applicazione di tale principio, si è affermato che la richiesta di un determinato fatturato pregresso per servizi anche identici a quello oggetto di gara (e non solo “corrispondenti”, come nel caso che occupa) va commisurata al concreto interesse della stazione appaltante a una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2006, nr. 1599; sez. IV, 10 marzo 2004, nr. 1114; sez. V, 31 dicembre 2003, nr. 9305).
Nel caso di specie, come evidenziato dall’odierna appellante, l’oggettiva complessità dei servizi oggetto di gara, comprendenti attività di trasporto, consegna e ritiro di materiali presso tutte le ricevitorie d’Italia (e, quindi, tali da esigere un’organizzazione particolarmente solida, articolata e rodata), rende del tutto giustificata la volontà della stazione appaltante di individuare interlocutori in possesso di un’esperienza specifica particolarmente profonda, e quindi tali da garantire anche sul piano economico una speciale affidabilità; ne consegue che non può condividersi il giudizio di illogicità del requisito de quo, espresso dalla sentenza impugnata nei termini che si sono sopra richiamati.
2. Con la memoria di costituzione, l’appellata BETA S.r.l. ha riformulato l’ulteriore censura articolata in primo grado in relazione all’asserita carenza di specificazione dei requisiti tecnici; doglianza, quest’ultima, non esaminata dal giudice di primo grado, il quale la ha ritenuta assorbita, e che perciò va approfondita in questa sede per averla l’originaria ricorrente riproposta, ancorché con semplice memoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2006, nr. 773; sez. V, 27 settembre 2004, nr. 6318).
In estrema sintesi, era stata lamentata l’insufficienza della previsione della lex specialis secondo cui i requisiti di capacità tecnica avrebbero dovuto essere documentati mediante l’ “elenco dei principali servizi prestati negli anni 2005, 2006 e 2007 con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi” (prescrizione poi integrata dall’indicazione delle modalità di documentazione del requisito, a seconda che i committenti dei servizi prestati fossero soggetti pubblici o privati).
Nemmeno un’apposita richiesta di chiarimenti rivolta alla stazione appaltante, a detta dell’originaria ricorrente, avrebbe portato a una più precisa individuazione dei requisiti tecnici.
La censura è palesemente infondata, essendo evidente che la previsione del bando testé richiamata fa riferimento al requisito di cui all’art. 42, comma I, lett. a), del d.lgs. 12 aprile 2006, nr. 163, disposizione che anzi riproduce in modo fedele, con l’esatta individuazione del triennio di riferimento.
Quanto, poi, alla circostanza che la lex specialis indicasse quello relativo ai servizi prestati quale unico requisito di capacità tecnica, essa non ha alcunché di illegittimo, tenuto conto che il citato art. 42 rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la individuazione nel bando di gara di “uno o più” dei modi di dimostrazione della capacità tecnica, fra quelli elencati dalla medesima norma, e che nella specie la scelta di uno solo di essi non appare in alcun modo irragionevole, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto e alle sue peculiarità.
3. Alla luce dei rilievi che precedono, s’impone l’accoglimento dell’appello, e pertanto la reiezione del ricorso di primo grado.
4. Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto da BETA S.r.l.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 aprile 2008 con l’intervento dei signori:
**************                        Presidente
**************                         Consigliere
**********                             Consigliere
*************                         Consigliere
**************                         Consigliere, est.
L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE
**************        ************** 
IL SEGRETARIO
Rosario *****************
Depositata in Segreteria
Il 28/04/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott **************  
– – 
N.R.G. 1948/2008
RL

Lazzini Sonia

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