In tema di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di risarcimento danni, derivanti dalla condotta di emarginazione (cd. “mobbing”) dell’Amministrazione, proposta da un pubblico impiegato non privatizzato e/o in regime di diritt

Lazzini Sonia 11/09/08
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Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001 “restano devolute” alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ammi-nistrativo le controversie, attinenti al rapporto di lavoro dei Pro-fessori e dei Ricercatori Universitari. Pertanto, sussiste la giurisdi-zione del Giudice Amministrativo anche con riferimento alla do-manda di risarcimento danni, derivanti dalla condotta di emargi-nazione (cd. “mobbing”) dell’Amministrazione, proposta da un pubblico impiegato non privatizzato e/o in regime di diritto pub-blico come la ricorrente al riguardo va pure precisato che l’oggetto della domanda risarcitoria in commento: 1) trova il suo fondamento nella responsabilità contrattuale dell’Amministrazione resistente, per inosservanza dell’art. 2087 C.C., il quale statuisce l’obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure, necessarie a tutelare l’integrità personale e la personalità morale dei lavoratori subordinati; 2) comunque, dopo l’entrata in vigore dell’art. 35 D.Lg.vo n. 80/1998 (come sostituito dall’art. 7 L. n. 205/2000) rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie patrimoniali inerenti al rapporto di pubblico impiego, senza distinzione tra responsabilità contrattuale ex art. 2087 C.C. e responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 C.C., per cui risulta ora ammissibile l’atto giudiziario, proposto dinanzi al Giudice Amministrativo, con il quale si chiede contestualmente la condanna del datore di lavoro pubblico sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale (cd. fattispecie del concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, generalmente ammessa nell’ambito del Diritto Civile) ; 3) in ogni caso, gli atti ed i comportamenti denunciati dalla ricorrente risultano direttamente e/o specificamente attinenti al rapporto di pubblico impiego, che lega la ricorrente all’Amministrazione resistente_ La fattispecie, omai consolidata, recentemente delineata dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza, del danno da emarginazione lavorativa (cd. “mobbing”) consiste in un complesso di atteggiamenti illeciti posti in essere in un ambiente di lavoro nei confronti di un dipendente, che si risolvono in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che assumono la configurazione di forme di violenza morale e/o di persecuzione psicologica, da cui deriva l’isolamento e/o l’emarginazione del dipendente, il quale provoca una situazione di disagio ed effetti lesivi sull’equilibrio psichico e sul complesso della personalità del dipendente vittima di tali comportamenti osti-li. Più precisamente il comportamento di emarginazione lavorativa (cd. “mobbing”) si compone: 1) di un elemento oggettivo, consi-stente in ripetuti soprusi posti in essere dai superiori (cd. mobbing verticale) o dai colleghi (cd. mobbing orizzontale), anche se formalmente legittimi (sebbene biasimevoli), aventi lo scopo di danneggiare il lavoratore nel suo ruolo e/o status (cioè nella qualifica rivestita, cioè finalizzati alla all’umiliazione e/o svalutazione dell’immagine del lavoratore e della sua attività lavorativa) e nella sua funzione lavorativa (concreta attività lavorativa espletata) e principalmente di determinarne il suo isolamento (fisico, morale e psicologico) all’interno dell’ambiente e/o del contesto lavorativo; 2) e di un elemento psicologico, consistente, oltre che nel dolo ge-nerico (di nuocere al dipendente), anche nel dolo specifico di danneggiare psicologicamente e l’intera personalità del lavoratore, in modo da ingenerare nella vittima la convinzione che è solo colpa sua, che non vale nulla e che è meglio che se ne vada. Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, qualificata danno da emarginazione lavorativa (cd. “mobbing”), sono rilevanti i seguenti elementi: 1) una strategia persecutoria, che non si sostanza in singoli atti da ricondurre nell’ordinaria dinamica del rapporto di lavoro (come i normali conflitti interpersonali nell’ambiente lavorativo, causati da antipatia e/o ambizione personale, ma che non sono caratterizzati dalla volontà di emarginare il lavoratore), che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente e/o di porlo in una posizione di debolezza; cioè devono sussistere molteplici atti o comportamenti materiali di carattere persecutorio (anche leciti, se considerati singolarmente), posti in essere contro il dipendente in modo sistematico e prolungato nel tempo (cioè con reiterazione e ripetitività), che da una loro valutazione ed analisi complessiva ed attraverso l’utilizzo di indici presuntivi (per es. idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, caratteristiche oggettive di persecuzione e/o discriminazione, connotazione emulativa e/o pretestuosa; violazione delle norme relative alla tutela del lavoratore) disvelano un chiaro intento vessatorio; 2) l’evento lesivo dell’effettivo danno alla salute e/o alla personalità del dipendente, denominato comunemente anche danno biologico e/o alla vita di relazione, consistente in uno stato di disagio psico-logico e nell’insorgenza di una serie di disturbi e/o malattie psico-somatiche, incidenti sulla sfera mentale e relazionale; 3) il nesso eziologico tra la suddetta strategia persecutoria ed il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; 4) la dimostrazione, oltre che del dolo generico, anche del sopra descritto dolo specifico.
 
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 387 del 9 luglio 2008 emessa dal Tar Basilicata, Potenza nella quale non viene riconosciuta la richiesta di risarcimento danni a seguito di mobbing
 
< Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che: 1) in data 31.12.1999 l’Amministrazione resistente decide di chiudere il Centro di Geodinamica, diretto dalla ricorrente (***************-nario di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica dall’1.11.1998), ma istituisce il Dipartimento di Scienze Geologiche soltanto in da-ta 1.11.2000 (sempre diretto dalla ricorrente), nel momento in cui la ricorrente era impegnata nell’attuazione del progetto europeo POP-Agrifluid di £. 1.270.000.000; 2) il personale amministrativo dell’ex Centro di Geodinamica, competente ed efficiente, viene trasferito, mentre presso il neo Dipartimento di Scienze Geologiche viene assegnato personale insufficiente e “con scarse compe-tenze”; 3) nel periodo 2000-2002 vengono assegnati al Dipartimento di Scienze Geologiche 6 Segretari Amministrativi ad interim, di cui uno “carente delle più elementari cognizioni di contabilità”; 4) nel 2003 viene trasferito dal Dipartimento di Scienze Geologiche 1 dipendente di Categoria C4, senza provvedere alla sua sostituzione, per cui presso tale Dipartimento rimanevano incardinati soltanto 1 Segretario Amministrativo ad interim, 1 di-pendente di categoria C2, 1 dipendente di categoria B3 a tempo parziale ed 1 Tecnico di categoria C4 a tempo parziale, mentre presso gli altri Dipartimenti vi erano da 5 a 9 Tecnici; tale carenza di personale impediva al Dipartimento di Scienze Geologiche di funzionare regolarmente e le numerose richieste della ricorrente rimanevano senza risposta; 5) sempre nel periodo 2000-2002 l’Amministrazione resistente non attribuisce al Dipartimento di Scienze Geologiche i fondi per il trasferimento al nuovo ****** di Macchia Romana e sottrae a tale Dipartimento i fondi per l’alta formazione; 6) in data 15.9.2004 il Giudice dell’Indagini Preliminari presso il Tribunale di Potenza disponeva nei confronti della ricorrente l’applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, perché indagata per i seguenti delitti: art. 640, comma 2, n. 1), **** (truffa aggravata nei confronti della Pubblica Amministrazione) con l’aggravante art. 61, n. 9, **** (abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione); art. 317 C.P. (Concussione); art. 314 C.P. (********); art. 476 C.P. (Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubbli-ci); 7) con Decreto Rettorale n. 457 dell’1.10.2004 la ricorrente ai sensi dell’art. 91, comma 1, prima parte, DPR n. 3/1957 veniva sospesa dal servizio; 8) il Giudice dell’Indagini Preliminari presso il Tribunale di Potenza disponeva con decorrenza dal 18.10.2004 la perdita di efficacia della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, motivata per la cessazione delle esigenze investigative; 9) con istanza del 2.11.2004 la ricorrente chiedeva all’Amministrazione resistente la revoca del provvedimento ex art. 91, comma 1, prima parte, DPR n. 3/1957 di sospensione cautelare dal servizio; 10) tale istanza veniva respinta dall’Amministrazione resistente con Decreto Rettorale n. 550 dell’11.11.2004, in quanto: a) la perdita di efficacia della misura cautelare personale degli arresti domiciliari era stata motivata dal Giudice dell’Indagini Pre-liminari presso il Tribunale di Potenza soltanto per la cessazione delle esigenze investigative, ma non anche per l’insussistenza dei fatti contestati alla ricorrente; b) i fatti di reato ipotizzati nei con-fronti della ricorrente erano stati posti in essere, “abusando della funzione pubblica rivestita dalla medesima docente, con ampio danno sull’immagine, sul prestigio, sulla cedibilità e affidabilità della Pubblica Amministrazione”, tenuto pure conto della “risonanza all’esterno” di tali fatti, “riportati dai mass-media”; c) poiché si era alterato il rapporto fiduciario tra l’Università e la ricorrente, per l’esigenza del buon andamento dell’Amministrazione, veniva ritenuta necessaria la conferma della sospensione cautelare dal servizio della ricorrente con decorrenza dal 18.10.2004; 11) intanto, con atto del 10.11.2004 il Rettore dell’Università degli Studi di Potenza ai sensi dell’art. 89 R.D. n. 1592/1933 avviava il procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente; 12) il predetto ***************** n. 550 dell’11.11.2004 veniva impu-gnato dalla ricorrente dinanzi a questo Tribunale con Ric. n. 53/2005, tuttora pendente e chiamato nella medesima Udienza Pubblica del 5.6.2008; 13) in data 31.3.2005 la Corte di Disciplina presso il Coniglio Universitario Nazionale decideva di sospendere il procedimento disciplinare, avviato nei confronti della ricorrente, “fino alla conclusione del procedimento penale con Sentenza irrevocabile”; 14) con istanza dell’8.3.2006 la ricorrente chiedeva la revoca del predetto ***************** n. 550 dell’11.11.2004, facendo presente che: a) nel frattempo era stato nominato un nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Geologiche; b) il provvedi-mento di sospensione cautelare dal servizio non era stato emanato nei confronti di altri professori ************ (*****. ****************, ************** e *************) della medesima Universi-tà, rinviati a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione “posti in essere nell’esercizio delle loro funzioni”; 15) in data 8.5.2006 la ricorrente proponeva il presente ricorso (a tale ricorso è stata allegata anche una perizia medico-legale priva di data, redatta dal Dott. S. Domenico, da cui risulta che: a) la ricorrente è affetta da “disturbo dell’adattamento con umore misto diforico-ansioso”, unitamente a “Tratti di disturbo somatoforme”, caratterizzata dalla presenza di ansia libera con angoscia, irritabilità, di-sforia, paure ricorrenti con idee ricorrenti di incapacità e vissuti di inadeguatezza, rivendicazione ed incapacità di prospettazione, insonnia, ipobulia, astenia profonda, comportamenti bulimici con aumento del peso di 10 Kg. in un anno ed abusi in alcolici, con danno biologico determinato nella misura del 25%; b) secondo il Consulente Medico-legale tale infermità era stata causata dalle difficoltà e/o conflittualità e/o disagio, provenienti dall’ambiente di lavoro; c) tale eziologia veniva desunta dalla “polarizzazione dei pensieri” della ricorrente alle “proprie vicende lavorative”, “con contenuti di impotenza, esecutorietà e disperazione”, “labilità emotiva, facile irascibilità, tendenza alla disforia” e stato di ango-scia “ogni qual volta viene in contatto con luoghi, situazioni o altri fattori in qualche modo collegati alla sua attività lavorativa); 16) in data 28.6.2006 la ricorrente è stata rinviata a giudizio ed il pro-cesso penale risulta tuttora pendente; 17) con nota prot. n. 7207 del 9.5.2007 il ProRettore dell’Università resistente respingeva ta-le istanza, in quanto non era “mutato in nessun saliente aspetto l’interesse pubblico a tutela del quale” il Decreto Rettorale n. 550 dell’11.11.2004 era stato adottato; 18) quest’ultima nota prot. n. 7207 del 9.5.2007 è stata impugnata dalla ricorrente dinanzi a questo Tribunale con Ric. n. 287/2007: tale ricorso veniva respin-to da questo TAR con Sentenza n. 157 del 2.5.2008.
 
Pertanto, dalla documentazione versata in giudizio si desume: 1) con riferimento alle vicende segnalate ai precedenti punti da 1) a 5) una molteplicità di atti e comportamenti, verificati nel periodo 2000-2003, che denotano una strategia persecutoria nei confronti della ricorrente (e nei confronti del ruolo e/o funzione, svolti dalla ricorrente, di Direttore del Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università di Potenza) e che avevano determinato una situa-zione di “accerchiamento”, di isolamento e di emarginazione della ricorrente all’interno del contesto lavorativo dell’Amministrazione resistente, idonea a creare uno stato di disagio ed a porre in posi-zione di debolezza la ricorrente; 2) poiché i predetti atti e comportamenti denunciati dalla ricorrente risultano direttamente e/o spe-cificamente attinenti al rapporto di pubblico impiego, che lega la ricorrente all’Amministrazione resistente, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia violato l’obbligo di sicurezza, posto a ca-rico del datore di lavoro dall’art. 2087 C.C., per cui nella specie deve ritenersi acquisita anche la prova del dolo specifico di nuocere psicologicamente la ricorrente, in quanto trova applicazione la disciplina dell’onere probatorio, più favorevole per la ricorrente, della responsabilità contrattuale (onere probatorio, che si applica, anche nel caso in cui la domanda di risarcimento, azionata dalla ricorrente, dovesse essere intesa nel senso cumulo e/o concorso della responsabilità contrattatale e della responsabilità extracon-trattuale), con la conseguenza che spetta all’Amministrazione resi-stente, nella qualità di datrice di lavoro della ricorrente, dimostrare di aver posto in essere tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità psico-fisica della ricorrente, dimostrazione nella specie non effettuata; 3) però tenuto conto che la perizia medico-legale, redatta dal Dott. S. Domenico (da cui risulta che la ricorrente è affetta da “disturbo dell’adattamento con umore misto diforico-ansioso”, unitamente a “Tratti di disturbo somatoforme”, caratte-rizzata dalla presenza di ansia libera con angoscia, irritabilità, di-sforia, paure ricorrenti con idee ricorrenti di incapacità e vissuti di inadeguatezza, rivendicazione ed incapacità di prospettazione, in-sonnia, ipobulia, astenia profonda, comportamenti bulimici con aumento del peso di 10 Kg. in un anno ed abusi in alcolici, con danno biologico determinato nella misura del 25%), risulta priva di data, si presume che tale infermità sia stata contratta dalla ricor-rente nel periodo immediatamente precedente alla proposizione del presente ricorso, cioè all’inizio dell’anno 2006, per cui deve ritenersi i suddetti danni alla salute ed alla personalità della ricor-rente siano stati causati soltanto dalla suindicata vicenda penale in cui è stata coinvolta la ricorrente (iniziata in data 15.9.2004 con gli arresti domiciliari e proseguita con l’adozione del legittimo provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio e con il rin-vio a giudizio della ricorrente e caratterizzata dalla persistente pendenza di tale processo penale); perciò, nella fattispecie in esa-me non sussiste alcun nesso di causalità tra i comportamenti ves-satori, risalenti al periodo 2000-2003 (periodo in cui la ricorrente aveva reagito con fermezza e decisione a tali comportamenti), e l’infermità diagnosticata alla ricorrente soltanto nel 2006, causata sicuramente da un processo penale, che anche se dovesse conclu-dersi favorevolmente alla ricorrente, non può assolutamente farsi rientrare nella fattispecie del danno da emarginazione lavorativa (cd. “mobbing”).>
 
Di conseguenza
 
< Pertanto, l’assenza di alcun nesso eziologico tra le predette con-dotte mobbizzanti (anche a titolo di concausa non prevalente) e la suddetta infermità, di cui risulta affetta la ricorrente, non consente al Giudice adito di accogliere la domanda risarcitoria, proposta dalla ricorrente, anche facendo uso del potere di liquidazione e/o valutazione equitativa previsto dagli artt. 1226 e 2056 C.C..
 
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
 
Tenuto conto delle difficoltà, in cui ha dovuto operare il Diparti-mento di Scienze Geologiche nel periodo 2000-2003, e che il pro-cesso penale a carico della ricorrente risulta ancora pendente, sus-sistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensa-zione delle spese di giudizio.>
 
A cura di *************
 
 
 
N. 00387/2008 REG.SEN.
 
N. 00253/2006 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 253 del 2006, proposto dalla Prof.ssa C. Albina, rappresentata e difesa ****************, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Pretoria n. 342 presso lo studio legale dell’Avv. ******************;
 
 
contro
 
Università degli Studi di Potenza, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con domicilio eletto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
 
 
per l’accertamento
 
della natura vessatoria e discriminatoria dell’attività posta in esse-re dall’Amministrazione datrice di lavoro ai danni della ricorrente;
 
nonché per la condanna
 
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, patiti dalla ricorrente, quantificati nella misura di 700.000,00 € “o di quella maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa”;
 
 
 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Potenza;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 05/06/2008 il dott. ********************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
 
 
FATTO
 
-La ricorrente dall’1.11.1998 è Professore Ordinario di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica presso l’Università degli Studi della Basilicata di Potenza con le funzioni di Direttore del Dipar-timento di Scienze Geologiche;
 
-con il presente ricorso la ricorrente deduce che “sin dall’epoca del suo insediamento presso l’Università di Potenza è stata ogget-to di attività persecutoria e vessatoria da parte degli organi acca-demici” ed a riprova di ciò evidenzia, allegando relativa documen-tazione, che: 1) in data 31.12.1999 l’Amministrazione resistente decide di chiudere il Centro di Geodinamica, ma istituisce il Di-partimento di Scienze Geologiche soltanto in data 1.11.2000, nel momento in cui la ricorrente era impegnata nell’attuazione del progetto europeo POP-Agrifluid di £. 1.270.000.000; 2) il perso-nale amministrativo dell’ex Centro di Geodinamica, competente ed efficiente, viene trasferito, mentre presso il neo Dipartimento di Scienze Geologiche viene assegnato personale insufficiente e “con scarse competenze”; 3) nel periodo 2000-2002 vengono assegnati al Dipartimento di Scienze Geologiche 6 Segretari Amministrativi ad interim, di cui uno “carente delle più elementari cognizioni di contabilità”; 4) nel 2003 viene trasferito dal Dipartimento di Scienze Geologiche 1 dipendente di Categoria C4, senza provve-dere alla sua sostituzione, per cui presso tale Dipartimento rima-nevano incardinati soltanto 1 Segretario Amministrativo ad inte-rim, 1 dipendente di categoria C2, 1 dipendente di categoria B3 a tempo parziale ed 1 Tecnico di categoria C4 a tempo parziale, mentre presso gli altri Dipartimenti vi erano da 5 a 9 Tecnici; tale carenza di personale impediva al Dipartimento di Scienze Geolo-giche di funzionare regolarmente e le numerose richieste della ri-corrente rimanevano senza risposta; 5) sempre nel periodo 2000-2002 l’Amministrazione resistente non attribuisce al Dipartimento di Scienze Geologiche i fondi per il trasferimento al nuovo ****** di Macchia Romana e sottrae a tale Dipartimento i fondi per l’alta formazione;
 
-in data 15.9.2004 il Giudice dell’Indagini Preliminari presso il Tribunale di Potenza disponeva nei confronti della ricorrente l’applicazione della misura cautelare personale degli arresti domi-ciliari, perché indagata per i seguenti delitti: art. 640, comma 2, n. 1), **** (truffa aggravata nei confronti della Pubblica Ammini-strazione) con l’aggravante art. 61, n. 9, **** (abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione); art. 317 C.P. (Concussione); art. 314 C.P. (********); art. 476 C.P. (Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici);
 
-dopo aver appreso dagli organi di informazione la notizia di tale misura restrittiva della libertà ed aver acquisito dal Giudice dell’Indagini Preliminari presso il Tribunale di Potenza l’Ordinanza, con la quale la ricorrente era stata sottoposta agli ar-resti domiciliari, con Decreto Rettorale n. 457 dell’1.10.2004 la ri-corrente ai sensi dell’art. 91, comma 1, prima parte, DPR n. 3/1957 veniva sospesa dal servizio;
 
-successivamente il Giudice dell’Indagini Preliminari presso il Tribunale di Potenza con decorrenza dal 18.10.2004 disponeva la perdita di efficacia della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, motivata per la cessazione delle esigenze investigati-ve;
 
-con istanza del 2.11.2004 la ricorrente chiedeva all’Amministrazione resistente la revoca del provvedimento ex art. 91, comma 1, prima parte, DPR n. 3/1957 di sospensione cautelare dal servizio;
 
-tale istanza veniva respinta dall’Amministrazione resistente con Decreto Rettorale n. 550 dell’11.11.2004, in quanto: 1) la perdita di efficacia della misura cautelare personale degli arresti domici-liari era stata motivata dal Giudice dell’Indagini Preliminari pres-so il Tribunale di Potenza soltanto per la cessazione delle esigenze investigative, ma non anche per l’insussistenza dei fatti contestati alla ricorrente; 2) i fatti di reato ipotizzati nei confronti della ricor-rente erano stati posti in essere, “abusando della funzione pubblica rivestita dalla medesima docente, con ampio danno sull’immagine, sul prestigio, sulla cedibilità e affidabilità della Pubblica Ammini-strazione”, tenuto pure conto della “risonanza all’esterno” di tali fatti, “riportati dai mass-media”; 3) poiché si era alterato il rappor-to fiduciario tra l’Università e la ricorrente, per l’esigenza del buon andamento dell’Amministrazione, veniva ritenuta necessaria la conferma della sospensione cautelare dal servizio della ricorren-te con decorrenza dal 18.10.2004;
 
-intanto, con atto del 10.11.2004 il Rettore dell’Università degli Studi di Potenza ai sensi dell’art. 89 R.D. n. 1592/1933 avviava il procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente;
 
-il predetto ***************** n. 550 dell’11.11.2004 veniva im-pugnato dalla ricorrente dinanzi a questo Tribunale con Ric. n. 53/2005, tuttora pendente e chiamato nella medesima Udienza Pubblica del 5.6.2008;
 
-in data 31.3.2005 la Corte di Disciplina presso il Coniglio Uni-versitario Nazionale decideva di sospendere il procedimento di-sciplinare, avviato nei confronti della ricorrente, “fino alla conclu-sione del procedimento penale con Sentenza irrevocabile”;
 
-con istanza dell’8.3.2006 la ricorrente chiedeva la revoca del pre-detto ***************** n. 550 dell’11.11.2004, facendo presente che: 1) nel frattempo era stato nominato un nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Geologiche; 2) il provvedimento di so-spensione cautelare dal servizio non era stato emanato nei con-fronti di altri professori ************ (*****. ****************, Or-lando ****** e *************) della medesima Università, rinviati a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione “posti in essere nell’esercizio delle loro funzioni”;
 
-in data 8.5.2006 la ricorrente ha proposto il presente ricorso (a ta-le ricorso è stata allegata anche una perizia medico-legale priva di data, redatta dal Dott. S. Domenico, da cui risulta che: 1) la ri-corrente è affetta da “disturbo dell’adattamento con umore misto diforico-ansioso”, unitamente a “Tratti di disturbo somatoforme”, caratterizzata dalla presenza di ansia libera con angoscia, irritabili-tà, disforia, paure ricorrenti con idee ricorrenti di incapacità e vis-suti di inadeguatezza, rivendicazione ed incapacità di prospetta-zione, insonnia, ipobulia, astenia profonda, comportamenti buli-mici con aumento del peso di 10 Kg. in un anno ed abusi in alcoli-ci, con danno biologico determinato nella misura del 25%; 2) se-condo il Consulente Medico-legale tale infermità era stata causata dalle difficoltà e/o conflittualità e/o disagio, provenienti dall’ambiente di lavoro; 3) tale eziologia veniva desunta dalla “po-larizzazione dei pensieri” della ricorrente alle “proprie vicende la-vorative”, “con contenuti di impotenza, esecutorietà e disperazio-ne”, “labilità emotiva, facile irascibilità, tendenza alla disforia” e stato di angoscia “ogni qual volta viene in contatto con luoghi, si-tuazioni o altri fattori in qualche modo collegati alla sua attività lavorativa); si è costituita in giudizio l’Amministrazione resisten-te, la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso;
 
-in data 28.6.2006 la ricorrente è stata rinviata a giudizio ed il pro-cesso penale risulta tuttora pendente;
 
-con nota prot. n. 7207 del 9.5.2007 il ProRettore dell’Università resistente respingeva tale istanza, in quanto non era “mutato in nessun saliente aspetto l’interesse pubblico a tutela del quale” il Decreto Rettorale n. 550 dell’11.11.2004 era stato adottato;
 
-quest’ultima nota prot. n. 7207 del 9.5.2007 è stata impugnata dalla ricorrente dinanzi a questo Tribunale con Ric. n. 287/2007: tale ricorso è stata respinto da questo TAR con Sentenza n. 157 del 2.5.2008.
 
All’Udienza Pubblica del 5.6.2008 il ricorso passava in decisione.
 
DIRITTO
 
In via preliminare, va rilevato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001 “restano devolute” alla giurisdizione esclusiva del Giudice Ammi-nistrativo le controversie, attinenti al rapporto di lavoro dei Pro-fessori e dei Ricercatori Universitari. Pertanto, sussiste la giurisdi-zione del Giudice Amministrativo anche con riferimento alla do-manda di risarcimento danni, derivanti dalla condotta di emargi-nazione (cd. “mobbing”) dell’Amministrazione, proposta da un pubblico impiegato non privatizzato e/o in regime di diritto pub-blico come la ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n. 24625 del 27.11.2007; Cass. Sez. Un. Sent. n. 22101 del 13.10.2006; Cass. Sez. Un. Sent. n. 8438 del 4.5.2004; TAR Lecce Sez. III Sent. n. 3143 del 10.9.2007; TAR Pescara Sent. n. 339 del 23.3.2007; TAR Veneto Sez. I Sent. n. 2 dell’8.1.2004); al riguardo va pure precisato che l’oggetto della domanda risarcitoria in commento: 1) trova il suo fondamento nella responsabilità contrattuale dell’Amministrazione resistente, per inosservanza dell’art. 2087 C.C., il quale statuisce l’obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure, necessarie a tutelare l’integrità personale e la personalità morale dei lavoratori subordinati; 2) comunque, dopo l’entrata in vigore dell’art. 35 D.Lg.vo n. 80/1998 (come sostituito dall’art. 7 L. n. 205/2000) rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie patrimoniali inerenti al rapporto di pubblico impiego, senza distinzione tra responsabilità contrattuale ex art. 2087 C.C. e responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 C.C., per cui risulta ora ammissibile l’atto giudiziario, proposto dinanzi al Giudice Amministrativo, con il quale si chiede contestualmente la condanna del datore di lavoro pubblico sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale (cd. fattispecie del concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, generalmente ammessa nell’ambito del Diritto Civile: sul punto cfr. TAR Lazio Sez. III Sent. n. 6254 del 25.6.2004) ; 3) in ogni caso, gli atti ed i comportamenti denunciati dalla ricorrente risultano direttamente e/o specificamente attinenti al rapporto di pubblico impiego, che lega la ricorrente all’Amministrazione resistente.
 
Sempre in via preliminare, va dichiarata l’ammissibilità del ricorso in esame, il quale è stato notificato presso la sede dell’Università resistente, anzicchè presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Infatti, il Collegio ritiene di condividere quanto statuito dalle Se-zioni Unite Civili della Corte di Cassazione con Sentenza n. 10700 del 10.5.2006 (orientamento giurisprudenziale ora seguito anche dal Giudice Amministrativo: cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 332 del 29.1.12007; TAR Toscana Sez. I Sent. n. 875 del 13.6.2007; TAR Napoli Sez. II Sent. n. 10550 del 14.12.2006), cioè che: 1) il R.D. n. 1611 del 30.10.1933 disciplina agli artt. 1-11 la rappresen-tanza e difesa delle Amministrazioni dello Stato, anche se orga-nizzate in ordinamento autonomo, per le quali è previsto il patro-cinio obbligatorio da parte dell’Avvocatura dello Stato (cfr. art. 1, comma 1), caratterizzato dalla non necessità del mandato (cfr. art. 1, comma 2), l’impossibilità per le Amministrazioni di richiedere l’assistenza di Avvocati del libero Foro (“se non per ragioni asso-lutamente eccezionali, inteso il parere dell’***************** del-lo Stato”: cfr. art. 5, comma 1), l’individuazione del cd. Foro Era-riale (cioè la competenza delle cause, nelle quali è parte un’Amministrazione statale, spetta al Tribunale del luogo, dove ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale competente secondo le norme ordinarie: cfr. art. 6 e l’analogo art. 25 C.P.C.) e l’obbligo della notifica degli atti giudi-ziali alle Amministrazioni statali presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale adito: cfr. art. 11 comma 1 e l’analogo art. 144, comma 1, C.P.C.); 2) mentre gli artt. 43 e 45 del medesimo R.D. n. 1611 del 30.10.1933 disciplinano la rappre-sentanza e difesa delle Amministrazioni non statali, sottoposte “a tutela o anche alla sola vigilanza dello Stato”, per le quali è previ-sto il patrocinio facoltativo da parte dell’Avvocatura dello Stato (cfr. art. 43, comma 1, ai sensi del quale tale patrocinio facoltativo risulta condizionato da apposita autorizzazione prevista da “dispo-sizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento”, mentre il comma 4 dello stesso art. 43 precisa che, eccetto i casi di con-flitto con lo Stato od altra Amministrazione statale, la decisione di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato deve essere adottata mediante “apposita motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza”), caratterizzato soltanto dalla la non necessità del man-dato, in quanto l’art. 45 R.D. n. 1611 del 30.10.1933 per la disci-plina del predetto patrocinio facoltativo richiama espressamente soltanto il secondo comma dell’art. 1 R.D. n. 1611 del 30.10.1933, per cui il mancato richiamo anche ai predetti artt. 6 e 11 determina l’inapplicabilità del cd. Foro Erariale e della regola della domici-liazione presso l’Avvocatura dello Stato degli atti e dei provvedi-menti giurisdizionali (al riguardo le Sezioni Unite puntualizzano che il comma 3 dell’art. 43 R.D. n. 1611 del 30.10.1933, aggiunto dall’art. 11 L. n. 103/1979, il quale stabilisce che, in caso di auto-rizzazione ex art. 43, comma 1, R.D. n. 1611/1933, la rappresen-tanza e la difesa in giudizio è assunta dall’Avvocatura dello Stato “in via organica ed esclusiva”, disciplina soltanto il rapporto in-terno tra l’Amministrazione non statale e l’Avvocatura dello Stato, per cui il carattere “organico” va riferito alla non necessità del mandato, mentre il carattere di “esclusività” va riferito alla circo-stanza che le suddette Amministrazioni non statali possono non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato soltanto nei casi di conflitto con lo Stato od altra Amministrazione statale e previa adozione di apposita delibera motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza); 3) tenuto conto che ai sensi dell’art. 56 R.D. n. 1592/1933 le Università “possono essere rappresentate e difese dall’Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’Autorità Giudiziaria”, “semprechè non trattasi di contestazioni contro lo Stato”, deve ritenersi che tale norma configurasse un’ipotesi di patrocinio facoltativo da parte dell’Avvocatura dello Stato, in cui risultano inapplicabili le regole del cd. Foro Erariale ex artt. 6 R.D. n. 1611/1933 e 25 C.P.C. e della domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato degli atti e dei provvedimenti giu-risdizionali ex artt. 11, comma 1, R.D. n. 1611/1933 e 144, comma 1, C.P.C., anche se il predetto art. 56 R.D. n. 1592/1933 non ri-chiamava espressamente l’art. 43 R.D. n. 1611/1933; 4) comun-que, dopo la riforma introdotta dalla L. n. 168/1989 (la quale, oltre a confermare la personalità giuridica e l’autonomia didattica e scientifica, in attuazione dell’art. 33 Cost. attribuisce anche l’autonomia organizzativa, finanziaria, contabile e soprattutto pre-vede l’autonomia statutaria e regolamentare, potestà quest’ultima idonea a caratterizzare le Università come Enti Pubblici autonomi e non più come organi dello Stato) le Università non possono es-sere più qualificate come organi dello Stato o come Amministra-zioni statali ad ordinamento autonomo, ma vanno qualificate come Enti Pubblici autonomi. Per completezza va rilevato che le predet-te statuizioni in materia di notificazione dei ricorsi giurisdizionali alle Università, che evidenziavano la differente normativa tra pa-trocinio obbligatorio e facoltativo dell’Avvocatura dello Stato, e-rano già state affermate da C.d.S. Sez. VI Sent. n. 4909 del 21.9.2005; mentre C.d.S. Sez. VI Sent. n. 6016 del 10.10.2006, C.d.S. Sez. VI Sent. n. 4669 del 9.9.2005 e C.d.S. Sez. VI Sent. n. 5810 del 7.9.2004 qualificavano le Università come Amministra-zioni statali e ritenevano che il suddetto art. 56 R.D. n. 1592/1933 configurasse un’ipotesi di patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato (al riguardo queste ultime tre Sentenze facevano notare che in altri casi, in cui ad Amministrazioni statali è stata attribuita autonomia o natura privata, il Legislatore aveva sancito espressa-mente la cessazione del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato e l’applicazione dell’art. 43 R.D. n. 1611/1943, come per esempio nel caso: della trasformazione in Ente Pubblico eco-nomico dell’Amministrazione delle Poste: cfr. art. 10, comma 2, D.L. n. 487/1993 conv. nella L. n. 71/1994; della trasformazione in Ente Pubblico economico dell’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo: art. 8, comma 5, L. n. 665/1996; dell’istituzione dell’Ente *****************: cfr. art. 1, comma 4, D.Lg.vo n. 283/1998; del riordino dell’Istituto Poligrafico e ***** dello Stato: art. 8 D.Lg.vo n. 116/1999; della trasformazione dell’ANAS in ANAS S.p.A.: cfr. art. 7, comma 11, D.L. n. 138/2002 conv. nella L. n. 178/2002). Anche se l’orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1252 dell’11.3.2004; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 958 del 16.2.2002; TAR Palermo Sez. I Sent. n. 472 del 5.3.2004; RAR Umbria Sent. n. 1072 del 30.12.2003) riteneva ammissibile la notifica del ricorso, effettuata presso la sede dell’Università, quando venivano impugnati atti rientranti nella competenza esclusiva dell’Università e non atti emanati su delega del Ministro.
 
Comunque, nel presente giudizio va evidenziato che successiva-mente alla notifica del ricorso in esame l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza si è costituita in giudizio, in difesa dell’Università resistente, per cui ai sensi dell’art. 156, comma 3, C.P.C. la notifica del presente ricorso ha raggiunto lo scopo di consentire all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza di rappresentare e difendere l’Amministrazione resistente.
 
Nel merito il presente ricorso risulta infondato e pertanto va re-spinto.
 
La fattispecie, omai consolidata, recentemente delineata dalla Dot-trina e dalla Giurisprudenza, del danno da emarginazione lavorati-va (cd. “mobbing”) consiste in un complesso di atteggiamenti ille-citi posti in essere in un ambiente di lavoro nei confronti di un di-pendente, che si risolvono in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che assumono la configurazione di forme di violenza morale e/o di persecuzione psicologica, da cui deriva l’isolamento e/o l’emarginazione del dipendente, il quale provoca una situazione di disagio ed effetti lesivi sull’equilibrio psichico e sul complesso della personalità del dipendente vittima di tali comportamenti osti-li. Più precisamente il comportamento di emarginazione lavorativa (cd. “mobbing”) si compone: 1) di un elemento oggettivo, consi-stente in ripetuti soprusi posti in essere dai superiori (cd. mobbing verticale) o dai colleghi (cd. mobbing orizzontale), anche se for-malmente legittimi (sebbene biasimevoli), aventi lo scopo di dan-neggiare il lavoratore nel suo ruolo e/o status (cioè nella qualifica rivestita, cioè finalizzati alla all’umiliazione e/o svalutazione dell’immagine del lavoratore e della sua attività lavorativa) e nella sua funzione lavorativa (concreta attività lavorativa espletata) e principalmente di determinarne il suo isolamento (fisico, morale e psicologico) all’interno dell’ambiente e/o del contesto lavorativo; 2) e di un elemento psicologico, consistente, oltre che nel dolo ge-nerico (di nuocere al dipendente), anche nel dolo specifico di dan-neggiare psicologicamente e l’intera personalità del lavoratore, in modo da ingenerare nella vittima la convinzione che è solo colpa sua, che non vale nulla e che è meglio che se ne vada. Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, qualificata danno da emarginazione lavorativa (cd. “mobbing”), sono rilevanti i se-guenti elementi: 1) una strategia persecutoria, che non si sostanza in singoli atti da ricondurre nell’ordinaria dinamica del rapporto di lavoro (come i normali conflitti interpersonali nell’ambiente lavo-rativo, causati da antipatia e/o ambizione personale, ma che non sono caratterizzati dalla volontà di emarginare il lavoratore), che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente e/o di porlo in una posizione di debolezza; cioè devono sussistere molteplici atti o comportamenti materiali di carattere persecutorio (anche leciti, se considerati singolarmente), posti in essere contro il dipendente in modo sistematico e prolungato nel tempo (cioè con reiterazione e ripetitività), che da una loro valutazione ed ana-lisi complessiva ed attraverso l’utilizzo di indici presuntivi (per es. idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, caratteristi-che oggettive di persecuzione e/o discriminazione, connotazione emulativa e/o pretestuosa; violazione delle norme relative alla tu-tela del lavoratore) disvelano un chiaro intento vessatorio; 2) l’evento lesivo dell’effettivo danno alla salute e/o alla personalità del dipendente, denominato comunemente anche danno biologico e/o alla vita di relazione, consistente in uno stato di disagio psico-logico e nell’insorgenza di una serie di disturbi e/o malattie psico-somatiche, incidenti sulla sfera mentale e relazionale; 3) il nesso eziologico tra la suddetta strategia persecutoria ed il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; 4) la dimostrazione, oltre che del dolo generico, anche del sopra descritto dolo specifico.
 
Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che: 1) in data 31.12.1999 l’Amministrazione resistente decide di chiudere il Centro di Geodinamica, diretto dalla ricorrente (***************-nario di Geologia Stratigrafica e Sedimentologica dall’1.11.1998), ma istituisce il Dipartimento di Scienze Geologiche soltanto in da-ta 1.11.2000 (sempre diretto dalla ricorrente), nel momento in cui la ricorrente era impegnata nell’attuazione del progetto europeo POP-Agrifluid di £. 1.270.000.000; 2) il personale amministrativo dell’ex Centro di Geodinamica, competente ed efficiente, viene trasferito, mentre presso il neo Dipartimento di Scienze Geologi-che viene assegnato personale insufficiente e “con scarse compe-tenze”; 3) nel periodo 2000-2002 vengono assegnati al Diparti-mento di Scienze Geologiche 6 Segretari Amministrativi ad inte-rim, di cui uno “carente delle più elementari cognizioni di contabi-lità”; 4) nel 2003 viene trasferito dal Dipartimento di Scienze Geologiche 1 dipendente di Categoria C4, senza provvedere alla sua sostituzione, per cui presso tale Dipartimento rimanevano in-cardinati soltanto 1 Segretario Amministrativo ad interim, 1 di-pendente di categoria C2, 1 dipendente di categoria B3 a tempo parziale ed 1 Tecnico di categoria C4 a tempo parziale, mentre presso gli altri Dipartimenti vi erano da 5 a 9 Tecnici; tale carenza di personale impediva al Dipartimento di Scienze Geologiche di funzionare regolarmente e le numerose richieste della ricorrente rimanevano senza risposta; 5) sempre nel periodo 2000-2002 l’Amministrazione resistente non attribuisce al Dipartimento di Scienze Geologiche i fondi per il trasferimento al nuovo ****** di Macchia Romana e sottrae a tale Dipartimento i fondi per l’alta formazione; 6) in data 15.9.2004 il Giudice dell’Indagini Prelimi-nari presso il Tribunale di Potenza disponeva nei confronti della ricorrente l’applicazione della misura cautelare personale degli ar-resti domiciliari, perché indagata per i seguenti delitti: art. 640, comma 2, n. 1), **** (truffa aggravata nei confronti della Pubblica Amministrazione) con l’aggravante art. 61, n. 9, **** (abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione); art. 317 C.P. (Concussione); art. 314 C.P. (********); art. 476 C.P. (Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubbli-ci); 7) con Decreto Rettorale n. 457 dell’1.10.2004 la ricorrente ai sensi dell’art. 91, comma 1, prima parte, DPR n. 3/1957 veniva sospesa dal servizio; 8) il Giudice dell’Indagini Preliminari presso il Tribunale di Potenza disponeva con decorrenza dal 18.10.2004 la perdita di efficacia della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, motivata per la cessazione delle esigenze investigati-ve; 9) con istanza del 2.11.2004 la ricorrente chiedeva all’Amministrazione resistente la revoca del provvedimento ex art. 91, comma 1, prima parte, DPR n. 3/1957 di sospensione cautelare dal servizio; 10) tale istanza veniva respinta dall’Amministrazione resistente con Decreto Rettorale n. 550 dell’11.11.2004, in quanto: a) la perdita di efficacia della misura cautelare personale degli ar-resti domiciliari era stata motivata dal Giudice dell’Indagini Pre-liminari presso il Tribunale di Potenza soltanto per la cessazione delle esigenze investigative, ma non anche per l’insussistenza dei fatti contestati alla ricorrente; b) i fatti di reato ipotizzati nei con-fronti della ricorrente erano stati posti in essere, “abusando della funzione pubblica rivestita dalla medesima docente, con ampio danno sull’immagine, sul prestigio, sulla cedibilità e affidabilità della Pubblica Amministrazione”, tenuto pure conto della “riso-nanza all’esterno” di tali fatti, “riportati dai mass-media”; c) poi-ché si era alterato il rapporto fiduciario tra l’Università e la ricor-rente, per l’esigenza del buon andamento dell’Amministrazione, veniva ritenuta necessaria la conferma della sospensione cautelare dal servizio della ricorrente con decorrenza dal 18.10.2004; 11) intanto, con atto del 10.11.2004 il Rettore dell’Università degli Studi di Potenza ai sensi dell’art. 89 R.D. n. 1592/1933 avviava il procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente; 12) il predetto ***************** n. 550 dell’11.11.2004 veniva impu-gnato dalla ricorrente dinanzi a questo Tribunale con Ric. n. 53/2005, tuttora pendente e chiamato nella medesima Udienza Pubblica del 5.6.2008; 13) in data 31.3.2005 la Corte di Disciplina presso il Coniglio Universitario Nazionale decideva di sospendere il procedimento disciplinare, avviato nei confronti della ricorrente, “fino alla conclusione del procedimento penale con Sentenza irre-vocabile”; 14) con istanza dell’8.3.2006 la ricorrente chiedeva la revoca del predetto ***************** n. 550 dell’11.11.2004, fa-cendo presente che: a) nel frattempo era stato nominato un nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Geologiche; b) il provvedi-mento di sospensione cautelare dal servizio non era stato emanato nei confronti di altri professori ************ (+++) della medesima Universi-tà, rinviati a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione “posti in essere nell’esercizio delle loro funzioni”; 15) in data 8.5.2006 la ricorrente proponeva il presente ricorso (a tale ricorso è stata allegata anche una perizia medico-legale priva di data, re-datta dal Dott. S. Domenico, da cui risulta che: a) la ricorrente è affetta da “disturbo dell’adattamento con umore misto diforico-ansioso”, unitamente a “Tratti di disturbo somatoforme”, caratte-rizzata dalla presenza di ansia libera con angoscia, irritabilità, di-sforia, paure ricorrenti con idee ricorrenti di incapacità e vissuti di inadeguatezza, rivendicazione ed incapacità di prospettazione, in-sonnia, ipobulia, astenia profonda, comportamenti bulimici con aumento del peso di 10 Kg. in un anno ed abusi in alcolici, con danno biologico determinato nella misura del 25%; b) secondo il Consulente Medico-legale tale infermità era stata causata dalle difficoltà e/o conflittualità e/o disagio, provenienti dall’ambiente di lavoro; c) tale eziologia veniva desunta dalla “polarizzazione dei pensieri” della ricorrente alle “proprie vicende lavorative”, “con contenuti di impotenza, esecutorietà e disperazione”, “labilità emotiva, facile irascibilità, tendenza alla disforia” e stato di ango-scia “ogni qual volta viene in contatto con luoghi, situazioni o altri fattori in qualche modo collegati alla sua attività lavorativa); 16) in data 28.6.2006 la ricorrente è stata rinviata a giudizio ed il pro-cesso penale risulta tuttora pendente; 17) con nota prot. n. 7207 del 9.5.2007 il ProRettore dell’Università resistente respingeva ta-le istanza, in quanto non era “mutato in nessun saliente aspetto l’interesse pubblico a tutela del quale” il Decreto Rettorale n. 550 dell’11.11.2004 era stato adottato; 18) quest’ultima nota prot. n. 7207 del 9.5.2007 è stata impugnata dalla ricorrente dinanzi a questo Tribunale con Ric. n. 287/2007: tale ricorso veniva respin-to da questo TAR con Sentenza n. 157 del 2.5.2008.
 
Pertanto, dalla documentazione versata in giudizio si desume: 1) con riferimento alle vicende segnalate ai precedenti punti da 1) a 5) una molteplicità di atti e comportamenti, verificati nel periodo 2000-2003, che denotano una strategia persecutoria nei confronti della ricorrente (e nei confronti del ruolo e/o funzione, svolti dalla ricorrente, di Direttore del Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università di Potenza) e che avevano determinato una situa-zione di “accerchiamento”, di isolamento e di emarginazione della ricorrente all’interno del contesto lavorativo dell’Amministrazione resistente, idonea a creare uno stato di disagio ed a porre in posi-zione di debolezza la ricorrente; 2) poiché i predetti atti e compor-tamenti denunciati dalla ricorrente risultano direttamente e/o spe-cificamente attinenti al rapporto di pubblico impiego, che lega la ricorrente all’Amministrazione resistente, deve ritenersi che l’Amministrazione abbia violato l’obbligo di sicurezza, posto a ca-rico del datore di lavoro dall’art. 2087 C.C., per cui nella specie deve ritenersi acquisita anche la prova del dolo specifico di nuoce-re psicologicamente la ricorrente, in quanto trova applicazione la disciplina dell’onere probatorio, più favorevole per la ricorrente, della responsabilità contrattuale (onere probatorio, che si applica, anche nel caso in cui la domanda di risarcimento, azionata dalla ricorrente, dovesse essere intesa nel senso cumulo e/o concorso della responsabilità contrattatale e della responsabilità extracon-trattuale), con la conseguenza che spetta all’Amministrazione resi-stente, nella qualità di datrice di lavoro della ricorrente, dimostrare di aver posto in essere tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità psico-fisica della ricorrente, dimostrazione nella specie non effettuata; 3) però tenuto conto che la perizia medico-legale, redatta dal Dott. S. Domenico (da cui risulta che la ricorrente è affetta da “disturbo dell’adattamento con umore misto diforico-ansioso”, unitamente a “Tratti di disturbo somatoforme”, caratte-rizzata dalla presenza di ansia libera con angoscia, irritabilità, di-sforia, paure ricorrenti con idee ricorrenti di incapacità e vissuti di inadeguatezza, rivendicazione ed incapacità di prospettazione, in-sonnia, ipobulia, astenia profonda, comportamenti bulimici con aumento del peso di 10 Kg. in un anno ed abusi in alcolici, con danno biologico determinato nella misura del 25%), risulta priva di data, si presume che tale infermità sia stata contratta dalla ricor-rente nel periodo immediatamente precedente alla proposizione del presente ricorso, cioè all’inizio dell’anno 2006, per cui deve ritenersi i suddetti danni alla salute ed alla personalità della ricor-rente siano stati causati soltanto dalla suindicata vicenda penale in cui è stata coinvolta la ricorrente (iniziata in data 15.9.2004 con gli arresti domiciliari e proseguita con l’adozione del legittimo provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio e con il rin-vio a giudizio della ricorrente e caratterizzata dalla persistente pendenza di tale processo penale); perciò, nella fattispecie in esa-me non sussiste alcun nesso di causalità tra i comportamenti ves-satori, risalenti al periodo 2000-2003 (periodo in cui la ricorrente aveva reagito con fermezza e decisione a tali comportamenti), e l’infermità diagnosticata alla ricorrente soltanto nel 2006, causata sicuramente da un processo penale, che anche se dovesse conclu-dersi favorevolmente alla ricorrente, non può assolutamente farsi rientrare nella fattispecie del danno da emarginazione lavorativa (cd. “mobbing”).
 
Pertanto, l’assenza di alcun nesso eziologico tra le predette con-dotte mobbizzanti (anche a titolo di concausa non prevalente) e la suddetta infermità, di cui risulta affetta la ricorrente, non consente al Giudice adito di accogliere la domanda risarcitoria, proposta dalla ricorrente, anche facendo uso del potere di liquidazione e/o valutazione equitativa previsto dagli artt. 1226 e 2056 C.C..
 
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
 
Tenuto conto delle difficoltà, in cui ha dovuto operare il Diparti-mento di Scienze Geologiche nel periodo 2000-2003, e che il pro-cesso penale a carico della ricorrente risulta ancora pendente, sus-sistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensa-zione delle spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 05/06/2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
 
 
***************, Presidente
 
*******************, Consigliere
 
*********************, Primo Referendario, Estensore
   
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 09/07/2008
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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