In tema di dedotta inosservanza del disciplinare di gara art. 2.2 né dell’art. 2 del D.L. n. 210 conv. nella legge n. 268/2002 (che commina la revoca dell’affidamento dell’appalto pubblico ove l’aggiudicataria non sia in possesso della certificazione di r

Lazzini Sonia 29/12/08
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Il Durc è diventato disponibile solo dopo l’ 1 gennaio 2006 e l’attestazione Soa è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale (evitando così l’eventuale escussione della garanzia provvisoria)
 
Peraltro, con riguardo al rilascio del vero e proprio D.U.R.C. Documento unico di regolarità contributiva, va detto che tale documento(attestante la situazione globale di una impresa a livello nazionale) in realtà, dopo una fase sperimentale successiva alla Convenzione siglata il 15.4.2004 tra gli enti previdenziali, le Casse edili, le organizzazioni dei lavoratori ed i datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore, è divenuto disponibile soltanto dal 1 gennaio 2006; pertanto, all’epoca dell’aggiudicazione, l’attestazione della regolarità contributiva avveniva con l’emissione di relativa certificazione da parte degli enti preposti(salva l’ipotesi del silenzio assenso da parte dell’INPS e dell’INAIL, come già detto)._ Dall’infondatezza del primo motivo discende quella del secondo in cui si deduce l’illegittimittà dell’aggiudicazione definitiva anche per violazione del D.P.R.n. 34/2000, art. 18, commi 7 e ss., e per assoluto difetto d’********************, in primo luogo, l’aggiudicataria aveva correttamente dimostrato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari attraverso la presentazione della attestazione SOA, richiesta dal disciplinare di gara; documento che per legge comprova il possesso dei requisiti di capacità tecnica finanziaria e, quindi, non consente ulteriori autonome iniziative istruttorie da parte della stazione appaltante; in secondo luogo, per le considerazioni svolte sopra, appare inesistente il dedotto difetto di istruttoria
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 2417 del 31 ottobre 2008, emessa dal Tar Toscana, Firenze
 
In merito al Durc:
 
In realtà, infatti, anche se la stazione appaltante -in un primo momento- aveva chiesto nel maggio 2004 alla BETA Costruzioni s.r.l., prima classificata tra i partecipanti, l’autocertificazione circa il corretto assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dei lavoratori, tuttavia la medesima amministrazione, dopo l’aggiudicazione definitiva del 22 giugno 2004(con la contestuale urgente consegna dei lavori per avvalersi del periodo estivo), in data 13 luglio 2004 richiedeva(con lettera raccomandata) all’INPS ed all’INAIL di Lecce, nonché alla Cassa Edile di Puglia, Bari, il rilascio del certificato di regolarità contributiva della BETA Costruzioni s.r.l. di Lecce; a tale richiesta (come si rileva dagli atti) diede riscontro la Cassa Edile di Puglia con nota 5 agosto 2004 n.2266, in cui si attestava che la BETA Costruzioni aveva presentato denunce mensili fino al luglio 1999 ed era in regola con i versamenti contributivi, mentre per i dati di competenza INPS ed INAIL Lecce, non pervenuti, la stazione appaltante(come già preavvisato nelle rispettive note ai suddetti enti) ritenne perfezionato il silenzio-assenso in conformità a quanto precisato dal Min. Lavoro nella circolare inviata alla A.N.C.I. ed all’******** 14.7.2004 n. 848(richiamata nel primo motivo).
 
In conseguenza, ove si consideri altresì che la determinazione dirig. di aggiudicazione definitiva è stata affissa all’Albo pretorio dal 26 luglio al 4 agosto 2004 ( e cioè dopo la richiesta del certificato di regolarità contributiva ai suddetti enti previdenziali ), appare evidente che la stazione appaltante non ha ritenuto sufficiente l’autocertificazione richiesta alla BETA Costruzioni subito dopo l’aggiudicazione provvisoria, ma, contemperando la procedura di verifica con l’esigenza di pronta consegna dei lavori, ha comunque acquisito i dati sulla situazione contributiva presso Edilcassa nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione della determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1136/2004;
 
Non sussiste, quindi, la dedotta inosservanza del disciplinare di gara art. 2.2 né dell’art. 2 del D.L. n. 210 conv. nella legge n. 268/2002(che commina la revoca dell’affidamento dell’appalto pubblico ove l’aggiudicataria non sia in possesso della certificazione di regolarità contributiva da esibire in sede di verifica delle auto-dichiarazioni sufficienti ai fini della partecipazione alla gara).
 
2.2. Peraltro, con riguardo al rilascio del vero e proprio D.U.R.C. Documento unico di regolarità contributiva, va detto che tale documento(attestante la situazione globale di una impresa a livello nazionale) in realtà, dopo una fase sperimentale successiva alla Convenzione siglata il 15.4.2004 tra gli enti previdenziali, le Casse edili, le organizzazioni dei lavoratori ed i datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore, è divenuto disponibile soltanto dal 1 gennaio 2006; pertanto, all’epoca dell’aggiudicazione, l’attestazione della regolarità contributiva avveniva con l’emissione di relativa certificazione da parte degli enti preposti(salva l’ipotesi del silenzio assenso da parte dell’INPS e dell’INAIL, come già detto).
 
Nel caso specifico, comunque, con ordinanza istruttoria il collegio ha acquisito una più dettagliata attestazione da parte di Edilcassa di Puglia, in cui si precisava che la BETA Costruzioni dal luglio 1999 al 6 aprile 2004 non aveva avuto lavoratori alle sue dipendenze, così come analogamente l’INAIL di Lecce e l’INPS di Lecce hanno comunicato a questo giudice che la ditta in questione era in regola con gli obblighi contributivi assistenziali al 9.3.2004(data di presentazione delle offerte alla gara in controversia), “avendo correttamente comunicato la sospensione di attività.
 
Si può, quindi, concludere che all’epoca dell’aggiudicazione definitiva, giugno 2004, la BETA Costruzioni s.r.l. era in possesso dei prescritti di regolarità contributiva e che la stazione appaltante all’epoca, nelle more della stipulazione del contratto di appalto, aveva compiuto le verifiche prescritte dalla lex specialis di gara e dalla normativa vigente in materia di tutela del lavoro e di contrasto del fenomeno del lavoro irregolare.
 
Tra l’altro(in occasione del pagamento dei vari stadi di avanzamento dei lavori) la stazione appaltante nel giugno 2006 aveva acquisito un D.U.R.C. completo che attestava la situazione di correntezza contributiva della BETA Costruzioni s.r.l. anche al giugno 2006.>
 
Per quanto concerne invece la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale
 
2.3. Dall’infondatezza del primo motivo discende quella del secondo in cui si deduce l’illegittimittà dell’aggiudicazione definitiva anche per violazione del D.P.R.n. 34/2000, art. 18, commi 7 e ss., e per assoluto difetto d’istruttoria.
 
Infatti, in primo luogo, l’aggiudicataria aveva correttamente dimostrato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari attraverso la presentazione della attestazione SOA, richiesta dal disciplinare di gara; documento che per legge comprova il possesso dei requisiti di capacità tecnica finanziaria e, quindi, non consente ulteriori autonome iniziative istruttorie da parte della stazione appaltante; in secondo luogo, per le considerazioni svolte sopra, appare inesistente il dedotto difetto di istruttoria>
 
 
A cura di *************
 
 
 
N. 02417/2008 REG.SEN.
N. 02210/2004 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 2210 del 2004, proposto da:
Soc. Costruzioni ********************, rappresentato e difeso dapprima dagli avv. **************, ****************, con domicilio eletto presso **************** in Firenze, via B. Varchi 59 ed in seguito solo da quest’ultimo;
 
contro
 
Provincia di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. ************, *******************, **************, con domicilio eletto presso ******************* in Firenze, c/o Ufficio Legale Provincia;
 
nei confronti di
 
Soc. BETA Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso *************** in Firenze, via Palancola 10;
 
per l’annullamento
 
previa sospensione dell’efficacia,
 
della determinazione dirigenziale n. 1136 del 22/6/2004 affissa all’albo pretorio della Provincia di Firenze dal 26 luglio 2004 a 4 agosto 2004 a firma del Dott. *************** con la quale è stato determinato: “1) di approvare i verbali di pubblico incanto svoltosi nella seduta dell’11/3/2004 per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria con interventi sui piani viabili – rete viaria area metropolitana, zona Mugello Est e Mugello Ovest dell’importo complessivo a basa di gara di Euro 750.000,00 (Euro 715.950,00 per lavori a ribasso d’asta + Euro 34.050,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); 2) di aggiudicare, conseguentemente, i lavori medesimi alla Ditta BETA s.r.l., sedente in Lecce alle condizioni del capitolato Speciale di appalto e dello schema di contratto con il ribasso del 15,580% sui prezzi unitari di appalto; 3) di stabilire che, con la ditta aggiudicataria si addiverrà alla stipula di un contratto con il ribasso del 15,58 sui prezzi unitari di appalto e così per un importo pari a Euro 638.454,99 (Euro 604.404,99 per lavori soggetti a ribasso + 34.050,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) con l’impegno ad eseguire i lavori, ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 554/99 e s.m., per l’ammontare massimo e Euro 750.000,00 (Euro 715.950,00 soggetti al ribasso + Euro 34.050,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso) senza impegno di ammontare minimoda parte dell’Amministrazione provinciale, previa autorizzazione del responsabile del procedimento; 4) di precisare che l’aggiudicatario, a norma dell’art. 4 dello schema di contratto, dovrà costituire, a pena di risoluzione dell’affidamento e conseguente incameramento della cauzione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori il “cantiere operativo” con le modalità e attrezzature specificate nel medesimo articolo; di autorizzare per i motivi sopra specificati, l’immediata consegna dei lavori all’aggiudicatario, sotto le riserve di legge, pur nelle more del perfezionamento contrattuale ai sensi del secondo comma dell’art. 129 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nonché del terzo comma dell’art. 47 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia, avvalendosi della facoltà prevista dal bando di gara”, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto dalla ricorrente
 
nonché per il risarcimento del danno
 
patito a causa dell’aggiudicazione illegittima alla controinteressata, quantificato in euro 63.852,66 oppure nella somma diversa ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione oppure altri diversi interessi.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze e della controinteressata Soc. BETA Costruzioni S.r.l.;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Viste le ordinanze istruttorie n. 154/2007 e n. 247/2008 con cui venivano chiesti all’INPS ed all’INAIL di Lecce nonché all’Edil Cassa di Puglia(Bari) elementi conoscitivi forniti con documentazione depositata il 15 maggio 2007 nonché il 21 e 26 marzo 2008 ed il 17 aprile2008;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore il Cons. ************************
Uditi, alla pubblica udienza del 15 luglio 2008 i difensori presenti per le parti come specificato nel verbale;
Visto il dispositivo di sentenza n. 44/08 pubblicato il 16 luglio 2008 ai sensi dell’art. 4 legge n. 205/2000.
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
1. Con bando del 30 dic. 2003 la Provincia di Firenze, Direzione Affari Generali, indisse una gara per l’affidamento, mediante pubblico incanto e con il criterio del prezzo più basso, dei lavori di manutenzione straordinaria con interventi sui piani viabili dell’Area metropolitana, **************** e ****************** con importo a base d’asta di euro 750.000,00.
 
Alla gara partecipavano varie imprese e, tra le offerte esaminate nella seduta del 11 marzo 2004, risultava prima classificata la soc. BETA Costruzioni s.rl. di Lecce con un ribasso del 15,58 sui prezzi unitari, mentre si collocava al secondo posto la soc. Costruzioni ************* s.as. di ************* e ***********(con sede in Montevarchi).
 
Ritenendo che la BETA Costruzioni(a seguito di verifiche effettuate sui bilanci della medesima) non avesse dipendenti in carico all’epoca di svolgimento della gara, l’impresa classificata al 2° posto chiese alla Provincia di Firenze di effettuare adeguate verifiche con note di posta elettronica del 1 luglio e del 6 agosto 2004 e con ulteriore nota del 6 agosto diffidò la stazione appaltante a non aggiudicare definitivamente la gara prima di aver verificato la regolarità contributiva della vincitrice.
 
Ma con nota 16 sett. 2004 n. 76512, (a firma congiunta della Direzione Affari Generali e dell’Ufficio Appalti) la Provincia di Firenze comunicava alla Soc. ALFA che con determinaz. dirig. n. 1136 del 22 giugno 2004 l’aggiudicazione definitiva era stata disposta a favore della BETA Costruzioni s.r.l. previa verifica dei requisiti generali e di qualificazione nonché acquisizione dell’autocertificazione relativa alla regolarità contributiva.
 
1.1. Avverso l’aggiudicazione definitiva la Costruzioni ALFA s.a.s(dopo aver formulato istanza di accesso agli atti in data 13 ott. 2004) ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendone per l’annullamento per i seguenti motivi:
 
1e2) Violazione del disposto del disciplinare di gara art. 2.2 e dell’art. 10 quater del D.P.R. 554/1999 nonché dell’art. 2 D.L. 210/2002(conv. in legge 266/2002) in combinato disposto con la circolare 14.7.2004 n. 848 del Min. Lavoro; in via derivata violazione del D.P.R. n. 34/2000, art 18 commi 7 e ss., nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria .
 
In primo luogo la stazione appaltante non avrebbe verificato la situazione della vincitrice presso l’Edilcassa di Puglia all’epoca di presentazione dell’offerta, come invece richiedeva lo stesso disciplinare di gara all’art.22, mentre, poiché dai bilanci del 1999-2000 e 2001 risultava che l’impresa non aveva avuto dipendenti, si sarebbe dovuto verificare anche la sussistenza dei requisiti di ordine speciale previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 34/2000.
 
3) Violazione del combinato disposto di cui alla legge n. 241/1990 art. 10 e legge n. 109/1994 art. 22, nonché violazione del giusto procedimento.
 
Illegittimamente la stazione appaltante non ha consentito alla ricorrente l’accesso agli atti del procedimento ( chiesto con apposita istanza acquisita al protocollo in data 13 ott. 2004 ) , impedendole, quindi, di partecipare al procedimento e di valutare l’attività istruttoria svolta prima dell’aggiudicazione.
 
Infine la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente pecuniario(avendo preso atto della intervenuta consegna dei lavori all’aggiudicataria), quantificando il lucro cessante nella misura del 10% dell’offerta presentata e, quindi, computandolo in euro 63.852,66(visto che la propria offerta ammontava ad euro 604.476,59 + 34.050,00 per oneri sicurezza), oltre le spese di partecipazione alla gara(da computarsi in corso di giudizio) oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria o quei diversi interessi che saranno dimostrati in corso di causa o ritenuti di giustizia.
 
1.2. Nel gennaio 2005 si é costituita in giudizio la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.
 
Si è costituita in giudizio nel febbraio 2005 la stazione appaltante intimata, che ha chiesto il rigetto del ricorso e di poi, con memoria difensiva del gennaio 2007, ha fatto presente di aver inviato alla ricorrente in data 27 gennaio 2005 copia dei documenti richiesti ed in via preliminare eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’art. 11, punto 3, del disciplinare che prevedeva la presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’impresa partecipante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 lett. b, per ogni obbligo derivante da rapporti di lavoro; nel merito, poi, controdeduceva puntualmente alle avverse censure, insistendo per l’infondatezza del ricorso in toto.
 
Con memoria difensiva del 2 febbraio 2007 la ricorrente replicava alle difese dell’amministrazione insistendo per l’accoglimento del ricorso, previa formulazione in via subordinata di istanza istruttoria volta all’acquisizione del contratto di appalto e della documentazione contributiva relativa alla aggiudicataria.
 
1.3. Con ordinanza 8 febbraio 2007 la Sezione chiese alla Cassa edile di Puglia e all’INPS ed all’INAIL di Lecce il certificato di regolarità contributiva dell’aggiudicataria alla data del 9 marzo 2004 ( termine per la presentazione delle offerte per la gara in questione ), fissando la trattazione della causa al 16 ottobre 2007; all’adempimento provvide soltanto l’Edilcassa di Bari con nota 10 aprile 2007 acquisita agli atti il 15 maggio 2007.
 
Nel settembre 2007 la Provincia di Firenze, nel depositare il certificato di regolare ultimazione dei lavori(in data 15 settembre 2006, senza contestazioni e senza riserve), ha insistito nell’eccezione preliminare e nelle controdeduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso, mentre con memoria speculare del 5 ottobre 2007 la ricorrente, rilevata l’incompletezza della dichiarazione trasmessa dalla Cassa Edile nell’aprile 2007, insisteva per l’accoglimento del ricorso.
 
Con ordinanza istruttoria del 14.2.2008 n. 247 questa Sezione rinnovò agli enti previdenziali la richiesta di fornire i dati esatti della situazione contributiva dell’aggiudicataria, fissando la trattazione della causa all’udienza 15.7.2008; i dati sono stati trasmessi dall’Edil Cassa di Bari il 17 aprile 2008, dall’INAIL Lecce il 26 marzo 2008 e dall’INPS Lecce il 21 marzo 2008; il 23 giugno 2008 la Provincia di Firenze ha depositato anche il D.U.R.C. ( data 22 aprile 2008 ) relativo alla situazione della BETA Costruzioni s.r.l. alla data 9 marzo 2004.
 
Con memorie difensive depositate nell’imminenza della trattazione della causa la stazione appaltante rilevava che gli adempimenti istruttori avevano evidenziato la sostanziale regolarità della situazione contributiva dell’aggiudicataria mentre la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, argomentando che l’impresa in questione era inattiva all’epoca della gara(per cui il D.U.R.C. prodotto dalla stazione appaltante in giudizio non sarebbe conforme alla normativa che indica i presupposti per il rilascio del documento) e che, comunque, la medesima all’epoca della gara non aveva certificato la propria posizione di regolarità contributiva con documentazione precisa ed esauriente.
 
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2008, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
 
In data 16 luglio 2008 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza previsto dall’art. 4 della legge n.205/2000.
 
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità dell’aggiudicazione alla controinteressata della gara per lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria, **************** e *************, da eseguirsi in giorni 365 consecutivi dalla consegna dei lavori e per un importo complessivo di euro 638.454,99.
 
Il collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del disciplinare di gara(che nell’art. 1.1 p 3 avrebbe previsto la possibilità per le imprese concorrenti, di presentare una semplice autocertificazione di esatto assolvimento di ogni obbligo derivante da rapporti di lavoro), poiché il ricorso va respinto nel merito.
 
2.1. Con il primo articolato motivo d’impugnazione, punto centrale del ricorso, la ricorrente, in sostanza, deduce la violazione del disciplinare di gara, art. 2.2, e dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210 conv. in legge 22.11.2002 n. 266 (che ha istituito il documento unico di regolarità contributiva negli appalti pubblici ), poiché -a suo dire- la stazione appaltante avrebbe erroneamente proceduto alla verifica del requisito di regolarità contributiva mediante autocertificazione della ditta vincitrice, e non mediante acquisizione del prescritto D.U.R.C. in applicazione della legge n. 266/2002.
 
Tali censure, però non appaiono condivisibili.
 
In realtà, infatti, anche se la stazione appaltante -in un primo momento- aveva chiesto nel maggio 2004 alla BETA Costruzioni s.r.l., prima classificata tra i partecipanti, l’autocertificazione circa il corretto assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dei lavoratori, tuttavia la medesima amministrazione, dopo l’aggiudicazione definitiva del 22 giugno 2004(con la contestuale urgente consegna dei lavori per avvalersi del periodo estivo), in data 13 luglio 2004 richiedeva(con lettera raccomandata) all’INPS ed all’INAIL di Lecce, nonché alla Cassa Edile di Puglia, Bari, il rilascio del certificato di regolarità contributiva della BETA Costruzioni s.r.l. di Lecce; a tale richiesta (come si rileva dagli atti) diede riscontro la Cassa Edile di Puglia con nota 5 agosto 2004 n.2266, in cui si attestava che la BETA Costruzioni aveva presentato denunce mensili fino al luglio 1999 ed era in regola con i versamenti contributivi, mentre per i dati di competenza INPS ed INAIL Lecce, non pervenuti, la stazione appaltante(come già preavvisato nelle rispettive note ai suddetti enti) ritenne perfezionato il silenzio-assenso in conformità a quanto precisato dal Min. Lavoro nella circolare inviata alla A.N.C.I. ed all’******** 14.7.2004 n. 848(richiamata nel primo motivo).
 
In conseguenza, ove si consideri altresì che la determinazione dirig. di aggiudicazione definitiva è stata affissa all’Albo pretorio dal 26 luglio al 4 agosto 2004 ( e cioè dopo la richiesta del certificato di regolarità contributiva ai suddetti enti previdenziali ), appare evidente che la stazione appaltante non ha ritenuto sufficiente l’autocertificazione richiesta alla BETA Costruzioni subito dopo l’aggiudicazione provvisoria, ma, contemperando la procedura di verifica con l’esigenza di pronta consegna dei lavori, ha comunque acquisito i dati sulla situazione contributiva presso Edilcassa nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione della determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1136/2004;
 
Non sussiste, quindi, la dedotta inosservanza del disciplinare di gara art. 2.2 né dell’art. 2 del D.L. n. 210 conv. nella legge n. 268/2002 (che commina la revoca dell’affidamento dell’appalto pubblico ove l’aggiudicataria non sia in possesso della certificazione di regolarità contributiva da esibire in sede di verifica delle auto-dichiarazioni sufficienti ai fini della partecipazione alla gara).
 
2.2. Peraltro, con riguardo al rilascio del vero e proprio D.U.R.C. Documento unico di regolarità contributiva, va detto che tale documento(attestante la situazione globale di una impresa a livello nazionale) in realtà, dopo una fase sperimentale successiva alla Convenzione siglata il 15.4.2004 tra gli enti previdenziali, le Casse edili, le organizzazioni dei lavoratori ed i datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore, è divenuto disponibile soltanto dal 1 gennaio 2006; pertanto, all’epoca dell’aggiudicazione, l’attestazione della regolarità contributiva avveniva con l’emissione di relativa certificazione da parte degli enti preposti(salva l’ipotesi del silenzio assenso da parte dell’INPS e dell’INAIL, come già detto).
 
Nel caso specifico, comunque, con ordinanza istruttoria il collegio ha acquisito una più dettagliata attestazione da parte di Edilcassa di Puglia, in cui si precisava che la BETA Costruzioni dal luglio 1999 al 6 aprile 2004 non aveva avuto lavoratori alle sue dipendenze, così come analogamente l’INAIL di Lecce e l’INPS di Lecce hanno comunicato a questo giudice che la ditta in questione era in regola con gli obblighi contributivi assistenziali al 9.3.2004(data di presentazione delle offerte alla gara in controversia), “avendo correttamente comunicato la sospensione di attività.
 
Si può, quindi, concludere che all’epoca dell’aggiudicazione definitiva, giugno 2004, la BETA Costruzioni s.r.l. era in possesso dei prescritti di regolarità contributiva e che la stazione appaltante all’epoca, nelle more della stipulazione del contratto di appalto, aveva compiuto le verifiche prescritte dalla lex specialis di gara e dalla normativa vigente in materia di tutela del lavoro e di contrasto del fenomeno del lavoro irregolare.
 
Tra l’altro(in occasione del pagamento dei vari stadi di avanzamento dei lavori) la stazione appaltante nel giugno 2006 aveva acquisito un D.U.R.C. completo che attestava la situazione di correntezza contributiva della BETA Costruzioni s.r.l. anche al giugno 2006.
 
2.3. Dall’infondatezza del primo motivo discende quella del secondo in cui si deduce l’illegittimittà dell’aggiudicazione definitiva anche per violazione del D.P.R.n. 34/2000, art. 18, commi 7 e ss., e per assoluto difetto d’istruttoria.
 
Infatti, in primo luogo, l’aggiudicataria aveva correttamente dimostrato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari attraverso la presentazione della attestazione SOA, richiesta dal disciplinare di gara; documento che per legge comprova il possesso dei requisiti di capacità tecnica finanziaria e, quindi, non consente ulteriori autonome iniziative istruttorie da parte della stazione appaltante; in secondo luogo, per le considerazioni svolte sopra, appare inesistente il dedotto difetto di istruttoria.
 
2.4. Infine appaiono improcedibili(a prescindere da emergenti profili di inammissibilità) le censure di violazione del principio del giusto procedimento per il silenzio tenuto dalla stazione appaltante circa l’istanza di accesso agli atti di gara formulata dalla ricorrente il 5.10.2004: infatti, a seguito del deposito in giudizio di alcuni documenti nonché della nota di autorizzazione all’accesso 12.11.2004 n. 91558, l’interesse a tali doglianze è certamente venuto meno dopo l’atto introduttivo, come rileva la stessa ricorrente nella memoria del 2.2.2007.
 
2.5. In conclusione la domanda di annullamento della aggiudicazione definitiva impugnata va respinta, così come la domanda di risarcimento del danno in forma pecuniaria a causa della mancanza della presupposta ingiustizia del pregiudizio economico azionato(vedi ex multis C.d.S. A.P. n. 10/2007).
 
3. Riepilogando, quindi, a prescindere dall’eccezione di inammissibilità, nel merito il ricorso va respinto in toto(in conformità al dispositivo di sentenza n. 44/2008).
 
Le particolari caratteristiche di fatto della vicenda consentono, peraltro, di compensare le spese di lite tra le parti per giusti motivi.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda, respinge in toto il ricorso in epigrafe.
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
*****************, Presidente
************************, ***********, Estensore
*******************, Primo Referendario
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Lazzini Sonia

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