In tema di contratti d’appalto, a sensi dell’art. 1329 del codice civile, la clausola di validità dell’offerta equivale a durata della proposta, che corrisponde al tempo in cui l’offerente si impegna a mantenere ferma la propria proposta irrevocabile

Lazzini Sonia 27/04/06
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Se volontariamente la ricorrente non ha voluto confermare la propria offerta, oltre il termine di 180 giorni previsti dal bando, non è pertanto legittimata a contestare disciplina, svolgimento ed esiti di gara: in breve “non può venire contra factum proprium
 
Il Tar Lazio, Sezione Terza di Roma, con la sentenza numero 10904 del 2005 ci insegna che:
 
<la clausola contenuta nel disciplinare di gara per l’aggiudicazione di un contratto, richiedente la dichiarazione del concorrente che l’offerta si intende valida ed impegnativa per 180 giorni, comporta soltanto la possibilità che il concorrente medesimo, dopo la scadenza del suddetto termine, si ritenga libero da ogni impegno ed eventualmente rifiuti l’aggiudicazione dell’appalto senza incorrere in responsabilità da inadempimento, ma non esclude la facoltà dell’Amministrazione di proseguire la gara tra i concorrenti che abbiano ritenuto di mantenere ancora efficace l’offerta >
 
 
a cura di *************
 
 
R E P U B B L I C A   I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Terza
 
composto dai ******************:
 
*****************     Presidente
 
Vito *******     Componente, rel.
 
********************    Componente
 
ha pronunciato la presente
 
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 3138 del 2005 proposto da ****, rappresentato e difeso dagli ************ e ************ con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, ****************** n. 3;
 
contro
 
– la Presidenza del Consiglio del Ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
 
– la Soc. Consip Spa – Concessionaria Servizi Informatici Pubblici, rappresentata e difesa dall’Avv. ************** con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza Borghese n. 3;
 
e nei confronti
 
del Consorzio ****, rappresentato e difeso dagli ******************* e **************** con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Giulio Cesare n. 14;
 
per l’annullamento
 
– del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2004, n. 325, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 gennaio 2005, n. 19, con il quale è stato adottato il <<Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla CONSIP S.p.A.>>, con particolare riferimento ai contenuti dell’art. 4, comma 2, lett. a);
 
– della delibera adottata in data 1° marzo 2005, prot. n. 3284/2005 con la quale la CONSIP S.p.A., in pretesa applicazione dell’art. 4, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325, ha riavviato la procedura di gara per pubblico incanto per l’appalto dei servizi integrati relativi alla gestione di apparecchiature elettromedicali di cui al bando pubblicato sulla ******** n. 157 del 19 agosto 2003 e sulla G.U.R.I.     n. 188 del 14 agosto 2003;
 
– dell’ulteriore comunicazione della CONSIP S.p.A. del 22 aprile 2005, prot. n. 7145/2005, con la quale è stata deliberata formalmente l’esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento dei servizi integrati per le apparecchiature elettromedicali (impugnata con motivi aggiunti);
 
– ove esistenti, degli eventuali provvedimenti di aggiudicazione ad altro concorrente adottati dalla CONSIP S.p.A. con riferimento alla suddetta gara pubblica;
 
– di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente o consequenziale;
 
      Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
      Visto l’atto di costituzione in giudizio di: Consorzio ****, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Soc. CONSIP S.p.A. – Concessionaria Servizi Informatici Pubblici;
 
      Visti gli atti della causa, unitamente ai motivi aggiunti;
 
      Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971,       n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
      Designato relatore il Consigliere ************;
 
      Uditi nella pubblica udienza del 22 giugno 2005, gli avvocati come da verbale di udienza;
 
      Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO E DIRITTO
 
     1. – Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 del 14 agosto 2003 Consip S.p.A. ha indetto gara a procedura aperta, suddivisa in quattro lotti geografici, per la stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell’art. 58 Legge n. 288/2000, per l’affidamento dei “Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali ubicate presso le Pubbliche Amministrazioni”.
 
     In data 1.12.2003, Consip S.p.A. ha sospeso tale procedura di gara in attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 24, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (l’art 24, comma 3, prevedeva che “le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge, e comunque gli enti pubblici istituzionali, hanno l’obbligo, per l’acquisto di beni e l’approvigionamento di pubblici servizi, caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite da Consip S.p.A.”, mentre al comma 3 bis, veniva aggiunto che “con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3”).
 
     Il sopravvenuto art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha poi abrogato il comma 3 dell’art. 24 della legge 289/2002 ed ha previsto che, in luogo del predetto Decreto Ministeriale, fosse emanato entro il 31.3.2002 un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse” da parte di Consip (in data 11.11.2004 è stato adottato il D.P.C.M. n. 325 recante il “Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite da Consip S.p.A.” pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio 2005).
 
      In data 1.3.2005, Consip ha deliberato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 324, di “revocare” la sospensione della gara in questione, disponendo il “riavvio” della procedura e richiedendo alle imprese partecipanti alla gara di confermare l’offerta mediante apposita dichiarazione da far pervenire entro e non oltre il 18.3.2005.
 
     2. – Poichè il momento ne è occasione, e per la sua rilevanza ai fini di causa, giova anche precisare in punto di fatto che il bando fissava quale termine per la presentazione delle offerte la data del 1 ottobre 2003.
 
      Quanto alla validità delle offerte, il bando stabiliva in 180 giorni dal 1.10.2003 il “periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta” (bando Sez. IV.3.6.).
 
      Coerentemente, il Disciplinare di gara determinava la durata minima delle cauzioni provvisorie in “180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte” (Disciplinare di gara, art. 6.1).
 
      La società ricorrente non ha acconsentito ad un prolungamento dei termini di validità dell’offerta e della cauzione sull’assunto che nel frattempo fossero mutate radicalmente le condizioni di fatto e di diritto in presenza delle quali l’offerta stessa era stata formulata.
 
     3. – Avverso gli atti in epigrafe già elencati, con l’atto introduttivo notificato il 24.3.2005 e depositato il successivo 1° aprile, la deducente solleva quattro motivi di censura, in particolare contestando il prolungamento dei termini di validità dell’offerta rispetto ai 180 giorni previsti dal Bando; contro la nota prot. n. 7145/22.4.2005, con cui Consip spa ha preso atto della mancata conferma dell’offerta, la ricorrente propone gli stessi motivi di ricorso rassegnati con riferimento ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale.
 
      Resistono in giudizio le controparti costituite, pubbliche (difesa statale e Consip Spa) e private (Consorzio ****) le quali, oltre l’infondatezza, eccepiscono difetto di legittimazione e carenza di interesse.
 
      La società deducente ha replicato con la memoria versata il        16 giugno 2005, in particolare prospettando che la mancata conferma dell’offerta non fosse sorretta da una scelta propriamente “volontaria”, in quanto essa è dipesa inevitabilmente dalle mutate condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento delle proposizione della suddetta offerta.
 
     4. – Il ricorso è inammissibile.
 
      Le modifiche del quadro normativo intervenute nelle more dell’espletamento della gara sono inidonee a configurare in capo alla società ricorrente effetti lesivi – riconducibili al riavvio della procedura qui in contestazione – ulteriori o diversi rispetto a quelli derivanti dall’indizione di un pubblico incanto, al quale la stessa società non ha inteso ulteriormente restare vincolata.
 
      Come eccepito, e per stessa ammissione di parte deducente, volontariamente la ricorrente, sin da settembre del 2004, non ha voluto confermare la propria offerta, oltre il termine di 180 giorni previsti dal bando, sicchè ora non è legittimata a contestare disciplina, svolgimento ed esiti di gara: in breve “non può venire contra factum proprium”.
 
      In tema di contratti d’appalto, a sensi dell’art. 1329 del codice civile, la clausola di validità dell’offerta equivale a durata della proposta, che corrisponde al tempo in cui l’offerente si impegna a mantenere ferma la propria proposta irrevocabile.
 
      Pertanto, la clausola contenuta nel disciplinare di gara per l’aggiudicazione di un contratto, richiedente la dichiarazione del concorrente che l’offerta si intende valida ed impegnativa per 180 giorni, comporta soltanto la possibilità che il concorrente medesimo, dopo la scadenza del suddetto termine, si ritenga libero da ogni impegno ed eventualmente rifiuti l’aggiudicazione dell’appalto senza incorrere in responsabilità da inadempimento, ma non esclude la facoltà dell’Amministrazione di proseguire la gara tra i concorrenti che abbiano ritenuto di mantenere ancora efficace l’offerta.
 
      Ne deriva conseguentemente, essendosi la società ricorrente resa estranea alla procedura di gara in questione, la inammissibilità del gravame proposto, per carenza di interesse.
 
      Tuttavia le spese di lite possono essere equamente compensate per l’intero tra tutte le parti.
 
P.Q.M.
 
     Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
 
     Compensa le spese di lite.
 
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
     Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/27 giugno 2005.
 
     *****************   Presidente
 
 
     ************    Consigliere, est.
 

Lazzini Sonia

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