In sede di regolamento di competenza, la verifica della competenza può essere compiuta anche quando la decisione sulla competenza non abbia rispettato i termini entro i quali la questione poteva essere eccepita dalle parti o ritenuta dal giudice?

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“ Il ricorso per regolamento necessario di competenza è sempre proponibile quando esiste una questione sulla ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza o sul tempestivo rilievo di ufficio di questa. In mancanza di una tempestiva e completa eccezione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come una proposta e, pertanto, si radica la sua competenza. ”
 
Questo quanto statuito dalle Sezioni Unite, con ordinanza del 29 ottobre 2007 n.22639, con cui gli ermellini risolvono la vexata quaestio, se  in sede di regolamento necessario di competenza, può essere eccepita la competenza del giudice adito e entro quali termini.
 
La Suprema Corte pronunciando sull’eccezione di competenza, statuisce che la stessa è tardiva se sollevata nella comparsa di costituzione e risposta depositata fuori termine.
 
Secondo un’orientamento giurisprudenziale, la pronuncia di incompetenza, tardivamente eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, ma deve essere impugnata con gli ordinari mezzi di impugnazione, nella fattispecie in esame con l’ appello.
 
Secondo un’altro orientamento, la corretta applicazione dei modi e dei tempi con cui può essere fatta valere l’incompetenza è questione che riguarda la competenza.
 
Le sezioni Unite, conformemente a quanto deciso con sentenza 19 ottobre 2007 n.21858, hanno composto il contrasto, statuendo che il regolamento di competenza è sempre proponibile quando sussiste una questione di ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza o sul tempestivo rilievo d’ufficio di questa.
 
Gli ermellini, inoltre, rilevano che l’istanza di regolamento di competenza, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, non può essere esaminata, quando il convenuto che intende eccepire la incompetenza territoriale, nella comparsa di costituzione e risposta non solo  non ha indicato ex art 38 II comma c.p.c il giudice competente,  ma non ha esaminato i profili di competenza ex art 18, 19 ,20 c.p.c, la cui scelta è rimessa alla discrezione dell’ attore , salvo che quest’ultimo non abbia indicato un unico foro quale idoneo a determinare la scelta del giudice.
 
 
La Suprema Corte ( cfr Cass. 9 giugno 2003 n. 9192) conclude che in mancanza di una completa e tempestiva eccezione di incompetenza del giudice adito, deve ritenersi radicata la sua competenza.
 
A cura di *****************.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE –
 
ORDINANZA 29 ottobre 2007, n.22639 –
Motivi della decisione
Con il ricorso per regolamento facoltativo di competenza ***************** si duole del fatto che il tribunale di Napoli non ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, che ella aveva proposto nella primaudienza utile, stante la mancata notifica dell’offerta reale e della citazione per la convalida di questa. Il tribunale ha rigettato l’eccezione, avendo ritenuto che la notificazione dell’atto di citazione in giudizio era regolare e che l’eccezione di incompetenza era stata proposta tardivamente, perché sollevata solo nella prima udienza di trattazione.
Con l’unico motivo del ricorso ***************** sostiene che l’eccezione di incompetenza territoriale semplice è tempestiva anche quando il convenuto la sollevi nella comparsa di risposta depositata fuori termine e chiede che sia negata la competenza del tribunale di Napoli.
 Il contrasto di giurisprudenza. Il motivo pone il problema di rispondere al quesito sul se, in sede di regolamento necessario di competenza, la verifica della competenza può essere compiuta anche quando la decisione sulla competenza non abbia rispettato i termini entro i quali la questione poteva essere eccepita delle parti o ritenuta dal giudice. Su questo problema, nella giurisprudenza di questa Corte, si sono avuti due orientamenti contrastanti. Con uno è stato ritenuto che la pronuncia di incompetenza, tardivamente eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, ma deve essere impugnata con l’appello (e, nel caso di decisione in appello, con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.), poiché il rilievo o l’eccezione tardiva si configurano come violazione di norme processuali attinenti al rilievo dell’incompetenza, da far valere con i mezzi ordinari di impugnazione. Con l’altro è stato affermato che è questione di competenza anche quella concernente la corretta applicazione delle norme sui modi con i quali può essere fatta valere l’incompetenza, perché la inosservanza delle modalità e dei tempi di formulazione della eccezione e del rilievo dell’incompetenza è essa stessa norma completiva dell’istituto della competenza. Queste sezioni unite hanno composto il contrasto, enunciando il seguente principio di diritto, valevole anche in questo giudizio: il ricorso per regolamento necessario di competenza è sempre proponibile quando esiste una questione sulla ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza o sul tempestivo rilievo di ufficio di questa (sentenza 19 ottobre 2007, n. 21858).La ritenuta ammissibilità del regolamento di competenza consente di ritenere che la sentenza sul regolamento necessario di competenza, proposto contro una sentenza declinatoria di questa emessa in violazione delle regole sulla tempestività della eccezione o del rilievo dell’incompetenza, deve dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo, negando la configurazione di una diversa competenza del giudice adito. L’istanza di regolamento della competenza, infatti, non può essere esaminata quando, nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che intende eccepire l’incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 28 cod. proc. civ., non ha indicato nella comparsa di risposta, secondo quanto è dato desumere dall’art. 38, secondo comma, cod. proc. civ., non solo il giudice competente, ma non ha contestato neppure la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell’attore, salvo che quest’ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come una proposta, e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza: per tutte Cass. 9 giugno 2003, n. 9192, tra le più recenti. In questo giudizio l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile non è stata sollevata con la comparsa di risposta con la quale la Chianciano si è costituita nel giudizio e neppure nella udienza del 19 novembre, successiva alla prima tenutasi il 26 settembre 2002.
L’istanza per il regolamento della competenza, pertanto, è stata proposta fuori termine.
Resta, pertanto, confermata la competenza del tribunale di Napoli.
Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, poiché l’intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Napoli

Murdaca Antonella

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