Il fatto
Il Tribunale del riesame de L’Aquila con ordinanza rigettava un appello ex art. 310 cod. pen. avverso l’ordinanza del gip del Tribunale di Chieti che rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata ad una persona indagata per il reato di corruzione continuata per atti contrari ai doveri di ufficio; in particolare, il ricorrente era accusato di avere collaborato con un imprenditore, di cui era dipendente, nell’offrire corrispettivi in favore di un primario di cardiochirurgia dell’ospedale di Chieti in cambio di favoritismi inerenti l’erogazione di forniture mediche.
Più nel dettaglio, nella motivazione, il Tribunale affermava come si fosse formato il “giudicato cautelare” in riferimento al contenuto dell’ordinanza del gip di applicazione della misura non essendo stata presentata richiesta di riesame e, perciò, riteneva di dover valutare esclusivamente «… l’unico elemento sopravvenuto – tale peraltro da influire non sulla valutazione del quadro indiziario, ma su quello delle esigenze cautelari- […] costituito dalla sospensione dal lavoro dell’indagato …» ma, in realtà, giudicava, però, tale circostanza del tutto irrilevante ai fini richiesti.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
La difesa aveva presentato ricorso contro tale decisione deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla erronea applicazione del principio di “giudicato cautelare“ che, secondo il ricorrente, non opera quando l’ordinanza genetica non sia stata sottoposta ad impugnazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la totale assenza di valutazione dell’elemento di novità consistente nella sospensione dal lavoro decisa dalla società di cui l’indagato era dipendente; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della misura per assoluta carenza della motivazione sul punto.
La richiesta formulata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione
Il Pg aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo non potendosi ritenere alcuna preclusione da “giudicato cautelare” in assenza di una fase di impugnazione.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Veniva stimato fondato il primo motivo di ricorso in quanto, secondo la Suprema Corte, il Tribunale aveva applicato una regola di “giudicato” sulla decisione assunta dal giudice per le indagini preliminari che non aveva corrispondenza nelle regole dell’istituto posto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, Sez. U, Sentenza n. 46201 del 31/05/2018, Sez. U n. 14535 del 19/12/2006), il “giudicato cautelare” si forma non sulla ordinanza di custodia non impugnata ma solo sul provvedimento emesso a seguito di giudizio di riesame.
Tal che se ne faceva conseguire che una stabilità della decisione può essere riconosciuta solo dopo una fase di effettivo contraddittorio e non sul decisum del provvedimento emesso inaudita altera parte.
L’ordinanza impugnata veniva quindi annullata perché si procedesse ad un effettivo giudizio sull’originario atto di appello non essendovi alcuna preclusione alla valutazione anche della originaria decisione del giudice per le indagini preliminari.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito in relazione a quale provvedimento si forma il giudicato cautelare.
In tale pronuncia, difatti, citandosi giurisprudenza conforme, si afferma che il “giudicato cautelare” si forma non sulla ordinanza di custodia non impugnata ma solo sul provvedimento emesso a seguito di giudizio di riesame.
Da ciò deriva che il provvedimento emesso a seguito di giudizio di riesame, e non invece l’ordinanza di custodia che non è stata impugnata, è quello che deve essere preso unicamente in considerazione in materia di giudicato cautelare e ciò perché, secondo la Suprema Corte, una stabilità della decisione può essere riconosciuta solo dopo una fase di effettivo contraddittorio e non sul decisum del provvedimento emesso inaudita altera parte.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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