In presenza di una accertata carenza documentale, finalizzata a comprovare un requisito sostanziale di partecipazione e in quanto tale sanzionata in modo in equivoco dal bando con l’esclusione, nessuna integrazione documentale può essere sollecitata dalla

Lazzini Sonia 27/11/08
Scarica PDF Stampa
In tema di idonee referenze bancarie: deve sussistere obbligatoriamente la conoscenza diretta del partecipante da parte dell’Istituto bancario in modo da poterne affermare la solidità finanziaria
 
Il bando di gara prevedeva infatti che alla domanda di partecipazione dovessero essere allegati “f) dichiarazione da parte di almeno due istituti bancari, da cui risulti l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa”. Precisava inoltre che “Non saranno altresì prese in considerazione le domande di partecipazione non conformi alle disposizioni contenute nel presente bando, costituente lex specialis, o che non siano corredate dalla documentazione prescritta o che quest’ultima sia incompleta o difforme dalle citate disposizioni”._A fronte del tenore inequivocabile delle prescrizioni del bando il Monte dei Pachi di Siena ha predisposto una nota non firmata nella quale anziché attestare per conoscenza ed esperienza diretta la situazione finanziaria dell’istante scrive “Ci dicono: Trattarsi di ditta individuale operante nel settore da molti anni…….Il titolare è persona seria…..L’impresa risulta avere un’adeguata capacità finanziaria ed economica”._E’evidente che una nota siffatta non può ritenersi conforme alle prescrizioni del bando in quanto anche a prescindere dalla mancata sottoscrizione, la dichiarazione circa la affidabilità finanziaria dell’impresa presuppone di necessità la conoscenza diretta dell’imprenditore da parte dell’istituto bancario che proprio in forza dei rapporti intrattenuti nel tempo è in grado di riferire circa la solidità o meno dell’impresa. Il riferimento a fonti e canali informativi non meglio identificati (“Ci dicono”) rende evidentemente la dichiarazione priva di qualsivoglia rilevanza ed attitudine ai fini della prova del requisito sostanziale della capacità economica e finanziaria.
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 748 del 13 ottobre 2008,emessa dal Tar Molise, Campobasso
 
Ne discende che accertata la non conformità della dichiarazione ad una chiara previsione del bando, la commissione di gara non poteva che disporre l’esclusione del raggruppamento in quanto vi era una specifica ed in equivoca clausola, sopra richiamata, che disponeva in tal senso, il che preclude in radice sia la possibilità di interpretazioni estensive del bando nella prospettiva del favor partecipationis sia l’esercizio del potere di chiedere integrazioni documentali postume, risolvendosi quest’ultimo in una violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, donde l’irrilevanza altresì della dichiarazione di conformità ed autenticità dell’attestazione (referenze bancarie) successivamente rilasciata dal Monte dei Pachi di Siena e deposita in giudizio dal ricorrente.
 
In conclusione, in presenza di una accertata carenza documentale, finalizzata a comprovare un requisito sostanziale di partecipazione e in quanto tale sanzionata in modo in equivoco dal bando con l’esclusione, nessuna integrazione documentale poteva essere sollecitata dalla commissione senza violare la lex specialis e comunque la parità tra i concorrenti.
 
 
A cura di *************
 
 
 
N. 00748/2008 REG.SEN.
N. 00018/1993 REG.RIC.
N. 00066/1993 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
 
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 18 del 1993, proposto da:
Raggr.To Temporaneo di Imprese:ALFA Antonio ed Altre, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso **********************. in Campobasso, via De Attellis, N. 5;
 
contro
 
Consorzio Nucleo Industrializzazione Campobasso-******, rappresentato e difeso dall’avv. **************** presso il cui studio in Campobasso, via Umberto I, N. 43 elegge domicilio;
 
nei confronti di
 
Costruzioni BETA Geom. ************, rappresentato e difeso dall’avv. ************, presso il cui studio in Campobasso, **********, n. 12 elegge domicilio;
Impresa Armafer non costituita in giudizio;
 
Sul ricorso numero di registro generale 66 del 1993, proposto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese ALFA Antonio, ALFA Vittorio e *************** s.n.c., rappresentato e difeso dall’avv. ******************, presso il cui studio in Campobasso, via De Attellis, n. 5 elegge domicilio;
 
contro
 
Consorzio Nucleo Industrializzazione Campobasso-******, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso **************** in Campobasso, via Umberto I, N. 43;
 
nei confronti di
 
Costruzioni BETA Geom. ************, rappresentato e difeso dall’avv. ************, con domicilio eletto presso ****************. in Campobasso, c.so Bucci N.12; Impresa Armafer +1;
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
 
– quanto al ricorso n. 18 del 1993 del provvedimento di esclusione del Raggruppamento di Imprese ricorrente dalla prequalificazione e dalla gara per l’affidamento dei lavori di costruzione del completamento della rete stradale ed aree di parcheggio a servizio dell’agglomerato industriale con ogni atto presupposto, conseguente e connesso;
 
– quanto al ricorso n. 66 del 1993, del provvedimento di esclusione del Raggruppamento di Imprese ricorrente dalla prequalificazione e dalla gara per l’affidamento dei lavori di costruzione del completamento della rete stradale ed aree di parcheggio a servizio dell’agglomerato industriale con ogni atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresa la reiezione dell’istanza di ammissione.
 
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consorzio Nucleo Industrializzazione Campobasso-******;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Costruzioni BETA Geom. ************;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 02/07/2008 il dott. ****************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
Il Raggruppamento ricorrente con autonomi ricorsi indicati in epigrafe ha impugnato il provvedimento di esclusione e quello successivo di conferma adottati dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione Campobasso-****** nell’ambito della gara di appalto a licitazione privata indetta per l’affidamento dei lavori di costruzione del completamento della rete stradale ed aree di parcheggio a servizio dell’agglomerato industriale.
 
L’esclusione è stata disposta in quanto le referenze bancarie prodotte non sarebbero risultate conformi alle previsioni del bando.
 
Ha affidato entrambi i ricorsi al seguente motivo di censura variamente articolato:
 
1. Violazione ed errata interpretazione del bando di gara. Eccesso di potere in tutte le sue forme ed, in specie, per travisamento dei fatti e documenti. Falso presupposto, sviamento, illogicità, contraddittorietà, mancanza assoluta di motivazione. Violazione del principio di correttezza. Violazione dell’art. 2 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 24.
 
Lamenta, in sostanza, che l’esclusione, comunque adottata da organo incompetente (la commissione di gara anziché l’organo dotato di rappresentanza esterna), non sarebbe stata neppure comunicata e sarebbe illegittima in quanto la certificazione rilasciata dal Monte dei Paschi di Siena dovrebbe ritenersi conforme alla prescrizioni del bando e, in ogni caso, integrabile ove la commissione avesse richiesto chiarimenti. Inoltre il bando avrebbe dovuto essere interpretato in modo da favorire l’ammissione più ampia dei partecipanti anche in considerazione del fatto che le clausole di esclusione sono di stretta interpretazione e che le carenze documentali rilevano solo ove preordinate alla tutela di interessi dell’amministrazione, ferma la non sanzionabilità delle mere irregolarità formali.
 
In entrambi i giudizi si è costituito il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione Campobasso-Bojano per contrastare i motivi di doglianza ex adverso prospettati e per rilevare preliminarmente la loro inammissibilità stante la mancata impugnazione dell’aggiudicazione ed il difetto di notifica ai controinteressati. Il ricorso RG 66/1993 è stato notificato anche alla aggiudicataria Costruzioni BETA geom. Luigi s.r.l. che nel costituirsi ha concluso per la sua reiezione nel merito, eccependone anch’essa l’inammissibilità per carenza di interesse stante la sopravvenuta inoppugnabilità dell’aggiudicazione.
 
La domanda cautelare non è stata accolta.
 
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2008 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
 
Preliminarmente dev’essere disposta la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe ricorrendone evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
 
Può inoltre soprassedersi alla disamina delle preliminari eccezioni di inammissibilità stante l’infondatezza della domanda nel merito.
 
Con due autonomi ricorsi il Raggruppamento ricorrente impugna infatti il provvedimento in esclusione dalla gara (delibera n. 167 del 14.12.1992) e la successiva delibera n. 2 del 4.1.1993 con cui il Comitato direttivo del Consorzio, in esito ad istanza di riammissione presentata dal legale della ricorrente in data 31.12.1992 prot. n. 2602, ha deciso di confermare l’esclusione dalla gara.
 
Si duole della mancata comunicazione dell’esclusione ma in senso contrario deve osservarsi che la piena conoscenza del provvedimento si evince dalla presentazione di un’istanza di riesame in data 31.12.1992 finalizzata ad ottenere la riammissione alla gara, poi disattesa dal Consorzio con delibera n. 2/1993 fatta oggetto di autonomo ricorso (cfr. doc. 3 in motivazione fascicolo Consorzio).
 
Quanto al dedotto vizio di incompetenza esso è infondato in quanto il provvedimento formale di esclusione (delibera n. 167 del 14.12.1992) è stato adottato non dalla commissione di gara bensì dal Comitato direttivo che pacificamente è l’organo del Consorzio dotato di competenza esterna (cfr. doc. depositato il 19.6.2008 dal Consorzio prot. 2118/08).
 
Nel merito il ricorso RG 18/1993 è infondato e ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quello (RG 66/1993) proposto avverso il rifiuto di riammettere il Raggruppamento alla gara nel quale si ripropongono i medesimi motivi di censura già dedotti avverso l’esclusione.
 
Il bando di gara prevedeva infatti che alla domanda di partecipazione dovessero essere allegati “f) dichiarazione da parte di almeno due istituti bancari, da cui risulti l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa”. Precisava inoltre che “Non saranno altresì prese in considerazione le domande di partecipazione non conformi alle disposizioni contenute nel presente bando, costituente lex specialis, o che non siano corredate dalla documentazione prescritta o che quest’ultima sia incompleta o difforme dalle citate disposizioni”.
 
A fronte del tenore inequivocabile delle prescrizioni del bando il Monte dei Pachi di Siena ha predisposto una nota non firmata nella quale anziché attestare per conoscenza ed esperienza diretta la situazione finanziaria dell’istante scrive “Ci dicono: Trattarsi di ditta individuale operante nel settore da molti anni…….Il titolare è persona seria…..L’impresa risulta avere un’adeguata capacità finanziaria ed economica”.
 
E’evidente che una nota siffatta non può ritenersi conforme alle prescrizioni del bando in quanto anche a prescindere dalla mancata sottoscrizione, la dichiarazione circa la affidabilità finanziaria dell’impresa presuppone di necessità la conoscenza diretta dell’imprenditore da parte dell’istituto bancario che proprio in forza dei rapporti intrattenuti nel tempo è in grado di riferire circa la solidità o meno dell’impresa. Il riferimento a fonti e canali informativi non meglio identificati (“Ci dicono”) rende evidentemente la dichiarazione priva di qualsivoglia rilevanza ed attitudine ai fini della prova del requisito sostanziale della capacità economica e finanziaria.
 
Ne discende che accertata la non conformità della dichiarazione ad una chiara previsione del bando, la commissione di gara non poteva che disporre l’esclusione del raggruppamento in quanto vi era una specifica ed in equivoca clausola, sopra richiamata, che disponeva in tal senso, il che preclude in radice sia la possibilità di interpretazioni estensive del bando nella prospettiva del favor partecipationis sia l’esercizio del potere di chiedere integrazioni documentali postume, risolvendosi quest’ultimo in una violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, donde l’irrilevanza altresì della dichiarazione di conformità ed autenticità dell’attestazione (referenze bancarie) successivamente rilasciata dal Monte dei Pachi di Siena e deposita in giudizio dal ricorrente.
 
In conclusione, in presenza di una accertata carenza documentale, finalizzata a comprovare un requisito sostanziale di partecipazione e in quanto tale sanzionata in modo in equivoco dal bando con l’esclusione, nessuna integrazione documentale poteva essere sollecitata dalla commissione senza violare la lex specialis e comunque la parità tra i concorrenti.
 
Per questi motivi i ricorsi devono essere respinti.
 
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe riuniti, li respinge entrambi e compensa le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 02/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
*****************, Presidente
******************, Primo Referendario, Estensore
***********************, Primo Referendario
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento