In presenza di documentazione eccedente il numero massimo di pagine previsto, l’unico aspetto che avrebbe potuto suscitare perplessità nella Commissione giudicatrice consisteva nella natura di detta documentazione e nel suo rapporto con la relazione tecni

Lazzini Sonia 08/09/11
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Illegittimo provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla procedura ristretta per l’appalto del servizio di brokeraggio di assicurazioni

in presenza di documentazione eccedente il numero massimo di pagine previsto, l’unico aspetto che avrebbe potuto suscitare perplessità nella Commissione giudicatrice consisteva nella natura di detta documentazione e nel suo rapporto con la relazione tecnica prevista dalla lettera di invito

la qualificazione professionale del personale impiegato nel servizio di brokeraggio viene sovente prevista come parametro di valutazione nelle procedure di gara del settore

la natura della documentazione esuberante era tale, che la sua presenza nella busta “B” non avrebbe potuto comportare in concreto una violazione della par condicio tra i concorrenti

Se, cioè, la relazione tecnica (contenuta entro le dimensioni massime previste) fosse completa e autosufficiente (vale a dire: non necessitasse di essere integrata dall’ulteriore documentazione prodotta, non rinviasse ad essa per la esposizione di aspetti del progetto offerto), così da poter integrare la previsione del punto 1) della lettera di invito

Ma, anche in caso di dubbi in ordine a tale aspetto (per quanto affermato dalle parti e risultante dagli atti, sembra evidente che – nonostante i curricula si presentino come “allegato” – il testo della relazione non li richiami, né li presupponga tacitamente), non per questo l’offerta avrebbe potuto essere senz’altro esclusa. Come esposto, infatti, il punto 5) della lettera prevedeva, in caso di irregolarità formali non compromettenti la par condicio fra gli offerenti né l’interesse della stazione appaltante, che la Commissione richiedesse all’impresa chiarimenti (che, nella prospettiva indicata, avrebbero potuto riguardare il rapporto della documentazione non richiesta con la relazione tecnica, per poi ragionevolmente condurre la Commissione a ritenere la prima irrilevante).

In conclusione, tenuto conto sia della non univoca formulazione del punto 1) della lettera di invito, sia della inidoneità della documentazione ultronea presentata ad incidere concretamente sulla par condicio tra i concorrenti, deve ritenersi che il principio del favor partecipationis non consentisse alla stazione appaltante di escludere la ricorrente.

La società ricorrente è stata esclusa dalla gara, con provvedimento prot. 11367 in data 23 luglio 2010, in applicazione del punto 1) della lettera di invito, nella parte sopra riportata.

Tanto, per aver << inserito nella Busta “B-Offerta Tecnica”, due cartelle, di cui una relativa all’offerta tecnica e l’altra, inserita come allegato della prima, contenente il “curricula” di soggetti presumibilmente deputati all’esecuzione del servizio, non rispettando quanto stabilito nella Lettera d’invito (…) >>.

Infatti, la Commissione giudicatrice (cfr. verbale n. 4 in data 19 maggio 2010), considerando l’insieme della predetta documentazione, ha ritenuto che la ricorrente avesse << redatto una relazione che complessivamente supera le dimensioni massime indicate nella lex specialis (dieci cartelle dattiloscritte – solo una facciata – formato A4) >>

Il Collegio ritiene anzitutto opportuno puntualizzare la consistenza della documentazione la cui presentazione ha determinato l’esclusione della ricorrente.

Oltre alla relazione tecnica richiesta (contenuta nel prescritto limite di dieci pagine), la ricorrente ha inserito nella busta “B” altra (corposa) documentazione, separata in una distinta “cartella” (cfr. verbale n. 4, citato) e denominata “Allegato 1 – Curricula staff tecnico”, nella quale risultano indicati le esperienze ed i titoli professionali e scientifici dei soggetti – già menzionati nella relazione, con riferimento ai rispettivi ruoli – che la ricorrente, in caso di aggiudicazione, intenderebbe utilizzare nello svolgimento del servizio.

Il Collegio sottolinea poi come (nell’ambito di una lettera di invito non esente da refusi grammaticali e previsioni improprie o non coordinate) la portata applicativa della clausola in questione non apparisse univoca.

Testualmente, infatti, la precisazione della rilevanza ai fini dell’esclusione dell’offerta risulta anteposta, nel primo periodo del punto 1), alla previsione della presentazione di una relazione tecnica con determinati contenuti; mentre la previsione sulle dimensioni massime della relazione tecnica segue (dopo il punto e a capo) nel secondo periodo.

Certamente, una previsione sulle dimensioni massime della documentazione da presentare – avendo la ratio di sintetizzare l’esposizione del progetto da parte dei concorrenti, in modo da farne emergere i contenuti qualificanti ed agevolare la comparazione delle offerte – ha poco senso se poi viene consentito di derogarvi senza incorrere in alcuna conseguenza negativa. Così come è ragionevole ritenere che l’indicazione analitica dei contenuti progettuali dovesse rilevare ai fini dell’attribuzione dei punteggi, e non (come pure è scritto) della stessa ammissibilità dell’offerta.

Tuttavia, resta il fatto che la formulazione testuale della clausola fosse imperfetta; comunque tale, da poter indurre in errore i partecipanti in ordine a dette conseguenze, ed in particolare alla possibilità che una documentazione ulteriore rispetto alla relazione tecnica (e da essa non richiamata, come nel caso in esame) avrebbe potuto essere, nella peggiore delle ipotesi, non considerata, anziché determinare addirittura l’esclusione dell’offerta.

Tanto più, alla luce della circostanza che la qualificazione professionale del personale impiegato nel servizio di brokeraggio viene sovente prevista come parametro di valutazione nelle procedure di gara del settore (non è senza significato che anche un altro concorrente, sui sei ammessi alla gara, sia incorso nell’esclusione per lo stesso motivo).

Inoltre, la natura della documentazione esuberante era tale, che la sua presenza nella busta “B” non avrebbe potuto comportare in concreto una violazione della par condicio tra i concorrenti.

Per quanto concerne i contenuti, infatti, se si considerano gli elementi ed i sub-elementi di valutazione previsti dalla lettera di invito, appare evidente che nessuno di essi considera, direttamente o indirettamente, il profilo soggettivo dell’offerente, ed in particolare le caratteristiche, le capacità e le esperienze professionali del personale da impiegare nel servizio di brokeraggio.

Tutti gli elementi e sub-elementi considerano invece aspetti del progetto che riguardano le metodologie operative, le modalità organizzative e quelle della formazione, vale a dire aspetti di carattere oggettivo.

In altri termini, la Commissione giudicatrice, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, non avrebbe potuto basare le proprie valutazioni sui curricula dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio.

Dunque, in presenza di documentazione eccedente il numero massimo di pagine previsto, l’unico aspetto che avrebbe potuto suscitare perplessità nella Commissione giudicatrice consisteva nella natura di detta documentazione e nel suo rapporto con la relazione tecnica prevista dalla lettera di invito. Se, cioè, la relazione tecnica (contenuta entro le dimensioni massime previste) fosse completa e autosufficiente (vale a dire: non necessitasse di essere integrata dall’ulteriore documentazione prodotta, non rinviasse ad essa per la esposizione di aspetti del progetto offerto), così da poter integrare la previsione del punto 1) della lettera di invito.

Sentenza collegata

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