In ogni caso, deve osservarsi che la contestazione finisce con l’essere puramente formale, atteso che parte ricorrente non ha dato alcuna dimostrazione, quanto meno sub specie di principio di prova, del fatto che la sua offerta sia stata calibrata, per il

Lazzini Sonia 25/06/09
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Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo avverso un ricorso che si basa sui seguenti argomenti Violazione dell’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in quanto il decreto di costituzione della commissione aggiudicatrice reca la stessa data del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, il che porta a ritenere che la nomina stessa non sarebbe successiva alla scadenza del suddetto termine.
Illegittima sarebbe, poi, la nomina del consulente esterno, non essendo stato seguito il procedimento di selezione previsto dalla norma epigrafata. Il prescelto, inoltre, in quanto consulente giuridico dell’amministrazione, verserebbe in condizione di incompatibilità, in quanto avrebbe avuto compiti specifici di assistenza nella predisposizione degli atti di gara.
2 Violazione dell’art. 83, secondo comma, del decreto legislativo cit., atteso che il bando di gara non fisserebbe i criteri di valutazione cui doveva attenersi la commissione aggiudicatrice.
3 Ulteriore violazione di legge, in quanto la stazione appaltante non avrebbe indicato i sub-criteri e sub-pesi, se non in modo del tutto generico, per l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti e, soprattutto, il relativo peso ponderale, come richiesto dall’art. 83 del decreto legislativo citato.
 
Il ricorso principale è infondato. Il In merito al primo, articolato motivo di doglianza, deve osservarsi che:la nomina della commissione, come provato dall’amministrazione resistente, è stata effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara. Lo testimonia il protocollo informatico, dal quale si evince che detta nomina è avvenuta quando il termine suddetto, fissato alle ore 12.00 del 21 luglio 2008, era scaduto, atteso che il relativo provvedimento era stato protocollato alle ore 17,14, indizio dal quale è agevole inferirne, in mancanza di prova contraria, la posteriorità rispetto al termine di riferimento; analogamente, la designazione del componente della commissione di gara (avv. R.) è pienamente legittima, solo che si rilevi che essa è avvenuta, da un lato, per mancanza nell’organico della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo di adeguate professionalità, e, dall’altro, in virtù dell’esperienza e della professionalità (invero, neppure contestata) del prescelto; quanto, poi, alle modalità di selezione, è sufficiente osservare che l’amministrazione degli esteri non risulta si fosse dotata di quell’elenco di professionisti (dal quale attingere), cui fa riferimento l’art. 84, nono comma, del decreto legislativo n. 163 invocato, sicché la nomina non poteva che essere orientata verso un elemento di sicuro affidamento; infine, quanto all’ipotizzata posizione di incompatibilità dell’avv. R., è sufficiente osservare che parte ricorrente ha dato conto solo della “specifica funzione ordinariamente assolta dall’avv. ****…nella predisposizione di atti di gara in particolare ad oggetto assicurativo” e, quindi, in via generale e non anche nella specifica gara. 2 Infondato è anche il motivo di doglianza concernente la presunta incompletezza del bando di gara, il quale, del tutto correttamente, ha fatto rinvio al capitolato speciale di gara, che, a sua volta, è stato pubblicato sul sito del Ministero appaltante, sicché ciascun concorrente era stato messo in condizione di conoscere preventivamente i criteri di aggiudicazione della gara.-3 Neppure condivisibile è la critica mossa all’operato della commissione circa l’avvenuta integrazione dei suddetti criteri. In proposito, rileva, intanto, l’obiezione dell’amministrazione circa l’applicabilità, “ratione temporis”, dell’art. 83, quarto comma, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 cit. nella sua originaria formulazione, che tale compito attribuiva all’organo collegiale. In ogni caso, le integrazioni apportate da quest’ultimo, a ben vedere, non sono state tali da comportare uno sconvolgimento e, quindi, una modificazione dei criteri stessi, per come individuati dalla “lex specialis”, ma esclusivamente un chiarimento degli stessi, per giunta senza violazione alcuna della “par condicio” fra i diversi concorrenti. Valga, a titolo esemplificativo, quanto osservato per uno – dei molteplici – criteri esaminati dalla ricorrente, vale a dire quello riguardante le “Qualità e caratteristiche del progetto esecutivo per l’espletamento delle prestazioni oggetto d’incarico”. Sul punto, la contestazione è che l’elemento “tempi stimati per compiere le principali attività di assistenza e supporto previste dal capitolato a favore dell’amministrazione appaltante” sarebbe stato sostituito dal seguente: “modalità delle principali attività di assistenza e supporto alla P.A.”. Dall’esame delle due distinte diciture appare evidente che non si è in presenza di alcuno stravolgimento del sottocriterio, atteso che l’elemento temporale viene solo riformulato con una diversa espressione, non perdendo comunque la sua centralità, solo che si consideri che il sottocriterio stesso va valorizzato tenendo conto degli altri tre indicati, concernenti la validità del progetto esecutivo, le caratteristiche delle soluzioni tecniche proposte e la fattibilità delle soluzioni offerte. Si intende dire, cioè, che l’esame del sottocriterio non può prescindere dal quadro d’insieme in cui quest’ultimo è destinato ad inserirsi.
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5220 del 27 maggio 2009 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
N. 05220/2009 REG.SEN.
N. 12028/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 12028 del 2008, proposto da:
Soc ALFA Insurance Broker Srl, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, ***************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, p.zza Cola di ******, 69;
contro
Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc BETA Spa Insurance & Reinsurance Brokers, rappresentato e difeso dagli avv. ****************, *****************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, via G. Mercalli, 13;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA E GESTIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO – (23 BIS).
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soc BETA Spa Insurance & Reinsurance Brokers;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 08/04/2009 il dott. ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la Soc. ALFA Insurance Broker (in seguito: ALFA) impugna gli atti in epigrafe indicati, deducendo:
1 Violazione dell’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in quanto il decreto di costituzione della commissione aggiudicatrice reca la stessa data del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, il che porta a ritenere che la nomina stessa non sarebbe successiva alla scadenza del suddetto termine.
Illegittima sarebbe, poi, la nomina del consulente esterno, non essendo stato seguito il procedimento di selezione previsto dalla norma epigrafata. Il prescelto, inoltre, in quanto consulente giuridico dell’amministrazione, verserebbe in condizione di incompatibilità, in quanto avrebbe avuto compiti specifici di assistenza nella predisposizione degli atti di gara.
2 Violazione dell’art. 83, secondo comma, del decreto legislativo cit., atteso che il bando di gara non fisserebbe i criteri di valutazione cui doveva attenersi la commissione aggiudicatrice.
3 Ulteriore violazione di legge, in quanto la stazione appaltante non avrebbe indicato i sub-criteri e sub-pesi, se non in modo del tutto generico, per l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti e, soprattutto, il relativo peso ponderale, come richiesto dall’art. 83 del decreto legislativo citato.
Illegittima sarebbe altresì l’integrazione degli stessi, effettuata dalla commissione.
4 Violazione di legge ed eccesso di potere, risultando specificamente illegittimi i criteri di valutazione applicati nella specie.
Si è costituito in giudizio il Ministero degli affari esteri, che, nella memoria difensiva, controdeduce ai motivi di doglianza.
Altrettanto fa la controinteressata BETA Insurance & Reinsurance Brokers, che propone altresì ricorso incidentale, con il quale deduce la violazione del bando di gara da parte della ricorrente, per l’incompletezza della dichiarazione, resa da quest’ultima, in merito all’insussistenza di provvedimenti di fermo amministrativo a suo carico.
Parte ricorrente replica sia all’amministrazione che alla controinteressata con apposita memoria conclusionale.
Il ricorso principale è infondato.
1 In merito al primo, articolato motivo di doglianza, deve osservarsi che:
la nomina della commissione, come provato dall’amministrazione resistente, è stata effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara. Lo testimonia il protocollo informatico, dal quale si evince che detta nomina è avvenuta quando il termine suddetto, fissato alle ore 12.00 del 21 luglio 2008, era scaduto, atteso che il relativo provvedimento era stato protocollato alle ore 17,14, indizio dal quale è agevole inferirne, in mancanza di prova contraria, la posteriorità rispetto al termine di riferimento;
analogamente, la designazione del componente della commissione di gara (avv. ****) è pienamente legittima, solo che si rilevi che essa è avvenuta, da un lato, per mancanza nell’organico della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo di adeguate professionalità, e, dall’altro, in virtù dell’esperienza e della professionalità (invero, neppure contestata) del prescelto; quanto, poi, alle modalità di selezione, è sufficiente osservare che l’amministrazione degli esteri non risulta si fosse dotata di quell’elenco di professionisti (dal quale attingere), cui fa riferimento l’art. 84, nono comma, del decreto legislativo n. 163 invocato, sicché la nomina non poteva che essere orientata verso un elemento di sicuro affidamento;
infine, quanto all’ipotizzata posizione di incompatibilità dell’avv. ****, è sufficiente osservare che parte ricorrente ha dato conto solo della “specifica funzione ordinariamente assolta dall’avv. ****…nella predisposizione di atti di gara in particolare ad oggetto assicurativo” e, quindi, in via generale e non anche nella specifica gara.
2 Infondato è anche il motivo di doglianza concernente la presunta incompletezza del bando di gara, il quale, del tutto correttamente, ha fatto rinvio al capitolato speciale di gara, che, a sua volta, è stato pubblicato sul sito del Ministero appaltante, sicché ciascun concorrente era stato messo in condizione di conoscere preventivamente i criteri di aggiudicazione della gara.
3 Neppure condivisibile è la critica mossa all’operato della commissione circa l’avvenuta integrazione dei suddetti criteri.
In proposito, rileva, intanto, l’obiezione dell’amministrazione circa l’applicabilità, “ratione temporis”, dell’art. 83, quarto comma, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 cit. nella sua originaria formulazione, che tale compito attribuiva all’organo collegiale.
In ogni caso, le integrazioni apportate da quest’ultimo, a ben vedere, non sono state tali da comportare uno sconvolgimento e, quindi, una modificazione dei criteri stessi, per come individuati dalla “lex specialis”, ma esclusivamente un chiarimento degli stessi, per giunta senza violazione alcuna della “par condicio” fra i diversi concorrenti.
Valga, a titolo esemplificativo, quanto osservato per uno – dei molteplici – criteri esaminati dalla ricorrente, vale a dire quello riguardante le “Qualità e caratteristiche del progetto esecutivo per l’espletamento delle prestazioni oggetto d’incarico”.
Sul punto, la contestazione è che l’elemento “tempi stimati per compiere le principali attività di assistenza e supporto previste dal capitolato a favore dell’amministrazione appaltante” sarebbe stato sostituito dal seguente: “modalità delle principali attività di assistenza e supporto alla P.A.”.
Dall’esame delle due distinte diciture appare evidente che non si è in presenza di alcuno stravolgimento del sottocriterio, atteso che l’elemento temporale viene solo riformulato con una diversa espressione, non perdendo comunque la sua centralità, solo che si consideri che il sottocriterio stesso va valorizzato tenendo conto degli altri tre indicati, concernenti la validità del progetto esecutivo, le caratteristiche delle soluzioni tecniche proposte e la fattibilità delle soluzioni offerte. Si intende dire, cioè, che l’esame del sottocriterio non può prescindere dal quadro d’insieme in cui quest’ultimo è destinato ad inserirsi.
In ogni caso, deve osservarsi che la contestazione finisce con l’essere puramente formale, atteso che parte ricorrente non ha dato alcuna dimostrazione, quanto meno sub specie di principio di prova, del fatto che la sua offerta sia stata calibrata, per il particolare aspetto, sulla tempistica dell’assistenza garantita, dando conto così concretamente di come la supposta modifica dei criteri di aggiudicazione abbia comportato un effettivo nocumento alla sua posizione soggettiva, determinando così la possibile configurazione di un effettivo e concreto interesse a coltivare la doglianza.
In altre parole, a fronte di un’attività applicativa delle norme di gara, con un risultato finale che parte ricorrente tende a scardinare, quest’ultima non poteva limitarsi a denunciare la mera illegittimità della “lex specialis”, ma doveva dare contezza in concreto degli effetti pregiudizievoli che da essa derivavano.
4 In conclusione, il ricorso principale non è meritevole di accoglimento; conseguentemente, va dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
respinge il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da BETA S.p.a. Insurance & Reinsurance Broker.
Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 con l’intervento dei Magistrati:
******************, Presidente
********************, ***********, Estensore
*********************, Consigliere
L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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