In nessun modo è stata dedotta, e tanto meno dimostrata, la falsità delle attestazioni rese dalle due citate Amministrazione e l’appellante non ha introdotto alcun elemento di prova contrario a tali documenti

Lazzini Sonia 14/05/09
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Procedura di gara per l’affidamento della gestione del complesso impiantistico elettrico di pertinenza dell’Autorità portuale di Trieste : qual il pensiero del Supremo Giudice amministrativo avverso il ricorso della seconda classificata nel quale si ?ed inoltre si assume che < Il Tar avrebbe errato nel qualificare come misto l’appalto e, inoltre, non avrebbe valutato che la corrispondenza delle attività incluse nel fatturato da dimostrare non è stata provata dalla controinteressata, che non ha neanche fornito i documenti richiesti dalla Commissione.
 
Il ricorso in appello è privo di fondamento. Non  assume rilievo la questione della qualificazione dell’appalto come misto o come appalto di servizi, in quanto ciò che rileva, ai fini della valutazione del possesso in capo all’aggiudicataria del requisito del fatturato minimo, è unicamente la corrispondenza di tale fatturato con l’attività da svolgere in base all’appalto, a prescindere dalla formale qualificazione contenuta negli atti di gara. In presenza delle attestazioni dell’aggiudicataria, che richiamano proprio attività identica a quella oggetto della gara, non era necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, in quanto lo scopo dell’originaria richiesta della Commissione era stato soddisfatto, anche senza l’allegazione di copia del contratto o del capitolato speciale, che erano stati richiesti espressamene a solo titolo esemplificativo (nel senso che ciò che era necessario era provare il contenuto dell’attività anche con mezzi diversi da quelli indicati come esempio).
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 2330 del 17 aprile 2009, emessa dal Consiglio di Stato e della quale riportiamo il seguente passaggio:
 
Come rilevato dal Tar, le prestazioni oggetto dell’appalto sono (art. 2 del capitolato speciale): gestione propedeutica; gestione amministrativa, interventi di manutenzione ordinaria; pronto intervento, interventi di manutenzione straordinaria; servizio di reperibilità; con evidenza si tratta di attività di gestione e manutenzione, in cui è compresa anche una parte di lavori (pronto intervento e di manutenzione straordinaria).
La documentazione prodotta in gara dalla controinteressata consiste in due dichiarazioni, rispettivamente dell’Università di Trieste e dell’Ater di Trieste, attestanti che quanto svolto negli anni 2003, 2004 e 2005 è riconducibile ad “attività di gestione e manutenzione” di impianti di media e bassa tensione (Università) e di bassa tensione (Ater).
In presenza di tale attestazione, che richiama proprio attività identica a quella oggetto della gara, non era necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, in quanto lo scopo dell’originaria richiesta della Commissione era stato soddisfatto, anche senza l’allegazione di copia del contratto o del capitolato speciale, che erano stati richiesti espressamene a solo titolo esemplificativo (nel senso che ciò che era necessario era provare il contenuto dell’attività anche con mezzi diversi da quelli indicati come esempio).
Peraltro, in nessun modo è stata dedotta, e tanto meno dimostrata, la falsità delle attestazioni rese dalle due citate Amministrazione e l’appellante non ha introdotto alcun elemento di prova contrario a tali documenti.
 
Di conseguenza:
 
Deve, quindi, ritenersi che l’aggiudicataria fosse in possesso del requisito del fatturato minimo e che la stessa sia stata correttamente ammessa alla procedura.
 
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
 
N.2330/09
Reg.Dec.
N. 7809 Reg.Ric.
ANNO   2007
Disp.vo 80/2009
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da ALFA Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv.to Furio Stradella, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Andrea Antonelli, in Roma, via I. Nievo, n. 62;
contro
Autorità portuale di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
BETA Pro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Campailla e Nicola Adragna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Zunarelli, in Roma, via Lucullo, n. 3;
per l’annullamento
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10-2-2009 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l’Avv. Stradella e l’Avv.dello Stato Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO E DIRITTO
1. Con l’impugnata sentenza il Tar per il Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso proposto dalla ALFA Impianti s.r.l. avverso gli atti della procedura di gara per l’affidamento della gestione del complesso impiantistico elettrico di pertinenza dell’Autorità portuale di Trieste, conclusasi con l’aggiudicazione alla controinteressata BETA Pro s.r.l..
La ALFA Impianti s.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati.
L’Autorità portuale di Trieste e la BETA Pro s.r.l. si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La ALFA Impianti s.r.l. si è classificata al secondo posto della graduatoria della gara in esame e sostiene che l’aggiudicataria BETA Pro s.r.l. sarebbe dovuta essere esclusa non avendo la necessaria capacità economica e finanziaria (mancanza del requisito del fatturato minimo di euro 455.351,60 per servizi identici svolti negli ultimi tre esercizi) e che la commissione giudicatrice ha svolto una insufficiente istruttoria al riguardo, non avendo accertato che i precedenti appalti dichiarati dalla controinteressata (eseguiti a favore dell’Università di Trieste e dell’Ater di Trieste) erano di lavori e non di servizi.
Il Tar avrebbe errato nel qualificare come misto l’appalto e, inoltre, non avrebbe valutato che la corrispondenza delle attività incluse nel fatturato da dimostrare non è stata provata dalla controinteressata, che non ha neanche fornito i documenti richiesti dalla Commissione.
Il ricorso in appello è privo di fondamento.
Innanzitutto, non assume rilievo la questione della qualificazione dell’appalto come misto o come appalto di servizi, in quanto ciò che rileva, ai fini della valutazione del possesso in capo all’aggiudicataria del requisito del fatturato minimo, è unicamente la corrispondenza di tale fatturato con l’attività da svolgere in base all’appalto, a prescindere dalla formale qualificazione contenuta negli atti di gara.
Come rilevato dal Tar, le prestazioni oggetto dell’appalto sono (art. 2 del capitolato speciale): gestione propedeutica; gestione amministrativa, interventi di manutenzione ordinaria; pronto intervento, interventi di manutenzione straordinaria; servizio di reperibilità; con evidenza si tratta di attività di gestione e manutenzione, in cui è compresa anche una parte di lavori (pronto intervento e di manutenzione straordinaria).
La documentazione prodotta in gara dalla controinteressata consiste in due dichiarazioni, rispettivamente dell’Università di Trieste e dell’Ater di Trieste, attestanti che quanto svolto negli anni 2003, 2004 e 2005 è riconducibile ad “attività di gestione e manutenzione” di impianti di media e bassa tensione (Università) e di bassa tensione (Ater).
In presenza di tale attestazione, che richiama proprio attività identica a quella oggetto della gara, non era necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, in quanto lo scopo dell’originaria richiesta della Commissione era stato soddisfatto, anche senza l’allegazione di copia del contratto o del capitolato speciale, che erano stati richiesti espressamene a solo titolo esemplificativo (nel senso che ciò che era necessario era provare il contenuto dell’attività anche con mezzi diversi da quelli indicati come esempio).
Peraltro, in nessun modo è stata dedotta, e tanto meno dimostrata, la falsità delle attestazioni rese dalle due citate Amministrazione e l’appellante non ha introdotto alcun elemento di prova contrario a tali documenti.
Deve, quindi, ritenersi che l’aggiudicataria fosse in possesso del requisito del fatturato minimo e che la stessa sia stata correttamente ammessa alla procedura.
3. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Alla soccombenza dell’appellante seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
 
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore di ciascuna delle parti appellate delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 10-2-2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo                                                   Presidente
Luciano Barra Caracciolo                                           Consigliere
Domenico Cafini                                                         Consigliere
Maurizio Meschino                                                     Consigliere
Roberto Chieppa                                                        Consigliere Est.
 
Presidente
GIUSEPPE BARBAGALLO
Consigliere                                                                           Segretario
ROBERTO CHIEPPA                                             ANDREA SABATINI
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
Il Direttore della Segreteria

Lazzini Sonia

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