In Gazzetta il decreto di recepimento della direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente

Redazione 03/08/11
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Con D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2011, n. 177, il legislatore interno ha provveduto a dare attuazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente.

Detta direttiva mira a far sì che gli Stati membri introducano, nel diritto penale nazionale, disposizioni che siano in grado di garantire una più efficace tutela dell’ambiente, dotandosi di un apparato normativo e sanzionatorio comune idoneo a fronteggiare l’incremento dei reati ambientali e le conseguenze che da questi discendono, in termini essenzialmente di peggioramento della qualità di vita. Nei considerando della direttiva si legge, infatti, che l’esperienza  dimostra come i sistemi sanzionatori vigenti non siano sufficienti a garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente e a fornire una risposta adeguata a tali inosservanze che, costituendo una seria minaccia per l’ambiente, necessitano di essere prevenute e contrastate attraverso la previsione di sanzioni penali, costituenti indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile. Si è pertanto ritenuto, da parte del legislatore europeo, che il ricorso al diritto penale costituisca una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi e, conseguentemente, si sono vincolati gli Stati membri ad adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive di una serie di condotte.

Il D.Lgs. 121/2011 in oggetto opera essenzialmente in due direzioni: da un lato, implementa, sempre nell’ambito del sistema contravvenzionale, il livello di tutela penale delle condotte indicate dalla direttiva, configurandole quali reati laddove non previste come tali; dall’altro, provvede ad una compiuta disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, fino ad oggi assente nell’ambito dell’area rappresentata dai reati ambientali.

Uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva ma assenti nell’ordinamento interno sono state riconosciute quelle relative all’uccisione, distruzione, prelievo o detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette nonchè alla distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. L’art. 1 del provvedimento in esame introduce, pertanto, nel codice penale due nuovi articoli che prevedono fattispecie incriminatici di natura contravvenzionale.

In particolare, il nuovo art. 727bis c.p. punisce la condotta:

a) di chi uccide, cattura o detiene un animale facente parte di specie selvatica protetta, se il fatto non costituisce più grave reato, sanzionandola in via alternativa con l’arresto da 1 a 6 mesi o l’ammenda fino a 4.000 euro, salvi i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie (comma 1);

b) di chi distrugge, preleva o detiene un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dei casi consentiti, prevedendo un’ammenda fino a 4.000 euro, salvi anche qui i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie (comma 2).

Il nuovo art. 733bis c.p. punisce la distruzione o il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto, sanzionandola congiuntamente con arresto fino a 18 mesi e l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.

I successivi commi dell’art. 1 del D.Lgs. 121/2011, mediante un rinvio alla normativa comunitaria, chiariscono i concetti di «specie protetta» e di «habitat all’interno di un sito protetto», rilevanti ai fini dei neointrodotti artt. 727bis e 733bis c.p.

L’art. 2 introduce una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reati contro l’ambiente inserendo nel D.Lgs. 231/2001, che regolamenta la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, un nuovo articolo 25decies, che prevede una serie di sanzioni pecuniarie per gli enti in relazione alla commissione di reati ambientali.

Gli artt. 3 e 4 del provvedimento recano, infine, modifiche, rispettivamente, al D.Lgs. 152/2006 e al D.Lgs. 205/2010. Riguardo alle modifiche del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), all’art. 260bis vengono aggiunti i commi 9bis e 9ter i quali prevedono una diversa valutazione delle pene previste dal decreto in materia ambientale nel caso di più infrazioni ed una più attenuata applicazione delle sanzioni amministrative comminate dalla norma in ipotesi di tempestivo adempimento degli obblighi previsti  dalla  normativa  relativa  al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Ancora in materia di rifiuti, sono disposte modifiche al D.Lgs. 205/2010 in accoglimento di rilievi espressi dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e condivisi dalla Commissione Giustizia e diretti alla gradualità e progressività nell’applicazione delle sanzioni SISTRI, apparse talvolta poco rispettose del principio di proporzionalità della pena, così come richiesto dalla stessa direttiva nonché dalla legge delega, con il rischio conseguente di un’applicazione eccessivamente estesa delle norme e la criminalizzazione di comportamenti il cui disvalore sociale sia poco rilevante.

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