In che modo ottenere lo scioglimento del matrimonio gratis

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La legge consente di chiedere lo scioglimento oppure la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche con una semplice dichiarazione davanti al sindaco del Comune di residenza o del luogo nel quale l’atto è stato trascritto.

La procedura, introdotta nel 2014, è riservata alle coppie separate prive di figli e che vogliano divorziare in modo consensuale.

Il vantaggio di una simile scelta è relativa di sicuro ai costi, considerato che si deve pagare esclusivamente una marca da bollo da 16 euro.

In questa sede scriveremo che cosa accade in presenza di determinate circostanze relative all’argomento.

Si approfondisca con il  Manuale di separazione e divorzio

In che cosa consiste il divorzio e in quali circostanze si può chiedere

Il divorzio è uno strumento previsto dalla legge per porre un rimedio definitivo alla crisi coniugale.

Non deve essere confuso con l’annullamento del matrimonio, perché prevede la fine di un matrimonio legalmente valido e non il suo disconoscimento.

Le leggi sul divorzio nel mondo variano in modo considerevole, ma nella maggior parte dei paesi la validità dell’istituto giuridico richiede la sentenza di un tribunale o di altra autorità in un processo legale.

La procedura legale per il divorzio può anche comportare questioni relative agli alimenti, la custodia e il mantenimento dei figli.

Nei paesi nei quali la monogamia è legge, il divorzio consente di contrarre un altro matrimonio.

Alcuni paesi hanno legalizzato il divorzio in anni relativamente recenti.

Sono Spagna, Italia, Portogallo, Repubblica d’Irlanda e Malta.

Nella nostra epoca, due paesi al mondo, le Filippine e Città del Vaticano, non possiedono nei loro ordinamenti una procedura civile relativa al divorzio.

Il divorzio venne introdotto a livello legale in Italia l’ 1 dicembre 1970, nonostante l’opposizione della Democrazia Cristiana, con la legge 1 dicembre 1970, n. 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, che entrò in vigore il 18 dicembre 1970.

Mancando l’unanimità nell’approvazione della legge ed essendo contrario il partito di maggioranza relativa, negli anni seguenti si organizzò un movimento politico, sostenuto anche dai partiti contrari all’introduzione della legge, che promosse un referendum abrogativo, nell’intento di fare abrogare la legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Nel 1974 questo referendum affermò la volontà della maggioranza della popolazione di mantenere la legge in vigore.

Quando due persone decidono di unirsi nel vincolo del matrimonio, non si limitano a formalizzare la loro unione spirituale e sentimentale, ma sottoscrivono un vero contratto, dal quale nascono reciproci obblighi e diritti.

Il procedimento di separazione può essere consensuale oppure giudiziale.

Quando è consensuale, il presupposto è l’accordo dei coniugi, che sono liberi di depositare un ricorso congiunto in Tribunale.

Si procede con la negoziazione assistita dagli avvocati (uno per parte) oppure presentandosi in Comune per rendere una dichiarazione davanti al sindaco.

In queste ipotesi, le tempistiche e i costi sono molto contenuti.

Quando è giudiziale, si ha assenza di accordo e ognuno dei coniugi è libero di depositare un ricorso in Tribunale.

Se il giudice prende atto che la comunione di vita materiale e spirituale non potrà  essere ricostituita, adotta provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei figli e per disciplinare gli aspetti patrimoniali del rapporto coniugale.

Successivamente, il processo prosegue con notevole allungamento dei tempi e dei costi.

• Il divorzio può essere richiesto in caso di:

• Separazione personale dei coniugi che si protrae per almeno un anno, se è stata giudiziale, oppure sei mesi se è stata consensuale

• Reato di particolare gravità commesso da uno dei coniugi

• Matrimonio non consumato

• Sentenza di rettificazione di sesso nei confronti di uno dei coniugi

• Scioglimento oppure annullamento del matrimonio ottenuto dal coniuge cittadino straniero oppure se lo stesso si sia risposato all’estero.

Quando e in che modo si può fare il divorzio gratis

Il divorzio gratis è relativo alla procedura in Comune senza che ci siano gli avvocati.

 

Se i coniugi separati riescono a trovare un accordo sugli aspetti economici e personali del loro rapporto, vale a dire, affidamento dei figli minori, assegnazione della casa coniugale e altro, si possono rivolgere in alternativa al Tribunale, al Comune di residenza di uno dei due oppure del luogo nel quale è stato trascritto il matrimonio.

In relazione ai costi, l’unica spesa che dovrà essere sostenuta, se la coppia sceglie di non avvalersi degli avvocati, è il pagamento di una marca da bollo da 16 euro.

In simili ipotesi, l’organo incaricato è il sindaco.

Marito e moglie dovranno rendere  a lui una dichiarazione congiunta sulla volontà di divorziare.

Si deve precisare che in questa fase la coppia ha lo stesso la facoltà di farsi assistere dagli avvocati, e in questo caso il sindaco lo rende noto nell’accordo.

Successivamente l’ufficiale di Stato civile invita i coniugi a comparire di persona non prima di 30 giorni per confermare l’accordo che, se non ci sono dei ripensamenti, viene annotato negli archivi informatici del Comune.

Questa procedura è ammessa esclusivamente a condizione che:

Non ci siano figli minorenni o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti economicamente.

La coppia non abbia stipulato patti di trasferimento patrimoniale, in questo caso, il sindaco non è competente a decidere su questioni di natura economica o finanziaria, come ad esempio l’assegnazione della casa coniugale.

Possono accedere al divorzio in Comune esclusivamente i coniugi separati, privi di figli e senza nessuna pendenza di natura economica.

In relazione ai costi, l’unica spesa da sostenere, se la coppia sceglie di non avvalersi degli avvocati, è il pagamento di una marca da bollo da 16 euro.

Quali sono gli effetti del divorzio gratis

Quando si ottiene il divorzio, si producono:

Lo scioglimento del vincolo coniugale in caso di matrimonio civile, vale a dire, celebrato esclusivamente in Comune, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato davanti al parroco.

Si deve precisare che, in questa ipotesi, il matrimonio continua ad essere pienamente valido per la Chiesa, se non si ottenga anche una pronuncia di nullità da parte del tribunale ecclesiastico.

La perdita del diritto di utilizzare il cognome del marito, salvo che l’ex moglie dimostri di avere un interesse meritevole di tutela.

La possibilità per l’ex coniuge che risulta essere più debole dal lato economico, di chiedere e ottenere un assegno divorzile.

La perdita dei diritti successori da parte di entrambi i coniugi.

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