In caso di mancata dimostrazione dei requisiti di ordine speciale, l’articolo 48 del codice dei contratti legittima la Stazione appaltante ad escludere l’impresa dalla procedura, ad escutere la cauzione provvisoria e a segnalare la circostanza all’Autorit

Lazzini Sonia 28/07/11
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Sorteggio dei requisiti di ordine speciale – mancata dimostrazione – esclusione – escussione cauzione provvisoria – segnalazione autority – perentorietà dei termini – 10 giorni di tempo – possibilità di richiedere una proroga- onere della prova di dimostrare un legittimo impedimento

Per evitare l’escussione della cauzione provvisoria, si può chiedere una proroga, motivandola con un impedimento oggettivo

In caso di mancata dimostrazione dei requisiti di ordine speciale, l’articolo 48 del codice dei contratti legittima la Stazione appaltante ad escludere l’impresa dalla procedura, ad escutere la cauzione provvisoria e a segnalare la circostanza all’Autority

Per giurisprudenza consolidata, il termine per adempiere è di 10 giorni e risulta essere perentorio

Di conseguenza <<quindi, non è governabile a discrezione dalla stazione appaltante per quanto attiene alla durata in sé, né all’autonoma facoltà i valutazione circa la scusabilità di errori od omissioni da parte dell’impresa sorteggiata.

Tale termine è certo suscettibile di proroga, ma solo con atto espresso e motivato della stazione appaltante, a fronte di un’altrettanto esplicita richiesta dell’impresa che dimostri un impedimento oggettivo e non ad essa imputabile ad adempiere e sempre che la relativa istanza sia prodotta prima della scadenza del termine stesso (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 15 giugno 2009 n. 3804; id., 13 dicembre 2010 n. 8730).

Da ciò discende un duplice onere, in capo all’impresa sorteggiata ed affinché non sia ritenuta inadempiente, ossia l’oggettiva impossibilità di rispettare detto essenziale termine e la necessità di far constare tal vicenda alla stazione appaltante prima che quest’ultimo si consumi inutilmente, non potendosi prorogare un termine scaduto

Nella specie, in relazione alla richiesta dell’ASL con la nota del 7 ottobre 2008, la controinteressata ATI non ha prodotto la copia autentica dei bilanci del triennio 2005/2007 per tutte le imprese partecipanti e le attestazione delle forniture effettuate. Ma tal richiesta, per i bilanci, non è un quid novi—tale, quindi, da risultare una sorpresa non facilmente fronteggiabile per detta ATI —, essendo piuttosto stabilita dal § 10.1, n. 13) del disciplinare di gara e certamente non lo è per tali certificati, stante il richiamo all’art. 42, c. 1, lett. a) del Dlg 163/2006 per il quale essi devono esser rilasciati e vistati dagli enti aggiudicatori che tali forniture hanno disposto.

Né vale obiettare, come fa l’ATI medesima, la presentazione anche dei bilanci del dante causa dell’impresa mandante —alla quale esso aveva ceduto un ramo d’azienda—, ché tal produzione non è stata un non necessario «… scrupolo di trasparenza e correttezza…», ma un obbligo ab origine sussistente in risposta alla richiesta del 7 ottobre 2008. Infatti, l’impresa mandante ha dichiarato di possedere i requisiti tecnico-organizzativi e finanziari occorrenti appunto grazie all’acquisizione di detto ramo d’azienda cedutole dal suo dante causa, compresi i servizi espletati da quest’ultimo. Da ciò discende, proprio per la funzione del ripetuto art. 48 —preordinato a garantire che, al momento del controllo “a campione”, vi sia la piena corrispondenza tra i requisiti dichiarati e quelli in effetti posseduti—, la necessità di esibire i relativi bilanci in copia autentica e le opportune certificazioni. Anzi, è ragionevole ritenere che le imprese partecipanti all’ATI medesima, a cagione proprio della peculiare conformazione delle rispettive realtà aziendali, avrebbero dovuto predisporre per tempo, nel caso in cui si fosse proceduto al sorteggio in parola, la documentazione atta a dar idonea contezza di siffatte peculiarità.

E discende altresì che il significato da attribuire alla richiesta della stazione appaltante in data 23 ottobre 2008 è quello non già di mera integrazione d’una documentazione aggiuntiva e facoltativa, a fronte d’una richiesta reputata esorbitante (ma mai formalmente contestata), bensì di concessione autonoma d’un nuovo termine ex art. 48 del Dlg 163/2006 a fronte di un evidente e non oggettivamente scusabile inadempimento.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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