In caso di Ati, la cauzione provvisoria deve essere intestata sia alla capogruppo che alle mandanti senza necessità di sottoscrizione da parte di tutti i componenti del raggruppamento

Lazzini Sonia 14/12/06
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Così in Tar Calabria, Catanzaro, sentenza numero 971 del 7 agosto 2006
 
<RiLEVATO che in ordine alla mancata sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte di tutti i componenti del raggruppamento, va rilevato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 8 del 4 ottobre 2005 ha posto fine ad una annosa questione, stabilendo che “Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, non già alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti. Diversamente opinando, verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante, per tutte le volte l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti” e nel caso in esame la polizza è stata intestata sia alla capogruppo che alla mandante, sicchè la doglianza è proprio destituita di ogni fondamento>
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 841/2006   proposto da *** Costruzioni di *** Gennaro in persona del legale rappresentante p.t. e ** ***** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ************** e dall’Avv. *********** e domiciliati presso l’Ufficio di Segreteria del TAR, in assenza di domicilio eletto in Catanzaro, 
 
contro
 
il Comune di Mendicino in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. ****************** ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Piazza Matteotti presso lo studio legale **********,
 
e nei confronti di
 
ATI *** ********* e ********************* s.a.s di *********************** in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente dagli Avvocati ***************** e **************** e domiciliata in Catanzaro presso l’Ufficio di Segreteria del TAR,
 
per l’annullamento
 
previa sospensione del verbale di aggiudicazione del 23 maggio 2006 rettificato da successivo verbale del 5 giugno 2006 aventi ad oggetto aggiudicazione mediante pubblico incanto dei lavori di “Recupero e valorizzazione palazzo di campagna per attività e servizi culturali” di cui al bando di gara emesso dal Comune di Mendicino il 13 aprile 2006, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
 
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
 
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e dell’ATI controinteressata;
 
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
VISTI gli atti tutti della causa;
 
VISTO il ricorso incidentale proposto dall’ATI controinteressata e depositato il 21 luglio 2006;
 
Relatore alla camera di consiglio del 27 luglio 2006 la dr.ssa *******************;                       
 
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
 
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l’adozione della decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della L. T.A.R., attesa la completezza del contraddittorio ed avvertitene le parti costituite;
 
RILEVATO che parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 13, comma 5 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. che consente la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici alle riunioni di imprese, in quanto la domanda di partecipazione alla gara di cui al Modulo A del bando non sarebbe stata sottoscritta anche dalle mandanti e che quindi l’ATI *** non aveva alcun potere autonomo né la legittimazione a sottoscrivere l’offerta;
 
RILEVATO che la doglianza appare smentita in diritto, in quanto la previsione normativa in tema di riunioni di imprese stabilisce che “Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo” (art. 93 del D.P.R. n. 554 del 1999) ed in quanto l’art. 9 del disciplinare di gara stabiliva che “nel caso di associazione temporanea o consorzi di concorrenti le dichiarazioni di cui ai moduli “A” e “B” allegati al bando di gara devono essere presentate dai rappresentanti di ciascuna impresa associata o consorziata” senza prevedere una firma congiunta di tali moduli, come pure correttamente rilevato nella memoria di costituzione, nonché ricorso incidentale proposto dall’ATI vincitrice;
 
RILEVATO che inoltre la doglianza appare anche smentita in fatto, in quanto nel caso in esame risultano presentati due moduli A in ordine all’ATI *** aggiudicataria e cioè uno sottoscritto dall’impresa *** Salvatore quale capogruppo indicando specificamente gli altri componenti ed un Modulo A di domanda sottoscritto dalla titolare della impresa mandante ******** *** s.a.s. di *********************** &C. sottoscritto dalla *** col quale detta società ha dichiarato di essere la mandante dell’associazione temporanea di tipo verticale da costituirsi con la ditta *** Salvatore;
 
RILEVATO che, in ordine alla pretesa nullità dell’offerta in quanto la lista delle lavorazioni non era stata sottoscritta da tutte le imprese riunite, il bando prescriveva che la lista delle lavorazioni doveva essere sottoscritta in tutte le pagine dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della società e che nel caso in specie risultava, pertanto, correttamente sottoscritta dal titolare della capogruppo; né può opporsi alcunché in ordine alla offerta che risultava sottoscritta da tutti i componenti della ATI costituenda poi vincitrice, secondo quanto prescritto dall’art. 13, comma 5 della L. n. 109 del 1994 stante il quale “È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) , anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi…”
 
RiLEVATO che in ordine alla mancata sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte di tutti i componenti del raggruppamento, va rilevato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 8 del 4 ottobre 2005 ha posto fine ad una annosa questione, stabilendo che “Nel caso di partecipazione ad una gara di appalto di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, non già alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti. Diversamente opinando, verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante, per tutte le volte l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti” e nel caso in esame la polizza è stata intestata sia alla capogruppo che alla mandante, sicchè la doglianza è proprio destituita di ogni fondamento;
 
CONSIDERATO che, pertanto il ricorso va respinto e che, conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;
 
RITENUTO che quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dall’ATI *** – ***.
 
Condanna la ******à *** Costruzioni di *** Gennaro in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di complessivi Euro 1000,00 per spese di giudizio ed onorari nella misura di Euro 500,00 rispettivamente a favore del Comune di Mendicino e dell’ATI *** – ***.
 
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 27 luglio 2006.
 
 IL PRESIDENTE f.f. est.
 
Depositata in Segreteria il 7 agosto 2006
 

Lazzini Sonia

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