In attesa di una legge-quadro sulla dislessia, la prima legge regionale in Basilicata

Scarica PDF Stampa
La Basilicata, piccola regione che può vantare delle leggi regionali avanzate (tra cui quella sulla difesa civica), può annoverare anche un altro primato positivo: è stata la prima ad emanare una legge regionale in materia di dislessia (difficoltà nella lettura) ed altri disturbi evolutivi specifici di apprendimento (DSA), nell’assenza di precisi riferimenti normativi nazionali. Infatti a livello statale si rilevano solo delle circolari del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
In questi ultimi anni in cui si registra un aumento dei disturbi specifici dell’apprendimento (non si sa se per una maggiore diffusione o per una maggiore attenzione nell’osservare questi disturbi) la Regione Basilicata ha colmato questo vuoto legislativo con la legge regionale 12 novembre 2007 n.20 “Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento”. Un breve articolato (solo 10 articoli), ma denso di spunti per gli altri legislatori e per tutti gli operatori agenti con soggetti dislessici.
In questa legge confluiscono i migliori principi di precedenti leggi statali, tra cui la legge 328/2000 sul sistema sociale integrato, e gli imprescindibili principi costituzionali, in primis l’articolo 3 della Costituzione nel quale la norma programmatica del rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana ben si attaglia alla condizione del soggetto dislessico.
Nell’articolo 1 della legge regionale vi è l’affermazione di principio della presa in carico del soggetto dislessico con “adeguata attenzione da parte dell’intera comunità regionale”. Accompagnamento che si concretizza, tra l’altro, col favorire una diagnosi precoce sin dalla scuola dell’infanzia, con contributi alle famiglie per l’acquisto di strumenti per lo studio quotidiano a casa sino alla previsione di indicazioni per l’eventuale partecipazione a concorsi pubblici regionali (come già fatto a livello statale per lo svolgimento degli esami di Stato).
Di particolare interesse l’articolo 2 “Campagne di sensibilizzazione” e l’articolo 3 “Formazione degli insegnanti e degli operatori sanitari” che riecheggiano il contenuto degli articoli 3 e 4 della legge 9 gennaio 2006 n.7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” per aver posto l’accento sulle iniziative di informazione e formazione. Nell’articolo 2 comma 2 apprezzabile è il binomio “comunicazione e collaborazione” (considerando anche il loro significato etimologico) che dà spessore all’abusata espressione “fare rete” e che è più incisivo dei termini “partecipazione” e “coinvolgimento” usati nella suddetta legge 7/2006. “Particolare attenzione viene rivolta ai genitori” perché sono i primi osservatori di possibili difficoltà nei figli, ma anche perché spesso sono i primi a non accettare la “diversità”. Meritevole anche il “collegamento con esperienze innovative italiane ed estere e con centri di ricerca universitari”.
All’articolo 6 il legislatore regionale si è preoccupato di garantire l’attività lavorativa e sociale dei soggetti dislessici in conformità agli articoli 35 e 38 della Costituzione.
Opinabili nella legge lucana, ma anche nel linguaggio di uso comune, le espressioni “soggetti affetti da dislessia” e “aggiornamento degli insegnanti”. La prima locuzione è da rimuovere perché la dislessia non è una malattia da cui si è affetti, ma generalmente un difetto di percezione, tanto che, in assenza di altra diagnosi, i soggetti non rientrano nella casistica della legge 104/1992 sulle persone disabili né hanno bisogno dell’insegnante di sostegno ma dell’utilizzazione di provvedimenti dispensativi, compensativi o alternativi. Per quanto concerne, poi, l’aggiornamento degli insegnanti, questo è superato dal concetto più comprensivo ed adeguato di formazione.
Formazione permanente e ricorrente che deve portare ad un diverso approccio anche all’insegnamento in generale, perché, come sosteneva già Galileo Galilei, “non puoi insegnare qualcosa a un uomo, puoi solo aiutarlo a scoprire dentro di sé”. Quest’affermazione è ancor più valida se riferita ai soggetti con DSA, i quali, se aiutati, possono riuscire ad attivare delle strategie per l’autoapprendimento dimostrando che ogni diversità è una risorsa (basti pensare, poi, ai dislessici illustri, da Leonardo da Vinci a Einstein).
Sempre per quanto concerne la terminologia, il legislatore avrebbe potuto usare più spesso il singolare – sull’esempio della Costituzione – rivolgendosi ai soggetti con DSA (come ha fatto una sola volta nell’articolo 7, comma 2) visto che i DSA ancor più di altre “condizioni personali” (volendo usare l’espressione dell’articolo 3, comma 1 Costituzione) si manifestano in maniera differente da soggetto a soggetto. Anche perché la categorizzazione, non solo di questa legge, ma tipica di ogni legge può determinare la spersonalizzazione dell’individuo già provato dal problema.
Comunque già altre Regioni, Liguria e Lombardia, si sono adoperate a legiferare in materia, nell’attesa che lo Stato si impegni a fare altrettanto come ha fatto nel recente passato con la legge 4 luglio 2005 n.123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, in cui si è tenuto conto di tutti i settori di vita dei soggetti celiachi, confermando che per affrontare (e non superare, perché la dislessia, la celiachia o altro, purtroppo, sono permanenti) dei problemi bisogna partire dalla visione olistica della persona e dare quotidianamente (e non solo in occasione della realizzazione di progetti extracurricolari) alla scuola “il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica” (come già recitava l’articolo 1 D.P.R. 416/1974)..
Con la sensibilità legislativa veramente la scuola diventa aperta a tutti (articolo 34, comma 1 Costituzione) e si contribuisce affinché i capaci e meritevoli “anche se privi di mezzi” possano raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, comma 3 Costituzione).
Dott.ssa Margherita Marzario

Dott.ssa Marzario Margherita

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento