In attesa di pubblicazione il regolamento per la determinazione dei corrispettivi dovuti in sede giudiziale ad avvocati, notai, commercialisti e professionisti dell’area tecnica

Redazione 01/08/12
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

Si attende a breve la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012).

Su tale provvedimento, reso necessario per effetto dell’abolizione delle tariffe professionali, ha reso il suo parere il Consiglio di Stato, che ha espresso talune osservazioni con l’auspicio che queste venissero recepite nel testo definitivo. In effetti il testo messo a punto dal Governo ed inviato per la pubblicazione recepisce alcune importanti modifiche suggerite dell’organo di consulenza amministrativa.

In particolare, le indicazioni seguite attengono alla opportunità segnalata dal Consiglio di Stato di precisare l’obbligo per il professionista di produrre in giudizio, in ipotesi di mancato accordo sulla misura definitiva del compenso, il preventivo di massima reso al cliente, stabilendo che la mancata produzione, o comunque l’assenza di prova sull’aver fornito detto preventivo, costituisse elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare. Pure accolta è la proposta di valorizzare l’attività svolta dal professionista in vista di una rapida conclusione del giudizio. Alla stregua del provvedimento in oggetto, infatti, costituiscono «elementi di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso» sia l’assenza del preventivo di massima richiesto, sia le tattiche dilatorie messe in atto dagli avvocati al fine di ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

Ulteriori modifiche di carattere generale sono state apportate al regolamento, il quale si potrà applicare per analogia anche ai casi non espressamente regolati; il giudice è tenuto ad «applicare» il regolamento, non più semplicemente ad «attenersi» allo stesso.

L’input del Consiglio di Stato relativo all’inserimento delle spese sostenute dal professionista all’interno del «compenso unitario e onnicomprensivo» non è invece stato recepito, ribadendosi la previsione in base alla quale «Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario».

In definitiva, rimangono ribaditi, con riferimento alle singole categorie, i seguenti aspetti:

a) per quanto riguarda i notai, l’attività viene distinta sulla base delle singole categorie di atti di propria competenza, specificamente indicate, e il compenso è determinato in una percentuale del valore dell’atto. Un aumento del compenso spettante al professionista potrà essere determinato sulla base della complessità e della importanza delle questioni trattate, dell’eventuale urgenza della prestazione nonché dell’impegno profuso nella esecuzione della prestazione;

b) anche per i commercialisti sono indicate tutte le principali tipologie di attività e il compenso è determinato sulla base di determinati parametri, quali il valore e la natura della pratica, la sua importanza e complessità, le condizioni di urgenza, i risultati e i vantaggi (anche non economici) ottenuti dal cliente, il pregio dell’opera prestata e l’impegno necessario per svolgerla. Parametri specifici sono poi previsti per alcune tipologie di attività;

c) per gli avvocati si opera una suddivisione della relativa attività sia per tipologia (civile, penale, amministrativa e tributaria) che per fasi (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase istruttorio ria, decisoria ed esecutiva). Partendo da detta classificazione, l’attività dovrà essere poi liquidata tenendo conto di alcuni criteri di riferimento, come il valore e la natura dell’affare, l’importanza e l’urgenza delle questioni trattate, i risultati ottenuti e i vantaggi conseguiti dal cliente. Nel caso in cui la procedura si concluda con la conciliazione, è previsto un aumento del compenso dell’avvocato fino al 40% nell’attività stragiudiziale e al 25% in quella giudiziale. Viceversa, è disposta una riduzione del 50% dell’onorario del professionista nelle controversie di lavoro il cui valore non superi i 1.000 euro, nelle liti in cui il giudizio duri oltre la ragionevole durata del processo e nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda. I parametri non comprendono le spese, gli oneri e i contributi connessi alla lite, mentre comprendono i costi degli ausiliari di fiducia del professionista, tranne che di quelli del consulente di parte, che è un fiduciario del cliente.

Infine, per le professioni di area tecnica tra i parametri generali per la liquidazione del compenso sono stati introdotti il «costo economico delle singole categorie componenti l’opera», che sostituisce il costo economico calcolato sull’intera opera, e la «specificità della prestazione», i quali criteri vanno ad aggiungersi alla «complessità della prestazione».

Si aspetta ora la ufficializzazione del provvedimento per conoscere le reazioni delle categorie.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento