In arrivo nuove regole deontologiche per i media conciliatori

Redazione 03/05/11
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Nuovi profili deontologici sono all’orizzonte per l’avvocato che ricopra il ruolo del mediaconciliatore. Lo scorso 29 aprile il Consiglio nazionale forense ha istituito un gruppo di lavoro per la messa a punto di una regola deontologica che, nella sua definizione principale, preveda un generalizzato dovere di osservanza degli obblighi propri della figura del media conciliatore, mentre, nei successivi canoni complementari, contempli le esemplificazioni delle possibili incompatibilità, conflitti di interessi, responsabilità in caso di proposta di conciliazione non conforme al diritto ed altri comportamenti poco etici.

Si è trattato di un impegno redazionale sollecitato dalle novità legislative (D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010) e dalle connesse ricadute sul fronte sociale e disciplinare, che non possono passare inosservate alla lente del Consiglio nazionale forense, data la sua autonoma e significativa funzione di interprete dell’etica professionale e delle sue applicazioni all’agire e alle scelte dell’avvocato.

Si ricorda, sul punto, che la delega di cui alla L. 69/2009 prescrive per il mediatore un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore; il decreto attuativo della legge (D.Lgs. 28/2010), poi, impone per il mediatore requisiti di imparzialità e riservatezza, e la condizione di inutilizzabilità nell’eventuale successivo giudizio di quanto appreso nel procedimento di mediazione, oltre a prescrivere il divieto di conflitti di interessi; il D.M. 180/2010, infine, stabilisce che le violazioni degli obblighi concernenti le dichiarazioni di cui all’art. 6 commesse da professionisti iscritti ad albi e collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. (Lilla Laperuta)

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