In alcuni casi previsti espressamente dalla legge, il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto, ma perché ciò avvenga occorre che siano seguite le formalità tipiche dei contratti: sottoscrizione dell’ufficiale stipulante, del legale rappresentan

Lazzini Sonia 09/11/06
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dalla lettura della decisione numero 4854 del 21 agosto 2006 del Consiglio di Stato possiamo trarre due conclusioni:
 
  1. la qualità di soggetto mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese non attribuisce allo stesso una diversa soggettività giuridica; si tratta sempre dello stesso soggetto giuridico, che diviene, però, attributario anche della rappresentanza dell’intero raggruppamento, per cui, una volta che il mandatario ha utilizzato tale propria qualità, assomma in sé tutte le imprese partecipanti alla gara, ivi compreso se stesso, onde l’irrilevanza che l’appello sia stato proposto anche in proprio
  2. affinchè il verbale di aggiudicazione possa essere considerato un contratto, l’amministrazione deve sottoporsi ad alcune formalità procedurali in assenza delle quali il provvedimento di aggiudicazione non può che essere considerato un vero e proprio provvedimento amministrativo, ricadente, come tale, nella giurisdizione del giudice amministrativo, e non in quella del giudice civile.
A cura di *************
 
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A  N A
 
N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
   sul ricorso in appello n. 453/05, proposto da
 
*** S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI – *** *** ***
 
   rappresentata e difesa dall’avv. ******************** e presso lo stesso elettivamente domiciliata, in Roma, via del Seminario, 85;
 
C O N T R O
 
   ANAS S.p.A.,
 
   costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
 
e nei confronti di
 
COMUNE di TERNI,
 
   non costituitosi in giudizio;
 
PER L’ANNULLAMENTO
 
   della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III, n. 8180 in data 1° settembre 2004, resa “inter partes”.
 
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
   Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata ******** S.p.A.;
 
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
   Visti gli atti tutti della causa;
 
   Visto il dispositivo di Sentenza n. 256 del 05/04/2006;
 
   Relatore alla pubblica udienza del 4 aprile 2006, il Consigliere ************;
 
   Uditi l’avv. ************** e l’Avvocato dello Stato Varrone;
 
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
F A T T O
   Viene impugnata in questa sede la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez III, ha accolto un ricorso dell’attuale appellante ed ha annullato il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione intervenuto in precedenza.
 
   Nonostante l’intervenuto accoglimento, l’appellante si grava contro la sentenza medesima, in quanto la stessa non ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, essendo consolidata la giurisprudenza che riconosce nel provvedimento di aggiudicazione un atto negoziale, mentre in ogni caso, trattandosi di recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 340 della legge n. 2248 del 1865, si sarebbe dovuto provvedere sul risarcimento dei danni.
 
   Resiste all’appello l’ANAS S.p.A., rilevando l’inammissibilità dell’appello della *** anche in proprio, essendo stato proposto il ricorso dalla *** in primo grado solo quale mandataria di un raggruppamento, mentre l’appello viene proposto nella doppia qualità, la singolarità dell’appello, ove si contesta la giurisdizione del giudice amministrativo al quale la medesima *** si era rivolta, nonché la mancata impugnazione del capo della sentenza che ha rigettato il ricorso relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni.
 
   Rileva ancora l’appellata che l’annullamento (o revoca) dell’aggiudicazione è dipeso dal fatto della sopraggiunta impossibilità di eseguire l’opera e formula ricorso incidentale con riguardo alla giurisdizione del giudice amministrativo.
 
   La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 4 aprile 2006.
 
   D I R I T T O
 
   Preliminarmente, va esaminata l’eccezione formulata dall’ANAS in ordine alla inammissibilità dell’appello, in quanto l’appellante si è gravato in tale sede sia nella sua qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese che in proprio, mentre nel ricorso di primo grado l’impugnazione era stata proposta solo nella prima qualità.
 
   Al riguardo, deve, però, rilevarsi che la qualità di soggetto mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese non attribuisce allo stesso una diversa soggettività giuridica; si tratta sempre dello stesso soggetto giuridico, che diviene, però, attributario anche della rappresentanza dell’intero raggruppamento, per cui, una volta che il mandatario ha utilizzato tale propria qualità, assomma in sé tutte le imprese partecipanti alla gara, ivi compreso se stesso, onde l’irrilevanza che l’appello sia stato proposto anche in proprio.
 
   L’eccezione va, perciò, rigettata.
 
   Passando al merito dell’appello principale, il Collegio non può fare a meno di notare la singolarità dell’impugnazione, che si dirige contro una sentenza di accoglimento, anche se si dirige, altresì, con motivo recuperato nell’ambito dell’illustrazione della “causa petendi”, nei confronti del mancato riconoscimento del risarcimento del danno.
 
   Comunque sia, il motivo principale dell’appello nonché dell’appello incidentale è quello del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l’aggiudicazione avrebbe gli stessi effetti di un contratto, per cui si sarebbe in presenza non di un atto autoritativo, ma di un recesso unilaterale da un contratto già perfetto.
 
   La prospettazione è, però, infondata, al di là della stessa particolarità riferita all’appellante di sindacare la giurisdizione del giudice amministrativo al quale si è rivolto in primo grado.
 
   Infatti, l’atto adottato dall’ANAS è, fuor di ogni dubbio, un atto di natura autoritativa, trattandosi dell’annullamento di un provvedimento amministrativo (quale è l’aggiudicazione, atto terminale dell’apposito procedimento amministrativo di scelta del contraente), senza che ancora si sia concretano quell’ “in idem placitum” di cui all’art. 1321 del codice civile.
 
   Vero è che, in alcuni casi previsti espressamente dalla legge e ai quali, per le singolarità di specie, si riferisce la giurisprudenza evocata, il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto, ma perché ciò avvenga occorre che siano seguite le formalità tipiche dei contratti (sottoscrizione dell’ufficiale stipulante, del legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria, di due testimoni, nonché – cosa essenziale – dell’ufficiale rogante, come può evincersi pacificamente dal disposto degli artt. 88 e 95 del r.d. n. 827 del1924 – regolamento di contabilità di Stato).
 
   Ora, poiché, nella specie, non risulta che il provvedimento di aggiudicazione sia stato assistito dalle formalità richieste dalla normativa sopraindicata, lo stesso non può che essere considerato un vero e proprio provvedimento amministrativo, ricadente, come tale, nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche secondo quanto recentemente disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004.
 
   Per quanto concerne la richiesta di risarcimento dei danni, la stessa, in quanto collegata al recesso di un contratto che, come si è visto, è insussistente, non ha possibilità di essere presa in considerazione.
 
   Vanno, pertanto, rigettati sia l’appello principale che l’appello incidentale.
 
   Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.
 
P.Q.M.
 
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe:
 
rigetta l’appello principale;
rigetta l’appello incidentale.
   Spese del doppio grado di giudizio compensate.
 
         Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
         Così deciso in Roma, addì 4 aprile 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), DEPOSITATA IN SEGRETERIA
21 agosto 2006

Lazzini Sonia

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