Imu: interpretazione delle norme che la disciplinano

Redazione 13/07/12
Scarica PDF Stampa

Biancamaria Consales

Con risoluzione n. 73/E del 6 luglio 2012, l’Agenzia delle entrate, rispondendo ad un contribuente, ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti gestionali dell’imposta municipale propria (IMU) istituita con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, la cui applicazione, che era prevista a decorrere dal 2014, è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012. In particolare, l’istante, rilevando di non avere altre proprietà immobiliari oltre a quella oggetto dell’interpello e di non poter procedere alla vendita dell’appartamento in questione in quanto il medesimo è abitato dai fratelli, ritiene di dover pagare l’IMU fruendo delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, sebbene non abbia la residenza nello stesso Comune dove si trova l’immobile soggetto a tassazione. L’Agenzia precisa che la normativa individua il presupposto impositivo dell’IMU nel possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le eventuali pertinenze della stessa. Essa, inoltre, afferma che “le attività di accertamento e di riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d’imposta, interessi e sanzioni”. Al riguardo, tenuto conto che la richiamata disposizione riserva le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale ai Comuni, l’Amministrazione finanziaria ritiene applicabile al caso di specie, la risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002, nella quale si afferma che “ove l’istanza di interpello concerna l’applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all’ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo.”.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento