Imu e Tasi: niente aumenti di aliquote per dicembre 2016

Redazione 05/12/16
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Il conguaglio di Imu e Tasi da pagare entro il 16 dicembre 2016 non vedrà nessun aumento delle aliquote rispetto a quelle applicate nel 2015. A specificarlo è il Mistero dell’economia e delle finanze con un documento che raccoglie le principali richieste (FAQ) in materia di Imu e Tasi 2016. Non sono inoltre valide le nuove aliquote approvate dai Comuni per il 2016 se gli atti sono stati approvati oltre il 30 aprile 2016 o pubblicati online oltre il 28 ottobre 2016.

Vediamo allora quali sono le aliquote da applicare per Imu e Tasi.

 

Scarica il documento del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Le scadenze di Imu e Tasi 2016

La data di scadenza per il conguaglio di Imu e Tasi è fissata al 16 dicembre 2016.

Imu e Tasi, che sono dovute per tutti gli immobili tranne che per le abitazioni principali non di lusso, sono calcolati sulla base delle aliquote stabilite da ogni Comune. L’importo da pagare quindi varia a seconda della residenza del contribuente. Il pagamento va effettuato mediante modello F24 o tramite bollettino postale.

 

Imu e Tasi: quali aliquote bisogna seguire?

Il versamento della seconda rata di Imu e Tasi, come si legge nelle FAQ del Ministero dell’economia, “deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune per l’anno 2016” solo se:

  • l’atto è stato adottato entro il 30 aprile 2016 (ad eccezione del Friuli Venezia Giulia, dove valgono le date del 30 giugno e in alcuni casi del 31 luglio 2016);
  • l’atto è stato pubblicato sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2016;
  • l’aliquota fissata non è stata aumentata rispetto a quella applicabile nel 2015.

Se queste tre condizioni non sono state soddisfatte la nuova aliquota del 2016 è da considerarsi illegittima e a valere è quella del 2015.

 

Come si può verificare che le aliquote non siano aumentate?

Il documento reso disponibile dal Ministero dell’Economia rende anche noto come sia possibile verificare che le tre condizioni siano state rispettate dal Comune di residenza.

Il procedimento è semplice: la verifica può essere effettuata collegandosi con il sito internet www.finanze.it e accedendo alla pagina in cui è riportato il risultato dell’interrogazione sulle delibere di Imu e Tasi per ciascun Comune. Nella tabella che viene visualizzata sono indicate la data di adozione della delibera e la data di pubblicazione della stessa.

Tutto quello che bisogna fare è confrontare le aliquote determinate per il 2016 e quelle vigenti nel 2015.

 

Cosa fare se non è stata emanata alcuna delibera?

Il documento del Ministero dell’economia prende anche in considerazione il caso in cui il Comune non abbia emanato alcuna delibera relativa all’anno 2016. In questo caso, come per i Comuni le cui delibere non rispettano le condizioni di cui sopra, l’aliquota valida è quella relativa al 2015.

Se deve tuttavia tenere conto, ovviamente, di tutte le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 riguardo abitazione principale, terreni agricoli e immobili in comodato.


Le eccezioni: l’autotutela amministrativa dei Comuni

Il documento del Ministero dell’economia prevede però delle eccezioni a quanto stabilito, tramite l’esercizio del potere di autotutela da parte dei Comuni, nei casi di eliminazione di un vizio di legittimità o correzione di un errore materiale. Sono inoltre previste eccezioni speciali nei casi di dissesto finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Redazione

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