La pronuncia n. 24172/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione chiarisce in modo decisivo la questione del giudicato implicito sulle questioni processuali, con effetti rilevanti per la governance strategica delle impugnazioni da parte degli avvocati. È stato sentenziato che se il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciarsi in modo espresso su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo ovvero desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, con applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c. Per l’effetto, l’omessa mancata impugnazione preclude al giudice del gravame e alla Cassazione di rilevare ex officio il vizio per la prima volta, tuttavia fanno eccezione i vizi rilevabili in ogni stato e grado e i vizi processuali “fondanti” la causa, la cui omessa rilevazione determina una sentenza inutiliter data, non idonea a formare giudicato implicito. Questo approfondimento operativo analizza il contenuto della pronuncia, i suoi riflessi sulle pratiche difensive e offre consigli pratici per una corretta applicazione nel lavoro quotidiano degli operatori del diritto. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Contesto e rilevanza della pronuncia
Con la sentenza n. 12959 depositata il 29 agosto 2025, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno esaminato la delicata tematica del giudicato implicito sulle questioni processuali che non risultano esplicitamente decise dal giudice di primo grado, in specie quando tali questioni risultino rilevabili d’ufficio. La decisione origina da un conflitto giurisprudenziale tra differenti indirizzi interni alla Corte in ordine al potere del giudice d’appello di rilevare d’ufficio questioni pregiudiziali di rito non discusse nel grado precedente, e sulla conseguente formazione del giudicato interno sulle stesse. Nei fatti, una società (la ricorrente) agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento della responsabilità della controparte (la convenuta) a seguito di molteplici condotte illecite: illegittima richiesta e ottenimento di un decreto ingiuntivo esecutivo da parte del Tribunale di Velletri, omessa menzione di un’azione pendente equivalente; trascrizione di pignoramenti e sequestri conservativi illegittimi; istanza di risarcimento danni per il mancato perfezionamento di contratti di vendita e appalto collegati a quegli atti esecutivi. Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda sul merito, ritenendo lecite le iniziative trattate e attribuendo i danni all’inerzia o al contegno imprudente della ricorrente. Il giudice non si pronunciava espressamente sull’eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento proposta in processo separato rispetto a quello nel quale si era verificata la condotta illecita. La Corte territoriale, all’opposto, rilevava d’ufficio l’inammissibilità della domanda risarcitoria fondata sull’art. 96 c.p.c. (lite temeraria) proposta in un giudizio autonomo, rimarcando che l’azione avrebbe dovuto essere esperita nel processo originario in cui si erano verificate le condotte contestate. Tra le questioni giuridiche, il nodo cruciale era se potesse formarsi un giudicato implicito riguardo alle questioni di rito rilevabili d’ufficio che il giudice di primo grado non aveva deciso esplicitamente, e se il giudice d’appello potesse rilevare d’ufficio dette questioni in assenza di esplicita impugnazione incidentale a opera della parte vittoriosa nel merito. Al contempo, si affrontava la questione dell’ammissibilità della domanda di risarcimento per lite temeraria proposta in un processo distinto da quello in cui si era manifestata la condotta illecita. I principi affrontati del collegio e ricavabili dalla pronuncia possono essere così riassunti:
- Nessun giudicato implicito su questioni processuali “fondanti” non decise. Le questioni di rito rilevabili d’ufficio, attinenti a presupposti fondanti la validità del processo (quali, ad esempio, legittimazione ad agire, nullità di notifiche, potestas iudicandi), non possono formare oggetto di giudicato implicito, essendo vizi siffatti insanabili e rilevabili a ogni grado di giudizio, finanche d’ufficio.
- Onere di impugnazione per le questioni processuali non decise. Quando il giudice di primo grado decide la causa nel merito omettendo di pronunciarsi su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (non “fondante”), la parte interessata a far valere detto vizio ha l’onere di proporre impugnazione specifica nel grado successivo, pena la formazione del giudicato interno implicito e la preclusione del rilievo d’ufficio ex novo a opera di giudici superiori.
- Eccezione per i vizi rilevabili “in ogni stato e grado”. Rimangono sottratti alla formazione di giudicato implicito i vizi rilevabili in ogni stato e grado ovvero quelli che il giudice abbia motivato come non esaminati per ragione di “ragione più liquida”, teoria che consente di pretermettere questioni di rito per risolvere rapidamente il merito.
- Art. 96 c.p.c. e azione risarcitoria nella sede originaria. L’azione di risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., afferente all’impiego scorretto del processo, non può essere proposta in modo autonomo in un giudizio distinto da quello in cui si è verificata la condotta illecita; in caso contrario, la domanda risulta inammissibile. La violazione di detto principio costituisce un vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, rilevando come difetto strutturale del processo.
Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile. Lucilla NigroAutrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Lucilla Nigro | Maggioli Editore 2025
89.30 €
2. Principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
“Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata”.
3. Principi di diritto ricavabili sul giudicato implicito
1. Ordine logico delle questioni e criterio della ragione più liquida. L’art. 276 c.p.c. disciplina formalmente l’ordine sequenziale di decisione delle questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito; tuttavia, detto ordine non assume natura inderogabile. Il giudice può adottare il criterio della ragione più liquida, privilegiando la soluzione più rapida e agevole, a condizione che motivi in modo espresso scelta siffatta per garantire trasparenza e diritto di difesa.
2. Giudicato implicito e questioni processuali rilevabili d’ufficio. Non si forma giudicato implicito sulle questioni processuali rilevabili d’ufficio, quando il giudice di primo grado omette di pronunciarsi su di esse nel merito, salvo che la parte interessata non proponga apposita impugnazione nei gradi successivi. La mancata impugnazione comporta la conversione del vizio in motivo di gravame e permette la formazione del giudicato interno, precludendo ulteriori rilevazioni da parte dei giudici successivi.
3. Vizi processuali “fondanti” (nullità assolute). I vizi che attengono a presupposti basilari del processo, quali la legittimazione ad agire, capacità processuale, nullità di notifiche, mancanza della potestas iudicandi, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado e non possono formare oggetto di giudicato implicito. La loro non rilevazione implica una pronuncia inutiliter data.
4. Onere di impugnazione delle questioni processuali da parte della parte vittoriosa nel merito. Pure la parte vittoriosa nel merito che si trovi soccombente in via virtuale rispetto alla questione di rito implicita è tenuta all’impugnazione incidentale per evitare la formazione del giudicato implicito. In mancanza di detta impugnazione, la questione si estingue come preclusa, mentre è ammessa la riproposizione ex art. 346 c.p.c. nelle ipotesi ove la questione non sia mai stata decisa.
5. Tutela del diritto di difesa e contraddittorio. L’esigenza di rispettare il principio del contraddittorio e del giusto processo impone che il giudice motivi in modo chiaro il ricorso a criteri decisori alternativi (quale quello della ragione più liquida) e renda manifeste le questioni non esaminate al fine di consentire alle parti di difendersi efficacemente.
Potrebbero interessarti anche:
- Il giudicato implicito sulla qualificazione giuridica della domanda e la legittimazione ad agire dei fratelli postumi per il risarcimento del danno causato da colpa medica al fratello nato invalido (Nota a Cass. civ. Sez. III, 12 aprile 2018 n. 9048)
- Contratto a forma scritta ad probationem: l’inammissibilità della prova per testi non può essere rilevata d’ufficio
4. Implicazioni pratiche/operative per gli avvocati
1. Vigilare sulla presenza di vizi processuali “fondanti” e sollevarli tempestivamente. L’avvocato è tenuto a individuare con rigore preventivo i vizi processuali fondamentali e agirvi d’ufficio in tutti i gradi nella finalità di evitarne la sanatoria per omessa impugnazione.
2. Inserire motivi di impugnazione specifici sulle questioni processuali non decise. A fronte delle omissioni del giudice di primo grado, l’impugnazione deve includere in modo espresso i motivi sul vizio processuale rilevabile d’ufficio, al fine di evitare la chiusura definitiva della questione per giudicato implicito.
3. Monitorare l’applicazione del criterio della ragione più liquida. Il legislatore e la giurisprudenza richiedono che l’utilizzo del criterio della ragione più liquida sia motivato e trasparente. Gli avvocati possono richiedere eventuali chiarimenti e contestare decisioni “per saltum” che pregiudicano il giusto processo e la ragionevole durata del giudizio.
4. Valutare l’impiego dell’impugnazione incidentale anche da parte della parte vittoriosa nel merito. Al fine di non perdere aree difensive, è prudente che pure chi ha ottenuto l’accoglimento sul merito valuti l’eventuale impugnazione incidentale per questioni di rito implicite, in specie se dette questioni incidono in modo strutturale.
5. Conclusioni
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e conferma che la Corte territoriale ha legittimamente rilevato d’ufficio l’inammissibilità della domanda risarcitoria esperita in via autonoma rispetto al giudizio di merito, senza violare il principio del contraddittorio. È stato ribadito l’obbligo per la parte di impugnare in modo specifico questioni di rito rilevabili d’ufficio non decise specificatamente in primo grado, con l’omessa che determina la formazione del giudicato implicito interno su tali questioni. La pronuncia delle Sezioni Unite in disamina appare destinata a incidere in profondità sull’attività difensiva quotidiana degli avvocati, imponendo una governance strategica attenta sia delle questioni di merito che dei plurimi aspetti processuali che possono condizionare profondamente l’esito della causa. La corretta applicazione dei principi nella stessa contenuti potrebbe garantire una maggiore certezza del diritto, più ordine nella sequenza decisionale, come pure una migliore tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento