Impugnazione dell’autorizzazione alla realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti

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Il Tar L’Aquila nella sentenza in esame sottolinea come, secondo una costante giurisprudenza amministrativa, in tema di impugnazione dell’autorizzazione unica regionale alla realizzazione e all’esercizio di impianti di recupero di rifiuti, ai fini delta sussistenza della legittimazione ad agire, è sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi al sito prescelto per l’ubicazione dell’impianto, non potendo addossarsi alla parte ricorrente il gravoso onere dell’effettiva prova del danno subito.

Nel caso sottoposto al suo giudizio il ricorso è proposto da privati residenti nelle zone limitrofe all’area interessata dall’intervento, che si trovano quindi in una situazione di stabile collegamento con essa.

In particolare, il programma speciale territoriale (PST) approvato dal Consiglio regionale è uno strumento urbanistico previsto e disciplinato dall’art. 6 della L.R. Abruzzo n. 18 del 1983, a cui è demandato di individuare l’ambito territoriale degli interventi programmati, contenente prescrizioni immediatamente vincolanti e conformative della proprietà e del territorio.

La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che il termine per impugnare lo strumento urbanistico e, conseguentemente, le sue varianti decorra dal giorno di scadenza del periodo di pubblicazione, salva l’ipotesi di prescrizioni di dettaglio che disciplinino aspetti strettamente edilizi dell’attività edificatoria, nel quale caso il termine decorre dal momento in cui le prescrizioni edilizie divengano concretamente lesive per il ricorrente ovvero dal momento della conoscenza del titolo edilizio che le abbia recepite.

Nel caso di specie, le impugnate delibere comunali e regionali hanno, rispettivamente, adottato ed approvato una variante a un programma regionale volto ad esprimere una specifica scelta urbanistica, quella di riqualificare una determinata area, incidendo sulla relativa destinazione. Di conseguenza il dies a quo per la loro impugnativa decorreva dalla loro pubblicazione sull’albo pretorio (e, quindi, il ricorso, notificato ben oltre 60 giorni da questa pubblicazione, è dichiarato irricevibile).

In altro passo della sentenza l’adito Collegio giudicante osserva come l’impugnazione immediata delle determinazioni della Commissione V.I.A. deve intendersi come facoltà e non come onere della parte, atteso che tali determinazioni non esprimono un giudizio definitivo sul progetto, la cui realizzabilità è resa possibile solo dal rilascio del provvedimento finale; di conseguenza, anche ove il parere incida in modo ineluttabile sul contenuto provvedimentale, condizionando il tipo di decisione da assumere, resta sempre impregiudicata la facoltà per gli interessati di attendere la definizione del procedimento autorizzatorio al quale la valutazione di impatto ambientale accede, per impugnare congiuntamente tanto l’atto conclusivo di quel procedimento, quanto la pronuncia di V.I.A..

Ancora soffermandosi sulle eccezioni di irricevibilità del ricorso precisa il Collegio giudicante che la mera pubblicazione di un provvedimento su un sito telematico dell’Amministrazione non è idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione dell’atto, in quanto l’inserimento su un sito internet dei provvedimenti amministrativi non è elevato dalla legge a strumento diretto ad assicurare la legale conoscenza degli stessi. Il dies a quo per l’impugnazione, pertanto, decorre dalla pubblicazione della determina regionale sul bollettino ufficiale.

Nel merito della vicenda il Collegio osserva, tra l’altro, che l’art. 5 D.P.R. n. 357 del 1997 così recita “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti si di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione”, in modo che “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito” siano tali da non poter “avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi”; a tali fini, va presentata una “valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.

Alla stregua della normativa di riferimento, pertanto, devono essere sottoposti a valutazione d’incidenza i piani o progetti che possono avere incidenze significative sul sito, sia che si tratti di siti di importanza comunitaria, sia che si tratti di proposti siti di importanza comunitaria.

La valutazione d’incidenza di piani o di interventi che interessano siti di importanza comunitaria o zone speciali di conservazione è “effettuata, sentito l’ente di gestione dell’area stessa” e “qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.

Dalla lettura della normativa, si ricava come la stessa faccia riferimento ad un intervento da ubicarsi all’interno del SIC o del ZPS e non per quelli che sono progettati all’esterno, ovvero (come nel caso in esame), nell’ambito di una zona interessata già da attività estrattive ed oggetto di riconversione.

In altro passo della sentenza in esame si precisa come l’allegato 4 della L.R. n. 45 del 2007, recante il Piano regionale di gestione dei rifiuti, al punto 2.2, abbia elaborato i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti, distinguendo tra:

– criteri escludenti, che hanno valore prescrittivo e precludono la possibilità di localizzazione di un impianto,

– criteri penalizzanti, che hanno valore di indirizzo e determinano l’ubicazione di un impianto condizionata a successive verifiche per cercare di risolvere le problematiche relative al sito,

– criteri preferenziali, che hanno valore di indirizzo e definiscono condizioni di preferenziabilità di un sito ad accogliere un impianto.

Con riferimento agli impianti di compostaggio di rifiuti di matrice organica, quale quello oggetto del contendere, il Piano regionale di gestione dei rifiuti prevede, tra l’altro, quale criterio penalizzante la distanza dalle funzioni sensibili e la presenza di siti Natura 2000.

Con riferimento ai siti Natura 2000, il punto 4.2.1 stabilisce che “Nell’ambito degli scenari di piano si prospetta un potenziamento impiantistico, che dovrà poi essere valutato a scala di piani subordinati, in funzione della necessità di soddisfare un fabbisogno in crescita a scala regionale. Prospettandosi, quindi, la necessità di prevedere nuovi impianti di trattamento rifiuti sul suolo regionale, sarà indispensabile verificarne la compatibilità anche nei confronti degli indirizzi di tutela dei Siti Natura 2000. Si sottolinea, comunque, che i siti sono compresi tra i criteri escludenti per tutte le tipologie di impianto tranne che per le Stazioni ecologiche, i centri di trasferenza e gli impianti di compost verde, per i quali rappresentano un criterio penalizzante. Una volta localizzato un impianto, dopo aver verificato che sia compatibile con i criteri localizzativi regionali e dei piani subordinati, sarà poi necessario valutare, in funzione della tipologia di impianto (e quindi delle sue potenzialità di impatto sul territorio) e del grado di sensibilità e di vulnerabilità dell’area protetta, se sia opportuno uno studio di incidenza nonostante l’impianto si trovi all’sterno del sito Natura 2000. Infatti, dovrà essere dimostrato che la distanza alla quale si collocherà (preferibilmente superiore ai 2 km dal confine dell’area Natura 2000) sia tale da far si che sì esauriscano tutti i potenziali impatti (diretti e indiretti) generati dall’attività dell’impianto, sulle componenti biotiche protette”.

 

Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School Of Economics

Cassano Giuseppe

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