Imprenditoria agricola: TAR Campania Salerno, Sentenza n. 2434 del 4 novembre 2005

sentenza 22/12/05
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In considerazione del tenore letterale e della ratio ad esse sottesa, la legge regionale 28.8.1984 n. 41, concernente gli ?interventi per favorire l?agriturismo in Campania? e la legge statale 5.12.1985 n. 730, recante le ?disciplina dell?agriturismo?, non escludono che l?imprenditore agrituristico non possa operare attraverso la formula della ?associazione in partecipazione?, nella quale egli sia soggetto associante (nell?associazione in partecipazione, l?associante attribuisce agli associati la partecipazione agli utili d?impresa verso il corrispettivo di un determinato apporto). La legge statale non individua, infatti, come formula associativa necessaria solo quella della ?societ?? che comporta l?esercizio in comune dell?attivit? economica, mentre la legge regionale (art. 1) ammette ogni forma di associazione e ?cooperazione?, fermo restando il possesso iniziale e persistente degli altri requisiti e delle altre condizioni che connotano l?esercizio dell?attivit? agrituristica (nel caso di specie, ? stato dichiarato illegittimo il provvedimento di cancellazione e revoca di una impresa agrituristica dall?Elenco regionale degli operatori agrituristici, in quanto fondato sull?erroneo rilievo che alla detta iscrizione osterebbe l?utilizzazione della gestione aziendale di ?associazione in partecipazione? della quale la societ? ricorrente risulta soggetto associante).

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Il requisito soggettivo del possesso della qualit? d?imprenditore agricolo non pu? essere posto in dubbio dall?estensione dei contatti di cooperazione dovuta al ricorso ad altre imprese agricole neanche a mente dell?art. 2135 c. c.. Questa norma codicistica, nel testo novellato dal D. Lgs. n. 228/2001, non limita le possibilit? espansive dell?impresa agricola verso l?esterno purch? la stessa in s? ruoti attorno al ?fattore terra? e sia in stretto e necessario collegamento funzionale col fondo.

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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA ? 2? SEZIONE DI SALERNO

Pres. L. A. Esposito; Rel. Est. ************

Sentenza n. 2434 del4 novembre 2005

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– sul ricorso n. 1722/2000 Reg. Gen., proposto dalla s. r. l. ?*******?, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall?avv.to ************** ed elettivamente domiciliata? presso lo stesso in Salerno, nella Segreteria del Tribunale,

contro

– la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall?avv.to ************** ed elettivamente domiciliata? presso lo stesso in Salerno, al C.so Garibaldi n. 33 presso l?avvocatura regionale,?????????????????????????????????????

– il Comune di Capaccio, non costituito in giudizio –

per l?annullamento

1) del provvedimento n.2/3711 del 31/3/2000, col quale il Dirigente del settore ?Interventi per la Produzione Agricola? della Regione Campania ha chiesto una serie di documenti a riguardo dell?attivit? agrituristica gestita dalla societ? ricorrente ed ha invitato il Comune di Capaccio a revocare l?autorizzazione n. 3/1999 per l?esercizio della detta attivit?; della nota regionale n. 2/1146 del 4/2/2000; 2) della nota n. 13357 del 11/5/2000 del responsabile del Servizio ?Agriturismo? del Comune di Capaccio.

– sul ricorso n. 1980/2001 Reg. Gen., proposto dalla s. r. l. ?*******?, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall?avv.to ************** ed elettivamente domiciliata? presso lo stesso il primo in Salerno, nella segreteria del Tribunale,

contro

– la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti ************** e ********************** ed elettivamente domiciliata? presso gli stessi in Salerno, al C.so Garibaldi n. 33 presso l?avvocatura regionale,?????????????????????????????????????

?e nei confronti del Comune di Capaccio ? non costituito in giudizio –

per l?annullamento

1) dell?atto n. 2/6626 del 14/6/2001 col quale il Dirigente del settore ?Interventi per la Produzione Agricola? della Regione Campania ha comunicato alla societ? ricorrente la cancellazione dall?Elenco regionale degli operatori agrituristici della s.r.l.? ?*****?, che ha poi mutato la ragione sociale denominandosi ?*******?; della successiva nota n. 22/6631 del 14/6/2001; del verbale del 4/6/2001 relativo alla cancellazione della ditta ?*****? dall?Elenco regionale degli operatori agrituristici (ricorso principale);

2) del provvedimento (verbale del 4/6/2001), col quale la Commissione Consultiva di cui all?art. 11 della L.R. n. 41/1984 ha disposto la cancellazione della societ? ?*****? dall?Elenco regionale degli operatori agrituristici e della della nota dirigenziale n. 2/8346 del 24/7/2001 di trasmissione del detto provvedimento (ricorso con motivi aggiunti).

– sul ricorso n. 2568/2003 Reg. Gen., proposto dalla s. r. l. ?*******?, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti ************** e ************** ed elettivamente domiciliata? presso gli stessi in Salerno in via L. Cassese n. 19 nello studio dell?avv.to ****************,

??????????? ??????????????????????contro

– la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall?****** **********************? ed elettivamente domiciliata? presso la stessa in Salerno, al C.so Garibaldi n. 33 presso l?avvocatura regionale,?????????????????????????????????????

– il Comune di Capaccio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall?****** **************** ed elettivamente domiciliato? presso lo stesso in Salerno, nella segreteria del Tribunale,

per l?annullamento

1) del provvedimento n. 2/272 del 29/8/2003, col quale il Dirigente del settore ?Interventi per la Produzione Agricola? della Regione Campania ha disposto la cancellazione della societ? ?*****? dall?Elenco regionale degli operatori agrituristici, ha denegato la voltura della detta iscrizione alla societ? ?*******? ed ha, nell?esercizio del potere di autotutela, annullato la nota n. 2/3711 del 31/3/2000, nella parte in cui ha considerato la societ? ?*******? nuova rispetto alla societ? ?*****?; della deliberazione? n. 3466 del 3/6/2000 della Giunta Regionale e del relativo Decreto n. 57 del 7/2/2002 del Coordinatore dell?Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attivit? Primaria; 2) della determinazione n. 88 del 18/6/2003 del responsabile del Servizio? del Comune di Capaccio di richiesta alla Regione di revoca dell?iscrizione? della societ? ?*******? nell?Elenco regionale degli operatori agrituristici e della relativa nota di trasmissione n. 18069 del 23/6/2003 (ricorso principale);

3) del provvedimento n. 191 del 21/9/2004, col quale il responsabile del Servizio? del Comune di Capaccio ha revocato l?autorizzazione n. 3 del 3/4/2000, rilasciata alla societ? ricorrente per l?esercizio dell?attivit?? di agriturismo; e delle note regionali del 9/6/2004 e n. 674066 del 31/8/2004 (ricorso con motivi aggiunti).

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del Comune di Capaccio;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Relatore, all?udienza del 27 ottobre 2005, il Consigliere dott. ********************; sentiti gli avv.ti ************** e *************** per la ricorrente, l?****** ********************** per la Regione e l?avv. ****************? per il Comune di Capaccio.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1) Con ricorso notificato il 2 giugno 2000, depositato il 13 successivo, la s.r.l. ?*******?? ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali il Dirigente del settore ?Interventi per la Produzione Agricola? della Regione Campania ha ad essa richiesto una serie di documenti a riguardo dell?attivit? agrituristica gestita ed ha invitato il Comune di Capaccio a revocare l?autorizzazione per l?esercizio della detta attivit?.

Vengono dedotti? i seguenti motivi di gravame:

1 e 2 ) violazione degli artt. 6, 8 e 9 della legge regionale 28/8/1984 n. 41 anche in relazione all?art. 31 dello Statuto Regionale, all?art. 118 Cost. ed agli artt. 27 comma 1 e 27 bis del D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, della legge regionale n. 70/1975, dell?art. 19 della legge regionale 29/5/1980 n. 54, incompetenza ed eccesso di potere;

3 e 4) violazione degli artt. 2, 6 e 12 della legge 5/12/1985 n. 730, degli artt. 1, 2, 5 e seg. della legge regionale 28/8/1984 n. 41 anche in relazione agli artt. 2564 e seg. c.c. ed eccesso di potere;

5 e 6) violazione degli artt. 3, 6 e 7 della legge 5/12/1985 n. 730, degli artt. 3, 6, 9 e 11 della legge regionale 28/8/1984 n. 41 in relazione agli artt. 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 241, dell?art. 97 Cost., del principio di tipicit? degli atti amministrativi incompetenza? ed eccesso di potere;

7) violazione dgli artt. 2, 3 e 7 della legge 5/12/1985 n. 730, degli artt. 3 e seg. della legge regionale 28/8/1984 n. 41 in relazione agli artt. 3, 41 e 97 Cost. ed eccesso di potere;

8 e 9) violazione della legge regionale 28/8/1984 n. 41 in relazione agli artt. 3, 41 e 97 Cost. ed all?art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241, degli artt. 7 e seg. della medesima legge n. 241/1990, incompetenza ed eccesso di potere.

La Regione si ?? costituita in giudizio con atto depositato il 20/6/2000 ed ha depositato documenti il 22 seguente.

2) Con ricorso notificato il 10 luglio 2001, depositato il 12 successivo, la s.r.l. ?*******?? ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali la Regione ha disposto la sua cancellazione dall?Elenco regionale degli operatori agrituristici.

Vengono dedotti? i seguenti motivi di gravame:

1) violazione violazione dell?art. 9 della legge regionale 28/8/1984 n. 41, dell?art. 6 della legge 5/12/1985 n. 730 ed eccesso di potere;

2 e 3) violazione degli artt. 9, 6 e 11 comma 2 della legge regionale 28/8/1984 n. 41, degli artt. 3 e 10 della legge 7/8/1990 n. 241, del principio del giusto procedimento ed eccesso di potere;

4 e 5) violazione degli artt. 3, 7, 8, e 10 della legge 7/8/1990 n. 241 dell?art. 97 Cost. ed eccesso di potere;

6, 7 e 8) violazione degli artt. 27 e 4 del D.L.gs. 30/3/2001 n. 165, degli artt.6 e 9 della legge regionale 28/8/1984 n. 41, dell?art. 31 dello Statuto Regionale, del principio del contrarius actus, incompetenza ed eccesso di potere;

9, 10 e 11) degli artt. 1, 2, 3, 9 e 12 della legge regionale 28/8/1984 n. 41 anche in relazione agli artt. 2564 e seg. c.c. ed agli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 2, 3, 5, 7 e 12, della legge 5/12/1985 n. 730, dell?art. 10 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere;

?12) illegittimit? derivata dai vizi denunciati avverso gli atti impugnati col precedente ricorso.

2.1) Con ricorso con motivi aggiunti, notificato il 13 novembre 2001, depositato il 21 successivo, la s.r.l. ?*******?? ha impugnato ancora gli atti regionali indicati in epigrafe con i quali si ? proceduto alla sua cancellazione dall?Elenco regionale degli operatori agrituristici.

Avverso gli atti impugnati vengono dedotti motivi di gravame analoghi a quelli del ricorso principale. La Regione si ? costituita in giudizio con la memoria depositata il 26/7/2001, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Nella Camera di Consiglio del 26 luglio 2001 ? stata accolta la domanda cautelare.

3) Con ricorso notificato il 12 settembre 2003, depositato il 16 successivo, la s.r.l. ?*******?? ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali la Regione ha disposto la revoca dell?iscrizione nell?elenco degli operatori agrituristici della signora ********************, amministratrice della s.r.l. ?*****? (mutata in ?*******?), ed ha denegato? la voltura dell?iscrizione a favore di essa societ? ricorrente.

Vengono dedotti? i seguenti motivi di gravame:

1 e 2) violazione degli artt. 6, 9 e 11 comma 2 della della legge regionale 28/8/1984 n. 41 anche in relazione all?art. 31 dello Statuto della Regione, dell?art. 6 della legge 5/12/1985 n. 730, del principio del contrarius actus, degli artt. 27 e 4 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed eccesso di potere, contestandosi la competenza dell?organo emanante;

3) violazione degli artt. 6 e 9? della legge regionale 28/8/1984 n. 41 e del principio di tipicit? degli atti amministrativi, assumendosi che il provvedimento di cancellazione impugnato non si basa su un? normativo;

4 e 5) violazione dell?art. 11 comma 2 della legge regionale 28/8/1984 n. 41, dellart. 6 della legge 5/12/1985 n. 730, del principio del contrarius actus, del D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, Statuto regionale, illegittimit? derivata, contestandosi ancora la competenza dell?organo emanante;

6) violazione della legge 7/8/1990 n. 241, dei principi generali in tema di procedimento ammministrativo, del principio di buon andamento dell?azione amministrativa ed eccesso di potere,? deducendosi la mancata valutazione della situazione attuale;

7) violazione degli artt. 9 e 6 della legge regionale 28/8/1984 n. 41, del giusto procedimento ed eccesso di potere,? per mancata previa proposta del Comune di Capaccio;

8 e 9) violazione dei principi generali in materia di revoca, degli artt. 3 e 10 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, per mancato apprezzamento dell?interesse pubblico e per mancata valutazione della documentazione presentata dalla societ? ricorrente;

10, 11 e 12) violazione dei principi generali in tema di procedimento amministrativo, degli artt. 6, 9 ed 11 comma 2 della legge regionale 28/8/1984 n. 41, dell?art. 6 della legge 5/12/1985 n. 730, degli artt. 3 e 10 della legge 7/8/1990 n. 241, dei principi del contrarius actus ed in tema di deliberazioni degli organi collegiali ed eccesso di potere, sostenendosi che gli accertamenti non sono stati esperiti dal Comune che sarebbe stato estromesso dal procedimento;

13, 14 e 15) violazione degli 2, e 12 della legge 5/12/1985 n. 730, degli artt. 1, 2, 5 e 9 della legge regionale 28/8/1984 n. 41, dell?art. 10 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, sostenendosi che non sussistono i presupposti per l?adozione dei provvedimenti impugnati;

16, 17 e 18) violazione degli artt. 2, e 12 della legge 5/12/1985 n. 730, degli artt. 1, 2, 5 e 9 della legge regionale 28/8/1984 n. 41 anche in relazione all?art. 2564 c.c., dell?art. 10 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, deducendosi l?incoerenza delle determinazioni impugnate con gli atti comunali e la carenza istruttoria, e rilevandosi che il mutamento della ragione sociale della societ? ? conseguita all?obbligo imposto dall?ordine del G.O.;

19) violazione degli artt. 2, 3 e 7 della legge 5/12/1985 n. 730, degli artt. 3 e seg. della legge regionale 28/8/1984 n. 41 in relazione agli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell?art. 10 della legge 7/8/1990 n. 241, del giusto procedimento ed eccesso di potere, affermandosi l?erroneit? dei rilievi di carattere edilizio-urbanistico posti a base degli atti impugnati.

3.1) Con ricorso con motivi aggiunti, notificato il 24 settembre 2004, depositato in pari data, la s.r.l. ?*******?? ha impugnato il provvedimento col quale il responsabile del Servizio? del Comune di Capaccio ha revocato l?autorizzazione all?esercizio dell?attivit?? di agriturismo ad essa rilasciata.

Vengono dedotti l?eccesso di potere sotto vari profili, la violazione degli artt. 3 e 10? della legge 7/8/1990 n. 241 e l?illegittimit? derivata dai vizi dedotti avverso gli atti impugnati col ricorso principale. Si assume che non ricorrono i presupposti per? l?adozione degli atti impugnati, nonch? l?inadeguata valutazione delle controdeduzioni inoltrate da parte ricorrente nel corso del procedimento.

La Regione si ? costituita in giudizio con la memoria depositata il 27/10/2003 producendo in pari data documenti ed ha depositato ulteriore memoria il 14/10/2004, con la quale ha ulteriormente controdedotto insistendo per il rigetto del ricorso; ha depositato inoltre nota d?udienza il 2/5/2005, con la quale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere a riguardo dei ricorsi n. 1722/2000 e n. 1980/2004.

Il Comune di Capaccio, costituitosi in giudizio, ha resistito chiedendo il rigetto dell?impugnativa con le memorie depositate il 29 ottobre 2003 ed in data 8/11/2004 ed il 2/5/2005.

La societ? ricorrente ha depositato memorie illustrative in data 11 ottobre e 19 novembre 2004 ed il 17/3/2005.

Nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2003 ? stata accolta la domanda cautelare con ordinanza riformata dal Consiglio di Stato.

I ricorsi, iscritti nel ruolo dell?udienza pubblica del 12 maggio 2005 e non decisi, sono stati, a seguito del decesso del Presidente (Orrei) di quel Collegio avvenuto in data 27/5/2005, reiscritti nel ruolo dell?odierna udienza.

DIRITTO

1) Preliminarmente i ricorsi, per l?evidente connessione soggettiva ed oggettiva, vanno riuniti.

2) Col primo ricorso vengono impugnati gli atti con i quali la Regione ha chiesto una serie di atti e documenti riguardanti la posizione giuridica della societ? ricorrente ed ha invitato il Comune di Capaccio a revocare l?autorizzazione all?esercizio dell?attivit? agrituristica rilasciata alla societ? medesima nel 1999.

Gli atti impugnati, sostanziandosi in attivit? istruttoria e d?impulso procedimentale, non sono autonomamente impugnabili perch? non di natura provvedimentale conclusiva del procedimento e, quindi, non lesivi.

Il ricorso pertanto ? inammissibile per carenza d?interesse a ricorrere.

3) Col secondo ricorso e con il collegato atto con motivi aggiunti vengono impugnati gli atti regionali con i quali ? stata disposta la cancellazione dall?Elenco regionale degli operatori agrituristici della s.r.l. ?*****?, che ha poi mutato la ragione sociale denominandosi ?*******?, qui ricorrente.

Al riguardo rileva il Collegio che la Regione, in tempo posteriore agli atti impugnati col gravame in esame, ha adottato un ulteriore analogo provvedimento di cancellazione dall?Elenco regionale degli operatori agrituristici e di revoca della relativa iscrizione, pure impugnato dalla societ? ricorrente col ricorso che appresso sar? esaminato.

Ne deriva che il ricorso e l?atto con motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza d?interesse alla decisione, atteso che, stante la richiamata successiva omologa attivit? provvedimentale della Regione, nessuna ulteriore utilit? potrebbe conseguire la societ? ricorrente dall?eventuale accoglimento dell?impugnativa in esame.

4) Col terzo ricorso viene impugnato il provvedimento della Regione col quale ? stata disposta la cancellazione della signora ********************, amministratrice della s.r.l. ?*****? mutata (nella sua ragione sociale) in s.r.l. ?*******?, dall?Elenco regionale degli operatori agrituristici e la revoca della relativa iscrizione ed ? stata denegata la voltura dell?iscrizione a favore della societ? ?*******; e con l?atto con motivi aggiunti ? stato impugnato il provvedimento col quale il Comune di Capaccio ha revocato l?autorizzazione all?esercizio dell?attivit? agrituristica rilasciata alla societ? ricorrente con atto n. 3/2000.

4.1) Vanno, preliminarmente, esaminate le eccezioni d?inammissibit? dell?impugnativa, sollevate dalla Regione e dal Comune resistenti.

4.1.1) La Regione ed il Comune hanno eccepito l?inammissibilit? del ricorso per mancata notificazione dello stesso al ?Centro Acipaestum? che prospettano come soggetto controinteressato perch? svolgerebbe attivit? commerciali analoghe a quelle esercitate dalla societ? ricorrente e perch? il detto Centro ha inoltrato ?l?esposto? che avrebbe dato impulso al procedimento per cui ? controversia.

L?eccezione ? infondata.

Il soggetto indicato dalle parti resistenti non si configura? come parte necessaria controinteressata perch? l?art. 21 della legge 6/12/1971 n. 1034 come tale indica il soggetto al quale ?l?atto direttamente si riferisce?, mentre nel caso in esame i provvedimenti impugnati si riferiscono ?direttamente? alla societ? ricorrente che ? la destinataria degli stessi e non al ?Centro Acipaestum? il quale, non essendo portatore di un? autonomo interesse qualificato sotto il profilo processuale esaminato, avrebbe potuto, se mai, svolgere atto d?intervento ad opponendum.

Si osserva, poi, che, per le medesime ragioni, i soggetti che inoltrano all?Autorit? un ?esposto? non assumono solo per questo? la qualit? di parti necessarie del processo, in quanto l?esposto si atteggia a mera? informativa, alla quale l?Amministrazione, se lo ritiene, pu? far seguire, per sua autonoma valutazione, l?attivazione dei poteri ad essa attribuiti, nell?ambito dei quali i soggetti esponenti non hanno alcuna connotazione di carattere concorrente e, quindi, per tale ragione, anche in siffatta ipotesi, possono, eventualmente, svolgere atto d?intervento, ma non assumere la qualit? di controinteressati. (Cfr. Cons. di Stato ? Sez. IV ? 15/11/2004 n. 7417)

Peraltro, e per di pi?, si osserva che, nel caso in esame, le Amministrazioni resistenti non specificano le attivit? del ?Centro Acipaestum? che sarebbero analoghe a quelle esercitate dalla societ? ricorrente, mentre questa nega l?analogia di attivit? prospettata dai resistenti; e l?impugnativa, quantomeno con riferimento al ricorso principale (e non ai motivi aggiunti), ? stata notificata, come rileva la societ? ricorrente, al soggetto indicato dai resistenti come controinteressato.

4.1.2) La Regione eccepisce ancora l?inammissibilit? del ricorso, rilevando che lo stesso ? stato proposto in pendenza delle impugnative in precedenza esaminate, sostenendo che esso ? a queste connesso, ed assumendo, su siffatte considerazioni, che il ricorso medesimo doveva essere proposto con motivi aggiunti e non, come ? avvenuto, con autonomo gravame.

Senonch?, la giurisprudenza (T.A.R. Campania ?NA- Sez. III 24/12/2003 n. n. 15605; id. T.A.R. Caloria ?CZ- 12/4/2005 n. 619), condivisa da questo Tribunale, ha avuto modo di osservare che la possibilit?, stabilita dal novellato art. 21 della legge n. 1034/1971, d?impugnare con motivi aggiunti i provvedimenti connessi a vicenda giurisdizionale gi? pendente, ? volta solamente a consentire un processo simultaneo mediante la riunione di azioni connesse, per cui, tenuto conto di tale ratio e del fatto che dalla citata norma non si desume affatto che possa configurarsi l?inammissibilit? del ricorso nelle ipotesi in cui lo stesso avrebbe potuto proporsi con atto con motivi aggiunti, l?eccezione in esame ? infondata e va pertanto disattesa.

4.2) Nel merito, con il primo, secondo e quinto motivo di gravame la societ? ricorrente ha dedotto l?incompetenza del dirigente ad emettere il provvedimento regionale impugnato.

La censura d?incompetenza ? svolta sotto vari profili.

Si assume che, in materia di revoca e cancellazione dell?iscrizione nell?Elenco degli operatori agrituristici, la competenza ? attribuita alla Commissione Consultiva prevista dall?art. 11 della legge regionale n. 41/1984; che? l?art. 4 del D.Lgs. n.165/2001, che attribuisce ai dirigenti l?adozione degli atti di gestione, non ?, nella specie, applicabile se non previo adeguamento della relativa normativa regionale; che ? illegittima la deliberazione della G.R. con la quale sono state attribuite da tale organo, e non dal Consiglio Regionale, ai dirigenti le funzioni di gestione e che il Coordinatore regionale dell?Area ?Sviluppo *******?? non poteva delegare al dirigente del ?Settore? le funzioni delegategli dalla Giunta.

I motivi di gravame sono infondati.

Al riguardo va richiamato il principio generale sancito dall?art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993, di separazione tra le funzioni di indirizzo, in capo agli organi di governo, e le funzioni di concreta gestione amministrativa in capo ai dirigenti.

E va considerato che, in attuazione del suddetto principio,? il D.Lgs. n. 167/2001, applicabile per sua espressa previsione alle Regioni, ha stabilito, all?art. 4, che ai dirigenti delle Amministrazioni? ? attribuita, salve eventuali deroghe espressamente previste da specifiche disposizioni legislative, la competenza in materia di adozione degli atti e provvedimenti amministrativi; che il medesimo D.Lgs., all?art. 70 comma 6 (gi? art. 45 del D.L.gs. n. 80/1998), ha stabilito che le disposizioni legislative previgenti, che conferiscono agli organi di governo l?adozione di atti e provvedimenti che attengono alla gestione amministrativa e non al programma d?indirizzo politico-amministrativo, s?intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti; e che sempre il medesimo D.Lgs., all?art. 27 (gi? art. 27bis del D.Lgs. n. 29/1993), ha disposto che alle Regioni a statuto ordinario ? demandato l?adeguamento del proprio ordinamento ai principi appena richiamati.

Per l?ordinamento regionale che qui interessa va soggiunto che la legge regionale n. 12/1997, recante le ?Norme di adeguamento al D.Lgs. n. 29/1993?, in esplicitata attuazione del principio in precedenza richiamato, all?art. 1 e con specifico riferimento all?attivit? della? Giunta Regionale che qui viene in rilievo, ha stabilito che ?per quanto non previsto dalla legge valgono le disposizioni del decreto legislativo (s?intende n. 29/1993) suscettibili di diretta applicazione alla Regione e le norme di diritto comune del lavoro?.

E, dunque, conclusivamente, dalla richiamata legislazione statale e dalla legge regionale n. 12/1997 – la quale ultima, conviene ribadire, stabilisce la diretta applicazione, se non diversamente previsto dalla legge medesima, dei principi del D.Lgs. n. 29/1993 e della disciplina comune del rapporto di lavoro che, come ? evidente, non pu? non essere comprensiva di quella contenuta nel D.Lgs. n. 165/2001 – consegue che, a norma dell?art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001, laddove, per la previgente normativa, la competenza per l?adozione degli atti di gestione amministrativa era attribuita ad organi diversi dai dirigenti, deve, ora, intendersi attribuita a questi ultimi; e che, nel caso in esame, l?adozione del provvedimento impugnato, che ? di gestione amministrativa, ? – indipendentemente dalla locuzione usata dal comma 2 ult. parte dell?art. 11 della legge regionale n. 41/1984 – di competenza del Dirigente? e non della Commissione? Consultiva (prevista dallo stesso art. 11) alla quale resta attribuita la funzione pi? ad essa propria di natura consultiva.

Ne deriva l?infondatezza dei motivi di gravame dedotti.

4.2.1) Col quarto, sesto, settimo ed ottavo motivo di gravame, vengono dedotte la mancata acquisizione del parere della Commissione Consultiva prevista dall?art. 11 della legge regionale n. 41/1984, la riutilizzazione dell?istruttoria posta gi? a base di un precedente provvedimento di cancellazione dell?iscrizione nell?Elenco degli operatori agrituristici, la pretermissione dell?istruttoria del Comune, la mancanza di fatti nuovi per l?adozione dell?atto di revoca e la mancata esplicitazione dell?interesse pubblico attuale e concreto.

Anche i suddetti motivi di gravame sono infondati.

Invero, non sussistono i dedotti vizi procedimentali, posto che il provvedimento regionale impugnato pone esplicitamente a suo fondamento la determinazione n. 88/2003 relativa alla richiesta di revoca dell?iscrizione da parte del Comune di Capaccio, richiesta che rappresenta ?fatto nuovo?, nonch? la consultazione della Commissione Consultiva regionale (prevista dall?art. 11 della L.R. n. 41/1984) formalizzata nel verbale del 4/6/2001, consultazione la cui riutilizzazione? ? ben possibile non ostandovi alcuna norma di legge o principio logico-giuridico. E la detta determinazione comunale ? basata su espletata articolata istruttoria, mentre.l?interesse pubblico ? chiaramente evincibile dal provvedimento regionale e consistente nel mantenere nel settore commerciale gli operatori che siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti, precisandosi, per quest?ultimo aspetto, che la sussistenza o meno in concreto nella vicenda in esame di siffatti requisiti sar? esaminata in prosieguo in relazione a precipui dedotti motivi di gravame.

4.2.2.) Con i motivi di gravame nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, viene ancora dedotto che non sarebbero stati valutati le memorie ed i documenti presentati dalla societ? ricorrente; che sarebbe stato pretermesso dal procedimento il Comune di Capaccio al quale ? riservata l?attivit? di accertamento in ordine al possesso dei requisiti per l?esercizio dell?attivit? agrituristica; che non risulta esternata la votazione dei componenti la Commissione Consultiva nella consultazione del 4/6/2001; che mancherebbe l?impulso propositivo del Comune.

I motivi di gravame sono infondati.

Il provvedimento regionale si basa anche, come si ? innanzi gi? precisato, sull?impulso propositivo del Comune (determinazione n. 88/2003) ed esso tiene conto, tra l?altro, della relazione tecnica agronomica del 14/1/2002 introdotta nel procedimento da parte ricorrente, mentre, come la giurisprudenza (condivisa da questo Tribunale) ha avuto modo di precisare, la valutazione delle memorie e dei documenti di parte introdotti nel procedimento non implica che il provvedimento finale debba necessariamente esternare le analitiche osservazioni a confutazione degli stessi. (Cfr. T.A.R. Puglia ?Sez. II- 14/12/2004 n. 8501)

La mera mancata indicazione singulatim, nell?atto del 4/6/2001, della votazione dei componenti in ordine consultazione della Commissione Consultiva, in assenza di una norma che per tale omissione sancisca l?illegittimit? della consultazione, non ? causa d?illegittimit? della stessa, e ci? pur a voler prescindere che nel provvedimento finale impugnato (a pag. 7)? si d? atto, senza smentita ex adverso, che il risultato della consultazione ? stato raggiunto all?unanimit?.

Ne consegue l?infondatezza delle censure.

4.2.3) E? privo di rilievo il diciottesimo motivo di gravame.

Esso, invero, ? articolato sul presupposto eventuale che si ritenesse che la revoca e la cancellazione della parte ricorrente dall?Elenco degli operatori agrituristici derivasse direttamente dall?atto del 4/6/2001 della Commissione Consultiva regionale attribuendosi allo stesso natura provvedimentale; ci? invece non ?, perch?, come in precedenza ? stato affermato, il citato atto ha natura consultiva.

4.2.4) Con i motivi terzo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo vengono contestate le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, d?insussistenza in capo alla societ? ricorrente dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l?iscrizione nell?Elenco degli operatori agrituristici.

Al riguardo giova, in fatto, premettere che, a seguito ed in conseguenza di vicenda giudiziaria in tema di concorrenza sleale,? la ricorrente societ? ?*******? ha modificato in siffatta indicazione lessicale la sua denominazione sociale rispetto alla precedente indicata in ?*****?, con la quale ultima (in persona dell?amministratrice ********************) era iscritta nell?Elenco regionale degli operatori agrituristici.

Ed ? ancora necessario premettere che il provvedimento regionale, di cancellazione e revoca della suddetta iscrizione e di diniego di voltura dell?iscrizione in favore della societ? ricorrente nella modificata denominazione (*******), trae fondamento per espresso richiamo ob relationem: a) agli accertamenti effettuati dal Comune di Capaccio, secondo i quali all?iscrizione nell?Elenco degli operatori agrituristici osterebbe l?utilizzata gestione aziendale di ?associazione in partecipazione? della quale la societ? ricorrente ? soggetto associante; b) agli analoghi accertamenti degli Uffici regionali ed all?atto di consultazione del 4/6/2001 della Commissione Consultiva regionale (prevista dall?art. 11 della L.R. n. 41/1984) i quali, inoltre, indicano, in pi?, che l?attivit? agrituristica sarebbe esercitata in immobili di nuova costruzione di tipo urbano.

La societ? ricorrente contesta le suddette ragioni sostenendo: a) l?insussistenza in radice di alcuna delle ipotesi, tassativamente previste dalla legge, per l?adozione del provvedimento regionale impugnato (motivo terzo); b) l?illegittimit? del provvedimento impugnato per violazione della normativa che disciplina la materia de qua (residui motivi).

La censura indicata sub ?a? ? infondata; la censura sub ?b? ? fondata.

Quanto alla censura sub ?a? si osserva che l?art. 9 della legge regionale 28/8/1984 n. 41 tra le ipotesi di cancellazione e di revoca dell?iscrizione nell?Elenco degli operatori agrituristici contempla la perdita dei ?requisiti necessari per l?esercizio dell?attivit? agrituristica?, tra i quali, di certo, rientrano i requisiti soggettivi (qualit? d?imprenditore agricolo) ed oggettivi (esercizio dell?attivit? nei modi e nelle forme prescritti dalla legislazione in materia).

La censura indicato sub ?a? ? pertanto infondata.

Quanto alla censura sub ?b? occorre richiamare la normativa della legge regionale 28/8/1984 n. 41, concernente gli ?Interventi per favorire l?agriturismo in Campania? e la legge statale 5/12/1985 n. 730, recante la ? Disciplina dell?agriturismo?.

Per quanto qui direttamente interessa ? di essenziale rilievo osservare che l?art. 1 della suddetta legge regionale, nell?esplicitato intento di valorizzare le zone interne del territorio o adiacenti i centri d?intenso sviluppo turistico in armonia con gli indirizzi nazionali e della CEE in tema di attivit? agricola, indica la promozione e l?incentivazione delle iniziative a queste finalit? di valorizzazione rivolte, tra le quali espressamente contempla l?agriturismo, ?anche attraverso forme di associazioni e cooperazione?.

Tra le priorit? nella programmazione degli interventi si individuano i progetti idonei allo sviluppo dell?agriturismo delle imprese ?singole o associate? (art. 2); e dello stesso tenore normativo sono le indicazioni della legge a riguardo dei requisiti per l?accesso all?iscrizione nell?Elenco degli operatori agrituristici, le quali pure indicano gli imprenditori agricoli che pratichino o intendano praticare l?agriturismo ?singolarmente o in forma associativa? (art.5).

Anche l?art. 2 della legge n. 730/1985, nella definizione dell?attivit? agrituristica, esprime l?esercizio della stessa indicando i relativi operatori negli imprenditori agricoli ?singoli o associati?.

E dunque n? dalla lettera della richiamata legislazione, n? dalla ratio ad essa sottesa che come si ? chiarito ? quella della promozione delle attivit? agrituristiche, ? fatto palese che l?imprenditore agrituristico non possa operare attraverso la formula della ?associazione in partecipazione?, nella quale egli sia soggetto associante.

La legge statale non individua come formula associativa necessaria, contrariamente a quanto si? reputa dalle Amministrazioni resistenti (cfr. relazione del 20/5/2003 -****************- richiamata nel provvedimento impugnato), solo quella della ?societ?? che comporta l?esercizio in comune dell?attivit? economica, mentre la legge regionale (art. 1) ammette ogni forma di associazione e ?cooperazione?, ferma restando, s?intende, il possesso iniziale e persistente degli altri requisiti e delle altre condizioni che connotano l?esercizio dell?attivit? agrituristica.

D?altra parte nell?associazione in partecipazione pure agli associati ? attribuita la partecipazione agli utili d?impresa e, nel caso in esame, inoltre, come si evince dalla relazione tecnica del 20/5/2003 (****************) posta a base degli atti impugnati, anche le aziende associate sono agricole e zootecniche e non ? dato, allo stato e da quanto risulta dagli atti introdotti in causa, ravvisare, nella fattispecie in controversia, alcun mutamento della natura che a norma di legge connota l?attivit? agrituristica.

Inoltre, il requisito soggettivo del possesso della qualit? d?imprenditore agricolo non pu? essere posto in dubbio dall?estensione dei contatti di cooperazione dovuta al ricorso ad altre imprese agricole neanche a mente dell?art. 2135 c.c., pure evocato dalla difesa della Regione. Questa norma codicistica, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 228/2001, non limita le possibilit? espansive dell?impresa agricola verso l?esterno purch? la stessa in s? ruoti attorno al ?fattore terra? e sia in stretto e necessario collegamento funzionale col fondo. (Cfr. Cass. ?Sez. I- 5/12/2002 n. 17251; id. Sez. III 2/12/2002 n. 17042)

L?impiego di lavoratori, oltre quelli parentali dell?impresa familiare, dovuto alle esigenze produttive, pur rilevato nel procedimento in questione, non ? elemento sufficiente? per l?adozione del provvedimento qui impugnato. Al riguardo basta ricordare che l?art. 3 del D.lgs. n. 228/2001 relativo alle norme di ?Orientamento e modernizzazione del settore agricolo? dispone che possono essere addetti all?attivit? agrituristica? e sono considerati lavoratori agricoli ?i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale?.

Va, infine, esaminata la censura dedotta avverso il rilievo (esposto nell?atto del 4/6/2001 della Commissione Consultiva, il quale ultimo ? richiamato ob relationem nel provvedimento impugnato), secondo il quale l?attivit? agrituristica sarebbe esercitata in immobili di nuova costruzione di tipo urbano.

In proposito si rileva che dalle affermazioni di parte ricorrente non? smentite ex adverso, nonch? dalla relazione tecnica del 20/5/2003 (****************) risulta che l?attivit? agrituristica ? esercitata in fabbricati rurali; e si osserva, come puntualmente rileva parte ricorrente, che l?attribuzione della categoria catastale D/10 corrisponde a quanto stabilisce l?art. 1 comme 5 del D.P.R. n. 139/1998 che tale categoria prevede per gli immobili strumentali alle attivit? agricole ed agrituristiche.

Sono, in conclusione, fondate le censure di violazione di legge da ultimo esaminate dedotte con i motivi di gravame? tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo.

4.3) Alla stregua della fondatezza delle censure da ultimo esaminate, il ricorso principale va accolto, restando assorbita ogni residua censura e questione, conseguendone l?annullamento degli atti impugnati.

5) Con atto con motivi aggiunti, proposto nel ricorso da ultimo esaminato, la ricorrente societ? ?*******? ha impugnato il provvedimento del 21/9/2004, col quale il Comune di Capaccio ha revocato l?autorizzazione per l?esercizio dell?attivit?? di agriturismo ad essa rilasciata nel 2000.

Il provvedimento comunale trae unica ragione della sua adozione nella cancellazione e revoca dell?iscrizione della ********************, amministratrice della s.r.l. ?*****? mutata in s.r.l. ?*******?,? nell?Elenco regionale degli operatori agrituristici e nel diniego della voltura dell?iscrizione in favore di quest?ultima societ?, adottati dalla Regione con il provvedimento impugnato con il ricorso principale.

Il ricorso principale, come innanzi si ? esposto, ? stato accolto.

La societ? ricorrente ha dedotto, tra l?altro, l?illegittimit? del provvedimento comunale derivata dai vizi dedotti avverso il provvedimento regionale.

La censura ? fondata.

La fondatezza delle censure che hanno condotto all?accoglimento del ricorso principale proposto avverso il provvedimento regionale attingono, per illegittimit? derivata, il provvedimento comunale che nel primo trova unica ragione di adozione.

Ne deriva che l?annullamento giurisdizionale? del provvedimento regionale ha effetti caducanti (o quantomeno vizianti) il provvedimento comunale.

5.1) L?atto con motivi aggiunti ? pertanto fondato e va accolto, restando assorbita ogni residua censura.

6) In conclusione, il primo ricorso ? inammissibile per carenza d?interesse a ricorrere; il secondo ricorso ed i collegati motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza d?interesse alla decisione; ed il terzo ricorso ed il collegato atto con motivi aggiunti sono fondati e vanno pertanto accolti, conseguendone l?annullamento degli atti impugnati.?

7) Tenuto conto della peculiarit? delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio per tutte le impugnative.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ? 2? Sezione di Salerno ? definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, proposti dalla s.r.l. ?*******?, previa loro riunione, cos? decide: a) dichiara inammissibile il ricorso n. 1722/2000; b) dichiara improcedibili il ricorso n. 1980/2001 e l?atto con motivi aggiunti a questo collegato; c) accoglie il ricorso n. 2568/2003 e l?atto con motivi aggiunti allo stesso connesso e, per gli effetti, annulla i provvedimenti impugnati.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall?Autorit? amministrativa.

Cos? deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del? 27 ottobre 2005.

– Presidente

– Consigliere est.??????????????????????????????????????????????????????????? .

sentenza

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