Impossibile considerarlo errore scusabile: resta indiscussa l’esistenza di una discrasia fra i dati forniti dall’appellante, in sede di gara e l’effettiva realtà relativamente alla regolarità contributiva e indicante un inesatto numero di iscrizione all’I

Lazzini Sonia 08/10/09
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Questa circostanza è pienamente sufficiente a giustificare l’esclusione dell’impresa dalla procedura (nonché l’escussione della garanzia provvisoria), anche prescindendo dalla circostanza riguardante la possibile effettiva sussistenza di una situazione di regolarità contributiva
La sentenza impugnata (sentenza numero 1739 del 26 settembre 2008, inviata per la pubblicazione in data 14 ottobre 2008, emessa dal Tar Sicilia, Catania)  ha respinto il ricorso proposto dalla società appellante, per l’annullamento degli atti della procedura di gara svolta dal comune di Calascibetta, concernente l’aggiu-dicazione dei lavori di allontanamento delle acque “strade San Michele”, nella parte concernente la propria esclusione dalla gara, l’inca-meramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza L’amministrazione ha escluso l’appellante dalla gara in oggetto, disponendo l’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, perché la società aveva prodotto una dichiarazione attestante, erroneamente, la propria regolarità contributiva e indicante un inesatto numero di iscrizione all’INPS.
 L’appellante contesta tale determinazione, deducendo di essere incorsa in un errore scusabile, consistente nella trascrizione della partita IVA anziché del numero di posizione INPS
Cosa ne pensa il giudice di appello siciliano?
L’appello è infondato.
L’appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede.
Ma tale profilo non rileva ai fini della valutazione della legittimità dell’esclusione, correttamente basata sul solo riscontro oggettivo della discrasia fra la dichiarazione e la realtà oggettiva.
Resta impregiudicata, ovviamente, la facoltà della parte interessata di far valere le proprie tesi difensive, incentrate sull’asse-rita buona fede, dinanzi all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, poi, non spetta all’amministrazione il compito di procedere alla diretta verifica della regolarità contributiva dell’impresa.
Non sussiste, infine, la lamentata violazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990. Infatti, l’esclusione costituisce l’esito della procedura di selezione dell’aggiudicatario.
In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 750 del 28 agosto 2009, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
 
 
 
 
N.  750/09   ******** 
N.    1373    ******** 
ANNO  2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1373/2008, proposto da
ALFA. Costruzioni s.r.l.,
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. *************** ed elettivamente domiciliata in Palermo, piazza Marina n. 19, presso lo studio dell’avv. ****************;
contro
il COMUNE DI CALASCIBETTA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. **************ù ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Cordova n. 76, presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;
e nei confronti
dell’Impresa CO.RE.A.L. Soc. Coop., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Quarta Sezione) – 26 settembre 2008, n. 1739.
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. ********ù per il Comune di Calascibetta;
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti tutti gli atti di causa;
     Relatore alla pubblica udienza del 12 marzo 2009, il Consigliere ************;
     Uditi l’avv. ********* per la società appellante e l’avv. ************, su delega dell’avv. ********ù, per il comune appellato;
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
  1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla società appellante, per l’annullamento degli atti della procedura di gara svolta dal comune di Calascibetta, concernente l’aggiu-dicazione dei lavori di allontanamento delle acque “strade San Michele”, nella parte concernente la propria esclusione dalla gara, l’inca-meramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza.
  2. La parte appellante ripropone le censure disattese dal Tribunale.
      Il comune resiste al gravame.
DIRITTO
  1. L’amministrazione ha escluso l’appellante dalla gara in oggetto, disponendo l’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, perché la società aveva prodotto una dichiarazione attestante, erroneamente, la propria regolarità contributiva e indicante un inesatto numero di iscrizione all’INPS.
      L’appellante contesta tale determinazione, deducendo di essere incorsa in un errore scusabile, consistente nella trascrizione della partita IVA anziché del numero di posizione INPS.
  1. L’appello è infondato.
  2. Sul piano oggettivo, resta indiscussa l’esistenza di una discrasia fra i dati forniti dall’appellante, in sede di gara e l’effettiva realtà.
  3. Questa circostanza è pienamente sufficiente a giustificare l’esclusione dell’impresa dalla procedura, anche prescindendo dalla circostanza riguardante la possibile effettiva sussistenza di una situazione di regolarità contributiva.
  4. L’appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede.
  5. Ma tale profilo non rileva ai fini della valutazione della legittimità dell’esclusione, correttamente basata sul solo riscontro oggettivo della discrasia fra la dichiarazione e la realtà oggettiva.
  6. Resta impregiudicata, ovviamente, la facoltà della parte interessata di far valere le proprie tesi difensive, incentrate sull’asse-rita buona fede, dinanzi all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
  7. Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, poi, non spetta all’amministrazione il compito di procedere alla diretta verifica della regolarità contributiva dell’impresa.
  8. Non sussiste, infine, la lamentata violazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990. Infatti, l’esclusione costituisce l’esito della procedura di selezione dell’aggiudicatario.
  9. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
     Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Per Questi Motivi
     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, respingel’appello.
     Condannal’appellante a rimborsare all’amministrazione appellata le spese di lite, liquidandole in euro cinquemila.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
     Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 marzo 2009, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: *****************, Presidente, ************************, ************, estensore, ****************, **************, Componenti.
F.to: *****************, Presidente
F.to: ************, Estensore
F.to: *********************, **********
                            Depositata in segreteria
 il  28 agosto 2009

Lazzini Sonia

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