Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e potestà dei Comuni

sentenza 30/09/10
Scarica PDF Stampa

Non può riconoscersi, in base alle norme vigenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, una potestà dei Comuni di denegare il relativo nulla-osta ovvero di selezionare l’impresa titolata alla realizzazione degli impianti sul proprio territorio.

L’atto del Comune costituisce una mera espressione di volontà endoprocedimentale (sia che venga riferito al sub-procedimento di screening ambientale, sia che venga riferito al procedimento ex art. 12 d. lgs. n. 387 del 2003 per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale) e, come tale, non determina l’arresto dell’iter del procedimento e neppure preclude il suo esito favorevole.

Esso dunque non arreca una diretta ed immediata lesione dell’impresa interessata e non è perciò autonomamente impugnabile.

 

N. 03470/2010 REG.SEN.

N. 01753/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da Edison Energie Speciali s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti ***************, ***************** e *******************, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Piccinni, 150;

contro

Comune di Stornara, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 147;
Regione Puglia, non costituita;

nei confronti di

Inergia Spa;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del parere 12 settembre 2007, prot. n. 5710, con cui il Comune di Stornara, chiamato ai sensi dell’art 16, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2001 ad esprimere parere sulla necessità di sottoporre a v.i.a. il progetto di parco eolico della ricorrente, sembra aver espresso parere negativo sul progetto in sé; oltre che di ogni altro provvedimento, anche non conosciuto, a quello preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusa la deliberazione del Consiglio comunale di Stornara n. 9 del 2 aprile 2007 (non nota e citata nel parere impugnato) con cui il Comune ha deliberato l’assenso alla realizzazione del progetto della società Inergia s.p.a. e della convenzione con quest’ultima sottoscritta (anch’essa non nota e citata nel parere impugnato);

oltre che per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo del Comune;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Stornara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti *****************, ******************* e ************** (per delega di *******************);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 20 novembre 2007 e con motivi aggiunti notificati il 26 febbraio 2010, la società ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, adottati dal Comune di Stornara nell’ambito del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di un parco eolico nel territorio comunale.

Deduce plurima violazione della legge regionale n. 11 del 2001 (in materia di valutazione di impatto ambientale), violazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 (in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili), violazione delle norme del Trattato CE sulla concorrenza ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

Si è costituito il Comune di Stornara, resistendo al gravame.

Questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 239 del 4 novembre 2009, ha ordinato all’ente resistente il deposito della impugnata deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 2007.

Al deposito del provvedimento è seguita la notifica dei motivi aggiunti da parte della ricorrente.

Le parti hanno svolto difese conclusive in vista della pubblica udienza del 28 aprile 2010, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. E’ impugnato il parere 12 settembre 2007, prot. n. 5710, con cui il Comune di Stornara, chiamato ai sensi dell’art 16, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2001 ad esprimersi sulla necessità di sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto di parco eolico presentato dalla società ricorrente, ha espresso parere negativo.

E’ altresì impugnata la deliberazione del Consiglio comunale di Stornara n. 9 del 2 aprile 2007 (citata nel parere del 12 settembre 2007), con cui il Comune ha deliberato l’assenso alla realizzazione del progetto della società Inergia s.p.a., nonché la convenzione con quest’ultima sottoscritta.

In sintesi, la ricorrente lamenta che il Comune di Stornara avrebbe illegittimamente individuato, all’esito di una gara informale, la Inergia s.p.a. quale unico soggetto titolato a realizzare impianti eolici, nel territorio reputato idoneo sotto il profilo urbanistico ed ambientale, impegnandosi a non rilasciare ulteriori autorizzazioni a terzi per un periodo di 29 anni, in cambio del pagamento da parte di Inergia s.p.a. di un corrispettivo (in parte fisso, in parte variabile), ed afferma che il parere negativo espresso dal Comune in sede di procedura di screening ambientale sarebbe, in realtà, illegittimamente condizionato dagli impegni assunti con la citata deliberazione consiliare, allo scopo di assicurare a Inergia s.p.a. una sorta di diritto di esclusiva per la costruzione di impianti eolici sul territorio comunale. Nel parere si legge infatti che, proprio in conseguenza della convenzione sottoscritta con Inergia s.p.a., non vi sarebbe disponibilità di ulteriori aree da destinare alla localizzazione di impianti eolici, nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta.

2. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dalla difesa comunale in relazione ai motivi aggiunti, in quanto l’impugnativa è radicalmente inammissibile per difetto d’interesse.

Non può riconoscersi, in base alle norme vigenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, una potestà dei Comuni di denegare il relativo nulla-osta ovvero di selezionare l’impresa titolata alla realizzazione degli impianti sul proprio territorio (si rinvia, sul punto, ai numerosi precedenti di questa Sezione: per tutte, TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 marzo 2008 n. 530; Id., 24 settembre 2009 n. 2105).

L’atto del Comune costituisce una mera espressione di volontà endoprocedimentale (sia che venga riferito al sub-procedimento di screening ambientale, sia che venga riferito al procedimento ex art. 12 d. lgs. n. 387 del 2003 per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale) e, come tale, non determina l’arresto dell’iter del procedimento e neppure preclude il suo esito favorevole. Esso dunque non arreca una diretta ed immediata lesione agli interessi della ricorrente e non è perciò autonomamente impugnabile (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2002 n. 7254).

Quanto alla delibera consiliare presupposta, osserva il Collegio che il Comune non ha inteso assegnare al concessionario porzioni di suolo pubblico destinate ad essere occupate dagli impianti, bensì ha attribuito una generica “esclusiva” trentennale sul proprio territorio, impegnandosi a riconoscere priorità alla società stipulante nei confronti di ogni futuro concorrente.

Invero, dalla delibera e dalla convenzione impugnata non sorge alcun concreto pregiudizio per gli interessi della società ricorrente, il cui progetto dovrà normalmente essere istruito e valutato dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.

Giova ribadire che i Comuni non hanno alcuna potestà di selezionare i soggetti legittimati alla realizzazione degli impianti sul proprio territorio. La convenzione onerosa eventualmente stipulata dal Comune di Stornara con la controinteressata Inergia s.p.a. costituisce res inter alios acta e non ha alcuna efficacia vincolante per le Amministrazioni che, a vario titolo, saranno chiamate ad esprimersi in sede di valutazione di impatto ambientale e nella conferenza di servizi preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi del richiamato d. lgs. n. 387 del 2003.

Ne viene peraltro conferma, nella fattispecie, dalla documentazione depositata agli atti di causa dalla difesa comunale. La Regione Puglia, infatti, con la determinazione n. 247 del 29 aprile 2009 ha concluso il sub-procedimento di verifica dell’assoggettabilità a v.i.a. in ordine al progetto presentato dalla Edison Energie Speciali s.p.a., senza tener conto dell’avviso degli enti locali circa i diritti di privativa, arbitrariamente riconosciuti a talune imprese dietro il pagamento di corrispettivi pecuniari.

3. Assorbita ogni altra questione, discende da quanto detto l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, vista la carenza di lesività degli atti impugnati.

Le spese processuali possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda e della oggettiva ambiguità degli atti gravati.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nelle camere di consiglio del 28 aprile 2010 e del 23 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

******************, Presidente

****************, Consigliere

Savio Picone, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento