Immigrazione: sul diniego della regolarizzazione della posizione lavorativa (Cons. St., 804/2012)

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Massima

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 189/2002 e L. 222/2002 è necessaria, quanto alla durata del rapporto di lavoro, l’occupazione del lavoratore nei 3 mesi, ma non obbligatoriamente per l’intera durata dei 3 mesi.

  

 

1.  Premessa

 

Con la decisione in commento il Consiglio di Stato è tornato sulla questione – interpretazione dell’articolo 33, al comma primo, della legge 189 del 2002, nonché dell’articolo 1 del decreto legge n. 195 del 2002, convertito nella legge 222/2002, sul punto della durata del rapporto che (1) conduce a far ritenere necessaria l’occupazione del prestatore di lavoro nei tre mesi, ma non obbligatoriamente per l’intera durata dei tre mesi, “in relazione alla loro finalità di favorire la regolarizzazione di rapporti realmente esistenti e non di situazioni costituite al solo scopo di avvalersi della sanatoria”.

 

 

2. Conclusioni 

 

Con la sentenza in oggetto, l’appello dell’amministrazione è stato accolto, con la precisazione  che il rigetto della domanda di sanatoria per la mancanza dei requisiti a suo tempo richiesti, non porta alla preclusione della possibilità di rilasciare all’interessato (2) permessi di soggiorno in base ai requisiti di radicamento professionale, familiare e anche sociale nel territorio italiano nel frattempo legittimamente maturati, anche in base e con riferimento alle norme sopravvenute quali, ad esempio, quelle introdotte nell’articolo 5, al comma 5, e dell’articolo 9, al comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (3).

Il sopra citato articolo 5 prevede che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e’ stato rilasciato, esso e’ revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

Il successivo articolo prevede inoltre che “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo’ richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per se’, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e’ a tempo indeterminato”.

 

 

  

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano;

 

 

 

__________
(1) Ai fini della regolarizzazione.
(2) Previa richiesta.
(3) Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286  “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 – Supplemento Ordinario n. 139.

Sentenza collegata

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