Immigrazione: significativi interventi delle sezioni penali della Corte di Cassazione nel 2013

Panozzo Rober 23/05/17
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A)RIFIUTO DI ESIBIRE  DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE E/O PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 6, C. 3, T.U. IMMIGRAZIONE)

 

1.Cass. pen.  febbraio 2013 (ud. dicembre  2012)

Il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare: tale distinzione è imposta dalla modifica dell’art. 6, c. 3, del TU Immigrazione, contenuta nell’art. 1, c. 22, lett. h), della l. 94/2009, che ha comportato una “abolitio criminis”, ai sensi dell’art. 2, c. 2,  c.p., della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare

 

2.Cass. pen.  febbraio 2013 (ud.  gennaio 2013)

Il giudice dell’esecuzione deve revocare la sentenza di condanna non solo quando sia intervenuta una abrogazione espressa della norma incriminatrice, ma anche in caso di abrogazione tacita, qualora le nuove disposizioni siano incompatibili con le precedenti ovvero la nuova legge sia intervenuta a regolare l’intera materia sicchè le due norme risultino connotate dalla stessa oggettività giuridica e dalla stessa ratio (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva omesso di verificare se a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 94/2009, il fatto descritto dall’art. 6, c. 3, del T.U. Immigrazione, costituisse ancora reato)

 

3.Cass. pen.  luglio 2013 (ud. maggio 2013)

A seguito della modifica dell’art. 6, c. 3, del T.U. Immigrazione, ad opera dell’art. 1, c. 22, lett. h), della l. 94/2009, che ha comportato una abolitio criminis – ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, – della preesistente fattispecie di reato per la parte relativa agli stranieri regolari, i soggetti attivi del reato di inottemperanza “all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento, attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato”, sono esclusivamente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e non anche gli stranieri in posizione irregolare. Non integra, invece, nè questa, nè altra ipotesi di reato, l’omessa esibizione, da parte dello straniero extracomunitario, immigrato clandestinamente in Italia e irregolare, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui alla citata norma, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di straniero clandestino e, conseguentemente, ne è inesigibile l’esibizione

 

4.Cass. pen.  dicembre 2013 (ud. novembre 2013)

Il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica delL’art. 6, c. 3, T.U. Immigrazione, ad opera dell’art. 1, c. 22, lett. h), della l. 94/2009, (modifica) che ha comportato una “abolitio criminis”, ai sensi dell’art. 2, c. 2, c.p. della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare

 

 

B)FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (ART. 12 T.U. IMMIGRAZIONE)

 

1.Cass. pen.   gennaio 2013 (ud.  dicembre  2012)

Ai fini della sussistenza del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dall’art. 12, c. 5, del TU Immigrazione, non è sufficiente che l’agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, ma è necessario che ricorra il dolo specifico. Esso è costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, che si realizza quando l’agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose. In particolare, in relazione alla specifica ipotesi di assunzione di immigrati clandestini il fine di ingiusto profitto, che qualifica l’elemento soggettivo dei reato di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato, sussiste nel caso di impiego di cittadini extracomunitari in condizioni disumane, tali da poter essere accettate solo per effetto della mancanza di ogni forza contrattuale

 

2.Cass. pen.  febbraio 2013 (ud. gennaio  2013)

Le condotte punite dalle norme di cui agli artt. 22, c. 12, e 12, c. 5, del TU Immigrazione sono tra loro del tutto diverse, né la prima è in regime di spedalità rispetto alla seconda, conseguendone che i due reati possono concorrere tra loro. Più esattamente può osservarsi che le due diverse fattispecie tutelano differenti interessi giuridici: mentre infatti il reato di cui alla prima si limita a vietare al datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, quello di cui alla seconda, si sostanzia nel trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorendo la permanenza di questi nel territorio dello Stato, il che può essere compiuto con qualsivoglia condotta agevolatrice; peraltro la norma incriminatrice dell’assunzione di “lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno” ha riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perchè entrati in Italia senza visto o perchè il loro visto sia scaduto. Inoltre, mentre il reato di cui all’art. 12 c. 5, che ha in più rispetto a quello di cui al comma 5 bis il dolo specifico di trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, riguarda solo i cittadini extracomunitari, il reato di cui all’art. 22, citato, è istantaneo e si consuma per il solo fatto di avere alle proprie dipendenze un cittadino irregolare mentre il secondo è un reato di pericolo, a consumazione anticipata e si realizza per il solo fatto che si sia predisposto il lavoro o si sia messo a disposizione l’alloggio ma ha carattere permanente sicchè il relativo stato di flagranza dura fino a quando la permanenza non sia cessata

 

3.Cass. pen.  febbraio 2013 (ud.  gennaio 2013)

Integra il più grave delitto di favoreggiamento dell’illegale permanenza dello straniero nel territorio dello stato (art. 12, c. 5, T.U. Immigrazione), e non il reato previsto dall’art. 1, c,. 15, d.l. 79/2015, convertito dalla l. 102/2009), la condotta criminosa consistente nella presentazione di false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare, se sorretta anche dallo specifico ed ulteriore fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero

 

 

4.Cass. pen.  aprile 2013 (ud.  febbraio  2012)

Trattandosi di reato a condotta libera ed a consumazione anticipata, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non richiede, per il suo perfezionamento, che l’ingresso illegale degli extracomunitari abbia effettivamente luogo

 

 

5.Cass. pen. aprile 2013 (ud. marzo 2013)

In tema di delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina, per “profitto indiretto” deve intendersi un’aspettativa di arricchimento anche non di natura economica ma comunque identificabile in un vantaggio apprezzabile, non necessariamente connesso all’ingresso contra ius  dello straniero favorito

 

6.Cass. pen.  maggio 2013 (ud. maggio  2013)

Anche un rapporto di locazione a condizioni sperequate tra i contraenti a vantaggio del locatore, secondo quanto deducibile dalle condizioni contrattuali esose rispetto ai valori di mercato per quel tipo di rapporti negoziali, è sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa di cui all’art. 12, c. 5, del T.U. Immigrazione, realizzando una forma di favoreggiamento proibita dall’ordinamento

 

7.Cass. pen.  giugno 2013 (ud. aprile 2013)

L’integrazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, nell’ipotesi di rapporto contrattuale instaurato con essi, necessita dell’elemento soggettivo del dolo specifico e, dunque, della sussistenza, in capo all’agente, del fine di trarre un profitto ingiusto dalla permanenza predetta. È erronea e va, pertanto, annullata perché il fatto non costituisce reato, la pronuncia di condanna dell’agente in ordine al reato predetto qualora unicamente limitatasi ad affermare che questi abbia agito per lucrare, o per far lucrare al proprietario dell’immobile concesso in uso agli stranieri, il canone di locazione, ritenuto per ciò solo oggetto di ingiusto profitto, a prescindere da ogni considerazione circa lo sfruttamento o meno delle condizioni di immigrati clandestini dei conduttori

 

8.Cass. pen.  ottobre 2013 (ud.  luglio 2013)

L’ingiusto profitto, oggetto del dolo specifico della condotta punita dall’art. 12, c. 5 bis, del T.U. Immigrazione, può essere desunto da condizioni contrattuali comunque gravose rispetto ai valori di mercato ; ciò in quanto il fatto si realizza allorché l’equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell’immobile, con sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare

 

9.Cass. pen. novembre 2013 (ud.  ottobre 2013)

Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di una prostituta è assorbito in quello, più grave, di favoreggiamento della prostituzione, qualora la condotta sia unica dal punto di vista storico e naturalistico, in virtù della clausola di riserva contenuta nell’art. 12, c. 5, T.U. Immigrazione

 

10.Cass. pen. dicembre 2013 (ud.  novembre 2013)

È configurabile il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con riferimento all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in modo formalmente regolare, ma finalizzato ad una permanenza illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato “de quo” aggravato dal fine di profitto in relazione ad ingresso con visto turistico di una straniera, finalizzato allo sfruttamento della prostituzione della stessa).

 

 

C)ESPULSIONE AMMINISTRATIVA (ART. 13 T.U. IMMIGRAZIONE)

 

1.Cass. pen.  gennaio 2013 (ud.  novembre 2012)

La prosecuzione degli arresti domiciliari, a seguito del passaggio in giudicato della condanna ed in costanza della sospensione dell’esecuzione ai sensi 656, c. 10, c.p.p.,non preclude la misura alternativa dell’espulsione ex art. 5 del T.U. Immigrazione

 

2.Cass. pen.  marzo 2013 (ud.  novembre  2012)

Non sussiste incompatibilità tra il decreto di espulsione amministrativa, emesso nei confronti di un cittadino di paese terzo, a norma dell’art. 13 del TU Immigrazione, rimasto ineseguito con accertata permanenza del suo destinatario sul territorio nazionale, e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di dimora, adottata nei confronti dello stesso straniero, siccome persona ritenuta pericolosa, ai sensi dell’art. 1, c. 1, nn. 1 e 2, della l. 1423/1956, applicabile ratione temporis (cui corrisponde l’art. 1, c. 1, lett. a) e b), del d. lgs. 159/2011 [Aggiunge il S.C., in disaccordo con il P.G. (che riteneva fondata  la denuncia di incompatibilità tra l’ordine di espulsione e la misura della prevenzione personale, chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, sulla base dell’affermazione del seguente principio di diritto: “emesso un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero, non può essere irrogata, nelle more dell’esecuzione del suddetto provvedimento di espulsione, la misura di prevenzione personale nei confronti del medesimo soggetto”): “la permanenza sul territorio dello Stato del cittadino straniero, già destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa, qualunque sia stata la ragione della mancata esecuzione dell’espulsione, ove configuri, in concreto, una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica, poiché lo straniero appartiene ad una delle categorie di persone pericolose (…ai sensi della norma citata…), legittima l’adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, anche con l’obbligo di soggiorno, a norma della stessa legge. E’, infatti, comune la finalità di tutela della sicurezza pubblica perseguita sia dall’espulsione amministrativa, sia dalla misura di prevenzione personale, e quest’ultima non si pone come alternativa e incompatibile con la prima, allorché supponga in concreto una situazione di irregolare permanenza dello straniero sul territorio nazionale, nonostante la disposta espulsione, che lo radica in una condizione di clandestinità, e sussistano elementi di fatto che inducano a ritenere la sua dedizione abituale a traffici illeciti o il sostentamento tratto, anche in parte, dai proventi di attività delittuose”]

 

3.Cass. pen.  agosto 2013 (ud.  agosto 2013)

Il giudice, prima di procedere all’espulsione dallo Stato dello straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell’art. 86 del d.P.R. 309/1990, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato

 

 

D)DIVIETO DI REINGRESSO (ART. 13 T.U. IMMIGRAZIONE)

 

1.Cass. pen.  gennaio 2013 (ud.  novembre 2012)

Il rientro oltre il quinquennio nel territorio dello Stato dello straniero espulso, pur non potendo più essere punito come delitto ai sensi del comma 13 dell’art. 13 del T.U. Immigrazione, perché in contrasto con quanto disposto dalla direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea, integra l’illecito contravvenzionale sussidiario previsto dall’art. 10 bis del medesimo T.U.

 

2.Cass. pen.  febbraio 2013 (ud.  novembre  2012)

I principi affermati dalla Corte europea di giustizia nella sentenza El Dridi, dettati con riguardo alle modalità della procedura di rimpatrio, non assumono rilievo ai fini del reato di reingresso nel territorio dello Stato in assenza di autorizzazione

 

3.Cass. pen.  febbraio 2013 (ud.  febbraio 2013)

In materia di arbitrario reingresso nel territorio dello Stato italiano, per straniero espulso, quale soggetto agente, si intende il cittadino straniero che sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione indipendentemente dalle modalità di esecuzione, coattiva o volontaria, della stessa

 

4.Cass. pen.  febbraio 2013 (ud.  febbraio 2013)

Ai fini della configurazione del reato, ex art. 13, c. 13, del TU Immigrazione, il matrimonio dello straniero con una cittadina italiana, contratto all’estero, non giustifica il rientro, senza alcuna autorizzazione, prima del periodo prescritto, essendo necessario l’ulteriore presupposto della convivenza con il coniuge, come si ricava dal sistema e dall’esigenza di evitare matrimoni solo formali, strumentali per ottenere il permesso di soggiorno [evidenzia il S.C. come la Corte territoriale abbia “puntualmente indicato che le emergenze istruttorie escludevano il detto rapporto di convivenza”, senza contare che “in ogni caso …esso non avrebbe giustificato, da solo, il rientro clandestino in Italia senza la prescritta autorizzazione”]

 

5.Cass. pen. aprile 2013 (ud.  marzo 2013)

Ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 13, c. 13, del T.U. Immigrazione, la condizione del cittadino straniero in precedenza rimpatriato che faccia nuovamente ingresso nel territorio dello Stato senza la prescritta autorizzazione e prima del termine stabilito nell’ordine di rimpatrio non può essere equiparata a quella dello straniero che permanga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento

 

 

E)ORDINE DI ALLONTANAMENTO (ARTT.  13,14 T.U. IMMIGRAZIONE)

 

1.Cass. pen.  gennaio 2013 (ud.  dicembre 2012)

Non risponde del reato previsto dall’art. 650 c.p. lo straniero che non ottemperi all’invito a presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale, in quanto l’ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale, stabilita dall’art. 14, del T.U. Immigrazione, non possono essere validamente surrogati da altri atti

 

2.Cass. pen.  aprile 2013 (ud.  febbraio 2013)

Non risponde del reato previsto dall’art. 650 c.p.  lo straniero che non ottemperi all’invito di presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale, in quanto l’ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dall’art. 14, del T.U. Immigrazione, non possono essere validamente surrogati da altri atti

 

3.Cass. pen.  agosto 2013 (ud.  luglio 2013)

In tema di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento emesso dal questore da parte dello straniero espulso, allorché l’ordine di allontanamento trovi il suo antecedente in un decreto prefettizio di espulsione illegittimo, il giudice può disapplicare il provvedimento amministrativo, costituente il presupposto del reato

 

4.Cass. pen.  dicembre 2013 (ud.  ottobre 2013)

La nuova formulazione del reato di cui all’art. 14 c. 5 ter, T.U. Immigrazione, introdotta con d.l. 89/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 129/2011, non si pone in continuità normativa con la precedente fattispecie di reato, sussistendo invece discontinuità sostanziale del “tipo di illecito”, sicché essa è destinata a valere solo per il futuro e può essere applicata esclusivamente in relazione ai comportamenti realizzati successivamente alla sua entrata in vigore

 

 

F)ASSUNZIONE LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 22 T.U. IMMIGRAZIONE)

 

1.Cass. pen.  gennaio 2013 (ud.  dicembre 2012)

A seguito della modifica dell’art. 22, c. 12, del T.U. Immigrazione, apportata dal d.l. 92/2008, convertito in l. 125/2008, va escluso, anche con riferimento alle condotte pregresse, il reato di occupazione di lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno nel caso in cui il datore di lavoro non abbia agito con dolo, ma sia caduto in mero errore colposo circa il possesso da parte del lavoratore di regolare permesso di soggiorno.

 

2.Cass. pen.  gennaio 2013 (ud.  dicembre 2012)

L’art. 22, c. 12, del T.U. Immigrazione, così come modificato dall’art. 5, comma 1-ter dal d.l. 92/2008, convertito in l. 125/2008 -nel punire con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro cinquemila (e non più con la pena dell’arresto e dell’ammenda) per ogni lavoratore impiegato “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”- contempla un reato punibile solo a titolo di dolo con la pena dell’arresto e dell’ammenda e soggetto ai termini di prescrizione previsti per le contravvenzioni anche con riguardo alle condotte pregresse di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno.

 

3.Cass. pen.   febbraio 2013 (ud.  gennaio  2013)

Le condotte punite dalle norme di cui agli artt. 22, c. 12, e 12, c. 5, del TU Immigrazione sono tra loro del tutto diverse, né la prima è in regime di spedalità rispetto alla seconda, conseguendone che i due reati possono concorrere tra loro. Più esattamente può osservarsi che le due diverse fattispecie tutelano differenti interessi giuridici: mentre infatti il reato di cui alla prima si limita a vietare al datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, quello di cui alla seconda, si sostanzia nel trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorendo la permanenza di questi nel territorio dello Stato, il che può essere compiuto con qualsivoglia condotta agevolatrice; peraltro la norma incriminatrice dell’assunzione di “lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno” ha riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perchè entrati in Italia senza visto o perchè il loro visto sia scaduto. Inoltre, mentre il reato di cui all’art. 12 c. 5, che ha in più rispetto a quello di cui al comma 5 bis il dolo specifico di trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, riguarda solo i cittadini extracomunitari, il reato di cui all’art. 22, citato, è istantaneo e si consuma per il solo fatto di avere alle proprie dipendenze un cittadino irregolare mentre il secondo è un reato di pericolo, a consumazione anticipata e si realizza per il solo fatto che si sia predisposto il lavoro o si sia messo a disposizione l’alloggio ma ha carattere permanente sicchè il relativo stato di flagranza dura fino a quando la permanenza non sia cessata

 

4.Cass. pen.  maggio 2013 (ud.  aprile 2013)

L’art. 22, c. 12, del T.U. Immigrazione punisce, prescindendo dalla fase specifica e precipua dell’assunzione, chi occupa alle proprie dipendenze, condotta che può realizzarsi con l’assunzione, ma non soltanto con essa: ai sensi di legge risponde del reato in esame non soltanto chi assume il lavoratore straniero che si trovi nelle condizioni indicate dalla fattispecie incriminatrice, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, se ne avvalga tenendo alle sue dipendenze, occupando, pertanto, più o meno stabilmente, il cittadino extracomunitario. L’art. 5, c. 1 ter, del d.l. 92/2008, convertito dalla l. 125/2008, volendo reprimere più gravemente il reato e sostituendo la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno e dell’ammenda di Euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di Euro 5.000, sempre per ogni lavoratore impiegato, ha trasformato la contravvenzione in delitto, di guisa che allo stato, ai sensi dell’art. 42 c.p., comma 2, l’ipotesi delittuosa ex art. 22, c. 12, del T.U. Immigrazione è ora punita solamente se commessa con dolo, non essendo nulla di diverso espressamente previsto dalla norma incriminatrice. L’intervento normativo del 2008, pertanto, ha reso penalmente irrilevante la responsabilità colposa, risolvendosi, per tale ipotesi, in una abolizione parziale della fattispecie previgente

 

5.Cass. pen.   giugno 2013 (ud.  maggio  2013)

L’art. 22, c. 12, del T.U. Immigrazione punisce, prescindendo dalla fase specifica e precipua dell’assunzione, chi occupa alle proprie dipendenze, condotta che può realizzarsi con l’assunzione, ma non soltanto con essa: ai sensi di legge risponde del reato in esame non soltanto chi assume il lavoratore straniero che si trovi nelle condizioni indicate dalla fattispecie incriminatrice, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, se ne avvalga tenendo alle sue dipendenze, occupando, pertanto, più o meno stabilmente, il cittadino extracomunitario

 

6.Cass. pen.  luglio 2013 (ud.  aprile 2013)

La fattispecie prevista dall’art. 22, c. 12, del T.U. Immigrazione, che punisce l’occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, è un reato proprio che può essere commesso solo dal datore di lavoro. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato a carico del committente opere edilizie affidate ad una persona che ebbe personalmente ad ingaggiare il lavoratore extracomunitario)

 

7.Cass. pen.  settembre 2013 (ud.  gennaio 2013)

La sussistenza del reato, ex art. 22, c. 12, del T.U. Immigrazione è esclusa solamente dalla regolare presenza in Italia dello straniero, che è onere del datore di lavoro verificare indipendentemente dalle asserzioni e aspettative di colui al quale viene data occupazione.  Il concetto di occupazione che figura nella norma predetta si riferisce alla instaurazione di un rapporto di lavoro che già di per sé integra gli estremi di una condotta antigiuridica, qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del citato permesso, indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell’attività in questione

 

 

G)ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE (ART. 16 T.U. IMMIGRAZIONE)

 

1.Cass. pen.   maggio 2013 (ud.  aprile  2013)

Non è consentita l’espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione a norma dell’art. 16 del T.U. Immigrazione, motivata dal rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno,  perché trattasi di situazione che non figura tra quelle tassativamente previste dalla norma

 

2.Cass. pen.   maggio 2013 (ud. aprile  2013)

Non può annoverarsi tra i presupposti dell’espulsione, ai sensi dell’art. 16, c. 5, del T.U. Immigrazione, la situazione (che non figura tra quelle tassativamente previste dalla norma) di chi, avendo chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, se lo sia visto rifiutare

 

3.Cass. pen.  agosto 2013 (ud. giugno 2013)

L’espulsione dello straniero prevista come misura alternativa alla detenzione dall’art. 16, c. 5, del T.U. Immigrazione, non può essere disposta in relazione a pena determinata a seguito di cumulo comprensivo anche di pena inflitta per reato ostativo alla sua concessione, non potendosi procedere alla scissione al fine di imputare la parte di pena espiata al predetto reato ostativo [ricorda il S.C. come a tali conclusioni si sia pervenuti, muovendo dal rilievo che l’espulsione, come misura alternativa disposta dal magistrato di sorveglianza, ha natura amministrativa (come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 226 del 2004) e che non essendo finalizzata al recupero o al reinserimento del condannato, non può essere concessa in presenza di un giudizio di pericolosità del condannato, che può essere basato anche solo sulla sussistenza di una condanna per reati ostativi, per ciò stesso sintomo di pericolosità]

 

4.Cass. pen.  novembre 2013 (ud.  ottobre 2013)

L’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, prevista dall’art. dall’art. 16, c. 5, del T.U. Immigrazione, può essere disposta solo quando lo straniero si trovi in una delle situazioni tassativamente previste – come presupposto per l’espulsione amministrativa – nell’art. 13, comma 2, dello stesso T.U.,  tra le quali non rientra il rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare, formulata ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. 102/2009

 

5.Cass. pen.  dicembre 2013 (ud. ottobre 2013)

L’espulsione dello straniero, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena anche residua non superiore ad anni due per reati non ostativi, prevista dall’art. 16, c. 5, del T.U. Immigrazione, ha natura amministrativa e costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge La natura amministrativa di tale espulsione non esclude che giurisdizionale sia l’autorità, magistrato di sorveglianza, cui è riservata la sua applicazione con decreto motivato, ai sensi del comma 6 (primo periodo), e che giurisdizionale sia il procedimento di impugnazione dell’emesso decreto di espulsione da comunicare allo straniero, il quale può proporre opposizione entro il termine di dieci giorni dinanzi al tribunale di sorveglianza, che decide nel termine di venti giorni (secondo e terzo periodo del medesimo comma 6), salvo il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale, trattandosi di provvedimento incidente sulla libertà personale dello straniero

 

 

H)INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE (ART. 10 BIS T.U. IMMIGRAZIONE)

 

1.Cass. pen.  gennaio 2013 (ud. novembre 2012)

Il rientro oltre il quinquennio nel territorio dello Stato dello straniero espulso, pur non potendo più essere punito come delitto ai sensi del comma 13 dell’art. 13 del T.U. Immigrazione, perché in contrasto con quanto disposto dalla direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea, integra l’illecito contravvenzionale sussidiario previsto dall’art. 10 bis del medesimo T.U.

 

2. Cass. pen.  maggio 2013 (ud.  maggio 2013)

La contravvenzione prevista dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione, che punisce l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115, in materia di rimpatri – come affermato dalla Corte di giustizia dell’UE nella sentenza del 6 dicembre 2012, in causa C-430/11 -, in quanto non osta alla sua finalità primaria di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza, e non si pone in contrasto con l’art. 7, par. 1, della medesima norma sovranazionale che, nel porre un termine compreso tra i 7 e i 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.

 

3.Cass. pen.  giugno 2013 (ud.  maggio 2013)

In caso di condanna per la contravvenzione di illegale ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato, l’applicazione dell’espulsione in sostituzione della pena pecuniaria è subordinata al rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 7 della direttiva della Comunità Europea n. 115 del 2008 e, di conseguenza, alla verifica della sussistenza del concreto pericolo di fuga o del pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico ovvero della presentazione di una domanda di soggiorno fraudolenta

 

4.Cass. pen.  giugno 2013 (ud.  maggio  2013)

L’art. 10 bis del T.U. Immigrazione non punisce una condizione personale e sociale – quella, cioè, di straniero clandestino (o, più propriamente, irregolare) – e non criminalizza un modo di essere della persona; punisce, invece uno specifico comportamento, costituito dal fare ingresso  e dal trattenersi  nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge: cioè, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una condotta a carattere permanente di natura omissiva (il non lasciare il territorio nazionale). La condizione di clandestinità è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene strumentale, per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici finali  di sicuro rilievo costituzionale

 

5.Cass. pen.   giugno 2013 (ud.  maggio  2013)

La fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione, che punisce l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la cd. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando essa alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l’art. 7, par. 1, della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

 

6.Cass. pen.  giugno 2013 (ud.  maggio  2013)

La fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione, che punisce l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non si pone in contrasto con la cd. direttiva Europea sui rimpatri (direttiva Commissione C.E.E. 16/12/2008 n. 115), non comportando essa alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva anzidetta, di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza; in particolare l’art. 7 paragrafo 1 della direttiva in esame, nel porre un termine compreso fra 1 7 ed 1 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

 

7.Cass. pen.   giugno 2013 (ud.  maggio  2013)

La fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione, che punisce l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non si pone in contrasto con la cd. direttiva Europea sui rimpatri (direttiva Commissione C.E.E. 16/12/2008 n. 115), non comportando essa alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva anzidetta, di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza; in particolare l’art. 7 paragrafo 1 della direttiva in esame, nel porre un termine compreso fra 1 7 ed 1 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato [Diversamente sarebbe a dire (ma non è il caso di specie), aggiunge il S.C., laddove il giudice avesse sostituito la pena inflitta con l’espulsione: in tal caso il provvedimento avrebbe dovuto rispettare – per la sua legittimità alla luce dalla richiamata direttiva Europea – tutte le condizioni da quest’ultima previste (l’apprezzamento in concreto di una delle condizioni che possano giustificare la deroga alla regola generale della priorità della procedura di allontanamento volontario e ragionevoli tempi di attuazione)]

 

8.Cass. pen.  giugno 2013 (ud.  maggio 2013)

Integra la fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione, l’ulteriore protrazione della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato dopo la consumazione del reato istantaneo di ingresso illegale, non occorrendo attendere, in tal caso, la scadenza del termine per la richiesta del permesso di soggiorno, previsto a favore di chi faccia legalmente ingresso nel territorio dello Stato

 

9.Cass. pen.  luglio 2013 (ud.  giugno 2013)

Il giudice non può assolvere lo straniero extracomunitario dal reato di cui all’art. 10 bis del T.U. Immigrazione, ritenendo sussistenti le condizioni per ottenere la qualifica di rifugiato, perché il riconoscimento di tale status è di competenza di un apposito organismo amministrativo, a cui il giudice penale non può sostituirsi

 

10.Cass. pen.  luglio 2013 (ud.  giugno 2013)

Per effetto dell’art. 10 bis del T.U. Immigrazione, il cittadino straniero è punito per il solo fatto di aver fatto ingresso o essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza essersi munito, per fare ingresso nello Stato, del previsto visto d’ingresso e, per trattenersi nel territorio dello Stato oltre il periodo previsto dal visto d’ingresso, del permesso o della carta di soggiorno, ovvero della speciale autorizzazione rilasciata dalla apposita commissione istituita per accertare, tramite la prevista istruttoria, se allo straniero possa essere riconosciuta la qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, secondo le norme del d. lgs.  251/2007 [nel cassare la sentenza del giudice di pace, dichiarativa di non luogo a procedere perché l’imputato era fuggito da una zona di guerra per cause indipendenti dalla sua volontà, il S.C. rileva che il giudice ordinario non può, tramite accertamenti compiuti in sede penale  sostituirsi alla predetta commissione ]

 

11.Cass. pen. luglio 2013 (ud.  giugno 2013)

La fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l’art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

 

12.Cass. pen.  luglio 2013 (ud. maggio 2013)

La mera previsione di una sanzione pecuniaria di natura penale per l’ingresso o il soggiorno illegale dello straniero nel territorio nazionale, non accompagnata da misure di rimpatrio forzato incompatibile con la normativa europea, è rispettosa dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 117, c. 1, Cost.

 

13. Cass. pen.  luglio 2013 (ud.  maggio 2013)

La mera previsione di una sanzione pecuniaria di natura penale per l’ingresso o il soggiorno illegale dello straniero nel territorio nazionale, ex art. 10 bis del T.U. Immigrazione, non accompagnata da misure di rimpatrio forzato incompatibili con la normativa europea in materia (Direttiva rimpatri 115/2008/CE), è rispettosa dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, al sensi dell’art. 117, c. 1, Cost. [Il S.C. aggiunge che  la disapplicazione della norma incriminatrice – per contrasto con la fonte dell’Unione – sarebbe giustificata nel caso di irrogazione della sanzione sostitutiva dell’espulsione, tuttora prevista dall’art. 16, c. 1, T.U. immigrazione, senza la fissazione del termine per la partenza volontaria, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva, salve le eccezioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo, da valutare caso per caso; nonché nell’ipotesi di durata della permanenza domiciliare, in cui sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, eccedente il tempo in cui sia impossibile il trasferimento dello straniero irregolare fuori dallo Stato membro]

 

14.Cass. pen.  luglio 2013 (ud. maggio 2013)

La fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione non viola né la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), come affermato dalla Corte di giustizia UE con le pronunce 21 marzo 2013, Mbaye (causa C-522/11) e 6 dicembre 2012, Sagor (causa C-430/11), né la Costituzione , avendo il Giudice delle leggi escluso ogni contrasto con le norme costituzionali, osservando che la norma non penalizza una mera “condizione personale e sociale” – quella, cioè, di straniero “clandestino” (o, più propriamente, “irregolare”) – della quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale, bensì uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti; ed è tale quello descritto dalle locuzioni alternative “fare ingresso” e “trattenersi” nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni vigenti: locuzioni cui corrispondono, rispettivamente, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente il cui nucleo antidoveroso è omissivo (l’omettere di lasciare il territorio nazionale, pur non essendo in possesso di un titolo che renda legittima la permanenza)

 

15.Cass. pen.  luglio 2013 (ud.  maggio 2013)

In caso di condanna per la contravvenzione di illegale ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato, l’applicazione dell’espulsione in sostituzione della pena pecuniaria è subordinata al rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 7 della direttiva della Comunità Europea n. 115 del 2008 e, di conseguenza, alla verifica della sussistenza del concreto pericolo di fuga o del pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico ovvero della presentazione di una domanda di soggiorno fraudolenta

 

16.Cass. pen.  luglio 2013 (ud.  maggio 2013)

In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del reato contravvenzionale di ingresso illegale nel territorio dello Stato, poiché il T.U. immigrazione prevede  il rilascio di apposita documentazione autorizzativa per il soggiorno in Italia, è sufficiente, da parte dell’accusa, dimostrare che il cittadino straniero, presente nel territorio dello Stato, ne risulti sprovvisto ovvero che non sia in grado di allegare tale documentazione, essendo illogico pretendere che il PM, sostituendosi all’imputato, fornisca la prova di un fatto storico (la richiesta di un visto ovvero di un permesso di soggiorno), in tesi, mai avvenuto

 

17.Cass. pen.  luglio 2013 (ud.  giugno 2013)

La rilevanza penale del fatto punito dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione  si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene “strumentale”, per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici “finali” di sicuro rilievo costituzionale. Per queste ragioni non è stata una scelta arbitraria la predisposizione di una tutela penale di siffatto interesse, che si atteggia a bene giuridico di “categoria”, capace di accomunare buona parte delle norme incriminatrlci presenti nel testo unico del 1998

 

18.Cass. pen.  luglio 2013 (ud.  giugno 2013)

In tema di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, il rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari assume rilevanza ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere a norma dell’art. 10 bis, c. 6, T.U. Immigrazione

 

19.Cass. pen.  giugno 2013 (ud.  luglio 2013)

Il cittadino extracomunitario che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano onde esercitare un diritto riconosciuto dall’ordinamento (nella specie il diritto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana che, dunque, configura l’esimente dell’esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.), non viola l’art. 10-bis del T.U. Immigrazione, anche se privo dei documenti validi per tale ingresso e successivo trattenimento

 

20.Cass. pen.  agosto 2013 (ud.  maggio 2013)

La scoperta della clandestinità entro gli 8 giorni dall’ingresso in Italia (nello specifico: via mare) – nel termine, cioè, previsto per (presentare) la richiesta del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del T.U. Immigrazione, non esclude la sussistenza del reato ex art. 10 bis dello stesso T.U., perché il citato art. 5, c. 2, presuppone il possesso di valido passaporto e di visto d’ingresso

 

21.Cass. pen.  agosto 2013 (ud.  luglio 2013)

La contravvenzione prevista dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione, che punisce l’ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la cosiddetta direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza

 

22.Cass. pen.  agosto 2013 (ud.  luglio 2013)

In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del reato contravvenzionale di ingresso illegale nel territorio dello Stato, poiché il T.U. immigrazione prevede  il rilascio di apposita documentazione autorizzativa per il soggiorno in Italia, è sufficiente, da parte dell’accusa, dimostrare che il cittadino straniero, presente nel territorio dello Stato, ne risulti sprovvisto ovvero che non sia in grado di allegare tale documentazione, essendo illogico pretendere che il PM, sostituendosi all’imputato, fornisca la prova di un fatto storico (la richiesta di un visto ovvero di un permesso di soggiorno), in tesi, mai avvenuto.


23.Cass. pen.  agosto 2013 (ud.  luglio 2013)

È applicabile anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato l’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace

 

24.Cass. pen.  agosto 2013 (ud.  luglio 2013)

La previsione di una sanzione penale pecuniaria per il reato di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato è compatibile con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europa in materia di rimpatri n.115 del 2008

 

25.Cass. pen.  settembre 2013 (ud. luglio 2013)

La contravvenzione prevista dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione, che punisce con una sanzione pecuniaria l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la direttiva della Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115, in quanto non è accompagnata da misure di rimpatrio forzato incompatibili con la direttiva indicata

 

26.Cass. pen.  ottobre 2013 (ud. giugno 2013)

L’art. 10 bis del T.U. Immigrazione incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato, quindi, punisce uno specifico comportamento costituito dal “fare ingresso” e “trattenersi” nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è, pertanto, di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) ed una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale [alla luce del principio, il S.C. valuta correttamente le conclusioni del giudice di pace che ha ritenuto acquisita la prova della responsabilità dello straniero, in quanto privo del permesso di soggiorno con la conseguente illegale permanenza nel territorio dello Stato]

 

27.Cass. pen.  ottobre 2013 (ud.  giugno 2013)

L’art. 10 bis del T.U. Immigrazione non punisce una “condizione personale e sociale” – quella, cioè, di straniero “clandestino” (o, più propriamente, “irregolare”) – e non criminalizza un “modo di essere” della persona, bensì uno specifico comportamento costituito dal “fare ingresso” e “trattenersi” nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale

 

28.Cass. pen. ottobre 2013 (ud. luglio 2013)

Il bene giuridico protetto dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione è agevolmente identificabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: interesse la cui assunzione ad oggetto di tutela penale non può considerarsi irrazionale ed arbitraria – trattandosi, del resto, del bene giuridico “di categoria”, che accomuna buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998 – e che risulta, altresì, offendibile dalle condotte di ingresso e trattenimento illegale dello straniero

 

29.Cass. pen.  ottobre 2013 (ud.  settembre 2013)

Rispetto al reato contemplato dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione,la proposizione della domanda di regolarizzazione, ai sensi della l. 102/2009, comporta non l’assoluzione dello straniero perché il fatto non costituisce reato ma la sospensione del processo in attesa dell’esito del procedimento amministrativo instauratosi a seguito della suddetta domanda di emersione

 

30.Cass. pen.  ottobre 2013 (ud.  settembre 2013)

L’’incriminazione dell’ingresso e del trattenimento illegali, contemplato dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione, non si pone in contrasto con l’art. 7, par. 1 della Direttiva 116/2008, che, nello stabilire un termine compreso tra i sette ed i trenta giorni per l’esodo volontario del cittadino irregolare, per ciò solo non rende lecita e consentita dall’ordinamento nazionale in quell’intervallo temporale la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

 

31.Cass. pen.  ottobre 2013 (ud.  settembre 2013)

Il reato ex art. 10 bis del T.U. Immigrazione  è legittimamente perseguito e la sua sanzione non contrasta con la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 250 del 9/6/10) nè con quella europea (sent. Sagor n. 430 del 6/12/12 della I sez. della Corte di Giustizia della Comunità Europea).

 

32.Cass. pen.  ottobre 2013 (ud.  settembre 2013)

La fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione, che punisce l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (Direttiva della Commissione CEE del 16 dicembre 2008 n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla Direttiva predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza, e non è in contrasto con l’art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

 

33.Cass. pen. ottobre 2013 (ud.  ottobre 2013)

La norma ex art. 10 bis del T.U. Immigrazione non punisce una condizione personale e sociale – quella, cioè, di straniero clandestino (o, più propriamente, irregolare) – e non criminalizza un modo di essere della persona, ma punisce uno specifico comportamento, costituito dal fare ingresso e dal trattenersi nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale: la condizione di “clandestinità” è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene “strumentale”, per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici “finali” di sicuro rilievo costituzionale. La fattispecie contravvenzionale de qua, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l’art. 7, par. 1 della medesima che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

 

34.Cass. pen.  ottobre 2013 (ud.  settembre 2013)

La contravvenzione prevista dall’art. 10 bid del T.U. Immigrazione, che incrimina la condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, ha natura permanente. (Fattispecie in cui l’ingresso illegale era avvenuto prima della entrata in vigore della norma, ma la condotta di permanenza era proseguita anche dopo l’entrata in vigore della norma indicata)

 

35.Cass. pen.  novembre 2013 (ud.  settembre 2013)

La norma ex art. 10 bis del T.U. Immigrazione non punisce una “condizione personale e sociale” – quella, cioè, di straniero “clandestino” (o, più propriamente, “irregolare”) – e non criminalizza un “modo di essere” della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal “fare ingresso” e dal “trattenersi” nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale. La condizione di “clandestinità” è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto, e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene “strumentale”, per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici “finali” di sicuro rilievo costituzionale. Per queste ragioni non è stata una scelta arbitraria la predisposizione di una tutela penale di siffatto interesse, che si atteggia a bene giuridico di “categoria”, capace di accomunare buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998

 

36.Cass. pen.  novembre 2013 (ud.  settembre 2013)

La norma ex art. 10 bis del T.U. Immigrazione non punisce una “condizione personale e sociale” – quella, cioè, di straniero “clandestino” (o, più propriamente, “irregolare”) – e non criminalizza un “modo di essere” della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal “fare ingresso” e dal “trattenersi” nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale. La condizione di “clandestinità” è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto, e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene “strumentale”, per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici “finali” di sicuro rilievo costituzionale. Per queste ragioni non è stata una scelta arbitraria la predisposizione di una tutela penale di siffatto interesse, che si atteggia a bene giuridico di “categoria”, capace di accomunare buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998

 

37.Cass. pen.  novembre 2013 (ud.  settembre 2013)

La contravvenzione prevista dall’art. 10 bis del T.U. Immigrazione non punisce la mera condizione di straniero irregolare, ma incrimina due specifici comportamenti, lesivi dell’interesse statale al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo un determinato assetto normativo e cioè, il “fare ingresso nel territorio dello Stato” (condotta attiva istantanea) ed il “trattenersi” nel territorio medesimo (condotta omissiva permanente) in violazione del predetto

 

38. Cass. pen.  dicembre 2013 (ud.  giugno 2013)

La fattispecie contravvenzionale ex art. 10 bis del T.U. Immigrazione non comporta alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva 2008/115/CE, che è di agevolare e assecondare l’uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza, e non è in contrasto con l’art. 7, par. 1, della medesima direttiva, che, nel porre un termine compreso tra i sette e i trenta giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato

 

 

I)MISCELLANEA

 

1.Cass. pen.   gennaio 2013 (ud.  dicembre  2012)

E’ la fede pubblica il bene giuridico tutelato dall’art. 483 cod. pen  [Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico], che punisce chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità

 

2.Cass. pen.  maggio 2013 (ud.  aprile 2013)

La fattispecie delittuosa di cui all’art. 20, c. 14, d. lgs. 30/2007 – che punisce il cittadino dell’Unione destinatario del provvedimento di allontanamento che faccia rientro nel territorio dello Stato – risulta emanata in attuazione di una direttiva comunitaria (n. 38 del 2004) che riguarda la libera circolazione nel territorio europeo dei cittadini comunitari e, quindi, non è prospettabile rispetto ad essa alcun possibile contrasto con la direttiva cosiddetta “rimpatri” (n. 115 del 2008), che si occupa invece del soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna del giudice di merito che aveva assolto l’imputato, disapplicando la norma dell’art. 20, comma 14, D.Lgs. 30 del 2007, ritenuta in contrasto con la direttiva “rimpatri”)

 

3.Cass. pen.  settembre 2013 (ud.  luglio 2013)

L’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’imputato alloglotta è escluso ove lo stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti devono essergli notificati mediante consegna al difensore, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti. (Fattispecie in cui era stata rinnovata la notifica ex art. 161 c.p.p.)

 

4.Cass. pen.  dicembre 2013 (ud.  luglio 2013)

Il permesso di soggiorno rilasciato a cittadini stranieri non può considerarsi semplice certificato né autorizzazione amministrativa, ma costituisce un atto che, nell’ambito della tutela penalistica in tema di falso, va qualificato pubblico. Ne consegue che risponde di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p., sia il privato che, mediante false dichiarazioni di disponibilità ad assumere come dipendenti cittadini stranieri extracomunitari, faccia sì che i competenti organi della p.a., in tal modo tratti in inganno circa la sussistenza della condizione prevista dalla legge, costituita dall’esistenza di valide prospettive di lavoro, rilascino indebitamente il permesso in questione, sia il cittadino extracomunitario che formula la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, allegando dati non corrispondenti al vero destinati ad essere inseriti nello stesso atto.

Panozzo Rober

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