Immigrazione significativi interventi delle sezioni civili della Corte di Cassazione nel 2014

Panozzo Rober 07/06/17
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A) GIURISDIZIONE

 

 

1.Cass. aprile 2014

In tema di immigrazione, sussiste la competenza del tribunale ordinario e non del tribunale dei minori sulla domanda proposta dai genitori stranieri volta ad ottenere l’iscrizione dei figli minori sul permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31 del T.U. Immigrazione, in quanto, ai sensi dell’art. 38, c. 2, disp. att. e trans. cod. civ., i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria sono emessi dal tribunale ordinario, l’inserimento del minore nel permesso di soggiorno non presuppone necessariamente l’esperimento della procedura di ricongiungimento di cui all’art. 29, primo comma, lett. b), e settimo, ottavo e nono comma, del citato T.U., e, infine, appartiene alla discrezionalità del legislatore (come riconosciuto dalla Corte costituzionale, ordinanze n. 140 del 2001 e n. 295 del 2003) la scelta di affidare al giudice ordinario la tutela del diritto all’unità familiare (nel rispetto del superiore interesse del minore), espressamente riconosciuto agli stranieri regolarmente presenti in Italia, che siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno

 

 

2.Cass. aprile 2014

In tema di protezione internazionale dello straniero, spetta al tribunale ordinario e non al giudice di pace la competenza a provvedere sulla convalida del provvedimento di trattenimento del richiedente asilo in un centro di identificazione ed espulsione, disposto con decreto del questore ai sensi dell’art. 21, c. 2, lett. c), d. lgs. 25/2008

 

 

3.Cass. giugno 2014

In tema di immigrazione, spetta al tribunale, in composizione monocratica, e non al giudice di pace, la competenza a provvedere sulla convalida della proroga del trattenimento quando il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale e sia già sottoposto a trattenimento in forza di una decisione dell’autorità amministrativa, adottata e convalidata prima del deposito della suddetta richiesta

 

 

 

B)ASILO, PROTEZIONE ET SIMILIA

 

1.Cass.  marzo 2014

In tema di protezione internazionale dello straniero, l’esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell’art. 14 del d. lgs. 251/2007, l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del “fumus persecutionis”, mentre, con riferimento all’ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la persecuzione diretta in patria di cui era oggetto il padre del ricorrente, cittadino del Bangladesh, non caratterizzava la posizione di quest’ultimo, non essendovi prova del suo coinvolgimento in attività partitiche, cosicché doveva riconoscersi nei suoi confronti la sola protezione sussidiaria, essendo egli comunque esposto ad un serio rischio per la sua incolumità fisica)

 

 

2.Cass. maggio 2014

In tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dall’art. 10, c. 4 e 5, d. lgs. 25/2008, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove la censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto

 

 

3.Cass. maggio 2014

In tema di protezione internazionale, va riconosciuto il regime di protezione sussidiaria e non lo “status” di rifugiato politico allo straniero (nella specie, fuggito dal Pakistan, per non essere costretto ad arruolarsi nelle milizie talebane), qualora la pressione violenta, pur comportando una minaccia grave ed individuale alla persona, non sia dettata dalla volontà di imporre un’opzione religiosa, ma dall’esigenza d’ingrossare le fila di un’organizzazione armata, né il rifiuto dell’istante risulti motivato da ragioni religiose

 

 

4.Cass. luglio 2014

Il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell’art. 8 direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, essendo una facoltà rimessa agli stati membri inserirla nell’atto normativo di attuazione della direttiva

 

 

5.Cass. luglio 2014

In tema di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 3, c. 5, d.lgs. 251/2007, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che si era limitata ad accertare la mancanza di prova del rapporto familiare del ricorrente, cittadino congolese, con l’autore dell’attentato all’allora Presidente della Repubblica Democratica del Congo e del nesso causale tra le lesioni riscontrate dai certificati medici ed il trattamento subito durante la carcerazione nel suo Paese di provenienza, omettendo di valutare, invece, che la domanda di asilo era stata immediatamente presentata all’arrivo in Italia e che l’istante aveva fatto, con un resoconto privo di contraddizioni interne od esterne, ogni esigibile sforzo di narrazione puntuale e produzione documentale)

 

 

6.Cass. settembre 2014

In tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicché deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo

 

 

7.Cass. dicembre 2014

L’appello, proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata

 

 

 

C)INGRESSO E/O PERMANENZA IN ITALIA PER ASSISTENZA AL MINORE (art. 31, c. 3, TU Immigrazione)

 

 

 

1.Cass. gennaio 2014

Il principio di diritto posto dalle S.U. della Cassazione, nella sentenza 21799/2010, ed applicato nella giurisprudenza successiva delinea il quadro fondante la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, che è quello della prevedibile ricaduta traumatica del distacco, e quindi di un evento ben superiore a quello del normale disagio da distacco genitoriale, correlata alla vicenda di rimpatrio del genitore con il quale sussiste un legame essenziale

 

 

2.Cass. giugno 2014

La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza od eccezionalità, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concretamente percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età e della condizione del minore, derivi o possa derivare allo stesso dall’allontanamento del familiare

 

 

3.Cass. dicembre 2014

Costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico-fisico del minore l’allontanamento dallo Stato del genitore, straniero e privo di permesso di soggiorno, che si occupa in prevalenza della cura del bambino a causa dell’impedimento dell’altro genitore; ne consegue che il genitore disponibile a prendersi cura continuativamente del minore ha diritto, nell’interesse di quest’ultimo, ad ottenere la temporanea autorizzazione al soggiorno di cui all’art. 31, c. 3, T.U. Immigrazione

 

 

 

D) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

 

1.Cass. gennaio 2014

In caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l’applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, c. 5, T.U. Immigrazione (la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)

 

 

2.Cass. marzo 2014

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, è disciplinato dal d. lgs. 30/2007, che non richiede né il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente – salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell’art. 35 della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 e, dunque, dell’art. 30, comma 1 bis, del T.U. Immigrazione – né quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente, mentre, nel caso di sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano, l’art. 11, c. 2, del citato d. lgs. 30/2007, subordina la conservazione del diritto al soggiorno alla permanenza sul territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso ovvero alle ulteriori condizioni alternative previste dalla medesima disposizione

 

 

3.Cass. maggio 2014

In tema di ricongiungimento familiare del minore straniero, l’espressione «altri familiari» di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. 30/2007 va interpretata estensivamente in conformità ai principi affermati dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con l. 176/1991, e dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, secondo una accezione non strettamente parentale, in ragione del perseguimento del superiore interesse del minore, prevalente su eventuali interessi confliggenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto della corte d’appello con cui si era negata la qualifica di familiare di cittadino comunitario al minore extracomunitario non discendente diretto del coniuge o del partner, ma solo affidato in forza di un istituto quale la kafalah  giudiziale, vigente nello Stato del Marocco, ai fini del ricongiungimento in Italia)

 

 

4.Cass. giugno 2014

In materia di immigrazione, l’appello, ex art. 702 “quater” cod. proc. civ., contro l’ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all’art. 30, c. 1, lett. a), T.U. Immigrazione, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata

 

 

5.Cass. settembre 2014

In tema di disciplina dell’immigrazione, l’art. 13, c. 2 bis, T.U. Immigrazione, nel disporre che qualora debba adottarsi un provvedimento di espulsione, ai sensi del secondo comma, lett. a) e lett. b), della medesima disposizione, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si deve tenere anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine, tende a salvaguardare il diritto alla vita familiare dello straniero in ogni caso in cui esso non contrasti con gli interessi pubblici

 

 

 

E)INESPELLIBILITA’

 

1.Cass. gennaio 2014

Il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito dall’art. 19, c. 2, lett. c), del T.U. Immigrazione e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell’art. 13, c. 1, del citato T.U., consistenti in “motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato” ed oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e successivamente del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali (a maggior ragione se risalenti nel tempo ed anteriori al rilascio del permesso di soggiorno) e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le “ragioni di sicurezza” poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 [aggiunge il Collegio che, nel caso deciso, il giudice di appello ha fatto ragionevole, motivata e non illogica applicazione enumerando i precedenti penali (condanne per furto in concorso e furto aggravato) e la pendenza di altro procedimento (denunzia nel 2010 per rapina), valutando la gravita dei fatti e la loro sintomaticità in termini di violenza anche sulle persone, da essi traendo conclusioni che in ricorso vengono fatte segno a sole espressioni di dissenso valutativo]

 

 

2.Cass. gennaio 2014

Il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito dall’art. 19, c. 2, lett. c), del T.U. Immigrazione e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell’art. 13, c. 1, del citato T.U., consistenti in “motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato” ed oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e successivamente del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali (a maggior ragione se risalenti nel tempo ed anteriori al rilascio del permesso di soggiorno) e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le “ragioni di sicurezza” poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13

 

 

3.Cass. febbraio 2014

La causa di esclusione dell’espulsione prevista dall’art. 19, c. 2, lett. d), del T.U. Immigrazione, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 192/2006, consistente nella sussistenza di un rapporto di coniugio e di convivenza, dell’espellendo con una donna in stato di gravidanza, opera a condizione che tale rapporto trovi riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero, ponendosi una diversa interpretazione, irragionevolmente estensiva della previsione, in contrasto con l’interesse nazionale al controllo dell’immigrazione

 

 

4.Cass. settembre 2014

In tema di immigrazione, il divieto di espulsione di cui all’art. 19, c. 2, lett. c), T.U. Immigrazione, costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, sicché non opera qualora, per ragioni di pericolosità sociale, sia stato revocato il titolo di soggiorno dello straniero, anche se fondato sulla medesima condizione soggettiva produttiva dell’inespellibilità (nella specie, matrimonio con cittadina italiana)

 

 

 

F)ESPULSIONE

 

1.Cass. gennaio 2014

Le misure espulsive degli stranieri, alla luce del nuovo sistema normativo contenuto negli artt. 1 e 14 T.U. Immigrazione, come integrato dal recepimento della Direttiva 115/2008/CE, in forza del d.l. 89/2011, convertito dalla l. 129/2011, non possono essere la conseguenza automatica dell’inottemperanza ad un pregresso ordine di allontanamento disposto sotto il previgente regime giuridico dell’art. 14, comma 5 bis e ter , trattandosi di disposizione dichiarata in contrasto con i principi contenuti nella citata Direttiva 115/2008/CE (sentenza della Corte di Giustizia C-61/11), dovendosi tener conto che la decisione di rimpatrio si compone non solo dal riscontro dei requisiti oggettivi previsti dalla legge, ma anche dall’accertamento delle condizioni soggettive per poter procedere al rimpatrio mediante concessione di un termine per la partenza volontaria. Ne consegue che, in tale evenienza, il rifiuto di concedere un termine per la partenza volontaria – contenuto nel provvedimento espulsivo – è illegittimo poiché il parametro fondato sull’inottemperanza al pregresso ordine di accompagnamento non costituisce, in mancanza del presupposto della valutazione individuale, un criterio validamente applicabile e non integra una condotta sintomatica della volontà di sottrarsi all’esecuzione della decisione di rimpatrio

 

 

2.Cass. marzo 2014

Il sistema normativo interno di “rimpatrio” dei cittadini stranieri che sono entrati o soggiornano illegalmente nel nostro Paese per le ragioni tipizzate nell’art. 13 del T.U. Immigrazione, si compone di due fasi, amministrative ed eventualmente giurisdizionali. La mancanza delle condizioni di legittima permanenza da luogo ad un provvedimento espulsivo, impugnabile davanti al giudice di pace e ricorribile per cassazione. L’esecuzione dell’espulsione può essere disposta, alla luce della nuova disciplina normativa di recezione della Direttiva 2008/115/CE (d.l. 89/2011, convertito nella l. 129/2011), mediante partenza volontaria (art. 13, c. 5, T.U. Immigrazione) da ritenersi il sistema generale di rimpatrio, o mediante accompagnamento coattivo alla frontiera. (art. 13, c. 4, T.U. citato) nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere alla partenza volontaria o il cittadino straniero non ne abbaia fatto richiesta. In tale seconda ipotesi, qualora non sia possibile eseguire immediatamente l’ordine di accompagnamento coattivo può procedersi al trattenimento dello straniero, ex art. 14, prorogabile fino ad un anno e mezzo con le modalità e nel rispetto rigoroso dei singoli periodi, così come stabilito nell’art. 14, c. 5

 

 

3.Cass. gennaio 2014

Non trova applicazione la direttiva 2008/115 sull’esecuzione del provvedimento espulsivo e in particolare con la previsione in via ordinaria della partenza volontaria del cittadino straniero espulso, nell’ ipotesi di respingimento alla frontiera effettuata legittimamente sul presupposto della revoca della carta di soggiorno

 

 

4.Cass. gennaio 2014

Il sopravvenire dell’appartenenza dell’espulso all’Unione europea determina la caducazione ex nunc degli effetti di una pur legittima espulsione amministrativa del medesimo, adottata per ragioni diverse da quelle che consentano l’allontanamento del cittadino di uno Stato dell’Unione. (Nella specie, relativa ad una espulsione disposta per inottemperanza ad un precedente provvedimento di espulsione, la S.C., tenuto conto della l. 17/2012, di ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all’Unione europea della Repubblica di Croazia, ha dichiarato cessata la materia del contendere e sancito l’irripetibilità delle spese processuali)

 

 

5.Cass. febbraio 2014

Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, pur non espressamente previsto dal testo dell’art. 13, comma 2, lett. b), del T.U. Immigrazione come causa espulsiva, legittima l’adozione del provvedimento espulsivo, giacché il presupposto dell’espulsione, nei casi previsti dalla norma citata, è la presenza irregolare del cittadino straniero nel territorio nazionale, la quale consegue alla reiezione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, se il cittadino straniero non vanta altro titolo equipollente. L’impugnazione del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, non sospende il potere espulsivo, essendo quest’ultimo caratterizzato dall’automatismo al mero decorrere da una situazione di irregolare presenza sul territorio del cittadino extracomunitario [osserva il S.C. che “in tema di disciplina dell’immigrazione, poiché il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è obbligatorio e a carattere vincolato, il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, senza che sia possibile configurare un obbligo di sospensione necessaria del relativo procedimento qualora ne sia pendente un altro nel quale si controverta dell’esistenza dei presupposti idonei a legittimare l’adozione del relativo decreto”]

 

 

6.Cass. febbraio 2014

La decisione relativa alla modalità di attuazione della misura coercitiva dell’espulsione non attiene all’esistenza e legittimità di quest’ultima misura amministrativa ma alla sua esecuzione; ne consegue che non può essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa nei confronti del cittadino straniero fondata su un pregresso rifiuto di stato di soggiorno, solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva 115/2008/CE, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo

 

 

7.Cass. maggio 2014

E’ illegittimo il decreto di espulsione che non contenga alcun riferimento alla situazione familiare legittimante l’applicazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare contenuta nell’art. 5, c. 5, del T.U. Immigrazione, che trova applicazione in materia di ricongiungimento familiare con riferimento all’art. 29 del citato T.U., in favore degli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento o dei loro familiari ricongiunti che chiedano il relativo titolo

 

 

8.Cass. giugno 2014

In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto del questore di trattenimento dello straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione, pur non potendo sindacare la legittimità di quest’ultimo, è comunque tenuto – alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del T.U. Immigrazione, in relazione all’art. 5, par. 1, lett. f),  della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare) – a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua spettanza, la manifesta illegittimità, consistente nell’avere l’Amministrazione agito al di fuori della propria competenza ovvero in mala fede

 

 

9.Cass. giugno 2014

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, il provvedimento prefettizio è nullo qualora all’espellendo ne venga consegnata una mera copia priva della necessaria attestazione di conformità all’originale

 

 

10.Cass. giugno 2014

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale per motivi umanitari rende inefficace il precedente decreto di espulsione, divenuto ineseguibile, sicché, nel giudizio proposto avverso quest’ultimo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere persistente un interesse all’annullamento di tale decreto, poiché la posizione giuridica dell’interessato resta regolata dal permesso di soggiorno conseguito

 

 

11.Cass. giugno 2014

Il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell’art. 13, c. 2, lett. c), del T.U. Immigrazione deve riguardare il riscontro dell’esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nell’art. 1 della l. 1423/1956, riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita

 

 

12.Cass. luglio 2014

Il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura indicate nell’art. 13, c. 4 bis, e 14, c. 1, del T.U. Immigrazione, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale

 

 

13.Cass. settembre 2014

Il giudice di pace, innanzi al quale lo straniero abbia impugnato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto nei suoi confronti, non può sospenderne l’esecutività sul presupposto della sottoposizione a procedimento penale in Italia dell’impugnante. Né ciò contrasta con l’art. 24 Cost., poiché, l’esercizio, da parte dell’espulso, del diritto di difesa è assicurato dalla previsione di cui all’art. 17 del T.U. Immigrazione

 

 

14.Cass. novembre 2014

E’ nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.  In tema di opposizione a decreto di espulsione, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); siffatto obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato

 

 

 

G)MISCELLANEA

 

1.Cass. febbraio 2014

Il diritto all’assegno sociale, introdotto dall’art. 3, c. 6, l. 335/1995, in luogo della preesistente pensione sociale, è riconosciuto al cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in Italia, in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla citata legge, purché abbia soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale, come previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, dall’art. 20, c. 10, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 113/2008

 

 

2.Cass., Sez. Lav., maggio 2014

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, c. 19, della l. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno a concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato

 

 

3.Cass. maggio 2014

Il provvedimento giurisdizionale di sospensione ex art. 5 d.lgs. 150/2011 del diniego di protezione internazionale determina la cessazione del regime del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione dello straniero e, quindi, ne preclude la proroga, venendo l’interessato assoggettato al regime, del tutto diverso, di cui al successivo art. 19, c.  5, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e l’ospitalità nei centri di accoglienza

 

 

4.Cass. maggio 2014

In materia di immigrazione, non può essere disposta dal giudice di pace la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro d’identificazione ed espulsione, quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell’espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell’esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva

 

 

5.Cass., Sez. Lav., settembre 2014

È legittimo il bando di concorso pubblico per l’assunzione di lavoratori disabili che riservi la partecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari, in quanto applicativo del coordinato disposto della norma ex art. 38 d. lgs. 165/2001, come modificata dall’art. 7, c. 1, lett. a), della l. 97/2013, con le previsioni di cui all’art. 2 del d.P.R. 487/1994, le quali complessivamente limitano l’accesso ai pubblici impieghi ai cittadini italiani, ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea – fatte salve le eccezioni di cui al d.p.c.m. 174/1994, nonché alle categorie di cittadini extracomunitari espressamente indicate nell’art. 3 bis della citata l. 97/2013. Né l’esclusione degli altri stranieri non comunitari dall’accesso al lavoro pubblico si pone in contrasto con i principi espressi dalla normativa sovranazionale, da quella costituzionale, dal T.U. Immigrazione o dalla disciplina antidiscriminatoria dettata dal d. lgs. 215/2003, in considerazione della particolarità e delicatezza della funzione svolta alle dipendenze della Stato

 

 

6.Cass. novembre 2014

L’art. 16 preleggi, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell’art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, è sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada

Panozzo Rober

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