Illegittimo provvedimento PA: risarcimento danni

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Azione di risarcimento dei danni per responsabilità della pubblica amministrazione da illegittimo provvedimento.
Per approfondire: Le responsabilità della pubblica amministrazione -Profili sostanziali e processuali

CGA Regione Sicilia -sentenza n. 147 dell’11-05-2023

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Indice

1. Il caso


La vicenda trae origine da una sentenza del TARS Catania n. 202/1996 che ha annullato un provvedimento di annullamento in autotutela di concessione edilizia  emesso da un Comune.
Provvedimento annullato dal TAR per vizio di motivazione e, nella specie, non erano indicate le ragioni di pubblico interesse poste a sostegno del provvedimento di annullamento della concessione suddetta.
Pertanto, il beneficiario della concessione ha proposto ricorso al TAR per ottenere dall’Ente locale il risarcimento dei danni asseritamente subìti in seguito al provvedimento – dichiarato illegittimo – di annullamento della concessione edilizia.
Il Tar adito ha respinto il ricorso con sentenza n.1646/2019 impugnata al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che ha deciso con la sentenza n.147/2023.


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2. La giurisprudenza


IL TARS – con la sentenza appellata – aveva ripercorso i diversi orientamenti giurisprudenziali inerenti la qualificazione dell’azione di risarcimento dei danni per responsabilità della Pubblica Amministrazione da illegittimo provvedimento.
Ed invero, differenti sono le tesi che riconducono a detta responsabilità:
1)              Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. (Cons. Di Stato, sez. V, 31.07.2012 n. 4337; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 11808/2014; Tar Campania, Napoli, sez. III, 2/3/2018 n. 1350);
2)              Quale responsabilità da inadempimento da contatto sociale qualificato (Cons. Di Stato, VI, 04.07.2012 n. 3897; Consiglio di Stato, sez. VI, 30/12/2014 n. 6421);
3)              Come responsabilità sui generis e, pertanto, non interamente riconducibile alla responsabilità civilistica né contrattuale né extracontrattuale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14.03.2005 n. 1047; Consiglio di Stato, sez. VI, 10.12.2015 n. 5611; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 05/03/2018 n. 617).
Il Tar adito aveva affermato di aderire in materia al principio dell’autonomia della condotta illecita della P.A. dall’illegittimità del provvedimento assunto.
Più precisamente, i Giudici Amministrativi hanno affermato che, a prescindere dalla qualificazione della responsabilità della P.A., l’illiceità è disgiunta dall’illegittimità posto che può configurarsi una responsabilità della P.A. da condotta illecita in assenza di provvedimenti illegittimi e, al contrario, può non sussistere alcuna responsabilità della P.A. nonostante l’illegittimità dei provvedimenti assunti che incidono sulla sfera giurdica dell’interessato.
E ciò sulla tesi che se è configurabile una responsabilità senza illegittimità allora “non ogniqualvolta vi sia un provvedimento illegittimo si configura una responsabilità della Pubblica Amministrazione“.
E pertanto, il Tar, con la sentenza n. 1646/2019, ha respinto il ricorso incoato per ottenere il risarcimento dei danni da annullamento della concessione.
Ed infatti, hanno sostenuto i Giudici Amministrativi che dal mero annullamento giudiziale di un provvedimento illegittimo non necessariamente discende la condanna automatica dell’Ente Pubblico al risarcimento del danno lamentato dall’interessato.
Occorre infatti provare non solo il danno che si asserisce aver subìto, ma anche la sussistenza dell’elemento soggettivo (dolo, colpa) nell’avere adottato un provvedimento in violazione delle regole dell’imparzialità, correttezza e buona fede.
Pertanto, il T.A.R. ha affermato che, nonostante l’annullamento giudiziale del provvedimento illegittimo della PA , il ricorrente non ha provato che il bene della vita, nella specie la possibilità di realizzare l’opera edilizia progettata, fosse di sua effettiva spettanza.
La sentenza è stata impugnata innanzi al CGA Sicilia.

2. La soluzione


Orbene, il Consiglio di Giustizia Amministrativa con la recente sentenza n. 147/2023 ha respinto l’appello.
Il C.G.A. Sicilia-Palermo ha precisato che l’annullamento giudiziale del provvedimento di annullamento in autotutela della rilasciata concessione edilizia per vizio di motivazione  non reca di per sè alcun accertamento sull’effettiva spettanza del bene alla vita oggetto del provvedimento illegittimo.
Ed infatti, l’annullamento ope iudicis del provvedimento della P.A. per vizi – ossia mancata indicazione dell’interesse pubblico idoneo a giustificare il sacrificio della sfera giuridica del beneficiario – non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene vita di cui si lamenta il mancato conseguimento ed oggetto, appunto, del provvedimento impugnato. Peraltro, l’annullamento giudiziale neppure contiene alcun accertamento sulla colpevolezza dell’Amministrazione ai fini del risarcimento del danno che comunque dovrà essere provato in tutti i suoi requisiti (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso).
Ed invero, “l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per vizi formali …non reca di per sé alcun accertamento sulla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento caducato ope iudicis e non può pertanto costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno… e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato (anche) alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della Pubblica Ammnistrazione” (cfr Consiglio di Stato, Sez. V, 23.03.2018 n. 1859; Consiglio di Stato, Sez. V, 14.12.2018 n. 7054; Consiglio di Stato, Sez. IV, 08.02.2018 n. 825; Consiglio di Stato, Sez. V, 675/2015).
Da ciò trova quindi conferma il principio di diritto secondo cui il giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo per vizi non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento impugnato e, pertanto, non consente di fondare la pretesa risarcitoria.

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Valentina Bellomo

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