Illegittimo diniego di una Stazione Appaltante all’accesso ai “documenti di gara, ivi compresi i progetti prodotti dagli altri concorrenti nonché la relativa griglia di valutazione”

Lazzini Sonia 11/12/08
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In sede di esame della legittimazione dell’istante ad accedere ai documenti amministrativi non compete all’amministrazione alcuna valutazione sulla concreta esperibilità del rimedio giurisdizionale, dovendo essa limitarsi a riscontrare l’esistenza di un collegamento tra documento richiesto e esigenze di tutela di posizioni giuridiche del richiedente
 
Nel merito, occorre affermare il diritto del ricorrente ad accedere a tutti gli atti di gara, ivi compresa la documentazione presentata dagli altri concorrenti, posto che, con la partecipazione alla gara, la documentazione viene sottoposta a valutazione comparativa che, per sua natura, esclude, in occasione di una istanza di accesso, la prevalenza della tutela della riservatezza a fronte di esigenze di tutela giurisdizionale della posizione giuridica di un partecipante alla gara insoddisfatto :“l’offerta tecnico-progettuale presentata fuoriesce dalla sfera di dominio riservato dell’impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate dagli altri concorrenti” e quindi “non può negarsi all’impresa esclusa l’accesso a quegli atti necessari alle finalità di controllo di quei requisiti tecnici e di tutte le altre caratteristiche del prodotto oggetto della fornitura”_Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, pertanto, si deve dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti
 
Merita di essere segnalata la breve sentenza numero 14691 del 10 ottobre 2008, emessa dal Tar Campania, Napoli in tema di accesso agli atti.
 
Preliminarmente, occorre respingere le eccezioni avanzate dall’amministrazione, sia in quanto il primo diniego risulta oggetto di istanza di riesame al difensore civico (circostanza non contestata dall’amministrazione), sia in quanto, in sede di esame della legittimazione dell’istante ad accedere ai documenti amministrativi non compete all’amministrazione alcuna valutazione sulla concreta esperibilità del rimedio giurisdizionale, dovendo essa limitarsi a riscontrare l’esistenza di un collegamento tra documento richiesto e esigenze di tutela di posizioni giuridiche del richiedente.
 
Nel merito, occorre affermare il diritto del ricorrente ad accedere a tutti gli atti di gara, ivi compresa la documentazione presentata dagli altri concorrenti, posto che, con la partecipazione alla gara, la documentazione viene sottoposta a valutazione comparativa che, per sua natura, esclude, in occasione di una istanza di accesso, la prevalenza della tutela della riservatezza a fronte di esigenze di tutela giurisdizionale della posizione giuridica di un partecipante alla gara insoddisfatto (Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006 n. 3418; Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2002 n. 4078, che ha, in particolare affermato che “l’offerta tecnico-progettuale presentata fuoriesce dalla sfera di dominio riservato dell’impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate dagli altri concorrenti” e quindi “non può negarsi all’impresa esclusa l’accesso a quegli atti necessari alle finalità di controllo di quei requisiti tecnici e di tutte le altre caratteristiche del prodotto oggetto della fornitura”).  
 
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, pertanto, si deve dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza del 14 marzo 2008, ordinandosi al Comune di Ercolano di provvedere in tal senso.
 
 
A cura di *************
 
 
n. 14691/08 Reg. Sent. 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sez. quinta
 
composto dai signori:
dott. ***************, Presidente,
dott. **************, ***********,
dott. ****************, Consigliere rel.,
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA 
nella causa di cui al ricorso n. 4174/2008 r.g., proposto da
Coop sociale a r.l. “ALFA”, in persona del suo legale rapp.te p.t.,  rappresentata e difesa dagli avv.ti **************** e ****************,, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli, Rione Siringano, 9 (m. a m.); 
 
contro 
il Comune di Ercolano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ************, ******************* e ****************, dell’Avvocatura Municipale, con domicilio in Ercolano, presso la Casa comunale, Corso Resina, 39;
Consorzio BETA e Consorzio GAMMA (n.c.); 
 
per l’annullamento 
del diniego parziale espresso dal Comune di Ercolano con nota 23 giugno 2008 n. 25792 e per la declaratoria del diritto all’accesso ai documenti, come indicati nell’istanza del 14 marzo 2008;
visti il ricorso e gli altri atti di causa;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano.;
relatore all’udienza in Camera di Consiglio del 4 settembre 2008 il Cons. ********;
uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 
FATTO E DIRITTO 
Con ricorso notificato in data 11-12 luglio 2008, depositato il successivo 25 luglio, la società cooperativa ricorrente impugna il diniego parziale opposto dall’amministrazione all’accesso ai “documenti di gara, ivi compresi i progetti prodotti dagli altri concorrenti nonché la relativa griglia di valutazione”, con riferimento alla gara per l’affidamento del progetto di “assistenza integrata anziani III annualità”, e chiede che questo Tribunale voglia accertare il proprio diritto di accesso, con conseguente ordine all’amministrazione.
Deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990; art. 13 d. lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per sviamento; simulazione del procedimento; violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.
La ricorrente precisa di avere inoltrato una prima istanza di accesso in data 14 marzo 2008, cui opponeva un diniego l’amministrazione, con nota 27 marzo 2008 n. 12520. Proposta istanza di riesame al difensore civico, quest’ultimo, con nota 29 aprile 2008 n. 0018124, in pratica accoglieva l’istanza.
Tuttavia, con nota 23 giugno 2008 n. 25792, il Comune di Ercolano, preso atto che i concorrenti Consorzio GAMMA, BETA e Aido, avevano, rispettivamente, il primo negato il consenso all’accesso, il secondo espresso un consenso solo in relazione ad alcuni documenti, il terzo consentito l’accesso, consentiva la visione degli atti, nei limiti di quelli in ordine ai quali si era ottenuto il consenso. 
Si è costituito in giudizio il Comune di Ercolano, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso (per non essere stato il primo diniego parziale tempestivamente impugnato, perché l’amministrazione non si è affatto opposta alla richiesta visione degli atti, ed infine perché non sarebbero stati impugnati gli atti conclusivi del procedimento di gara), ed ha comunque concluso per il suo rigetto, stante l’infondatezza.
All’odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
Preliminarmente, occorre respingere le eccezioni avanzate dall’amministrazione, sia in quanto il primo diniego risulta oggetto di istanza di riesame al difensore civico (circostanza non contestata dall’amministrazione), sia in quanto, in sede di esame della legittimazione dell’istante ad accedere ai documenti amministrativi non compete all’amministrazione alcuna valutazione sulla concreta esperibilità del rimedio giurisdizionale, dovendo essa limitarsi a riscontrare l’esistenza di un collegamento tra documento richiesto e esigenze di tutela di posizioni giuridiche del richiedente.
Nel merito, occorre affermare il diritto del ricorrente ad accedere a tutti gli atti di gara, ivi compresa la documentazione presentata dagli altri concorrenti, posto che, con la partecipazione alla gara, la documentazione viene sottoposta a valutazione comparativa che, per sua natura, esclude, in occasione di una istanza di accesso, la prevalenza della tutela della riservatezza a fronte di esigenze di tutela giurisdizionale della posizione giuridica di un partecipante alla gara insoddisfatto (Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006 n. 3418; Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2002 n. 4078, che ha, in particolare affermato che “l’offerta tecnico-progettuale presentata fuoriesce dalla sfera di dominio riservato dell’impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate dagli altri concorrenti” e quindi “non può negarsi all’impresa esclusa l’accesso a quegli atti necessari alle finalità di controllo di quei requisiti tecnici e di tutte le altre caratteristiche del prodotto oggetto della fornitura”).  
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, pertanto, si deve dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza del 14 marzo 2008, ordinandosi al Comune di Ercolano di provvedere in tal senso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 
 
P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Coop sociale a r.l. “ALFA” (n. 4174/2008 r.g.), lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Ercolano al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro mille (1000/00).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2008. 
Il Presidente 
Il Consigliere Est.

Lazzini Sonia

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