Il Concessionario per la riscossione, emettendo il provvedimento di fermo amministrativo ed invocando l?art. 86 del DPR 29.09.1973 n. 602 cos? come modificato dall?art. 1 D. lgs 27.4.2001 n. 193, fa riferimento ad una norma priva di alcuna disciplina attuativa; pertanto il fermo disposto ? privo di efficacia in quanto non espressione diretta di alcuna norma di diritto positivo.
Il fermo, incidendo in modo autoritario nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, implica la privazione del diritto di godimento, utilizzazione e disposizione del mezzo e, di conseguenza, stante l?illegittimit? ed arbitrariet? della sua attuazione da parte del concessionario comporta la responsabilit? risarcitoria di questi ex art. 2043.
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Giudice di Pace di *******************, Sentenza n. 466/05 del 22.08.05.
MOTIVI DELLA DECISIONE La vicenda riguarda la riscossione dei tributi e/o entrate in favore del Consorzio di Bonifica ARN [leggasi ARNEO ndr] non corrisposte e che l’attore contesta per essere tali somme non dovute in quanto i propri immobili, siti nel centro urbano di ****************, non giovano di alcun beneficio da parte dei Servizi erogati dal Consorzio e che nonostante ci?, inopinatamente
Preliminarmente va osservato che il fermo amministrativo del bene mobile registrato incide in modo autoritario nella sfera giuridico patrimoniale del destinatario implicante la privazione del diritto di godimento e di utilizzazione del mezzo e ci? va ad incidere su una posizione giuridica avente la natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo e
E’ indiscutibile che
Il nuovo testo dell’art. 86 del D.P.R. 602/73 disciplina la misura cautelare dei fermo facultando il concessionario a disporre detto provvedimento sui beni iscritti al PRA, una volta decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e, oltre quanto innanzi, prevede espressamente all?ultimo comma: ?con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con i Ministeri dell’Interno e dei Lavori Pubblici sono stabilite le modalit?, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo". Pertanto,questo giudice, rilevato che tale disciplina di attuazione non ? stata emanata, ritiene che nessuna valenza possa riconoscersi ad un provvedimento che non sia espressamente diretta di una norma di diritto positivo.
Conseguentemente, rilevata la illegittimit? e l’arbitrariet? della condotta della S.ES.I.T. Puglia nell?operare illegittimamente il fermo amministrativo del veicolo in questione, ne consegue una responsabilit? risarcitoria in capo alla SESIT del danno correlato al mancato utilizzo dello stesso che viene quantificato in via equitativa nella misura di ?. 200,00. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidare in dispositivo.
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