Illegittimi sia l’annullamento dell’aggiudicazione (e pertanto anche la richiesta di escussione della cauzione provvisoria) , sia la revoca del contratto a seguito di valutazioni negative contenute in informative atipiche antimafia, se non sorrette da a

Lazzini Sonia 30/04/09
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Non può essere disconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di recesso dal contratto conseguente ad informativa prefettizia sfavorevole per la ditta appaltatrice, giacché esso è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l’esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti si profila il pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata può il giudice amministrativo considerare illegittimo l’annullamento dell’aggiudicazione se l’informativa anti mafia non è basata su elementi corretti?
 
il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori specificazioni, non è di per sé solo idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione in quanto, a prescindere dall’eventuale partecipazione del parente ad organizzazioni di stampo camorristico o mafioso, non può ritenersi sussistente un vero e proprio automatismo tra un legame familiare e l’inequivoca volontà dell’organizzazione criminosa di condizionare le scelte e gli indirizzi sociali, fermo restando che una siffatta valutazione non può operarsi in termini di astratta considerazione, ma deve essere condotta alla luce del concreto e specifico contesto in cui tali elementi fattuali vanno ad inserirsi. Orbene, in base alla documentazione acquisita in giudizio, emerge che, al momento dell’adozione dell’informativa oggetto di impugnazione, l’Amministrazione ha utilizzato il mero rapporto di parentela in difetto di ogni altro indizio o elemento atto a dare un minimo di concretezza alla raggiunta determinazione. In particolare, quanto al secondo profilo, sono stati incongruamente ritenuti significativi taluni elementi che – in quanto concretantisi in addebiti remoti, lontani nel tempo e non sorretti da un riesame condotto sulla scorta di nuovi accertamenti – non possono ragionevolmente ritenersi espressione di una situazione di condizionamento, il quale postula un giudizio legato all’attualità della compromissione e non può reggersi esclusivamente su rinnovate valutazioni sempre dei medesimi fatti. Nel caso di specie, infatti, gli addebiti mossi allo zio dell’amministratore della società ricorrente si risolvono, da un lato, nel richiamo ad una vicenda penale conclusasi con una sentenza di condanna a pena patteggiata per fatti risalenti ad oltre un decennio; e, per altro verso, ad asserite situazioni di collegamento dello stesso con società coinvolte in fenomeni di criminalità organizzata, ma inoperanti da diversi anni e rispetto alle quali è stata successivamente accertata in sede giurisdizionale la sua estraneità. Appare dunque evidente come alla sussistenza di tali elementi indiziari si opponga la loro eccessiva lontananza nel tempo, alla quale non hanno fatto riscontro nuovi elementi che pure le stesse forze di polizia avevano ritenuto necessari per una conferma dei sospetti di contiguità mafiosa relativamente alla società ricorrente, avendo escluso allo stato che il soggetto in questione rientrasse tra le persone che determinano le scelte a gli indirizzi della medesima società. Ne consegue, conclusivamente, che il giudizio del G.I.A. non risulta sorretto da accurati e puntuali accertamenti in fatto, contraddittorio e comunque non giustificato dalle risultanze istruttorie contenute nelle note da questo stesso organo richiamate, i cui elementi si mostrano non soltanto parzialmente inesatti, insufficienti ed eccessivamente risalenti nel tempo, ma anche non confortati da necessari indizi di natura confermativa. In conclusione, alla luce dei vizi di carenza di istruttoria e di insufficienza dei presupposti riscontrati nelle gravate informative prefettizie, che si riverberano per illegittimità derivata sui provvedimenti a valle, il ricorso va accolto con l’annullamento sia delle medesime informative sia delle consequenziali determinazioni dell’Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta, meglio individuate in epigrafe
 
in tema di illegittimità dell’annullamento di un’aggiudicazione a seguito di illegittima informativa antimafia, merita di essere riportata la sentenza numero 1622 del 26 marzo 2009, emessa dal Tar Campania, Napoli
 
In particolare, deve porsi l’accento sul dato della potenziale influenza e del condizionamento latente che le coinvolte associazioni criminali possono esercitare sullo svolgimento di attività economiche formalmente lecite, in ragione del rapporto di parentela esistente tra i soci dell’impresa in questione ed il soggetto colpito da condanna per reati di matrice camorristica.
 
Sul punto deve ribadirsi che, in assenza di ulteriori elementi di sostegno, la sola esistenza di un vincolo familiare tra pregiudicati e membri di una società non è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di pericoli di condizionamento mafioso dell’impresa medesima, soprattutto qualora, come è avvenuto proprio nel caso di specie, vengano in rilievo fatti risalenti nel tempo e non sorretti da rinnovati elementi valutativi.
 
Ma non solo
 
3.2 Il Collegio condivide e ribadisce le suesposte considerazioni, evidenziando che le stesse non riescono ad essere scalfite nemmeno dagli ulteriori elementi di fatto addotti dall’autorità prefettizia nella relazione amministrativa del 4 novembre 2005, incentrati essenzialmente sull’influenza esercitata nella gestione societaria da altro parente dei germani ***** e **********.. Infatti, tali elementi non possono trovare ingresso nella presente sede, giacché integrerebbero un’inammissibile integrazione postuma delle informative impugnate, in dispregio del principio che richiede che la legittimità del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale deve essere valutata in base ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti all’epoca dell’emanazione della determinazione lesiva (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1786).
 
Ad ogni modo, è dirimente osservare come gli ulteriori spunti forniti dalla Prefettura non abbiano trovato conferma nella coeva informativa del 17 novembre 2005 ed in quella recentissima del 15 aprile 2008, entrambe favorevoli alla società ricorrente, nonché siano stati definitivamente sconfessati (unitamente all’informativa tipica del 30 gennaio 2006, che li avrebbe successivamente recepiti) dalla sentenza di questa Sezione n. 7520/2006.
 
4. In conclusione, alla luce dei vizi di carenza di istruttoria e di insufficienza dei presupposti riscontrati nelle gravate informative prefettizie, che si riverberano per illegittimità derivata sui provvedimenti a valle, il ricorso va accolto con l’annullamento sia delle medesime informative sia delle consequenziali determinazioni dell’Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta, meglio individuate in epigrafe.>
 
 
A cura di *************
 
 
 
N. 01622/2009 REG.SEN.
N. 07439/2005 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7439 del 2005, proposto da:
ALFA. ******, rappresentata e difesa dagli ******************, *************** ed **************, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Caracciolo n. 16 presso lo studio dell’Avv. *******;
contro
– AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO DI CASERTA, rappresentata e difesa dall’Avv. ***************, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Riviera di ****** n. 276;
– MINISTERO DELL’INTERNO e la PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
nei confronti di
CONSORZIO BETA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) della delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta n. 902 del 25 ottobre 2005, con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione della licitazione privata per l’affidamento del servizio di pulizia dei plessi ospedalieri, nonché la risoluzione del relativo contratto con decorrenza dal 4 novembre 2005;
b) delle informative della Prefettura-U.T.G. di Napoli prot. n. 0005024/Area 1 Bis del 10 maggio 2005 e prot. n. 19285/Area/1 Bis del 14 giugno 2005, con le quali è stata comunicata la sussistenza, a carico della società ricorrente, di elementi valutabili ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 629/1982;
c) ove occorra, della nota prot. n. 17551 del 25 ottobre 2005, a firma del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, di comunicazione della delibera n. 902/2005;
d) ove occorra, del provvedimento, di estremi sconosciuti, con il quale è stata indetta trattativa privata per l’affidamento del servizio di pulizia dell’Azienda Ospedaliera;
e) del provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, comunicato con nota prot. n. 103/04 del 28 ottobre 2005, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore del Consorzio BETA del servizio di pulizia, con decorrenza dal 4 novembre 2005;
f) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2008 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con il gravame in trattazione, la società ricorrente, affidataria del servizio triennale di pulizia dei plessi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta, impugna la delibera aziendale n. 902 del 25 ottobre 2005, con la quale si è disposta la revoca dell’aggiudicazione intervenuta in suo vantaggio e la risoluzione del relativo contratto, nonché i successivi atti, meglio in epigrafe individuati, con i quali si è dato corso al nuovo affidamento del servizio in favore del Consorzio BETA.
Tali provvedimenti trovano supporto nelle informative prot. n. 0005024/Area 1 Bis del 10 maggio 2005 e prot. n. 19285/Area/1 Bis del 14 giugno 2005, parimenti impugnate, con le quali la Prefettura di Napoli ha comunicato la sussistenza, a carico della società ricorrente, di elementi di interesse in ordine ai tentativi di infiltrazione mafiosa, valutabili ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 629/1982.
La ricorrente denuncia l’illegittimità di tutti i menzionati atti, deducendo motivi attinenti alla violazione di legge (artt. 7 e 10 bis della Legge n. 241/1990; art. 1 septies del D.L. n. 629/1982; art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994; art. 10 del D.P.R. n. 252/1998; art. 10 della Legge n. 575/1965; artt. 27 e 41 della Costituzione) ed all’eccesso di potere (presupposti erronei e/o insufficienti; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; sviamento di potere; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione; perplessità; contraddittorietà ed illogicità).
Si sono costituite le amministrazioni statali intimate, riportandosi al contenuto di apposita relazione prefettizia del 4 novembre 2005, depositata in giudizio, e concludendo per il rigetto del ricorso.
Si è, altresì, costituita con memoria l’Azienda Ospedaliera San Sebastiano, formulando analoga conclusione.
La ricorrente ha depositato informativa della Prefettura di Napoli prot. n. 11413/Area 1 Bis del 17 novembre 2005, nella quale si riferisce che, in virtù della sentenza di questo Tribunale del precedente 8 novembre, con la quale era stata annullata analoga informativa sfavorevole alla ALFA, il Gruppo Investigativo Antimafia (G.I.A.) ha successivamente espresso la seguente valutazione: “in via di logica consequenzialità deve oggi affermarsi che, allo stato degli atti, non sussistano i presupposti previsti dalla vigente normativa antimafia”.
La Sezione, con ordinanza cautelare n. 3507 del 7 dicembre 2005, ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
La ricorrente e l’azienda resistente hanno prodotto ulteriori memorie difensive, nelle quali insistono nelle proprie ragioni.
Le amministrazioni statali resistenti hanno infine depositato nota della Prefettura di Napoli prot. n. 641/AreaVI/LEG./ANT del 15 aprile 2008, nella quale si rappresenta che la posizione della società ricorrente “ha costituito oggetto di esame nella seduta del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica effettuata in data 15-3-2007. In tale sede, è stato espresso l’avviso che non esistono, allo stato, elementi di controindicazione antimafia sul conto della citata impresa”.
Il Consorzio BETA, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2008.
DIRITTO
1. Oggetto di gravame sono le informative atipiche antimafia indicate in narrativa, unitamente ai provvedimenti di revoca di aggiudicazione e contestuale risoluzione del contratto d’appalto per la pulizia dei plessi ospedalieri stipulato con l’odierna ricorrente, nonché di affidamento del servizio al Consorzio BETA.
2. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa dell’azienda resistente in relazione al provvedimento di risoluzione del contratto.
Il Collegio osserva che non può essere disconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di recesso dal contratto conseguente ad informativa prefettizia sfavorevole per la ditta appaltatrice, giacché esso è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l’esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti si profila il pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 20 novembre 2008 n. 1526).
3. Entrando nel merito delle questioni sollevate in gravame, è opportuno premettere che la seconda delle due informative impugnate è stata emessa a rettifica della prima, limitatamente alla posizione di uno dei soggetti citati negli accertamenti prefettizi.
Ciò chiarito, si rileva che il corredo delle censure articolate nel ricorso tende a stigmatizzare, da un lato, l’omessa partecipazione procedimentale e, dall’altro, la carenza di istruttoria e di motivazione da cui sarebbero affetti i provvedimenti impugnati, con riferimento all’insufficienza degli elementi posti a fondamento della valutazione negativa espressa a carico della società interessata.
Tali ultime doglianze, calibrate sul più pregnante aspetto sostanziale della vicenda contenziosa, si presentano, a giudizio del Collegio, meritevoli di accoglimento.
Invero, si presta ad essere condivisa la complessiva prospettazione con la quale parte ricorrente adduce significativi profili di illegittimità degli atti impugnati (e delle informative prefettizie in particolare), in quanto non sorretti dall’individuazione di attuali e congrui elementi di fatto obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con associazioni delinquenziali.
3.1 Soccorrono al riguardo le osservazioni già rese da questa Sezione nella sentenza n. 18714 dell’8 novembre 2005, con la quale è stata annullata, a seguito di giudizio intentato dalla stessa ricorrente, un’informativa prefettizia di contenuto identico a quelle impugnate in questa sede: “In punto di fatto, alla luce dell’iter istruttorio seguito dall’Ufficio territoriale di Governo e degli elementi fattuali posti a fondamento del formulato giudizio sfavorevole a carico dell’impresa ricorrente, emerge che lo stesso riposa sulla circostanza che il sig. ********, rappresentante, unitamente ad altri tre soggetti, della ALFA s.r.l. sia fratello del sig. ***********, amministratore della società 3N Appalti e titolare di quote sociali della ALFA per un importo di € 50.000,00. Tale ultima società, ritenuta in colleganza con l’impresa ricorrente, è a sua volta gravata da elementi di controindicazione antimafia sulla scorta di due complementari momenti valutativi: a) da uin lato, la circostanza centrale posta a base di tale conclusione viene ravvisata nella posizione processuale del sig. N. ******************* (zio dell’attuale amministratore unico dell’impresa odierna ricorrente), il quale risulta aver riportato in data una condanna a pena detentiva patteggiata per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione ad una vicenda per la quale incorse anche in misure detentive cautelari e provvedimenti preventivi di carattere reale; b) dall’altro, vengono in rilevo una serie di addebiti mossi direttamente nei confronti di **********, socio di una quota di lire 10 milioni della stessa società ricorrente (ed, in particolare, le circostanze che lo stesso sia risultato destinatario di un’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di misure cautelari detentive in carcere per reati di stampo mafioso in base a due ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Napoli). Orbene, in relazione a questi ultimi elementi, le censure della società ricorrente, che già convincentemente ne avevano dimostrato l’erroneità in quanto basati su falsi presupposti per effetto di una confusione di nominativi, risultano definitivamente confermate dalle successive valutazioni compiute dagli stessi organi prefettizi (vedi informativa prefettizia di rettifica del 14 giugno 2005, ndr.), i quali (…) espressamente riferiscono che in riferimento “in particolare, alle informazioni relative al sig. **********, è opportuno rappresentare che questo UTG, in seguito a riesame della citata informativa dei Carabinieri del 1.3.02 ha rilevato che le predette informazioni fornite sul conto del sig. ********** sono, invece, riferibili al sig. N. *******************, fratello di quest’ultimo”. Ed, infatti, per un verso, dalle richiamate ordinanze di custodia cautelare emerge che nei relativi processi penali il sig. ********** risulta estraneo alla vicenda e non interessato da alcuna misura detentiva; dall’altro lato, l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, genericamente tratta da una risalente nota del Ministero degli Interni, non rinviene alcun riscontro documentale. Peraltro, tali inesattezze, già di per sé sintomatiche di un non corretto esercizio del potere amministrativo in una materia in cui il grado di rigore e di puntualità degli elementi valutativi deve essere particolarmente elevato in ragione del notevole livello di incidenza dei consequenziali provvedimenti sulla sfera giuridica dei privati, acquistano un ulteriore coefficiente di gravità ove si consideri l’insufficienza delle circostanze sub a) a fondare le censurate conclusioni interdittive, cui l’amministrazione degli interni è pervenuta nel caso di specie. Le connesse censure di violazione di legge ed eccesso di potere sollevate da parte ricorrente devono, infatti, sotto tali profili giudicarsi fondate. In particolare, deve porsi l’accento sul dato della potenziale influenza e del condizionamento latente che le coinvolte associazioni criminali possono esercitare sullo svolgimento di attività economiche formalmente lecite, in ragione del rapporto di parentela esistente tra i soci dell’impresa in questione ed il soggetto colpito da condanna per reati di matrice camorristica. Sul punto deve ribadirsi che, in assenza di ulteriori elementi di sostegno, la sola esistenza di un vincolo familiare tra pregiudicati e membri di una società non è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di pericoli di condizionamento mafioso dell’impresa medesima, soprattutto qualora, come è avvenuto proprio nel caso di specie, vengano in rilievo fatti risalenti nel tempo e non sorretti da rinnovati elementi valutativi. Ed invero, quanto al primo profilo, questa Sezione ha ripetutamente precisato che il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori specificazioni, non è di per sé solo idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione in quanto, a prescindere dall’eventuale partecipazione del parente ad organizzazioni di stampo camorristico o mafioso, non può ritenersi sussistente un vero e proprio automatismo tra un legame familiare e l’inequivoca volontà dell’organizzazione criminosa di condizionare le scelte e gli indirizzi sociali, fermo restando che una siffatta valutazione non può operarsi in termini di astratta considerazione, ma deve essere condotta alla luce del concreto e specifico contesto in cui tali elementi fattuali vanno ad inserirsi. Orbene, in base alla documentazione acquisita in giudizio, emerge che, al momento dell’adozione dell’informativa oggetto di impugnazione, l’Amministrazione ha utilizzato il mero rapporto di parentela in difetto di ogni altro indizio o elemento atto a dare un minimo di concretezza alla raggiunta determinazione. In particolare, quanto al secondo profilo, sono stati incongruamente ritenuti significativi taluni elementi che – in quanto concretantisi in addebiti remoti, lontani nel tempo e non sorretti da un riesame condotto sulla scorta di nuovi accertamenti – non possono ragionevolmente ritenersi espressione di una situazione di condizionamento, il quale postula un giudizio legato all’attualità della compromissione e non può reggersi esclusivamente su rinnovate valutazioni sempre dei medesimi fatti. Nel caso di specie, infatti, gli addebiti mossi allo zio dell’amministratore della società ricorrente si risolvono, da un lato, nel richiamo ad una vicenda penale conclusasi con una sentenza di condanna a pena patteggiata per fatti risalenti ad oltre un decennio; e, per altro verso, ad asserite situazioni di collegamento dello stesso con società coinvolte in fenomeni di criminalità organizzata, ma inoperanti da diversi anni e rispetto alle quali è stata successivamente accertata in sede giurisdizionale la sua estraneità. Appare dunque evidente come alla sussistenza di tali elementi indiziari si opponga la loro eccessiva lontananza nel tempo, alla quale non hanno fatto riscontro nuovi elementi che pure le stesse forze di polizia avevano ritenuto necessari per una conferma dei sospetti di contiguità mafiosa relativamente alla società ricorrente, avendo escluso allo stato che il soggetto in questione rientrasse tra le persone che determinano le scelte a gli indirizzi della medesima società. Ne consegue, conclusivamente, che il giudizio del G.I.A. non risulta sorretto da accurati e puntuali accertamenti in fatto, contraddittorio e comunque non giustificato dalle risultanze istruttorie contenute nelle note da questo stesso organo richiamate, i cui elementi si mostrano non soltanto parzialmente inesatti, insufficienti ed eccessivamente risalenti nel tempo, ma anche non confortati da necessari indizi di natura confermativa.”
3.2 Il Collegio condivide e ribadisce le suesposte considerazioni, evidenziando che le stesse non riescono ad essere scalfite nemmeno dagli ulteriori elementi di fatto addotti dall’autorità prefettizia nella relazione amministrativa del 4 novembre 2005, incentrati essenzialmente sull’influenza esercitata nella gestione societaria da altro parente dei germani ***** e **********.. Infatti, tali elementi non possono trovare ingresso nella presente sede, giacché integrerebbero un’inammissibile integrazione postuma delle informative impugnate, in dispregio del principio che richiede che la legittimità del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale deve essere valutata in base ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti all’epoca dell’emanazione della determinazione lesiva (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1786).
Ad ogni modo, è dirimente osservare come gli ulteriori spunti forniti dalla Prefettura non abbiano trovato conferma nella coeva informativa del 17 novembre 2005 ed in quella recentissima del 15 aprile 2008, entrambe favorevoli alla società ricorrente, nonché siano stati definitivamente sconfessati (unitamente all’informativa tipica del 30 gennaio 2006, che li avrebbe successivamente recepiti) dalla sentenza di questa Sezione n. 7520/2006.
4. In conclusione, alla luce dei vizi di carenza di istruttoria e di insufficienza dei presupposti riscontrati nelle gravate informative prefettizie, che si riverberano per illegittimità derivata sui provvedimenti a valle, il ricorso va accolto con l’annullamento sia delle medesime informative sia delle consequenziali determinazioni dell’Azienda Ospedaliera San Sebastiano di Caserta, meglio individuate in epigrafe.
Restano assorbite le rimanenti censure quivi non esaminate.
4.1 Sussistono giusti motivi, attesa la delicatezza delle questioni trattate, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 22 ottobre e 3 dicembre 2008 con l’intervento dei Magistrati:
*************, Presidente
**************, Consigliere
***************, Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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