Illegittima interruzione del rapporto di pubblico impiego

sentenza 16/12/10
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Abstract: La restitutio in integrum ai fini economici e giuridici costituisce un effetto automatico dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di pubblico impiego che opera anche in favore dei militari

Quando venga annullato in sede giurisdizionale l’atto con il quale l’Amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, al dipendente vincitore spetta l’integrale restitutio in integrum nel rapporto medesimo, ai fini sia giuridici che economici, e quindi anche la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto.

Tale principio è valido, senza dubbi, anche per il rapporto d’impiego dei militari, a nulla rilevando la circostanza che costoro percepiscano una paga giornaliera, anziché uno stipendio.

La restitutio in integrum de qua, ai fini sia giuridici che economici, costituisce un effetto automatico dell’annullamento del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di impiego.

 

N. 08657/2010 REG.SEN.

N. 09608/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso nr. 9608 del 2009, proposto dal signor *****************, rappresentato e difeso dagli avv.ti *************** e ************, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza del Popolo, 18,

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per l’ottemperanza e/o esecuzione

della decisione resa dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 15 gennaio 2009, nr. 173.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010, il Consigliere **************;

Uditi l’avv. *******************, su delega dell’avv. *******, e l’avv. Testa per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il signor*****************i, già volontario in ferma breve presso l’Esercito Italiano, ha agito per l’ottemperanza al giudicato riveniente dalla decisione con la quale questa Sezione, in riforma di opposta sentenza emessa dal T.A.R. del Lazio, ha annullato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma e di collocamento in congedo illimitato adottato nei suoi confronti.

A sostegno del ricorso, l’istante ha dedotto: violazione dell’obbligo in capo alla p.a. di conformarsi alle prescrizioni delle sentenze del giudice amministrativo; violazione degli effetti demolitorio, conformativo e ripristinatorio della sentenza del giudice amministrativo (con riferimento al provvedimento adottato in asserita esecuzione della predetta decisione, con il quale tuttavia l’istante è stato riammesso in servizio ai soli fini matricolari dal 22 giugno 2007, data del collocamento in congedo illimitato, fino al 26 agosto 2008, data di scadenza della rafferma).

Inoltre, il ricorrente ha chiesto condannarsi il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni cagionatigli, sotto vari profili, con il suo illegittimo operato.

L’Amministrazione intimata si è costituita, opponendosi all’accoglimento del ricorso e producendo documentazione.

Alla camera di consiglio del 23 novembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il signor ***************** agisce per l’ottemperanza al giudicato riveniente dalla decisione di questa Sezione nr. 173 del 2009, con la quale, in accoglimento dell’appello da lui proposto avverso una sentenza del T.A.R. del Lazio, è stato annullato il provvedimento con il quale il Ministero della Difesa aveva disposto nei suoi confronti il proscioglimento dalla ferma breve presso l’Esercito Italiano e il collocamento in congedo illimitato con decorrenza dal 22 giugno 2007.

In particolare, il ricorrente assume che il d.P.G.M. II 7 266/2009, adottato il 6 agosto 2009 e notificatogli il 2 settembre 2009, sarebbe nullo per elusione del giudicato, in quanto con esso l’Amministrazione ha disposto la sua riammissione in servizio fino al 26 agosto 2008 (data della scadenza della rafferma), ma ai soli fini matricolari e senza il riconoscimento delle spettanze retributive relative al medesimo periodo.

2. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.

3. Ed invero, costituisce jus receptum che laddove venga annullato in sede giurisdizionale l’atto con il quale l’Amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, al dipendente vincitore spetta l’integrale restitutio in integrum nel rapporto medesimo, ai fini sia giuridici che economici, e quindi anche la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Ad. Pl., 12 dicembre 1991, nr. 10; Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, nr. 16; id., 26 novembre 2008, nr. 5822; id., 7 luglio 2008, nr. 3346; Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2007, nr. 4690; Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2005, nr. 5261).

Tale principio è certamente valido anche per il rapporto d’impiego dei militari, a nulla rilevando la circostanza, su cui insiste l’Amministrazione, che costoro percepiscano una paga giornaliera, anziché uno stipendio.

4. Ciò premesso, considerato che alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata la restitutio in integrum ai fini sia giuridici che economici costituisce un effetto automatico dell’annullamento del provvedimento di illegittima interruzione del rapporto di impiego, la Sezione ritiene di poter certamente conoscere della domanda all’uopo formulata dal ricorrente in sede di ottemperanza al giudicato, indipendentemente dal fatto che con la precitata decisione nr. 173 del 2009 ci si sia espressamente pronunciati soltanto sulla domanda di annullamento dell’atto impugnato.

Ciò anche nell’esercizio dei noti poteri di integrazione del giudicato riconosciuti al giudice dell’ottemperanza, il quale può conoscere degli effetti conformativi del proprio decisum anche al di là di quanto da esso espressamente e letteralmente si ricavi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2010, nr. 4131; Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, nr. 3871; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2008, nr. 4563).

Per identici motivi, e in adesione alle prospettazioni di parte attrice, il suindicato decreto di riammissione “ai fini matricolari” va qualificato come elusivo del giudicato, ai sensi dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, nr. 241, essendosi l’Amministrazione sottratta all’applicazione di quelle che della declaratoria di illegittimità dell’atto interruttivo del rapporto d’impiego sono le conseguenze indefettibili.

Del resto, la possibilità del giudice dell’ottemperanza di conoscere immediatamente degli atti adottati dalla p.a. in asserita esecuzione del giudicato, quante volte essi possano integrare il vizio di violazione o elusione del giudicato, è oggi prevista espressamente dall’art. 114, comma 4, lettera b), cod. proc. amm. in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 1 del medesimo Codice (principio al quale invero ripugnerebbe un’interpretazione che obbligasse il ricorrente vincitore, in un caso come quello che occupa, a instaurare un nuovo giudizio di cognizione).

5. Diverse considerazioni, invece, vanno fatte per la domanda risarcitoria pure formulata nell’ambito del ricorso in ottemperanza.

Infatti, quanto al danno da mancata percezione delle retribuzioni, è chiaro che il suo risarcimento costituirebbe una mera duplicazione degli effetti della restitutio in integrum già ritenuta spettante all’interessato (e, per vero, quest’ultimo aveva avanzato la relativa istanza in via subordinata, per l’ipotesi che non venisse riconosciuta la spettanza della restitutio anche agli effetti economici).

Quanto poi al lamentato danno da perdita di chances, conseguente al mancato superamento del concorso per titoli per l’immissione di 1242 unità nel ruolo di volontari di truppa in servizio permanente, sul punto l’Amministrazione ha adeguatamente documentato l’assenza di qualsivoglia connessione causale tra tale esito e il provvedimento destitutorio in precedenza adottato nei confronti dell’istante, essendo dipeso il mancato superamento del concorso non dall’esclusione dell’****** dalla graduatoria, ma dal suo essersi collocato in posizione non utile.

6. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente all’azione di ottemperanza, ordinandosi al Ministero della Difesa di provvedere alla corresponsione degli emolumenti spettanti al ricorrente per il periodo dal 22 giugno 2007 al 26 agosto 2008, oltre interessi legali sui ratei non corrisposti; va invece respinta la domanda di risarcimento.

7. In considerazione del solo parziale accoglimento della domanda attorea, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, nei limiti di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di ottemperanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

**********, Consigliere

****************, Consigliere

Raffaele Greco, ***********, Estensore

****************, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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