Chi non mantiene la promessa di matrimonio deve risarcire i danni alla parte ripudiata. Lo ricorda la Corte di Cassazione precisando però che “lo scioglimento di una promessa di matrimonio” è una ”espressione del diritto fondamentale della liberta’ di contrarre matrimonio con la conseguenza che il recesso, anche senza giustificato motivo, non potra’ mai considerarsi condotta antigiuridica”. Ciò non toglie che il “ripensamento”, quando avviene senza un giusto motivo, possa avere delle conseguenze sul piano del risarcimento del danno alla parte che è stata rifiutata. La Corte (sentenza 9052/2010 della terza sezione civile) richiama inanzitutto il contenuto dell’art. 81 del codice civile che testualmente dispone: “La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente […] obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa…”. Tale norma spiega Piazza Cavour prevede ”una particolare forma di riparazione riconosciuta al di fuori di un presupposto di illiceita’, essendo ricollegata direttamente dalla legge alla rottura della promessa di matrimonio ‘senza giusto motivo”’. In sostanza ”la promessa di matrimonio obbliga il promettente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte”.
Illeciti para endofamiliari
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