Illeciti civili, penali e amministrativi: le differenze

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L’illecito civile e l’illecito penale hanno finalità distinte.

Il primo è perseguito dall’ordinamento con l’intento di riparare interamente il danno subito da interessi privati, il secondo individua violazioni dell’ordine di gravità da richiedere misure statali dirette a punire  il colpevole.

Per approfondire leggi “L’opposizione alle sanzioni amministrative” di Silvia Cicero e Massimo Giuliano.

L’illecito civile ha come conseguenza le sanzioni civili (risarcimento, restituzioni), Il reato è il torto sanzionato con la pena.

La natura della sancito jutis consente di stabilire se si è davanti  all’una o all’altra specie di torto. Questo non significa che la distinzione dipenda esclusivamente dall’arbitrio del legislatore.

La scelta della sanzione non avviene per caso ma in base a motivi precisi.

La pena, essendo una sanzione onerosa anche per la comunità sociale, non viene adottata, se non quando chi di dovere ritenga che non se ne possa fare a meno, mentre, rispetto al risarcimento del danno essa presenta i caratteri della personalità, della necessaria determinatezza del precetto e della riserva di legge.

L’illecito civile è disciplinato dagli articoli 2043 e 1218 del codice civile, e implica, in entrambi i casi, responsabilità civile.

Responsabilità extracontrattuale nel caso dell’articolo 2043 del codice civile, responsabilità contrattuale, per inadempimento o ritardata esecuzione, nel caso dell’articolo 1218 del codice civile.

L’illecito penale è soggetto al cosiddetto principio di legalità, secondo il quale, nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (ex art. 1 c.p.).
Il principio di stretta legalità vigente in diritto penale impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice, senza indulgere a interpretazioni analogiche e, se la norma del risulti essere non molto comprensibile, di attenersi all’interpretazione giurisprudenziale prevalente, in modo da evitare diverse interpretazioni che espongano il cittadino a responsabilità maggiori a quelle delle quali lo stesso, in base al principio dell’articolo 1 del codice penale, era espressamente chiamato dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza relativa.

L’illecito amministrativo è un istituto giuridico sempre più spesso utilizzato dal legislatore europeo, al pari di quello “depenalizzato”, del quale costituisce il “genus”.

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Si tratta di una figura di illecito che si pone, approssimativamente, in posizione intermedia tra l’illecito “civile”, contrattuale o extracontrattuale, e l’illecito penale, cioè il reato.

E’ oggetto di studio di un’apposita branca del diritto sanzionatorio, molto vicina per determinati versi al diritto penale, di solito definita,“diritto dell’illecito amministrativo”.

La distinzione tra “reato” (illecito penale, che a sua volta si distingue in delitto o contravvenzione) e “illecito amministrativo”, nel nostro ordinamento è nominalistica.

Ricavata attraverso la definizione che il legislatore attribuisce nella norma al fatto considerato non consentito.

Raramente questa definizione è “esplicita” e la norma indica espressamente che si tratta di un illecito amministrativo o di un reato.

Molto più spesso è “implicita” o indiretta, cioè si deduce dal tipo di sanzione irrogata. Il reato è sempre punito con una delle pene, in senso tecnico, previste dall’articolo 17 del codice penale, mentre l’illecito amministrativo viene punito con una sanzione amministrativa.

L’unica sicurezza è rappresentata dalla sanzione irrogata dalla norma.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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