Il volontario ed ingiustificato abbandono del domicilio coniugale è causa, di per sé sufficiente, di addebito della separazione personale dei coniugi (Tribunale di Treviso – sentenza del 28.06.2013, n. 1212/2013 )

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Per il coniuge che, volontariamente e consapevolmente, si allontana, senza giusta causa, dalla residenza familiare, concordata ex art. 144 c.c., rifiutandosi di tornare, nonostante il richiamo dell’altro, è sospeso il diritto all’assistenza morale e materiale previsto ex art. 143 c.c., assumendo comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e determinando la crisi del rapporto coniugale, atteso che, solo ove il coniuge abbandonato si adegui, omettendo di richiamare il consorte, si realizza una situazione di separazione di fatto, nella quale restano comunque in vigore gli obblighi di cui all’art. 143 c.c. (Cass. Civ., 14.05.1981, n. 3166).

E’ quanto sostenuto dal Tribunale di Treviso che, con sentenza n. 1212/2013, interveniva accogliendo, con addebito di responsabilità alla moglie, la domanda di separazione personale dei coniugi, presentata dal marito lasciato, inaspettatamente, dalla consorte che si allontanava dalla casa familiare, determinando l’impossibilità della prosecuzione della convivenza, portando con sé anche il figlio minore.

Allontanamento che, in quanto non giustificato e non dipendente da fatto anteriore alla cessazione della convivenza, definiva il rapporto coniugale con la pronunzia di addebito alla moglie, non assolvendo, nel corso del giudizio, al rigoroso onere della prova, gravante su chi si allontana dalla casa familiare, perdendo anche il diritto all’assegno di mantenimento in suo favore, a prescindere dalle condizioni economiche in cui la stessa versava.

Decisione del Collegio conforme a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di separazione tra i coniugi, l’abbandono della casa coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, portando all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono coincida con la proposizione della domanda di separazione ex art. 150 ss. c.c., o di annullamento ex art. 117 ss., o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che, in quanto non tassative, ben possono essere integrate con ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune, emergendo dalle prove assunte, con sufficiente chiarezza, l’esistenza di comportamenti pregressi di uno dei coniugi, causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, mutuando, dalla disciplina dettata in materia di separazione ex art. 151 c.c., le ulteriori previsioni della “intollerabilità della prosecuzione della convivenza” e del grave “pregiudizio della prole”.

Ed invero, dalle prove assunte nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Treviso, i giudici accertavano l’infondatezza della difesa della donna che individuava la causa della separazione e il conseguente abbandono della casa coniugale nel comportamento ossessivo e prepotente del marito che dimostrava disinteresse nei suoi confronti anche sotto il profilo sessuale, minacciandola più volte di cacciarla di casa. Prove ritenute insufficienti poiché assunte, unicamente, mediante impressioni personali della propria madre e circostanze riferite dall’amica ed apprese dalla stessa resistente, non assolvendo, per l’effetto, al proprio onere della prova, peraltro più rigoroso nell’ipotesi in cui l’allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificatamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione di intollerabilità (Cass. N. 10719/2013; Cass. n. 17056/2007).

Zecca Maria Grazia

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