Il velo tra Oriente ed Occidente. Diritti delle donne e multiculturalismo

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1. Cenni storici sui diritti umani

La riflessione sui diritti umani ha una lunga storia, affonda le sue radici nella cultura filosofica occidentale del XVIII secolo, nella lotta all’intolleranza religiosa ed all’assolutismo politico. La mancanza di adeguate garanzie sul rispetto dei diritti umani ha prodotto numerose sofferenze e quadri politici caratterizzati da disordine ed instabilità, per questo la necessità di tutela rappresentò uno fra i più significativi obiettivi di politica internazionale. Infatti, nel 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato a Parigi la “Dichiarazione universale dei diritti umani”.2 Per la prima volta nella storia dell’umanità, fu proclamato un documento che riguardava tutte le persone del mondo, senza distinzioni. E soprattutto, per la prima volta, veniva riconosciuta l’esistenza dei diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di essere al mondo. La Dichiarazione dei Diritti Umani è un codice etico di importanza storica fondamentale, è stato il primo documento a sancire universalmente (cioè in ogni epoca storica ed in ogni parte del mondo) i diritti e le libertà che spettano ad ogni individuo. La Dichiarazione non rappresenta solo una reazione ai disastri della guerra appena conclusa, ma anche il punto di arrivo di un lungo percorso iniziato nel Settecento ed il punto di partenza di una sensibilità umanitaria che oggi si va sempre più diffondendo. La Dichiarazione è senza dubbio il documento che segna una tappa fondamentale nell’affermazione dei diritti umani. Un percorso che rappresenta il punto di arrivo di un dibattito filosofico sull’etica ed i diritti umani e che, nelle varie epoche, ha visto impegnati filosofi di vari orientamenti. Tuttavia, non si può affermare che i diritti umani siano nati nel 1948. La Dichiarazione è frutto di un’elaborazione umana centenaria, che parte dai primi principi etici classico-europei ed arriva fino alla Dichiarazione d’Indipendenza statunitense, il Bill of Rights3 e, soprattutto, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino4 emanata nel 1789 durante la rivoluzione francese. Inoltre, nel percorso che ha portato alla realizzazione della Dichiarazione, furono fondamentali i riferimenti ai Quattordici Punti5 di Woodrow Wilson ed ai pilastri delle Quattro Libertà6 enunciati da Franklin D. Roosevelt.

Infine, i drammatici eventi ed i milioni di vittime cagionate dalla seconda guerra mondiale hanno contribuito all’affermazione dei diritti umani. Alla Dichiarazione, redatta, tra gli altri, da René Cassin7, sono poi seguiti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici, elaborati dalla Commissione per i Diritti dell’Uomo ed entrambi adottati all’unanimità dall’ONU il 16 dicembre 1966.

La Dichiarazione è stata alla base di molte conquiste civili della seconda metà del XX secolo, ultima della quale è stata la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, confluita nel 2004 nella Costituzione europea8.

 

2. I diritti dell’uomo ed i diritti delle donne

Il termine ”diritti umani delle donne” ha avuto un notevole impatto come strumento per l’attivismo politico. Ha rappresentato, infatti, un punto di convergenza, un terreno comune, al di là dei confini geografici, per la realizzazione di concrete strategie politiche volte al cambiamento e ha facilitato la creazione di strategie collaborative per la promozione e la difesa dei diritti umani in una dimensione specificatamente di genere. In tutte le società ed in tutti gli ambiti, le donne sono state oggetto di disuguaglianze giuridiche e di fatto. Questa situazione è stata causata ed aggravata dall’esistenza di discriminazioni all’interno delle famiglie, delle comunità e dei luoghi di lavoro. Se le cause e le conseguenze variano da paese a paese, la discriminazione nei confronti delle donne è largamente diffusa ed è perpetuata dalla sopravvivenza di stereotipi e tradizioni che vanno a scapito delle donne. L’uguaglianza dei diritti delle donne è un principio fondamentale delle Nazioni Unite9. Il Preambolo alla Carta delle Nazioni Unite10 stabilisce come obiettivo fondamentale la riaffermazione della fiducia nei diritti umani, nella dignità e nel valore della persona umana, negli uguali diritti degli uomini e delle donne11. Per diritti umani, si intendono i diritti inalienabili che spettano a tutti gli esseri umani e che, dunque, non dipendono dalle leggi del singolo stato, ma dalla stessa appartenenza al genere umano. Un genere umano concepito come coacervo di uomini e di donne, diversi nel corpo e nell’identità ma eguali nei diritti. Non è dunque corretto, per definire tali diritti universali, adoperare l’espressione diritti dell’uomo; ha senso invece fare riferimento alle valutazioni espresse nel 1993 dalla Conferenza di Vienna12, imperniate sull’universalità dei diritti. La parola “genere”, nella definizione accreditata a livello internazionale, si riferisce ai ruoli socialmente ideati per gli uomini e per le donne. Tali ruoli, anche se basati su differenze biologiche, cambiano continuamente e variano fra culture, paesi e tradizioni.

La Dichiarazione Universale dei diritti umani del ‘48, trascurando in gran parte la dimensione di “genere”, è espressione di tale marginalizzazione. Solo nell’ultimo decennio, è emersa con chiarezza la necessità di una riconcettualizzazione e la volontà di incorporare nell’ambito dei diritti umani questioni cruciali per le donne, troppo a lungo accantonate dalla legislazione internazionale, come lo stupro, le ineguali opportunità nel campo dell’istruzione e del lavoro, della salute, delle politiche sociali e dello sviluppo.

La cornice iscritta nel termine “diritti umani delle donne” fornisce la strada per definire ed analizzare le loro esperienze di violenza, degradazione e marginalità. Quest’idea fornisce un terreno comune per lo sviluppo di una vasta gamma di visioni e di concrete strategie tese al cambiamento. La Dichiarazione esprime chiaramente il concetto che tali diritti umani si applicano egualmente a tutti, uomini e donne, “senza distinzione di alcun tipo, quale la razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua od altro status13. Tuttavia, la tradizione, il pregiudizio, l’interesse sociale, economico e politico hanno spesso escluso le donne dalla generalità dei diritti umani e le hanno relegate ad una posizione “secondaria” e “marginale”. Il pregiudizio e la marginalizzazione hanno contribuito a perpetuare uno status femminile subordinato. Nel desiderio di limitare la giurisdizione degli stati, alla base della Dichiarazione fu posta la divisione tra pubblico e privato: le violazioni dei diritti umani delle donne che avvenivano tra ”privati” cittadini furono rese impercepibili cioè considerate al di là della supervisione dello Stato. Il disinteresse nei confronti delle violazioni dei diritti delle donne è in gran parte legata all’esclusione della sfera privata dal discorso dei diritti umani.14Questo perché le donne sono tradizionalmente intese come legate alla sfera “privata”, concernente la casa e la famiglia, mentre il cittadino “tipico” viene descritto come maschio. I trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite vennero alla luce dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e si consolidarono durante la Guerra Fredda. Dal secondo dopoguerra ad oggi, si è lottato molto per eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne e per affermare i loro diritti. Negli anni ’80 e ’90 i movimenti delle donne hanno formato network, reti e coalizioni in tutto il mondo, sia per dare maggior visibilità ai problemi che le donne fronteggiano ogni giorno, sia per mostrare la centralità delle esperienze femminili nei contesti economici, sociali, politici ed ambientali. Sebbene le donne avessero da lungo tempo sollevato la questione del perché i loro diritti fossero visti come “accessori” ai diritti umani, l’impegno per mutare questa inclinazione è stato realizzato particolarmente durante la prima metà degli anni ’9015.

L’apertura degli spazi per nuovi dibattiti, dovuta al termine della Guerra Fredda, aveva, infatti, facilitato lo scambio di idee ed esperienze fra le donne di tutto il mondo, con lo scopo di rendere maggiormente visibile le prospettive dei diritti umani delle donne.

La Conferenza delle Nazioni Unite, che si tenne a Vienna nel 1993, ha affermato che i diritti delle donne sono diritti umani e come tali inalienabili, indivisibili ed universali. La Conferenza divenne il centro pubblico unificante della Campagna Globale per i Diritti Umani delle Donne: un vasto ed intenso sforzo di collaborazione per ottenere l’avanzamento delle donne nell’ambito dei diritti umani.

La Campagna lanciò una petizione16 chiedendo che la Conferenza comprendesse i diritti umani delle donne e riconoscesse la violenza di genere come un fenomeno universale che assume varie forme ed attraversa culture, razze e classi17.

La Dichiarazione di Vienna ed il Programma d’Azione, elaborato dalla Conferenza come segnale di accordo18 della comunità internazionale sullo stato dei diritti umani, attesta che: “I diritti umani delle donne e delle bambine sono un’inalienabile, integrale ed indivisibile parte dei diritti umani universali”.19.

Il Trattato Internazionale che ha segnato una svolta storica nel percorso dei diritti umani delle donne è la “Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le donne” (CEDAW.)20.

Questa dà origine ad una nuova frontiera del diritto internazionale che tenta di combinare l’universalità dei diritti umani con la differenza di genere, cioè con la specificità dei diversi ruoli sociali, culturali e biologici di uomini e donne. La CEDAW impegna gli stati ad adottare ogni misura adeguata al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socio-culturali degli uomini e delle donne e di giungere all’eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso, o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne21. L’obiettivo della CEDAW è di garantire quei diritti che vengono lesi nei rapporti tra i sessi e che si concretizzano in diversi crimini quali la violenza domestica, le discriminazioni nell’accesso al lavoro, alle cariche pubbliche etc.

La cornice dei diritti umani delle donne, oltre ad essere stata molto utile negli sforzi per ottenere cambiamenti legislativi e politici a livello locale, nazionale ed internazionale, è stata ugualmente importante per le organizzazioni di base. I principi fondamentali dei diritti umani forniscono alle donne uno strumento idoneo a descrivere le violazioni dei loro diritti ed un criterio utile per esprimere le loro esperienze di vita, condividerle con altre donne e lavorare sinergicamente per il cambiamento. Tuttavia, in una società globale come la nostra, la “cultura dei diritti umani” deve percorrere contemporaneamente sia il terreno dell’uguaglianza che quello della differenza: dalla differenza di genere alle diversità fra persone, classi, culture, religioni ovvero un intreccio fra universalità dei diritti e riconoscimento delle diversità.

 

3. I diritti delle donne nell’Islam

L’accesso delle donne islamiche ai diritti sociali, civili e politici è stato storicamente, ed è tuttora, mediato dalle reti di parentela e dalle logiche patriarcali che si instaurano all’interno della famiglia. Dietro il concetto di famiglia si cela una varietà di significati, a seconda che ci si riferisca a classi aristocratiche o ceti bassi, a realtà urbane o rurali, ma anche in relazione a diverse comunità religiose ed etniche. Dunque, per essere parte della nazione che conferisce diritti e le responsabilità alla cittadinanza, si deve appartenere ad una fede religiosa, la quale a sua volta deriva dall’appartenenza ad una rete di parentela definita da una discendenza maschile22. Da questo tipo di sociètà patriarcale deriva che i ruoli prefigurati per le donne sono legittimati dalla religione e radicati nelle culture. La condizione della donna nell’Islam varia molto da nazione a nazione. La mappa delle diverse società presenta una grandissima varietà di situazioni, di ordinamenti e di culture. In ognuna di esse, le donne ricoprono posizioni e ruoli diversi, a seconda delle tradizioni e dei costumi, dei modi di vita, del grado di sviluppo economico e tecnologico. Nella maggior parte dei paesi musulmani, le norme di diritto di famiglia prevedono ruoli totalmente diversi per l’uomo e per la donna nell’ambito familiare: l’uomo gode di una posizione di netto vantaggio rispetto alla donna23. Il nucleo della comunità musulmana è la famiglia, unita dalla fede e dal rispetto della tradizione islamica24. L’Islam ritiene che il ruolo primordiale della donna sia di preservare l’unità della famiglia.

Nell’Islam, la figura del “cittadino” è influenzata da una serie di relazioni di parentela e di comunità che lo pongono in una posizione specifica rispetto allo stato, a seconda della posizione che egli/ella occupa nella famiglia e nella comunità. E’ il tipo di relazioni sociali, religiose e familiari che conferiscono determinati diritti ad un uomo ed una donna. I diritti “relazionali” sono alla base delle pratiche della cittadinanza e richiedono ai soggetti di legarsi o appartenere a comunità subnazionali, quali gruppi tribali e famiglie, al fine di guadagnare l’accesso ai diritti ed ai privilegi della cittadinanza. In gran parte dei paesi mediorientali, le leggi del Codice di famiglia sono state il terreno di battaglia di molti movimenti femministi, riformisti, islamisti e laici.

Nei codici della famiglia sono contenute norme importanti per la vita delle donne, poiché regolano l’accesso delle donne a diversi diritti quali il divorzio, la tutela e la custodia dei figli, l’eredità e l’istituzione del contratto matrimoniale. Infatti, le norme contenute nel codice dello statuto personale sono l’ambito, al contempo simbolico e materiale, in cui si istituzionalizza l’importanza della famiglia e delle relazioni di genere. Molti stati mediorientali hanno lasciato che l’ambito del codice della famiglia venisse regolato dalle diverse fedi religiose legalmente riconosciute nei vari paesi, spesso non offrendo alternative civili25. La riforma dei codici dello statuto personale sono stati il cavallo di battaglia dei movimenti delle donne. Nel mondo arabo musulmano, i movimenti di emancipazione sociale della donna si sono affermati tra la fine del secolo scorso e gli inizi di questo: tale periodo è noto come “periodo del risveglio” e della ‘rinascita’, ovvero “Nahda”. Tutte le donne si mobilitarono per chiedere con manifestazioni, gruppi, forme di associazioni ed altre forme di azione o rivendicazione il diritto all’istruzione, al lavoro, le riforme legislative della “sharia” e la laicizzazione delle istituzioni dello stato26. In alcuni paesi come il Pakistan, l’Afghanistan27, il Sudan e soprattutto l’Iran28 le riforme sono state introdotte solo in parte. Molti paesi arabi e musulmani sono firmatari della CEDAW anche se, attraverso l’inserimento di specifiche clausole, essi hanno mostrato riserve su alcuni importanti aspetti considerati in contrasto con la shari’a. Dunque, anche se gli stati sono firmatari di clausole e convenzioni internazionali sui diritti umani ed i diritti delle donne, rimane un forte substrato culturale patriarcale e conservatore29.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che in tutte le grandi civiltà (cristiana, musulmana, indiana e cinese) i rapporti fra uomo e donna sono stati sempre improntati su due principi: la gerarchia fra uomo e donna e la divisione del lavoro, i quali prevedono che la donna si occupi della casa e della famiglia mentre all’uomo spetta tutto il resto. Questi principi non sono stati mai messi in dubbio, sono apparsi come fatti naturali. Solo negli ultimi anni in Occidente30 questi principi sono stati posti in discussione.

In molti paesi a maggioranza islamica, il divario tra condizione maschile e femminile è notevole, ma per lo più si tratta di paesi in cui è in atto un lento processo di alienazione religiosa e culturale, un’occidentalizzazione rampante che ha colonizzato una parte importante della produzione simbolica di queste società. In esse si è fatto strada il concetto che “maggiore libertà significa maggiore occidentalizzazione” e di ciò fanno le spese proprio le donne, che finiscono per essere strumentalizzate da dittature sanguinarie ma “liberali perché laiche” e perdono così la maggior parte dei diritti che Dio ha loro concesso. Non a caso, le condizioni più critiche riguardano proprio le donne appartenenti a tali società “occidentalizzate”, come la Tunisia, il Marocco e l’Algeria. Inoltre, è sbagliato identificare l’Islam con i modelli afgani o sauditi, poiché questi sistemi, negando alle donne l’accesso alla conoscenza, sono in opposizione con i principi dell’Islam. Infatti, l’Islam non tollera coloro che sono inclini ai pregiudizi contro le donne o che operano discriminazioni tra i sessi. Secondo l’Islam, la donna musulmana è la compagna dell’uomo, in nulla inferiore a lui. L’uomo non ha potere sulla donna, tranne che nello specifico contesto familiare. Inoltre, la donna può scegliere di diventare musulmana indipendentemente dalla fede dei suoi parenti più prossimi, ha la possibilità di scegliere autonomamente se accettare un matrimonio, e, se non vi è l’assenso di quest’ultima, il matrimonio non può essere considerato valido. Come l’uomo, anche la donna viene indirizzata alla conoscenza ed al perseguimento di nobili qualità morali, quali la generosità, la gentilezza, l’altruismo e la sincerità. Nessuno, nell’ordine islamico, può porre ostacoli alla donna, la quale è chiamata a contribuire al benessere generale ed alla realizzazione degli obiettivi religiosi. Uno dei diritti fondamentali della donna musulmana è quello di non essere considerata un oggetto di piacere ad uso e consumo degli uomini. La sua dignità può essere osservata dalla modestia dell’abbigliamento. Il Corano fa chiaramente intendere che la modestia nell’abbigliamento, obbligatoria anche per l’uomo, ha il compito di preservare l’integrità della donna ed il rispetto nei confronti dell’uomo. Quindi, il punto di vista islamico non è quello di vietare i rapporti tra uomo e donna, ma di fare in modo che essi siano improntati alla solidarietà ed alla mutua collaborazione per la costituzione di una società pura e devota. L’Islam non mira alla repressione ma all’educazione, poiché tutto ciò che rappresenta un divieto inibisce la condotta legittima dell’individuo.

Dunque, ogni limitazione ingiustamente imposta alla donna tradisce lo spirito dell’Islam. La conoscenza da parte della donna dei testi sacri ed il suo livello d’istruzione fanno sì che l’uomo non possa imporle con facilità la sua sola interpretazione del Corano. Il riferimento autentico all’Islam e la lotta all’ignoranza religiosa sono le uniche forze in grado di vivificare la condizione umana, femminile e maschile. Ciò che emerge da queste considerazioni è che spesso la fonte delle discriminazioni nei confronti delle donne non sta nella religione, ma nella cultura e nelle tradizioni tribali che ad essa si sono sovrapposte. Molte donne musulmane subiscono le pressioni della cultura che le circonda e non conoscono i diritti che la religione concede loro. Le società nelle quali vivono, per una ragione o per un’altra, non forniscono loro le condizioni per accedere agli insegnamenti fondamentali. E’ possibile ed è auspicabile, invece, che la lotta delle donne per vedere riconosciuti i propri diritti avvenga privilegiando l’educazione, l’istruzione ed il lavoro. Solo questi fattori sono in grado di riportare le società musulmane all’antico splendore, al periodo in cui la luce dell’Islam e degli insegnamenti del Profeta non ponevano limiti alle possibilità degli uomini e delle donne.

 

4. Diritti e multiculturalismo. Il dibattito in Europa

La storia dell’umanità è caratterizzata dal movimento e dalla creazione continua di reti ed intrecci tra persone provenienti da contesti geografici, politici e religiosi diversi. Lo studio delle relazioni interculturali è connesso al fenomeno della globalizzazione, una nuova struttura relazionale promossa dal mondo occidentale per fornire risposte ai bisogni del commercio internazionale. Con il termine globalizzazione si indica dunque un fenomeno di crescita progressiva delle relazioni e degli scambi di vario genere a livello mondiale ed in diversi ambiti, che si è manifestato a partire dalla fine del XX secolo. Tale termine non si riferisce solo ai mutamenti economici, ma si contestualizza all’interno di mutamenti sociali, tecnologici e politici. La globalizzazione, i flussi migratori, le guerre ed il colonialismo hanno portato alla nascita di società culturalmente eterogenee costituite da diversi gruppi etnici. Anche se alcune società tendono ad essere culturalmente omogenee che propugnano il monoculturalismo31, la maggior parte delle società moderne è definita “multiculturale” poiché è costituita da un alto grado di differenza culturale interna.

Con il termine “multiculturalismo” si intende la coabitazione di diversi gruppi linguistici, culturali e religiosi che vivono nel medesimo spazio territoriale. Tale termine è stato impiegato alla fine degli anni ‘80 negli Stati Uniti,32 per indicare una società dove più culture potessero convivere nel reciproco rispetto, ma fuori da ogni dominazione ed assimilazione alla cultura dominante. Negli anni ‘80 è sorta la necessità di costruire una società multiculturale, collegando questa esigenza alla democrazia ed alla globalizzazione.

Il multiculturalismo rappresenta l’aspirazione dei rappresentanti dei vari gruppi minoritari ad affermare la legittimità delle proprie differenze ed ad ottenere il riconoscimento dei loro tratti culturali.

L’aspetto problematico del multiculturalismo sta nella difficoltà di tenere insieme il riconoscimento di eguale dignità e rispetto dovuto a ciascun essere umano e l’identità particolare dei diversi gruppi.

Il diritto all’identità culturale rappresenta oggi una delle sfide con cui gli ordinamenti di matrice liberale si sono confrontati. Il bisogno di difendere la propria identità culturale può essere ricondotto a due cause. Innanzitutto, indebolendosi il senso di appartenenza nazionale a causa della globalizzazione, gli attori sociali sentono il bisogno di riaffermare le proprie origini comunitarie, etniche e nazionali. In secondo luogo, essendo ormai universalizzato il principio dell’eguaglianza, si è consapevoli del diritto di veder riconosciuta la propria diversità.33

Nel costituzionalismo contemporaneo, in cui si è assistito al passaggio da una visione individuale ad una visione sociale della persona, si è sviluppata una correlazione stretta tra i diritti civili e sociali, cioè tra i diritti connessi al principio di libertà ed i diritti connessi al principio di uguaglianza. In tale contesto, il più recente riconoscimento del pluralismo e delle diversità ha permesso una tutela della persona come parte di un gruppo, un’entità intermedia che si interpone tra il singolo e lo stato34.

Nella società contemporanea, il modello occidentale prevale sia sul piano economico che culturale, ma contemporaneamente si intensificano le rivendicazioni a difesa della propria identità nazionale ed etnica. Infatti, spesso, i rapporti tra culture sono caratterizzati da asimmetrie di potere. La crescente diversità dei gruppi umani, la loro coesistenza all’interno di uno stesso spazio socio-politico e l’influenza che deriva dal contatto tra più culture e persone che perseguono valori, progetti, credenze e stili di vita differenti rappresentano le caratteristiche principali del multiculturalismo che si va diffondendo nelle società culturalmente più avanzate. L’incontro tra culture diverse ha avuto inizio con le massicce migrazioni e con l’interdipendenza economica dei paesi che hanno facilitato il sistema degli scambi internazionali e delle comunicazioni. Tale compresenza di gruppi eterogenei portatori di culture distinte comportano adeguate misure regolative da parte del governo e della società ormai miscela di culture. Il governo e la società dovranno intraprendere la strada per il riconoscimento di diritti umani universali che tutelano l’individuo rispetto alla comunità di appartenenza e dovranno favorire un clima di conforto e di dialogo tra le diverse etnie coabitanti nel medesimo territorio35. Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001 e la guerra in Afghanistan ed in Iran, alcuni paesi occidentali si sono dovuti confrontare con un nuovo fenomeno: la difesa dei valori moderni e democratici (come i diritti umani e la liberal –democrazia) contro un “nemico” religioso e culturale ben identificato ovvero la religione e l’Islam. Nel mondo occidentale, l’insediamento della cultura islamica rappresenta una delle sfide per le società europee. Di fronte a tali diversità etniche e culturali prevale negli occidentali un sentimento di conservazione della propria integrità culturale e linguistica, ovvero la difesa della propria identità nazionale. Gli attentati terroristici hanno riproposto la difficile questione tra Islam ed Occidente. Dopo l’11 settembre, la relazione tra mondo islamico e mondo occidentale diviene soprattutto una relazione tra islamisti “radicali- terroristi” ed occidentali. Infatti, dopo l’11 settembre cresce la diffidenza nei confronti dell’Islam ed, in particolare, del velo islamico, che nel nostro immaginario è percepito come un simbolo di “aggressività” ed innesca in molte persone reazioni di intolleranza e di sospetto. In seguito agli avvenimenti che hanno causato la guerra in Afghanistan, i gruppi di popolazione immigrata che risiedono in Europa, hanno assistito ad un peggioramento della propria condizione sociale a causa di atteggiamenti discriminatori che hanno accentuato fenomeni come la segregazione, la marginalizzazione e la ghettizzazione36.

Il massiccio spostamento delle persone comporta inevitabilmente un incontro tra culture diverse, caratterizzate ciascuna da norme differenti, quali norme giuridiche, religiose, etiche, sociali e comportamentali.

La scuola è il primo spazio pubblico in cui queste differenze oggi si rendono più visibili. Oggi la scuola assume un ruolo strategico per la trasformazione delle comunità locali, un tempo monoculturali e monoreligiose, ora multiculturali e multireligiose. In ambito scolastico, la tutela della libertà religiosa (ad esempio, il velo islamico o simboli confessionali come il crocifisso) pone molteplici problemi sia sotto il profilo dei diritti individuali, sia dal punto di vista dei diritti collettivi. Il principio di laicità viene sempre più riproposto sia nella legislazione dei singoli Stati, sia nella giurisprudenza delle Corti nazionali sia europee.

La questione sull’esposizione dei simboli religiosi ruota attorno al presupposto che un’effettiva tutela del diritto di libertà religiosa richiede oltre al riconoscimento del diritto di non dover dichiarare la propria fede di appartenenza, anche quello di non subire alcuna forma di limitazione nell’esternare la propria fede. Gli ultimi anni sono stati teatro di accese dispute e dibattiti tra Occidente ed Islam, in particolare sulla questione del velo islamico.

I paesi europei hanno adottato legislazioni ed atteggiamenti culturali differenti sul velo islamico ed in particolare sul velo integrale. Il dibattito sul velo, in particolare il chador, ha avuto luogo in Francia nel 1989, quando alcune ragazze rifiutarono di togliersi il velo nella scuola. Da allora, il suo uso si è esteso alle ragazze ed alle donne musulmane in Europa e nello stesso mondo musulmano. Dopo un acceso dibattito che ha coinvolto non solo la società francese, ma anche quella europea e mondiale, il Parlamento di Parigi ha votato una legge che vieta l’uso del velo islamico37 e l’esibizione dei simboli religiosi nelle scuole38. Nel 2008, anche in Turchia39 è stata approvata la legge sul divieto di indossare negli uffici pubblici simboli di appartenenza religiosa, ispirandosi a quanto stabilito dalla Costituzione laica di Kemal Ataturk40. In Italia, l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi41

intervenne in un’intervista al giornale inglese “Reuters” nel dibattito sorto in Francia sul divieto del velo e proseguito poi nel Regno Unito42. Prodi invitò le donne musulmane in Italia a non indossare il velo integrale, in modo che il volto delle donne fosse visibile e se ne consentisse l’identificazione. In Italia,43 non esiste una legge specifica sul velo poiché la legge 152 del 1975 “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” si riferisce al divieto nei luoghi pubblici di una copertura totale del volto. L’Italia assume nei confronti della questione del velo una posizione intermedia tra chi è del tutto contrario al velo come gli Stati laici della Turchia, della Tunisia e del Marocco e chi impone l’uso del velo alle donne come l’Arabia Saudita, l’Iran e l’Afghanistan. Tariq Ramadan44 sostenne che imporre il velo ad una donna è contro i principi dell’Islam ma vietarlo è una violazione ai diritti dell’uomo.

Nel fluire della modernità, il velo assume significati e valori diversi rispetto ai quali è bene interrogarsi, articolando un dialogo con le diversità che smentisca futili allarmismi e vada oltre una retorica dell’identità che per affermarsi esaspera e demonizza le differenze.

 

5. Per una conclusione

Come abbiamo visto, queste due grandi civiltà, islamica ed occidentale, si intrecciano, si incontrano e si scontrano nel corso della storia. Si tratta di due mondi in piena trasformazione, inquieti circa il proprio futuro. Nella fase attuale, si registra da parte di queste civiltà una tendenza a rappresentarsi vicendevolmente come pericolo, minaccia e sospetto. Come è noto, le relazioni fra Islam ed Occidente sono diventate più complesse a causa degli attacchi terroristici. In questa situazione chi ne ha pagato le conseguenze sono proprio le donne. Molte donne musulmane tentano di legittimare le proprie rivendicazioni di parità e di piena cittadinanza, come progetti in sintonia con il messaggio della propria religione islamica, nel tentativo di contrastare coloro che attaccano i diritti delle donne definendoli alieni all’Islam. Queste lotte hanno come obiettivo quello di sconfiggere le posizioni islamiste più radicali che sono contrarie alle riforme, con lo scopo di un’apertura ed un’acquisizione dei diritti da parte delle donne. Percorrendo la storia del velo e della tradizione islamica, possiamo inquadrare un Islam diametralmente opposto a quell’immagine negativa su cui siamo spesso abituati a fondare le nostre opinioni45. Come abbiamo detto, il velo assume la valenza di un simbolo dietro il quale si celano una pluralità di significati. Può assumere connotati di un simbolo religioso, emblema della tradizione ma anche rappresentazione di una modernità diversa da quella occidentale. In realtà, sono molte le ragioni per cui una donna indossa il velo. La difficoltà maggiore risiede nello stabilire quando la donna sceglie liberamente di indossarlo o quando invece vi è costretta.

Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, si apre un capitolo nuovo nel divenire delle relazioni tra Islam ed Occidente. In seguito a questi avvenimenti, stiamo assistendo ad un processo di demonizzazione e criminalizzazione dell’Islam che potremmo definire “islamofobico”. Infatti, negli ultimi anni, le immigrate musulmane hanno subito un peggioramento della loro condizione; queste sono spesso soggette a pregiudizi, intolleranza, sospetto e ad un’analisi superficiale e riduttiva per quanto concerne l’uso del velo. Nonostante viviamo in una società globale e multiculturale, assistiamo ancora a numerosi episodi di intolleranza e di discriminazione. In molti casi, infatti, quando ci capita di incontrare una donna che indossa il velo, la nostra reazione è di sospetto, di pregiudizio o di curiosità. Spesso, fondiamo le nostre opinioni sulle immagini trasmesseci dai media. Ci viene presentata l’immagine di una donna completamente coperta di nero e sottoposta al potere degli uomini. Tuttavia, in una società multiculturale come la nostra non è più possibile ignorare la presenza di altre culture e soprattutto non è possibile rivolgersi ad esse con una mentalità etnocentrica. L’etnocentrismo è un termine utilizzato per designare la tendenza a giudicare le altre culture ed interpretarle in base ai criteri della propria, proiettando su di esse il nostro concetto di evoluzione, di progresso, di sviluppo e di benessere. Tale presunzione di superiorità è da annoverarsi tra le principali cause del colonialismo. La tendenza ad universalizzare i propri modelli culturali costituisce un ostacolo insormontabile alla comprensione dei modelli di altre culture. Finché il nostro sguardo sarà quello di un osservatore occidentale che giudica l’alterità e le diversità come sinonimo di inferiorità, sarà impossibile qualsiasi tipo di comunicazione e di contatto che non siano prevaricatori e distruttivi.

In opposizione all’etnocentrismo ed alle gerarchizzazioni di stampo evoluzionista, fra culture superiori ed inferiori, la scuola antropologica americana elaborò il cosiddetto “relativismo culturale”. Come abbiamo visto, il relativismo nasce all’interno della concezione pluralistica della cultura promossa da Boas. Secondo tale concezione, gli elementi di una data cultura vanno compresi e valutati nell’ambito del gruppo sociale a cui essi appartengono. Questa prospettiva afferma le pari dignità di tutte le culture e facilita una profonda comprensione di usi e costumi diversi. Tuttavia, il relativismo non è concepibile in una società come la nostra che si è indirizzata verso una prospettiva multiculturale ed interculturale. Parlare di società multiculturale significa riferirsi alla compresenza, in uno stesso territorio, di culture differenti. La nostra società è in continua evoluzione grazie alla presenza massiccia di immigrati portatori di diversità economiche, politiche, religiose e culturali.

In un contesto sociale globalizzato e multiculturale dove l’interdipendenza umana, le migrazioni a livello mondiale, il ruolo primario dell’ economia globale, dei mass media e delle nuove tecnologie sono in continua crescita, l’attenzione deve essere necessariamente volta alla comunicazione tra culture diverse. Limitarsi all’incontro tra diverse culture non pone le basi per un’effettiva educazione interculturale: occorre rimuovere principalmente gli ostacoli sociali ed economici che molti soggetti incontrano nella società, affinché questi possano disporre di pari opportunità sociali.

L’interculturalismo è il termine utilizzato per indicare il contatto, la conoscenza e lo scambio tra culture diverse. Grazie al contatto e la relazione tra culture si verificano i seguenti fenomeni: interazione, mutamento, reinterpretazione ed assimilazione di modelli culturali altrui. In tale contesto, un passo importante da compiere è il riconoscimento dei diritti ed il pieno rispetto dell’identità di ciascun popolo. La storia dell’ umanità è costellata da fusioni di gruppi e culture diverse. Bisogna, quindi, scardinare ogni giudizio xenofobo, razzista, etnocentrico e qualsiasi fondamentalismo religioso che possano rendere difficile una convivenza pacifica e democratica.

Gli avvenimenti dell’11 settembre 2001, la guerra in Afghanistan ed in Iraq, e la crescente tensione in Medio Oriente confermano quanto sia necessario intraprendere, nella nostra società, iniziative come quella dell’“Anno internazionale del dialogo tra culture”46. Questo documento attesta l’importanza della comunicazione fra culture ed il rispetto delle pluralità culturali.

L’ Anno europeo ha l’obiettivo di:

  • promuovere il dialogo tra le culture, quale strumento atto ad aiutare i cittadini europei ad acquisire le conoscenze e le capacità che consentano di vivere in un contesto più aperto e più complesso;

  • sensibilizzare i cittadini europei al rispetto delle diversità culturali e dei valori comuni.

Negli ultimi anni, la presenza in Europa dei musulmani è sempre più radicata, fa parte della quotidianità della vita degli Europei. La presenza attualmente in crescita delle donne musulmane nella nostra società impone la necessità di una conoscenza più seria ed approfondita della cultura e del velo islamico, evitando così la disinformazione ed i luoghi comuni che sono spesso causa di discriminazione ed esclusione sociale delle donne musulmane. Superare il pregiudizio è indispensabile per avviare un cambiamento culturale ed affrontare queste tematiche in rapporto al diritto di cittadinanza ed all’ esercizio delle libertà fondamentali per le minoranze culturali e religiose.

In conclusione, a mio avviso, il rispetto delle diversità culturali e la promozione di un comune patrimonio culturale è più che mai indispensabile in un mondo in via di globalizzazione.

 

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www.wikipedia.it: le differenze tra i diversi tipi di velo.

 

2 La Dichiarazione fu approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1948 al termine della seconda guerra mondiale da 48 stati (oggi 189). I trenta articoli di cui si compone, sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali e culturali di ogni persona. Molti paesi hanno compendiato i termini della Dichiarazione entro la propria costituzione. In base alla Carta delle Nazioni Unite gli stati membri si impegnano ad intervenire individualmente o congiuntamente, per promuovere il rispetto universale e l’osservanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

3 Il Bill of Rights è un documento stilato dal parlamento britannico nel 1689 e ed è considerato uno dei cardini della costituzione del Regno Unito. Esso limitava fortemente le prerogative regie, assegnando al parlamento il controllo delle finanze, escludendo ogni interferenza del re nell’amministrazione della giustizia e garantendo piena libertà di parola ai membri del parlamento.

4 Testo giuridico elaborato nel corso della rivoluzione francese, da inserire nella futura costituzione, nell’ottica del passaggio dalla monarchia assoluta dell’Ancien Régime ad una monarchia costituzionale. La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino si compone di un preambolo e di 17 articoli, contenente una solenne elencazione dei diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino e le norme fondamentali che regolano la vita dei cittadini tra di loro e con le istituzioni. Tale documento ha ispirato numerose carte costituzionali ed ancora oggi il suo contenuto costituisce uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana.

5 Nel gennaio del 1918 il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson dopo la vittoria alla fine della prima guerra mondiale, espose al Senato degli Stati Uniti d’America i suoi Quattordici Punti ai quali si sarebbe ispirata la sua azione nella futura conferenza per la pace. Wilson intendeva promuovere una pace senza vincitori, poiché era convinto che una pace imposta con la forza avrebbe contenuto in sé gli elementi di un’altra guerra. Doveva trattarsi di una pace basata sull’eguaglianza delle nazioni, sull’autogoverno dei popoli, sulla libertà dei mari e su una riduzione generalizzata degli armamenti.

6 Il 5 novembre 1940 Roosevelt istituì il Comitato Nazionale di Difesa ed espose al congresso degli Stati Uniti la dottrina delle quattro libertà. Esse sono la libertà di parola, di espressione, di culto e la libertà di sfuggire alla paura. Secondo Roosevelt l’obiettivo degli Usa deve essere il perseguimento di tali libertà a livello mondiale.

7 René Samuel Cassin è stato un giurista, magistrato e diplomatico francese. Presidente della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Nel 1968 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace.

8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000 ed incorporata nel Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa. La carta si divide in 54 articoli raggruppati in 7 capi i cui titoli enunciano i valori fondamentali promossi dall’Unione europea: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia.

9L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è un’organizzazione internazionale ed intergovernativa. Le Nazioni Unite perseguono la cooperazione internazionale in ambito economico e socioculturale, i diritti umani e la sicurezza internazionale. Relativamente alla sicurezza internazionale ha come fine il mantenimento della pace mondiale anche attraverso efficaci misure di prevenzione e repressione delle minacce e violazioni ad essa rivolte.

10 E’ il documento che ha fondato l’Onu nel 1945 al termine della guerra. E’ stata ratificata dall’Italia (dopo che il nostro Paese fu ammesso nell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1955) con legge 17 agosto 1957 n. 848. Tutti gli stati membri delle Nazioni Unite hanno l’obbligo legale di impegnarsi per la piena realizzazione dei diritti umani per tutte le persone.

11Art. 1. Uno degli obiettivi della Carta è la cooperazione a livello internazionale per la promozione e l’incoraggiamento del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali di tutti gli individui.

12 Dal 14 al 25 giugno 1993, si è tenuta a Vienna la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani. I rappresentanti di 171 Stati hanno approvato con votazione unanime, una Dichiarazione ed un Programma d’Azione per la promozione e la tutela dei diritti umani nel mondo. La Dichiarazione ed il Programma d’Azione di Vienna sono il risultato di un lungo processo di valutazione e di discussione sullo stato dei diritti umani nel mondo. Questi segnano l’inizio di un rinnovato impegno per rafforzare e sviluppare l’insieme degli strumenti giuridici posti a tutela dei diritti umani, costruiti con grande fatica sin dal 1948 sulla base della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

13 Art. 2. della Dichiarazione Universale.

14 Per esempio in India non esiste un codice civile uniforme rispetto al diritto di famiglia ed ogni comunità religiosa applica leggi proprie, spesso con gravi conseguenze per le donne che subiscono trattamenti diversi, solitamente iniqui, in materia di divorzio, custodia dei figli ed eredità a seconda del gruppo religioso a cui appartengono. Stefania Bartoloni “A volto scoperto. Donne e diritti umani”, Manifesto libri srl, Roma, 2002, cfr. al testo di Elisabetta Vezzosi “Una storia difficile”, pp. 41-64.

15Negli anni 90 ci sono state tre conferenze mondiali che si sono occupate dei diritti umani, quali la Conferenza dei diritti umani di Vienna (1993),la Conferenza sulla popolazione e sullo sviluppo del Cairo (1994) e la Conferenza sulle donne di Pechino (1995).

16La petizione fu tradotta in 23 lingue ed usata da oltre mille gruppi che raccolsero mezzo milione di firme a suo sostegno in 124 paesi. La petizione e le sue richieste diedero inizio alla discussione sul perché i diritti delle donne e la violenza fossero lasciate fuori dalle considerazioni generali sui diritti umani.

17 La lotta alla violenza contro le donne è diventata il terreno sul quale sperimentare una nuova dimensione dei diritti umani. Giuriste, politiche, associazioni di donne, organizzazioni non governative, istituzioni internazionali femminili (l’Unifem), la commissione sulla condizione delle donne ed il Fondo delle Nazioni Unite si impegnarono affinché la violenza da chiunque praticata, venga riconosciuta come una violazione del diritto all’integrità fisica, alle libertà fondamentali, quali la libertà di movimento, il diritto alla salute, ovvero diritti tutelati da convenzioni “universali” concepite per uomini e donne indistintamente.

18 È importante precisare che gli accordi che le conferenze hanno steso non hanno valore giuridico vincolante. Molti di essi hanno rappresentato rilevanti strumenti politici, utilizzati sia dai governi che dai movimenti delle donne di tutto il mondo, sia a livello internazionale che nelle proposte politiche a livello nazionale e locale. Questi documenti sono stati utilizzati per rinforzare ed interpretare i trattati internazionali che, sottoscritti da uno Stato, assumono lo status di legge internazionale.

19 Dichiarazione di Vienna. I, 18, 1993.

20 Dopo la sua adozione nel 1979, il processo di ratifica della Convenzione CEDAW da parte degli stati fu piuttosto rapido, consentendo così la sua entrata in vigore il 3 settembre 1981. Il 22 settembre 2000 l’Italia ha ratificato il protocollo opzionale della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) aggiudicandosi il merito di aver permesso al Protocollo di entrare in vigore appena un anno dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1979). Il Protocollo, sorta di regolamento di attuazione della CEDAW, consente alle associazioni ed alle donne di ricorrere al comitato sull’eliminazione delle discriminazioni contro le donne denunciando situazioni di discriminazione.

21 Art. 5. della CEDAW.

22 Ruba Salih, “Musulmane rivelate”, Carocci, Roma, 2008, pp. 79-82.

23 Secondo l’interpretazione tradizionalista, la diversità biologica tra uomo e donna determina i diversi ruoli e differenti responsabilità all’interno della società: l’uomo, dotato di forza, lavora fuori casa, si occupa di affari e politica ed in famiglia è il capo assoluto, mentre il ruolo della donna, dotata di sensibilità, si svolge esclusivamente all’interno della famiglia in qualità di moglie e madre. Invece, secondo l’interpretazione modernista, in Islam gli uomini e le donne hanno uguali diritti e doveri e la reclusione femminile raccomandata nei versi coranici si riferiva esclusivamente alle mogli del Profeta. Tratto da La donna nella religione musulmana di Samia Kouider, cfr. al capitolo del volume “Le figlie di Abramo – Donne Sessualità e religione” a cura M.A. Sozzi, Guerini, collana percorsi femminili nel novecento, Milano, 1998.

24Il nucleo della società detta “moderna” è l’individuo che deve essere ad ogni costo indipendente dagli altri dal punto di vista finanziario.

25 Fino a pochi anni fa solo la Turchia, la Tunisia e lo Yemen avevano istituito codici di famiglia civili, ma anche quest’ultimi erano plasmati dalle norme religiose. Un caso estremo è quello del Libano, dove vi sono 18 fedi religiose riconosciute ufficialmente a cui è consentito di regolamentare i propri codici di famiglia.

26 Tutto ciò fu esemplarmente ottenuto in Turchia, con la riforma del 1923 di Ataturk che abolì la sharia e laicizzò lo stato.

27 RAWA (Revolutionary Association of Women of Afghanistan), l’associazione rivoluzionaria delle donne dell’Afghanistan, nacque nel 1977 a Kabul come organizzazione socio-politica indipendente di donne afghane in lotta per i diritti umani e la giustizia sociale. Fu fondata da un gruppo di donne intellettuali afghane guidate da Meena, assassinata nel 1987 a Quetta, in Pakistan, dagli agenti afghani dell’ KGB. L’obiettivo di RAWA era di coinvolgere un crescente numero di donne afghane in attività politiche e sociali volte ad ottenere diritti umani per le donne e contribuire alla lotta per la recostituzione in Afghanistan di un governo basato su valori democratici e secolari. Nonostante l’opprimente atmosfera politica, l’associazione fu ben presto coinvolta in molteplici attività in ambito socio-politico, comprendenti sia l’istruzione, la sanità, l’economia e l’attività politica.

28Negli ultimi anni l’Iran sta diventando un esempio di progresso, restando però tenacemente attaccato ai principi basilari della religione. Le donne iraniane hanno condotto numerosi cambiamenti per riformare le leggi di famiglia e guadagnare maggiore visibilità nella sfera pubblica e politica a tutti i livelli. Appellandosi alla reinterpretazione dei testi esse sono riuscite a guadagnare riforme limitate ma significative, come il diritto al salario per il lavoro domestico ed il pensionamento anticipato. Le donne partecipano alla vita sociale, culturale e sportiva ed il numero di parlamentari donne è superiore a quello di molti paesi, anche occidentali.

29 Secondo l’ultimo rapporto sullo sviluppo umano nel mondo arabo curato dall’UNDP (United Nations Development Programme) e dedicato allo status delle donne, le leggi di statuto personale mantengono un retaggio conservatore e resistente al cambiamento. Ad esempio la nazionalità è determinata in via patrilineare nella maggioranza dei paesi (come in Tunisia ed in Giordania), dove i figli possono acquisire la nazionalità della madre soltanto se il padre è apolide o sconosciuto.

30 Fino al 1974 erano recepiti nel nostro diritto di famiglia e recitati agli sposi all’atto del matrimonio. Solo attualmente viene sancita la piena parità tra uomo e donna nell’ordinamento giuridico e nei principi teorici.

31 La prospettiva “monoculturale” impone l’idea di uguaglianza come radicale neutralizzazione delle diversità. In questa prospettiva le differenze etniche e culturali sono ritenute causa di un pericoloso sgretolamento della società; al contrario, il pluralismo culturale ammette l’esistenza delle differenze etniche e culturali. Queste differenze devono esprimersi in ambito privato e non in quello pubblico. Un gruppo minoritario può così conservare alcuni dei tratti culturali specifici ma gli viene richiesto di adeguarsi e di condividere un certo numero di valori e di norme comuni. Il pluralismo culturale pone l’attenzione sui diritti individuali, legittimati dal fatto che ogni essere umano al di là della sua singolare appartenenza ad un gruppo sociale, ad una classe, ad una razza e ad un’etnia condivide con gli altri una sostanziale uguaglianza.

32 Negli Stati Uniti tutto è iniziato con le battaglie sui programmi scolastici, ossia l’insieme dei classici della letteratura e del pensiero occidentale che si studiavano nelle scuole. Le battaglie svolte per una riforma scolastica richiedevano un ampliamento dei programmi scolastici in modo da far posto anche ad espressioni artistiche e letterarie di altre culture. Venne messo sotto accusa il carattere eurocentrico della storia e della letteratura, discriminante sul piano etnico nei confronti degli studenti americani non provenienti dalla tradizione occidentale europea, ma dall’Africa, dal Messico, dall’America Latina e dall’Asia. Su questo aspetto si è scatenata una polemica vastissima, che ha visto contrapposti i sostenitori delle differenze e del multiculturalismo da un lato, ed i difensori della tradizione, dall’altro.

33Crespi Franco, Manuale di sociologia della cultura”, Laterza, Roma, 2003, pp. 198-199.

34Carlo Galli, “Il Multiculturalismo, ideologie e sfide”, cfr. al “Diritto all’identità culturale come diritto fondamentale dei singoli e dei gruppi” a cura di Stefano Ceccanti e Susanna Mancini , il Mulino, Bologna, 2006, pp. 167-170.

35Andrea Semprini, “Il multiculturalismo. La sfida della diversità nelle società contemporanee”, Franco Angeli, Milano, 2001.

36 In Francia nei 750 quartieri a più densa presenza di popolazione immigrata si registrano un tasso di disoccupazione giovanile intorno al 50% con problemi di scolarizzazione, segnalazioni ai servizi sociali tre volte superiori che nel resto del territorio. In questi quartieri abbandonati dallo stato, dai comuni e dai servizi pubblici si è creata una situazione di apartheid economico e sociale tale per cui si parla di ghetti. Tale situazione che è il risultato del razzismo istituzionale che caratterizza non solo la Francia ma tutta l’Europa, ha provocato una rivolta nelle banlieue (periferie, sobborghi) che alimenta una produzione reattiva di etnicità e rivendicazioni identitarie.

Annamaria Rivera, “La guerra dei simboli”, Dedalo, Bari, 2005, pp.17-21.

37 Nel 2003 la disputa sul velo si riaccende in seguito all’espulsione da un liceo di Aubervillers di due studentesse Alma e Lila Levy che si erano rifiutate di togliere il foulard in classe.

38 Il documento sul quale il Parlamento francese ha basato le sue decisioni è il “Rapporto sulla Laicità”, che è stato elaborato dalla “Commissione Stasi” voluta dal Presidente Jacques Chirac. Il Rapporto sostiene i grandi principi della laicità: neutralità dello Stato e libertà di coscienza. Lo Stato neutrale deve difendere la libertà di coscienza ed impedire che un credo religioso si imponga sugli altri, deve tutelare l’uguaglianza dei cittadini e la parità dei sessi, soprattutto nei luoghi pubblici come la scuola, l’università, la pubblica amministrazione, nelle carceri, negli ospedali, sui luoghi di lavoro, nello sport e nella giustizia. La legge approvata dall’ Assemblea Nazionale e dal Senato il 15 marzo 2004 è entrata in vigore il 2 settembre 2004.

39 Nel 2007, prima dell’approvazione della legge approvata dal parlamento turco, il partito Akp (partito per la giustizia e lo sviluppo, islamico-conservatore), dopo la vittoria elettorale contro il partito Chp (partito repubblicano e del popolo), promosse varie proposte di carattere islamico tra cui la reintroduzione dell’uso del velo da parte delle studentesse nelle università. Tra i due partiti si crearono forti opposizioni, in quanto le proposte di legge presentate dall’Akp si ponevano in contrasto con il principio di laicità dello stato, su cui la Turchia moderna è stata fondata dopo la prima guerra mondiale. A seguito delle proposte di legge presentate da quest’ultimo, in diverse città turche si organizzarono delle manifestazioni che portarono all’abrogazione da parte della Corte Costituzionale della legge promossa dall’ Akp.

40 La Repubblica turca nacque nel 1923 e pose fine all’impero ottomano. Ataturk designato come “il padre dei Turchi” è stato il primo presidente della Repubblica ad aver fondato uno stato autoritario, centralista e laico sul modello degli Stati nazionali europei dell’Ottocento. Egli ha contribuito alla creazione, attraverso un programma di ammodernamento del paese, di una nuova direttiva di sviluppo volta all’edificazione di una nuova economia, cultura e comunità. Il programma fu adottato con lo scopo di modernizzare la cultura nazionale attraverso un pieno controllo della sfera religiosa da parte dello stato. Il governo presieduto da Ataturk modificò le leggi, incoraggiando le donne a svelarsi, ad entrare in parlamento, nelle università e nelle professioni.

41Carmelo Lopapa, “Velo si, ma non celate i volti, invito di Prodi alle musulmane”, <<Repubblica>>, 18 ottobre 2006.

42 In Gran Bretagna non ci sono leggi che vietano il velo islamico, compreso il burqa, ma le scuole possono avere un proprio codice di abbigliamento che vieta di indossare determinati abiti. Per quanto riguarda le aule del tribunale, nel 2006, il governo ha stabilito che è consentito indossare il velo, sempre però che questo non interferisca con la giustizia e possa rendere il volto irriconoscibile. Jack Straw, ex ministro britannico, dichiara di essere contrario al velo islamico, lo definisce un ostacolo alla comunicazione. Il premier britannico Tony Blair appoggiando la tesi di quest’ultimo, sostenne la necessità di conciliare il diritto di indossare il velo con l’integrazione nella nostra società.

43 Nelle carceri italiane, dal dicembre 1998, il Ministero di Grazia e Giustizia ha autorizzato i musulmani detenuti a seguire il ramadan, accogliendo la richiesta dell’U.C.O.I.I. (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia) di garantire a tutti i reclusi di fede islamica la possibilità di rispettare le regole ed i ritmi del periodo del digiuno sacro. Sono anche autorizzate le preghiere comunitarie del Venerdì, precedute dalle abluzioni rituali.

44Tariq Ramadan, intellettuale musulmano europeo, è intervenuto nel dibattito nato negli ultimi anni tra Islam ed Occidente. Egli è un precursore di un incontro sincero e pacifico tra mondo islamico e civiltà europea. Nel dibattito sul velo nelle scuole pubbliche che scoppiò in Francia nel 2004, Ramadan si schierò affinché fosse lasciata la libertà di scelta alle donne musulmane di indossare il velo.

45Dopo aver approfondito ed analizzato alcuni aspetti sociologici ed antropologici della tradizione islamica e della pratica del velo, ho ritenuto necessario prendere coscienza personalmente degli usi e dei costumi della popolazione islamica. La mia indagine si è svolta in Turchia ed in particolare nella città di Istanbul. La Turchia è divenuta nel 1923 uno stato laico. La costituzione laica promulgata da Kemal Ataturk vietò di indossare simboli di appartenenza religiosa negli uffici pubblici (compresi gli atenei). In Turchia, l’Islam è professato dal 99% della popolazione, il restante 1% si divide fra cristiani ed ebrei. La religione islamica è ancora parte integrante della popolazione. La pratica del velo è tuttora osservata dalla maggioranza delle donne. La complessità della questione del velo si riscontra nella molteplicità dei motivi per cui una donna decide di indossarlo: il desiderio di conservare la propria identità, di rispettare la tradizione dei genitori, di esternare la propria compostezza, ma può anche essere frutto di una libera scelta. Grazie a questa esperienza ho potuto constatare che in realtà, le donne sono libere di passeggiare da sole per strada, di indossare o meno il velo, di lavorare, di studiare e non sono soggette a restrizioni e limitazioni da parte degli uomini.

46 Il 5 ottobre, la Commissione europea ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio volta a dichiarare il 2008 “Anno europeo del dialogo tra le culture”. Questa idea era stata prospettata inizialmente, nel settembre 2004, dal commissario europeo, Ján Figel’, incaricato all’ istruzione, formazione, cultura e multilinguismo. L’Anno europeo farà leva sulla ricchezza e sulla diversità di una serie di progetti concreti che saranno realizzati dal 2008 tramite programmi ed altre azioni comunitarie. Gli ambiti della cultura, dell’istruzione, della gioventù, dello sport e della cittadinanza saranno quelli maggiormente interessati.

Cuccurullo Manuela

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