Il Tribunale di Catania si pronuncia sulla validità del contratto monofirma

Redazione 02/03/17
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Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di Catania – sez. quarta civile – sent. 790/2017 del 17/2/2017 si pronuncia sulla validità del contratto monofirma e sull’inesistenza di interessi anatocistici nel c/c ordinario per girocontazione di interessi da c/anticipi.

 

La Banca, difesa congiuntamente dall’ Avv. IVAN CHIARAMONTE e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS), ha ottenuto tre importanti riconoscimenti per l’intero ceto bancario.

 

In data 17/02/2017, il Tribunale di Catania – sezione quarta civile ha pubblicato la sentenza n. 790/2017, con cui ha precisato, tra l’altro, tre profili particolarmente interessanti in materia di: a) validità del contratto cd. monofirma; b) legittimità della cms; c) inesistenza di interessi anatocistici generati su di un c/c ordinario da un c/anticipo

 

È in assoluta coerenza con l’impianto civilistico del contratto la validità del cd. contratto monofirma ove sottoscritto solo da un funzionario della Banca che sia apposta sul modulo che reca l’esplicita dicitura “copia per la banca” e che sia prodotto in atti a ratifica della validità dello stesso.

 

Si precisa la legittimità della c.m.s. pattuita con contratto di conto corrente sottoscritto in data antecedente all’entrata in vigore L. 2/2009. Il fatto che il legislatore abbia disciplinato la c.m.s., dapprima con l’art. 2- bis, decreto-legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l’art. 117- bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), attesta che anche l’ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s.

 

Ribadito in materia di usura l’esclusione delle cms dal TEG sino all’entrata in vigore della L.2/2009.

Punto di straordinario rilievo della sentenza è l’inesistenza di interessi anatocistici generati su di un c/c ordinario da un c/anticipo. La sentenza rileva che proprio la circostanza che gli interessi maturati sulle autonome operazioni di anticipo siano stati pagati, confluendo e concorrendo a formare il complessivo saldo debitore del conto corrente, alla stregua di ogni altra operazione ” in dare”, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell’applicazione del divieto ex art. 1283 c.c.”.

 

Sentenza collegata

612602-1.pdf 6.67MB

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