Il sovraindebitamento e l’accordo con i creditori

Redazione 05/11/19
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Analizziamo la procedura volta al raggiungimento dell’accordo con i creditori per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento.

Il presente contributo è tratto da “Casi e questioni di sovraindebitamento” di Luigi Benigno e Nicola Graziano, ove si analizza compiutamente ogni aspetto relativo alla procedura di accordo con i creditori.

La procedura per l’accordo con i creditori

A differenza del piano del consumatore, l’accordo con i creditori non richiede il nulla osta del giudice – a cui, comunque, l’istanza va sempre presentata – ma il voto favorevole del 60% dei creditori. Qualora vi sia l’intesa, il giudice non può rigettare l’istanza presentata dal debitore. L’accordo con i creditori può essere utilizzato anche per debiti derivanti da attività economiche dell’interessato.

A differenza del piano del consumatore, occorre raggiungere il consenso dei creditori anche attraverso una diretta opera di convincimento.

Possono quindi accedere all’accordo del debitore:

  1. a)  consumatori con debiti misti, ovvero debiti di natura personale e debiti di attività commerciali

(anche passate);

  1. b)  fideiussori di società di persone e di capitali, di imprenditori e di professionisti;
  2. c)  piccoli imprenditori (non fallibili);
  3. d)  soci accomandatari di società Sas;
  4. e)  società o imprenditori agricoli;
  5. f)  società definite “non fallibili” ai sensi dell’art. 1 della legge fallimentare, ovvero che per tre esercizi consecutivi non abbiamo superato neanche uno dei seguenti limiti: attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00, ricavi superiori a 200.000,00, monte debiti anche non scaduto superiore ad euro 500.000,00;
  6. g)  start up “innovative”;
  7. h)  associazioni e fondazioni.

Al contrario del piano del consumatore, tale procedura prevede, con il deposito del ricorso, l’automatica sospensione delle azioni esecutive in corso e future, con lo scopo di preservare dalle eventuali azioni dei creditori, le fonti utilizzate per formulare la proposta presentata.

La proposta di accordo con i creditori

L’articolo 8 della l. 3/2012 detta il contenuto dell’accordo:

  • La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
  • Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano (di accordo), la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.
  • Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
  • Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
  1. a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
  2. b)  l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;
  3. c)  la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.ù

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Accordo con i creditori e attività del gestore della crisi. Vaglio di ammissibilità

La relazione di attestazione ex art. 9, comma 2, l. 3/2012, deve riepilogare l’attività del gestore e la proposta del debitore.

Il Gestore è chiamato a relazionare la propria attività vagliando la documentazione depositata dal debitore insieme alla proposta, sinteticamente riepilogata nell’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il Gestore procede, quindi, come nel PDC a tutte le verifiche presso gli enti tributari e creditizi nonché inviando comunicazione di precisazione del credito ai creditori.

Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 11, comma 2, allegando il testo dell’accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni.

Decorso tale ultimo termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Verificato il raggiungimento dell’accordo con la percentuale di cui all’articolo 11, comma 2, verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata notifica utilizzando tutte le forme di cui all’articolo 10, applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l’accordo produce gli effetti di cui all’articolo 10, comma 3.

Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L’accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo. Eseguite tutte le verifiche il Gestore potrà redigere la relazione ad egli demandata.

Il deposito del ricorso e dell’accordo con i creditori

L’art. 9 della l. 3/2012 statuisce che: “La proposta di accordo è depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore” (residenza dell’ultimo anno).

Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale.

Per una disamina completa della procedura continua a leggere “Casi e questioni di sovraindebitamento” di Luigi Benigno e Nicola Graziano pp. 93 ss.

Casi e questioni di sovraindebitamento

La presente opera intende fornire elementi utili agli operatori del settore, sia ai fini della stesura della relazione inerente all’attività di gestione della crisi, sia in merito alla funzione duplice di consulente del debitore e consulente del giudice delegato, che gli stessi operatori si trovano a svolgere.La normativa sulla regolazione e gestione del sovraindebitamento dei soggetti non fallibili (ex art. 1 legge fallimentare) è operativa da oltre sette anni, ma solo negli ultimi tempi, ha iniziato a produrre i suoi frutti.Si stanno affermando prassi giurisprudenziali a beneficio dei sovraindebitati e dei professionisti delle procedure che, sempre più spesso, hanno registrato provvedimenti giudiziari conflittuali per casi analoghi.Oggi è utile avere consapevolezza degli strumenti a disposizione; a tale fine, il presente volume intende offrire un approccio pratico e funzionale per il corretto utilizzo delle procedure a composizione della crisi da sovraindebitamento, di modo che esse siano un’occasione per gestire correttamente gli interessi dei soggetti coinvolti, tutelandone le ragioni e i diritti.Luigi BenignoLaureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, abilitato all’esercizio della professione di Avvocato dall’anno 2000, si interessa di problematiche connesse alle controversie bancarie ed alle procedure di sovraindebitamento, per la gestione delle quali ha fondato l’Associazione Centro Tutele Consumatori e Imprese, in cui ricopre il ruolo di Segretario Generale.Nicola GrazianoMagistrato dal 1999. Dal 2011 svolge le funzioni di giudice delegato ai fallimenti presso la sezione fallimentare del Tribunale di Napoli. Dottore di ricerca in Diritto Ambientale Europeo e Comparato, Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali, Specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione nonché in Diritto Civile, è stato Avvocato del libero foro nonché Ufficiale Giudiziario presso l’Ufficio NEP della Corte di Appello di Milano. Dal 2018 ricopre anche il ruolo di Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. È autore di numerose pubblicazioni nei diversi settori del Diritto. Collabora con diverse riviste giuridiche a diffusione nazionale. È Direttore Scientifico della Collana dei volumi denominata “Soluzioni di Diritto” – Maggioli Editore.

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