Il soggetto di diritto

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Un soggetto di diritto indica un soggetto passibile di essere titolare di rapporti giuridici attivi o passivi.

Il primo a delineare il concetto di persona fisica, con l’utilizzo di questa espressione, fu Sinibaldo Fieschi, nell’opera Commentario al Liber Extra.

Indice:

  1. La descrizione
  2. Le tipologie
  3. Gli elementi di riconoscimento
  4. I soggetti di diritto negli ordinamenti statali

1. La descrizione

La soggettività giuridica è legata alla capacità giuridica, intesa come idoneità ad essere titolare di diritti e doveri o di situazioni giuridiche soggettive.

Una diffusa teoria vede una forma di soggettività giuridica, di grado minore, anche in quei casi nei quali l’ordinamento attribuisce a un’entità la titolarità di determinata situazioni giuridiche soggettive, come quando gli riconosce una determinata autonomia patrimoniale, vale a dire, la separazione, anche se non completa, tra il patrimonio alla stessa relativo e quello di altre entità.

Non è essenziale alla soggettività giuridica la capacità di agire, intesa come idoneità di un soggetto giuridico a porre in essere atti giuridici validi.

Ci possono essere soggetti di diritto privi di capacità di agire.

Nei loro confronti gli atti giuridici devono essere posti in essere da altri soggetti.

Ad esempio, i figli minorenni per i quali agiscono, di solito, i genitori.

L’ordinamento giuridico preesiste ai soggetti di diritto, nel senso che è l’ordinamento stesso a stabilire quali sono gli esseri o le entità del mondo reale ai quali è attribuita la soggettività di diritto.

2. Le tipologie

In ogni ordinamento statali la soggettività giuridica è riconosciuta all’essere umano come persona fisica.

Negli ordinamenti del passato esistevano esseri umani ai quali non era attribuita nessuna soggettività giuridica: gli schiavi.

La soggettività giuridica delle persone fisiche non è sempre presente negli ordinamenti diversi da quelli statali.

Ad esempio, nel diritto internazionale sono per definizione soggetti di diritto gli stati e le organizzazioni internazionali ma non le persone fisiche.

Esiste anche un ordinamento giuridico internazionale derivato da quello degli Stati sovrani, del quale il diritto internazionale in senso proprio è esclusivamente una componente.

Un possibile esempio di soggettività è il ricorso di un gruppo di privati cittadini alla Corte Penale Internazionale contro l’autorità statale o un Capo di Stato, del quale fu un precedente storico del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia.

La soggettività della persona fisica di solito ha inizio con la sua nascita e cessa alla sua morte. Esiste un diritto successorio e il cosiddetto “diritto della vedova” i quali effetti scaturiscono dalla soggettività giuridica della persona fisica, ma si estendono agli eredi e ai discendenti legittimi, oltre la morte del corpo.

Nascita e morte sono entrambi fatti naturali, perché sono eventi biologici, ma l’ordinamento può stabilire il momento esatto nel quale si considerano accaduti.

La morte può essere presunta in caso di protratta assenza, accertata con le modalità stabilite dall’ordinamento.

L’ordinamento può attribuire la titolarità di alcune situazioni giuridiche soggettive al nascituro o concepito, condizionandole al fatto che nasca.

Prima della nascita queste situazioni giuridiche sono potenziali.

Questo esclude che si possa parlare, in questi casi, di capacità giuridica del concepito, mentre è controverso se si tratti di una forma di soggettività giuridica, anche se imperfetta.

Possono essere soggetti di diritto anche le persone giuridiche, o, secondo una vecchia terminologia, enti morali, complessi organizzati di persone e di beni ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica.

La persona giuridica è costituita da:

  • Un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo.
  • Un elemento formale, il riconoscimento.

Questo può essere attribuito dall’ordinamento con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti.

  • Una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica.
  • Un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica.

La capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta alla persona fisica, perché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere tra persone fisiche.

L’esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari.

Le persone giuridiche hanno un’organizzazione, con una struttura organizzativa articolata in uffici e tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari, oppure, secondo altra ricostruzione teorica, sono organi della persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa.

Un’organizzazione è posseduta anche da altri enti, privi dell’elemento formale del riconoscimento: se l’ordinamento attribuisce a questi enti la titolarità di situazioni giuridiche soggettive, secondo la teoria sopra ricordata si deve ritenere che gli stessi, anche non essendo persone giuridiche, possiedano una loro soggettività giuridica.

Anche gli enti privi di personalità giuridica hanno “organi” che secondo la prevalente dottrina, vanno tenuti distinti dagli organi propriamente detti, delle persone giuridiche, perché non imputano all’ente gli atti giuridici compiuti ma il risultato della loro attività.

3. Gli elementi di riconoscimento

Sono elementi indicativi del riconoscimento:

  • Il principio dell’Home country control, vale a dire del reciproco riconoscimento delle autorità pubbliche nazionali degli Stati membri dell’UE, oppure esteso da specifici accordi bilaterali tra Stati sovrani o in conseguenza della comune e mutua appartenenza degli Stati a un’organizzazione internazionale.
  • Il rilascio di un titolo abilitante automaticamente riconosciuto al di fuori dei confini nazionali, che qualifica il singolo come soggetto di diritti in molteplici ordinamenti nazionali.
  • Il copyright di un brevetto internazionale depositato.
  • Un trattato commerciale del OMC (Organizzazione mondiale del commercio dell’ONU ) che, in tema di obiettivi di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale d’impresa, a seguito di istanze presentate per la garanzia di diritti e la tutela di portatori di interessi legittimi, riconosce la competenza delle autorità giudicanti e amministrative degli Stati membri nei confronti delle persone giuridiche di diritto estero, a dichiarare nulle e disapplicare le clausole contrattuali che obbligano a demandare le eventuali controversie a un foro competente extranazionale, oppure le legittima in casi specifici a interpretare i trattati e stabilire deroghe con l’imposizione di obblighi, divieti e sanzioni per singoli soggetti, non universalmente valide come le leggi.

4. I soggetti di diritto negli ordinamenti statali

Negli ordinamenti statali odierni sono soggetti di diritto:

  • Le persone fisiche.
  • Le persone giuridiche private, tra le quali si annoverano le associazioni e le fondazioni riconosciute nonché le società per azioni e le altre società commerciali dotate di personalità giuridica.
  • Le organizzazioni private che, anche non essendo persone giuridiche, possiedono, secondo la sopra ricordata teoria, soggettività giuridica, quali le società di persone, che in determinati ordinamenti, ad esempio in Francia e in Brasile, hanno la personalità giuridica e, nell’ordinamento italiano, le associazioni non riconosciute e i comitati.
  • Le persone giuridiche pubbliche, vale a dire lo stato, anche se, in alcuni ordinamenti, ad esempio quello britannico, non è una persona giuridica unitaria ma un insieme di soggetti, e gli altri enti pubblici.
  • Le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e parti di un ente pubblico più ampio, alle quali l’ordinamento riconosce una determinata autonomia, e si possono considerare, secondo la sopra ricordata teoria, dotate di soggettività giuridica.
  • Casi particolari:

A questi vanno aggiunti casi specifici di soggettività giuridica presenti in determinati ordinamenti.

Ad esempio, ci sono ordinamenti, come quello inglese, dove è possibile citare in giudizio una nave.

Alcuni gruppi e movimenti chiedono l’estensione della soggettività giuridica a esseri o entità come gli animali, l’embrione umano o la famiglia.

In richieste di questo tipo la soggettività giuridica è presa in considerazione più sul piano simbolico che su quello tecnico-giuridico, non è di per sé condizione necessaria per assicurare una tutela giuridica.

L’ordinamento può tutelare, anche in modo molto incisivo, un essere o un’entità senza per questo riconoscergli la soggettività giuridica.

Questo riconoscimento non implica un giudizio di valore mauna scelta dettata da ragioni di convenienza.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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