Il servizio di spazzamento delle strade comunali e il servizio di gestione della piattaforma ecologica per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, è considerato come prestazioni richieste alle imprese affidatarie rivolte alla produzione di att

Lazzini Sonia 05/01/06
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In materia di affidamenti di servizi pubblici locali, la disciplina generale di riferimento ? quella risultante dall?art. 113 D.L.vo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il cui testo ? stato soggetto a numerose modifiche, in primo luogo per i richiami che la Commissione UE ha rivolto allo Stato italiano (si rammenti, in particolare, la nota del 26 giugno 2002 della Commissione UE in merito alla compatibilit? comunitaria delle disposizioni contenute dell?art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? cd. legge finanziaria 2002 – concernenti le forme di gestione dei servizi pubblici locali), per il mantenimento, in numerosi e rilevanti settori, del precedente regime dell?affidamento diretto, cos? contravvenendo ai principi desumibili dal Trattato comunitario, alla stregua dei quali s?imponeva il rispetto delle regole di trasparenza ed imparzialit? nella scelta del soggetto affidatario.

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L’esistenza di fattispecie connesse, idonee a essere proposte con ricorso cumulativo va assunta in termini di ragionevolezza, di giustizia sostanziale e di razionalit?, scevra da spirito formalistico e in modo da non cagionare una superflua gravosit? di adempimenti procedurali a carico di chi intenda tutelarsi avverso atti, ritenuti non legittimi, della pubblica autorit?

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il Consiglio di Stato, con decisione numero 7058 ?del 13 ?dicembre 2005 ci insegna che:

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<? stato ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo contro distinti provvedimenti amministrativi, quando tra gli stessi provvedimenti sussista un vincolo di connessione che legittimerebbe la riunione dei ricorsi, ove separatamente proposti, a tutela di un medesimo bene giuridico o con riferimento ad atti di un medesimo procedimento amministrativo , ovvero quando tra gli atti impugnati sussista un nesso procedimentale o di preordinazione funzionale o logica, tale da rendere gli stessi i componenti di un quadro provvedimentale unitariamente lesivo dell’interesse del ricorrente>.

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In particolare nella fattispecie sottoposta al supremo giudice amministrativo:

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<l?accumulo di controversie, aventi ad oggetto l?una il provvedimento di aggiudicazione, in esito a procedura negoziata, del servizio di spazzamento manuale del suolo pubblico e l?altra l?affidamento diretto a cooperativa sociale della gestione della piattaforma ecologica per il conferimento dei rifiuti, trova il presupposto nella deliberazione della Giunta comunale n. 86/2003 il che evidenzia quel nesso funzionale che giustifica la concentrazione in unico giudizio della vicenda controversa.>

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Per quanto concerne la normativa da applicare in caso di affidamento di un servizio pubblico locale, merita riportare il seguente pensiero:

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<Deve essere, invece, negato ogni rilievo applicativo alle previsioni racchiuse nella legge n. 381/1991 e nel DPR 384/2001, fonti normative previgenti rispetto alla disciplina racchiusa nel D.L.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (che non contiene clausole di salvezza), n? pu? avere incidenza il valore di stima del servizio da affidare o la natura solidaristica del soggetto affidatario (elementi non presi in considerazione dalla richiamata normativa in materia di enti locali).

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Deve, inoltre essere ricordato che la portata precettiva dell?articolo 113 D.L.vo n. 267/2000 risulta anche imposta dal rilievo comunitario degli interessi ad essa sottesi che attengono ad una pi? pregante tutela della concorrenza nell?accesso al mercato della gestione dei servizi pubblici locali>

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Ma vi ? molto di pi?.

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<Appare corretta la statuizione di primo grado che, dopo aver inquadrato il servizio di spazzamento delle strade comunali e il servizio di gestione della piattaforma ****ogica per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, come prestazioni richieste alle imprese affidatarie rivolte alla produzione di attivit? riconducibili nell?ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha statuito che l?erogazione del servizio pu? essere effettuato da societ? di capitali individuate attraverso l?espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica (mentre la possibilit? di derogare a tale obbligo deve ritenersi consentita nelle sole ipotesi, che qui non rilevano, di affidamento diretto a societ? a capitale misto nelle quali il socio privato sia stato individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica e di affidamento in house a societ? a dominanza pubblica).

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Fondatamente, pertanto, il primo Decidente ha ritenuto gli affidamenti in questione disposti in violazione della suindicata normativa, che costituisce attuazione di principi generali in materia di concorrenza e che impone il ricorso a gare pubbliche per la selezione degli affidatari dei servizi pubblici , non ritenendosi conforme ai superiori parametri normativi neppure l?espletamento della procedura relativa al servizio di pulizia manuale strade>

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A cura di Sonia LAZZINI

  • qui la decisione

Lazzini Sonia

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