Il ruolo dell’autorità garante della concorrenza e del mercato nelle operazioni di concentrazione ed il procedimento avanti l’autorità

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Premessa

Strumento di crescita delle imprese, oltre le operazioni di vendita dei propri prodotti nel mercato, sono le operazioni di concentrazione, genericamente definite come quelle operazioni con le quali un’impresa, nell’intento di aumentare il proprio volume d’affari e quindi le proprie dimensioni, si fonde con un’altra impresa o grazie alle quali si acquisisce il controllo e, conseguentemente esercitare un’influenza determinante sull’attività dell’impresa.

Altra ipotesi di concentrazione si ha anche quando due imprese fondono le proprie attività tramite la creazione di un’unica entità comune, controllata da entrambe le imprese partecipanti alla concentrazione, ma esercitando comunque tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.

L’operazione può certamente risultare utile e/o vantaggiosa per l’impresa che la pone in essere (si pensi, a titolo esemplificativo, alla integrazione tra sistemi industriali o distributivi, con conseguente risparmio di costi). L’Ordinamento, tuttavia, presta particolare attenzione ad operazioni di questo genere (e le circonda di altrettanto particolari cautele), in quanto queste unioni tra entità economiche talora possono risultare idonee a ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sul mercato di riferimento.

E’ di tutta evidenza, invero, che le imprese oggetto della concentrazione acquisiscono, per effetto dell’accrescimento della propria quota di mercato, una maggiore capacità di determinazione dei prezzi di vendita, o anche la possibilità di praticare condizioni particolarmente svantaggiose (si pensi alla possibile determinazione di prezzi di acquisto dalle imprese fornitrici) per altre entità economiche. Al fine di ovviare a tali possibili problematiche, il Legislatore ha inteso disciplinare il più possibile compiutamente le cautele ed i limiti entro i quali consentire la effettuazione delle suindicate operazioni.

La disciplina di riferimento è costituita dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287. L’art. 16 della disciplina ora citata, infatti, prevede che tutte le operazioni di concentrazione in cui il fatturato delle imprese interessate superi determinate soglie, devono essere preventivamente notificate all’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato. In particolare, devono essere comunicate all’Autorità le operazioni di concentrazione fra imprese che realizzano una delle seguenti circostanze: 

  “il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 472 milioni di euro;

  1. il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione è superiore a 47 milioni di euro”1.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 1 marzo 1994, n. 1532, poi, devono preventivamente essere comunicate all’Autorità anche le operazioni di concentrazione a seguito delle quali “si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività”.

La prassi registra, poi, la stipulazione, nelle more della realizzazione delle concentrazioni, di accordi bilaterali ed intese ulteriori rispetto alla concentrazione stessa. Questi ultimi vengono normalmente considerati quali strumenti accessori alla concentrazione medesima, e pertanto anch’essi sono soggetti all’obbligo di comunicazione all’Autorità, la quale si preoccupa di valutarne sia, preliminarmente, la natura effettivamente accessoria rispetto alla “operazione – madre” (a tal fine l’Autorità impiega i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 90/C 203/533), sia di compiere approfondite valutazioni del merito degli stessi, finalizzate a confermarne (o meno) la compatibilità dell’operazione complessivamente intesa rispetto ai criteri fissati dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Nel suindicato contesto, pertanto, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è affidato lo svolgimento di una funzione lato sensu “preventiva” rispetto al generarsi di talune situazioni di squilibri del mercato. In sostanza, e fermo restando il divieto di abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 3, L. 10 ottobre 1990, n. 287, il Legislatore ha ritenuto opportuno svolgere un controllo preventivo, finalizzato ad evitare “a monte” la possibile realizzazione di una posizione dominante (di per sé non illecita), laddove quest’ultima, per dimensioni e modalità, essa risulti preventivamente “a rischio” per l’andamento complessivo del mercato.

È in questa ottica di prevenzione, dunque, che sono state identificate delle soglie di fatturato oltre le quali scatta il pericolo di abuso di posizione dominante e, conseguentemente, il necessario intervento dell’Autorità di controllo. Il controllo effettuato dall’Autorità difficilmente sfocia in un divieto dell’operazione di concentrazione, anzi, ad onor del vero, il blocco preventivo delle stesse avviene solo in casi eccezionali. La stessa valutazione dell’Autorità, infatti, non si presenta come ostativa neanche di una eventuale riproposizione dell’operazione di concentrazione tra le stesse imprese. Essendo adoperato il criterio “rebus sic stanti bus”, è infatti possibile che venga rilasciata, in un secondo momento, un’autorizzazione prima negata, a condizione che siano apportate alla struttura dell’operazione modificazioni di un certo rilievo, o anche sulla sola base di differenti previsioni di situazioni di mercato4.

Sembrerebbe potersi affermare, pertanto, in buona sostanza ed in estrema sintesi, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha via via assunto un ruolo quasi da “moderatore” delle operazioni di concentrazione, mentre unicamente in presenza di macroscopiche situazioni di incompatibilità rispetto alla disciplina di settore, assumendo solo in casi eccezionali decisioni di natura penetrante ed “invasiva”.

3. I criteri di valutazione delle operazioni di concentrazione

Il fatturato, quale indice di riferimento per la necessaria comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo la comunicazione della Commissione deve essere calcolato in base ai dati dell’esercizio precedente a quello in corso, con esclusione, peraltro, di eventuali rettifiche per acquisizioni o cessioni nel periodo intermedio tra quello in corso e quello precedente.

In particolare, secondo l’art. 1, reg. 04/139, il fatturato rilevante è quello “delle imprese interessate”, definite nella comunicazione della Commissione 98/C 66/03 del 2 marzo 19985.

Ai fini della valutazione delle concentrazioni, la giurisprudenza comunitaria ha chiaramente affermato che la valutazione non può essere compiuta sulla base di elementi meramente “ipotetici”6 , ma effettuando un apprezzamento ex ante sulle prevedibili evoluzioni del mercato a seguito del compimento delle operazioni di concentrazione7, con incidenza, dunque, anche di elementi previsionali di vario genere, come ad esempio i piani strategici delle imprese8, che possono avere (ed in taluni casi hanno) effetti immediati sul mercato. Al contrario, non vengono presi in considerazione gli elementi con effetti indiretti9.

In tale contesto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è vista attribuire il potere di vietare una concentrazione quando questa viene programmata in maniera tale da porre in essere o da identificarsi come ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte di esso, si concretizza cioè come causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.2 Il criterio utilizzato è quindi quello dell’ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nel mercato. In particolare i criteri per la valutazione delle operazioni di concentrazione sono indicati nell’art. 2, comma 1, del Regolamento 04/139, il quale detta gli aspetti dai quali la Commissione, quindi anche le Autorità nazionali, desumono la compatibilità delle operazioni con il mercato comune. Pertanto, nella valutazione, le Autorità nazionali devono tenere conto:

  • della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce, segnatamente, della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza effettiva o potenziale di imprese situate all’interno o esterno della Comunità;

  • Della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell’esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all’entrata, dell’andamento dell’offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell’evoluzione del progresso tecnico ed economico purchè essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza”

Criteri, questi, che sono stati precisati con un’ulteriore comunicazione da parte della Commissione, nella quale l’Organismo europeo afferma come principio fondamentale quello di eseguire il confronto tra le condizioni di concorrenza che si sarebbero prodotte a seguito dell’operazione di concentrazione notificata e le condizioni che invece si sarebbero realizzate in assenza della concentrazione in oggetto10.

Le operazioni di concentrazione che necessitano di tali valutazioni sono, ai sensi dell’art. 5 della Legge 287/90:

a) la fusione di due o più imprese11 (si riferisce sia alla fusione in senso stretto tra due o più imprese, che alla fusione per incorporazione nella quale un’impresa incorpora una o più imprese);

b) l’acquisizione del controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese12;

c) la costituzione di un’impresa comune attraverso una nuova società13 (la raccomandazione si riferisce alla costituzione, da parte di una o più imprese, di una nuova impresa controllata congiuntamente dalle società fondatrici, qualora non abbia carattere cooperativo).

Non sono invece considerate operazioni di concentrazione: a) l’acquisizione di partecipazioni ai fini meramente finanziari14, b) la sussistenza di una rete di imprese comuni cooperative15, c) la eventuale conversione della comunicazione (ci si riferisce al caso in cui viene effettuata una notificazione di un’impresa comune all’Autorità e le parti chiedono, espressamente, che questa, nel caso in cui l’Autorità non ritenga essere una operazione di concentrazione, venga valutata ai sensi dell’Art. 13 della Legge 287/9016); d) le operazioni infragruppo17; e) il caso di società o enti che non esercitino attività economica18.

Infine, le operazioni che non devono essere comunicare sono state identificate nelle “Operazioni prive di effetti economici sui mercati italiani”. In sostanza, l’Autorità ha riferito che non devono essere comunicate quelle operazioni di fusione, di incorporazione, di acquisizione di imprese di nazionalità estera che risultano comunque prive di fatturato in Italia al momento dell’operazione e nei tre anni precedenti. Al contrario, se a seguito delle operazioni di concentrazione queste iniziano a realizzare un fatturato, allora le operazioni devono essere comunicate all’Autorità19.

4. Il procedimento avanti all’Autorità

4.1. Soggetti obbligati e modalità di comunicazione

L’obbligo di comunicazione preventiva all’Autorità grava sui soggetti che procedono all’operazione di concentrazione in misura variabile in funzione della tipologia di operazione da realizzare. In particolare, in caso di acquisizione del controllo da parte di più imprese o in caso di costituzione di un’impresa comune, l’obbligo cade su quell’impresa che acquisisce il controllo delle imprese partecipanti. Stesso principio viene applicato alle operazioni di fusione tra più imprese, per le quali l’onere della comunicazione grava su tutte le società che procedono alla fusione. Oneri differenti, invece, sono previsti per i casi in cui l’operazione di concentrazione viene realizzata tramite un’offerta pubblica di acquisto, per la quale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 287/90, i soggetti obbligati alla comunicazione preventiva sono coloro che presentano l’offerta sul mercato.

I soggetti così identificati devono comunicare l’operazione di concentrazione prima che questa sia realizzata, in un momento antecedente, dunque, all’acquisizione, da parte della società, della capacità di influire in modo sostanziale e durevole sul comportamento economico dell’impresa oggetto dell’operazione. Dal punto di vista prettamente pratico, quindi, la comunicazione deve essere notificata subito dopo il raggiungimento dell’accordo sull’operazione, in modo da permettere all’Autorità una valutazione complessiva in ordine a tutti gli elementi sostanziali dell’operazione. A titolo esemplificativo, in caso di fusione fra imprese, la comunicazione dell’operazione deve avvenire prima della redazione dell’atto di fusione20. L’Autorità ha la facoltà, in tema di completezza delle informazioni fornite con la comunicazione, di richiedere una integrazione della stessa informando le imprese interessate.

4.2 Istruttoria

Quando l’Autorità riceve una denuncia o raccoglie informazioni su un probabile pregiudizio della concorrenza, viene attivata la Direzione competente dell’Autorità, la quale avvia le indagini preliminari per poi riferire all’Autorità stessa sull’opportunità di aprire l’istruttoria. Primo adempimento dell’Autorità, ai sensi dell’art. 16, comma 3, Legge 287/90, è la comunicazione, entro 5 giorni dalla ricezione della notifica dell’operazione di concentrazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Successivamente, una volta eseguita la valutazione di una operazione ritualmente comunicata, qualora l’Autorità ritenga che per l’operazione esaminata non sia necessaria l’apertura di un’istruttoria, dà prontamente avviso sia alle imprese interessate sia al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sempre entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Al contrario, qualora ritenga che l’operazione comunicata sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’art. 6 della Legge 287/90, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, avvierà l’istruttoria ai sensi dell’art. 14. In tal caso, qualora sussistano le condizioni per l’ipotetica realizzazione di una delle situazioni previste dall’art. 2 e 3 della Legge 287/9021, l’Autorità, entro 30 giorni, provvederà a notificare l’avvenuta apertura dell’istruttoria alle imprese interessate, oltre che agli enti interessati. Nelle more dell’istruttoria, l’Autorità ha la facoltà di chiedere informazioni o documenti a chiunque sia in possesso degli stessi, o ancora, qualora lo ritenga necessario ai fini della valutazione, può disporre anche ispezioni dei documenti contabili aziendali, oltre a perizie, analisi statistiche ed economiche, anche con l’ausilio di altri organi dello Stato (ad. esempio la Guardia di Finanza) o esperti del settore per ottenere una relazione utile ai fini dell’istruttoria. Nel contempo è stata data la possibilità ai legali rappresentanti delle società o ai loro titolari, di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei termini fissati dall’Autorità procedente, o ancora, qualora lo ritengano utile, possono depositare deduzioni o pareri in ogni stadio dell’istruttoria, oltre ad poter essere nuovamente sentiti prima della chiusura dell’istruttoria. Questo rappresenta per i soggetti interessati, un’importante strumento di “difesa” e, d’altra parte, uno strumento utile per l’Autorità per acquisire ulteriori informazioni in merito. Qualora dall’istruttoria risulti una violazione degli art. 2 o 3 della Legge 287/90, l’Autorità con provvedimento fissa un termine entro il quale le imprese interessate sono obbligate a porre in essere le azioni utili all’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di urgenza, dovuti al rischio di un danno grave ed irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può adottare d’ufficio misure cautelari per un determinato periodo, oltre ad avere la possibilità di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie che colpiscono il fatturato in caso di inadempimento da parte delle imprese. In caso di reiterato inadempimento, l’Autorità può disporre una ulteriore “sanzione” e, cioè può sospendere, fino a 30 giorni, l’attività dell’impresa inadempiente.

Pertanto l’istruttoria di chiuderà necessariamente o, con il divieto dell’operazione di concentrazione, o come con la semplice comunicazione positiva in merito all’operazione, o ancora, qualora l’operazione di concentrazione sia già stata realizzata, l’Autorità può prescrivere tutte le misure necessarie al reintegro e ripristino delle condizioni di concorrenza effettiva, con contestuale eliminazione degli effetti distorsivi22. L’art. 26, Legge 287/90, prevede, infine, che le decisioni dell’Autorità debbano essere debitamente pubblicate su apposito Bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Contro le decisioni dell’Autorità è prevista inoltre la possibilità di presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio, in primo grado e, presso il Consiglio di Stato, in secondo grado, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento.

1 Art. 16, comma 1, L. 10 ottobre 1990, n. 287.

2 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell’8 marzo 1994. Sostituito dall’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 22 novembre 2004 n. 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004.

3 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 203 del 14 agosto 1990. Sostituita dalla comunicazione della Commissione 2001/C 188/03 (restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C188 del 4 luglio 20014.

4 Tribunale I gr. CE, 30 settembre 2003 T-158/00.

5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:066:0014:0024:IT:PDF

6 Trib. I gr. CE 19 maggio 1994 T-2/93, Trib. I gr. CE 8 luglio 2003 T-347/00.

7 Trib. I gr. CE 13 luglio 2006 T-464/04.

8 Esempio italiano è il caso Enel c. Infostrada, in cui l’Autorità ha modificato la propria valutazione sull’operazione di concentrazione in sospeso, stante la modifica e cambiamento della strategia di Enel, la quale aveva debitamente abbandonato il progetto di espansione in settori ulteriori oltre quello dell’elettricità (Provv. AGCM n. 11437 del 5 dicembre 2002).

9 Trib. I gr. CE 21 settembre 2005 T-87/05.

10 Comunicazione della Commissione “Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali”, 2004/C 31/03.

11 Art. 5, comma 1, lettera a, Legge 287/90.

12 Art. 5, comma 1, lettera b, Legge 287/90. “L’Autorità ritiene che si ha un’acquisizione del controllo in presenza di ogni operazione che determini una situazione in cui uno o più soggetti hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’insieme o parti di una o più imprese. L’acquisizione del controllo non è legata a parametri formali e ricomprende tutte le fattispecie attraverso cui si realizza, in virtù di diritti, contratti o altri mezzi, la possibilità di esercitare tale influenza determinante sulla politica commerciale di un’impresa. Nella sua prassi l’Autorità ha riscontrato come la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle attività di un impresa possa conseguire ad atti di diversa portata (ad esempio, la stipulazione di un contratto di affitto, la sottoscrizione di un patto di sindacato, altri patti parasociali). Le relazioni di controllo rilevano tanto nell’ipotesi in cui il controllo è diretto, quanto nei casi in cui il controllo è indiretto, quando cioè la relazione non collega immediatamente i due soggetti, ma realizza per il tramite di rapporti intercorrenti fra più soggetti. Il controllo può essere esclusivo o congiunto. Questo secondo caso di verifica quando, in base alle partecipazioni detenute o ad altri accordi, due o più imprese hanno ciascuna la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un’altra impresa. In particolare, il controllo esercitato da ciascun soggetto può manifestarsi anche nella semplice possibilità di impedire l’adozione di decisioni che influiscano in maniera determinante sull’attività commerciale dell’impresa controllata, anche attraverso l’esercizio di un diritto di veto. L’Autorità ritiene che si abbia un’operazione di concentrazione in presenza di modifiche sostanziali dei rapporti di controllo, quali, ad esempio, il passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo.”(Modalità per la comunicazione di un’operazione di concentrazione fra imprese – 1 luglio 1996 – Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino n. 19/1996).

13 Art. 5, comma 1, lettera c, Legge 287/90.

14 Art. 5, comma 2, Legge 287/90.

15 Art. 5, comma 3, Legge 287/90. “Le operazioni che danno luogo ad un’impresa comune (articolo 5, comma 1, lettera b) e c)) possono presentare una finalità o un effetto di coordinamento del comportamento concorrenziale delle imprese fondatrici. Ove, in particolare, tale coordinamento abbia carattere prevalente rispetto agli effetti sulla struttura delle imprese, l’operazione dovrà essere valutata nel quadro dell’articolo 2 della legge. In considerazione della natura dell’attività svolta dall’impresa comune, non si considera concentrazione l’operazione che dia luogo ad un’impresa comune che non svolga le funzioni di un’entità economica autonoma. L’Autorità, al fine di valutare la natura cooperativa e concentrativa dell’operazione, utilizza, in generale, i criteri contenuti nella comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 94/C 385/01”. (Modalità per la comunicazione di un’operazione di concentrazione fra imprese – 1 luglio 1996 – Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino n. 19/1996).

16 Art. 13, Legge 287/90: “Le imprese possono comunicare all’Autorità le intese intercorse. Se l’Autorità non avvia l’istruttoria di cui all’articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere

17Sono considerate infragruppo le operazioni che intercorrono tra imprese non indipendenti:

  1. Fra un soggetto e una o più società da esso partecipate, direttamente o indirettamente, in misura pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero corrispondente alla maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

  2. Fra società che sono partecipate, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto, in misura pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero corrispondente alla maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

Tali operazioni realizzano comunque una concentrazione e devono essere comunicate qualora, in ragione di disposizioni normative o statutarie, di deliberazioni societarie, ovvero per il carattere esclusivamente finanziario della partecipazione, non sussista, con riguardo alle ipotesi sub 1) e 2), un rapporto di dipendenza tra i soggetti interessati”. (Modalità per la comunicazione di un’operazione di concentrazione fra imprese – 1 luglio 1996 – Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino n. 19/1996).

18Non configurano una concentrazione le operazioni di acquisizione e di fusione per incorporazione di società che non esercitano attività economica né detengono il controllo diretto o indiretto di altra impresa – come nel caso in cui il patrimonio sia costituito solo da proprietà immobiliari ed esse non svolgono alcuna attività economica diversa dalla semplice gestione della proprietà, purché l’acquisizione non venga effettuata da imprese che operano nel mercato immobiliare. Non rientrano, comunque, nell’ipotesi di cui al capoverso precedente le operazioni di acquisizione e di fusione per incorporazione che riguardano imprese titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli legittimanti che consentano l’esercizio di attività economiche, o imprese che detengono il controllo diretto o indiretto di altra impresa titolare di tali titoli legittimanti. Non si realizza una concentrazione nel caso in cui l’operazione consista nell’acquisizione della sola licenza commerciale, laddove non sia impedita al cedente la continuazione dell’attività di impresa oggetto della licenza commerciale ceduta, neppure in base a disposizioni di natura pattizia o disposizioni adottate da enti locali4. Non si realizza altresì una concentrazione nel caso in cui l’operazione di acquisizione è realizzata da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non esercitano attività economica e che non si trovano in posizione di controllo di almeno un’altra impresa”.(Modalità per la comunicazione di un’operazione di concentrazione fra imprese – 1 luglio 1996 – Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino n. 19/1996).

19 Modalità per la comunicazione di un’operazione di concentrazione fra imprese – 1 luglio 1996 – Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino n. 19/1996

20“In caso di acquisizione del controllo di un’impresa di cui all’art. 5, lettera b), qualora l’acquisizione si realizzi attraverso l’acquisto di azioni o quote di una società, un’operazione si intende comunque comunicata preventivamente quando l’efficacia degli atti che determinano l’acquisizione del controllo sia sospensivamente condizionata all’esito della valutazione dell’Autorità; Nel caso di costituzione di un’impresa comune mediante nuova società, l’operazione deve essere comunicata prima dell’iscrizione dell’atto costitutivo di quest’ultima nel registro delle imprese.”( Modalità per la comunicazione di un’operazione di concentrazione fra imprese – 1 luglio 1996 – Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino n. 19/1996).

21 Art. 2:Intese restrittive della libertà di concorrenza: 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari; 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. Art. 3. Abuso di posizione dominante: 1. è vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi.

22 Art. 18, comma 3, Legge 287/90.

Avv. Adamo Giovanni

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