Il ritardo nell’attività edilizia, procrastinatosi dopo il febbraio 1990 e fino al 1996 è allora imputabile a colpevole inerzia della società, e impedisce il riconoscimento dei danni (art. 1227 c.c.)
Leggi anche
Valerio De Cataldis
25/04/24
Giuseppe Bordolli
24/04/24
Natasha Balena
23/04/24
Giuseppe Bordolli
22/04/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento