Il rigetto delle eccezioni di inammissibilità dei proposti motivi aggiunti porta all’accoglimento delle domande con essi formulate in ordine al subentro nel contratto d’appalto del raggruppamento ricorrente, ai sensi dell’art. 245-ter del d.lgs. n. 163/20
Leggi anche
Natasha Balena
23/04/24
Giuseppe Bordolli
22/04/24
Michele Allamprese
22/04/24
Giuseppe Bordolli
19/04/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento