Il riferimento alla Legge 241/90 (così come modificata dalla L. 15/2005) nell’articolo 2 comma 3 del Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006) rende obbligatoria, come già evidenziato dal Ministero per le politiche comunitarie con la

Lazzini Sonia 25/05/06
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Cfr da ultimo:
 
Tar Campania, Sezione I di Napoli con la sentenza numero 3143 del 23 marzo 2006 ci offre un importante insegnamento in tema di appalto del servizio di brokeraggio assicurativo:
 
<Né può ritenersi valida l’argomentazione per cui, trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione sarebbe stata del tutto svincolata dai principi di evidenza pubblica: al riguardo, è sufficiente ricordare che ai principi di concorrenza e par condicio di derivazione europea devono pur sempre informarsi gli ordinamenti nazionali, anche per gli affidamenti di importo sottosoglia; in ogni caso, anche per la normativa nazionale di settore l’affidamento diretto di un pubblico appalto resta pur sempre circoscritto a specifiche ipotesi eccezionali, che devono altresì essere adeguatamente giustificate; nel caso di specie, il Comune di Casalnuovo nulla ha addotto circa la sussistenza di comprovate esigenze che fossero di impedimento all’espletamento di un procedimento di gara >
 
 
di Sonia Lazzini
 
 
Articolo 2 Principi di aggiudicazione degli appalti – DIRETTIVA 18/2004
Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.
 
 
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
(Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, s.o. n. 107)
 
Art. 2 (Principi) – (art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, l. n. 241/1990; art. 1, co. 1, l. n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C – 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)
 
1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
 
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
 
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
 
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l’attività contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.
 
 
 
Legge 241/90 s.m.i. come novellata dalla Legge 15 del 2005
Capo I – Princìpi
Art.1. Princípi generali dell’attività amministrativa
1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell’ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria
 
 
Lo scopo: tutela degli interessi delle imprese; Salvaguardia della libera concorrenza e della trasparenza del mercato
Anche per gli appalti di modesto rilievo economico, valgono alcune regole “etiche” europee
Le stazioni appaltanti devono rispettare i principi fondamentali del Trattato CEE
 
Il ministero per le politiche comunitarie nella persona del suo responsabile, ministro Buttiglione, con la circolare numero 8756 del 6 giugno 2002 ha inteso porre alcuni fondamentali principi in tema di normativa applicabile agli appalti pubblici "sottosoglia"
Alcuni contratti di appalti, sebbene per il loro modesto importo risultino essere esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie, sono comunque soggetti ad alcuni fondamentali principi di diritto primario dettati dal Trattato CEE quali ad esempio:
il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalita’;
la parita’ di trattamento;
le norme relative alla libera circolazione delle merci,
le norme relative alla liberta’ di stabilimento;
le norme relative alla libera prestazione di servizi;
il rispetto del principio di trasparenza
 
            a cui le amministrazioni devono adeguare il proprio operato.
 
In conclusione un invito da parte del dipartimento redattore della circolare rivolto tutte le amministrazioni interessate a conformarsi alle ricordate prescrizioni in sede di stipulazione di contratti sottosoglia e gestione delle relative procedure selettive, nonché una segnalazione che sottolinea come le inosservanze delle regole comunitarie sopra descritte potrebbero rendere lo Stato italiano destinatario di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea ed imporre l’attivazione di consequenziali provvedimenti
 
 
 

Lazzini Sonia

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