Il ricorso per Cassazione nel processo civile

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Il ricorso per cassazione, nel processo civile, è un mezzo d’impugnazione ordinario esperibile davanti alla Suprema  Corte di Cassazione.

I motivi del ricorso

Si possono fare valere esclusivamente vizi nello svolgimento, vale a dire nell’applicazione di norme processuali, e vizi nell’applicazione di diritti sostanziali e nel percorrere l’iter logico che conduce a tale applicazione.

 

Questo mezzo d’impugnazione, di solito, ammette esclusivamente la fase rescindente, perché il giudizio verte sull’accertamento della sussistenza del vizio e sulla sua eventuale cassazione.

Il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio.

Se non risultano altri e necessari accertamenti in cassazione avvengono entrambi i giudizi.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della sentenza, esclsuivamente nel caso che per istanza di parte il giudice appuri che possa derivare grave e irreparabile danno l’esecuzione è sospesa con ordinanza (art. 373 c.p.c.).

In sede civile, possono essere impugnate per ricorso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado per:

Vizi di attività, erronea applicazione della legge processuale che determina la nullità dell’atto se non

viene sanata, nullità che si può estendere a tutto il processo sino alla sentenza (art. 360 c.p.c. numeri 1, 2, 4, 5).

Vizi di giudizio, erronea applicazione della legge sostanziale.

Le sentenze appellabili ma per le quali le parti si siano accordate per omettere l’appello, omissio medio, in caso di vizi di giudizio.

Le sentenze del giudice di pace di valore minore di 1.100 euro (per le quali è stato disposto il giudizio secondo equità).

I provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza quando incidono su diritti soggettivi, hanno natura decisoria e non sono altrimenti impugnabili (ricorso straordinario per Cassazione).

Il ricorso, a pena di inammissibilità deve contenere:

L’indicazione delle parti

L’indicazione delle sentenza o decisione impugnata

L’esposizione sommaria dei fatti

I motivi con l’indicazione delle norme su cui si fondano.

L’illustrazione di ogni motivo, per le sentenze emesse sino al 04/07/2009, si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, che consenta alla Corte di enunciare un corrispondente principio di diritto.

Per le sentenze successive a questa data, avendo la legge n. 69/2009 abrogato l’articolo 366-bis del codice di procedura civile, che ha introdotto l’obbligo di concludere con la formulazione di un quesito di diritto a pena di inammissibilità, non sarà più necessaria questa formulazione.

L’indicazione della procura se conferita con atto separato.

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L’esame preliminare dei ricorsi

In seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69/2009 (in vigore dal 4 luglio 2009), il primo presidente della Corte di Cassazione se non ritiene di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite, lo assegna a un collegio (“apposita sezione” ex art. 376 c.p.c., distinta dalla sezione semplice), composto da cinque giudici.

In questo collegio è individuato il relatore.

Il giudice relatore svolge un esame preliminare del ricorso teso a verificare gli elementi 1 e 5 dell’articolo 375 del codice di procedura civile, capaci di definire il ricorso.

L’articolo  375 del codice di procedura civile n. 1 in base al quale si può configurare l’inammissibilità del ricorso sia per i 2 motivi dell’articolo 360-bis (il provvedimento impugnato è stato deciso secondo quanto già stabilito dalla cassazione, né i motivi addotti dal ricorrente portano a ritenere necessario un cambio di pensiero della Cassazione, quando è manifestamente infondata la censura, vale a dire l’impugnazione, per violazione dei principi regolatori del giusto processo sia per mancanza di motivi di impugnazione a norma dell’articolo art. 360 del codice di procedura civile

L’articolo 375 del codice di procedura civile n. 5 in base al quale può rilevarsi la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, e quindi suo accoglimento o rigetto.

L’articolo 369 del codice di procedura civile prevede una serie di adempimenti a pena di improcedibilità del ricorso. Su questa norma si è formata una giurisprudenza di legittimità molto importante (ad esempio, in tema di omesso deposito della copia conforme con relata di notifica della sentenza impugnata.

Se non vengono individuate le circostanze 1 e 5 o violazioni all’articolo 369 del codice di procedura civile, il relatore rimette gli atti al primo presidente che procede all’assegnazione alla sezione semplice (art. 376 c.p.c.).

In caso contrario (art. 380-bis  c.p.c.) il relatore forma una concisa relazione sulle motivazioni della pronuncia (inammissibilità, improcedibilità, accoglimento, rigetto) e richiede al primo presidente di fissare l’udienza in camera di consiglio del collegio.

Possono presentare memorie entro cinque giorni dall’udienza le parti e il pubblico ministero, che possono anche fare richiesta di essere sentiti in detta udienza.

La decisione della causa

Il presidente di sezione assegna il ricorso al relatore.

Il collegio giudicante è formato da cinque 5 magistrati.

Se rileva che la causa può essere decisa ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile, richiede al presidente la fissazione della camera di consiglio e forma una breve relazione.

Il decreto di fissazione della camera di consiglio e la relazione sono notificati almeno venti giorni prima al pubblico ministero e alle parti, in modo che possano preparare le memorie da depositare entro cinque giorni dall’udienza fissata.

Se il collegio condivide la relazione del giudice relatore, dispone con ordinanza la decisione sul ricorso.

In caso contrario, il collegio rinvia la discussione del merito alla pubblica udienza. Le parti possono presentare memorie sino a cinque giorni prima dell’udienza.

Nel corso dell’udienza, dopo l’esposizione dei fatti da parte del giudice relatore, le parti possono formulare le proprie difese. Il pubblico ministero interviene con proprie conclusioni. La Corte si ritira in camera di consiglio e delibera la sentenza.

Le decisioni a sezioni unite

In alcuni casi di particolare rilevanza, la Corte di cassazione può decidere a sezioni unite. In questi casi il collegio è presieduto dal primo presidente ed è formato da nove magistrati.

La Corte pronuncia a sezioni unite:

sulle questioni di giurisdizione, salvo che sulla questione si siano pronunciate le stesse sezioni unite, e sulle impugnazioni relative alla giurisdizione (le uniche ammesse) di sentenze del Consiglio di Stato o della Corte dei conti sulle questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sezioni semplici su questioni di particolare importanza.

I tipi di decisioni

La Corte può statuire sulla giurisdizione o sulla competenza, dichiarare l’improcedibilità o l’inammissibilità o l’estinzione per rinuncia, rigettare il ricorso per infondatezza o difetto di motivi accogliere il ricorso e cassare senza rinvio, cassare con rinvio, cassare e rimettere la causa al giudice di primo grado, cassare senza rinvio con contestuale decisione sul merito.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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